Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/2026, n. 9954
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Sentenza 16 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Inosservanza art. 6, comma 7, legge 22 aprile 2005, n. 69 (mancata traduzione MAE)

    La Corte ha ritenuto che la tutela del diritto di difesa non richieda la traduzione scritta degli atti del procedimento di consegna, qualora la comprensione del loro contenuto sia assicurata dall'assistenza di un interprete, come avvenuto nel caso di specie. Inoltre, il MAE tradotto è pervenuto prima della decisione.

  • Inammissibile
    Violazione art. 10, comma 4, legge n. 69 del 2005 (termine udienza)

    Il mancato rispetto dei termini per la celebrazione dell'udienza, in assenza di specifica previsione normativa e stante il principio di tassatività delle cause di nullità, non produce alcun vizio rilevante. L'art. 22 bis introdotto prevede tempi di trattazione ma non fa discendere dal mancato rispetto specifiche conseguenze.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/2026, n. 9954
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9954
    Data del deposito : 16 marzo 2026

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