Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/2026, n. 9954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9954 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
Testo completo
Composta da:
MA AR
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
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PA Di CO NI
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ET Di OV
ha pronunciato la seguente
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalit gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge
09954-26
- Presidente -
Sent. n. sez. 233 CC - 13/03/2025 R.G.N. 7357/2026
- Relatore -
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MU HA, nato il [...] in [...]
avverso la sentenza del 23/02/2026 della Corte d'appello di Genova
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera ET Di OV;
Udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Genova ha disposto la consegna di HA MU in esecuzione di un mandato di arresto europeo (MAE) processuale, emesso dall'autorità giudiziaria maltese in relazione ai reati di pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico realizzato con lo
sfruttamento di minori, e frode informatica, subordinatamente alla esecuzione della eventuale pena in Italia.
2. Ha presentato ricorso il consegnando, per il tramite dell'Avvocato Giulio Canobbio, deducendo i seguenti due motivi.
2.1. Inosservanza dell'art. 6, comma 7, legge 22 aprile 2005, n. 69. Il mandato di arresto europeo non era tradotto in lingua italiana, come tempestivamente eccepito con memoria difensiva e poi in sede di udienza del 21/01/2026, la traduzione essendo pervenuta solo dopo (in data 27 gennaio) e depositata il giorno successivo.
2.2. Violazione dell'art. 10, comma 4, legge n. 69 del 2005 cit. L'arresto fu eseguito il giorno 5 gennaio 2026; il termine per la celebrazione dell'udienza (15 giorni) scadeva, dunque, il 20 gennaio. Invece, l'udienza è stata celebrata il giorno successivo.
3. Con successiva memoria il difensore del ricorrente ha formulato motivi che reiterano i temi già proposti e ha chiesto il rinvio della trattazione, sostenendo che non erano state inviate le conclusioni del Procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente deve ribadirsi che non è ravvisabile alcun pregiudizio al diritto di difesa, tale da giustificare il rinvio del procedimento: ed invero, come in tutti i procedimenti relativi a mandato di arresto europeo, era previsto che si procedesse con trattazione orale in camera di consiglio, sede nella quale le parti avrebbero potuto formulare in contraddittorio le proprie conclusioni, fermo restando che il Procuratore generale non le aveva inviate in precedenza.
2. Ciò posto, il primo motivo è inammissibile.
2.1 Il ricorrente lamenta il mancato tempestivo invio del mandato di arresto europeo tradotto in lingua italiana. Invoca a tal fine la disposizione dell'art. 6, comma 7, legge n. 69 del 2005 e prospetta genericamente un vulnus al diritto di difesa.
2.2. Va tuttavia rilevato che questa Corte, seppur ribadendo che il mandato di arresto europeo rientra tra gli atti che potrebbero ritenersi essenziali per la comprensione delle accuse a carico di cui all'art. 143, comma 3, cod. proc. pen., secondo l'impostazione seguita in via generale da Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025, Ndyaie, ha di recente chiarito - evidentemente, sul presupposto che l'assistenza dell'interprete è suscettibile di surrogare, ai fini dell'attuazione del
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fondamentale diritto di difesa, la mancata traduzione del mandato - come la tutela del diritto di difesa del consegnando alloglotta non richieda la traduzione scritta degli atti del procedimento di consegna, nel caso in cui la comprensione del loro contenuto sia assicurata mediante l'assistenza di un interprete (Sez. 6, n. 39924 del 09/12/2025, Gjoka, Rv. 288965-01). Nel caso di specie il ricorrente non ha in alcun modo dedotto che al momento dell'arresto non gli siano stati rivolti gli avvisi e gli elementi di conoscenza di cui all'art. 12 legge n. 69 cit. (sul punto, Sez. 6, n. 19025 del 05/04/2017, Jabri, Rv. 269838-01), ed ha per contro costantemente fruito dell'ausilio di un interprete. Deve decisivamente aggiungersi che, diversamente dal caso in altra occasione deciso (Sez. F, n. 31766 del 25/08/2022, Jebari, Rv. 283710), con riguardo al procedimento in esame è incontestato che il mandato di arresto in lingua italiana sia pervenuto prima della decisione, senza che sia stato concretamente prospettato uno specifico vulnus in rapporto alle esigenze di difesa.
3. Il secondo motivo è inammissibile.
3.1. Ai sensi dell'art. 10 legge n. 69 del 2022 cit., «Il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, al termine delle attività previste al comma 1, dispone il deposito del mandato di arresto europeo e contestualmente fissa l'udienza in camera di consiglio per la decisione entro il termine di quindici giorni dall'esecuzione della misura, con decreto del quale dà immediata lettura alla persona richiesta, in una lingua alla stessa conosciuta, e al suo difensore. Il decreto è comunicato al procuratore generale immediatamente e, comunque, non oltre il giorno successivo». L'art. 17, comma 2, legge n. 69 cit. prevede inoltre il medesimo termine di giorni quindici per la decisione.
3.2. Al di là del fatto che nel caso di specie l'udienza è stata fissata il sedicesimo giorno successivo a quello dell'arresto, è dirimente la circostanza che il mancato rispetto dei termini in difetto di apposita previsione normativa e stante il principio di tassatività delle cause di nullità non produce alcun vizio rilevante, essendo stato da un lato abrogato l'art. 21 legge n. 69 cit. e dall'altro introdotto l'art. 22 bis, che pur prevedendo tempi di trattazione non fa discendere dal mancato rispetto specifiche conseguenze al di là di un onere di comunicazione.
4. Deve in questa sede chiarirsi che la condizione della subordinazione della consegna al rinvio del ricorrente in Italia per l'esecuzione della pena se del caso inflittagli, presuppone comunque l'applicazione della disciplina dettata dalla decisione quadro 2008/909/GAII, come attuata dal d.lgs. n. 161 del 2010, sulla base dell'invio della sentenza e del relativo certificato ai fini del riconoscimento di
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quella sentenza (sul punto, da ultimo, Corte Giustizia UE, Quinta Sezione, 15 gennaio 2026, causa C-641/23).
4. Il ricorso va dunque nel suo complesso dichiarato inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione del sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
Così deciso il
La Consigliera estensore ET Di OV I pine
Il Presidente MA AR
Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
Il Presidente
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 16 MAR 2026 IL FUNZIONARIO
IARO
Dott.ssa Gipprimele
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