CASS
Sentenza 27 febbraio 1987
Sentenza 27 febbraio 1987
Massime • 1
È atto pubblico ma non di fede privilegiata la relazione dell'addetto all'ufficio tecnico comunale sulla ispezione dei luoghi da lui effettuata per la verifica della conformità di un progetto edilizio alle prescrizioni urbanistiche. ( Conf mass n 158264).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/02/1987, n. 4572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4572 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 1987 |
Testo completo
572
REPUBBLICA ITALIANA
Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 27.2.1987 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PENALE SENTENZA
Composta dagli Ilmi Sigg.: N. 303
Dott. Marvasi Mario Presidente
1. Dott. Catalano Antonio Consigliere REGISTRO GENERALE
->>> Moscarelli Amerigo N.28706/85 2. 3. >>> LO IR
->> CH NZ
-> CORTESSEET
ha pronunciato la seguente
Rilasciata p al SIG auzi SENTENZA per diritti L. 6000 - 191 K. 1994 7 sul ricorso proposto da NA Vito, nato ad [...] el
IL CANCELLIERE
4.1.1928
avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo
del 10.3.1985
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
Mod 82.
A. Spinost Roma 2
Antonio Catalano
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Ds. Cheeo che ha concluso per Co.conforconforme o dispositi
Udit i difensor
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di indagini esperite dai Carabinieri di Al-
camo dopo il rinvenimento di appunti, contenenti no-
mi e cifere, nell'abitazione del defunto AS Fran-
thxxxxixxi cesco Paolo, assessore comunale e pre-
sidente della commissione edilizia di Alcamo, veniva accertato che alcuni privati, interessati all'appro-
vazione di progetti edilizi, avevano, ing tempi diver-
si, corrisposto somme di danaro al predetto AS
e ad altri componenti della commissione edilizia.
In particolare era risultata la corresponsione della somma di lire 2 milioni in relazione ad un progetto per consolidamento e modifiche di un edificio sito 3
Bongiovanni alla via S. Nicolò di Alcamo, di proprietà di texte
Tommaso,
* * яx progetto non suscettibile di approvazione sia perchè l'area era destinata a strutture scolasti-
che sia perchè l'edificio da ristrutturare, indicato nella misura di 150 mq. nella relazione del geometra
Vito NA, addetto all'ufficio tecnico del comune di Alcamo, era insussistente.
Si instaurava, pertanto, procedimento penale nei con-
fronti di privati e di componenti la commissione edi-
lizia nonchè del geometra predetto, al quale era con-
(in relazione all'art. 476 cpv.) testato il reato di cui all'art. 479 cod. pen., per avere, nella qualità suindicata, essendo stato inca-
ricato di effettuare ispezione dei luoghi, attestato falsamente, nella relazione del 7.12.1974, che alla via S. Nicolò di Alcamo esisteva un vecchio fabbrica-
to da consolidare e modificare "com'è richiesto" di circa 150 mq., mentre nel giugno-luglio 1974 aveva riferito verbalmente e per iscritto al vice capo ri partizione dell'ufficio tecnico Lupo Bernardino che non esisteva alcuna costruzione e, in effetti, anche per accertamenti eseguiti dai carabinieri, in loco sorgeva un casaleno di mq.8.
Tratto al giudizio del Tribunale di Trapani, il NA,
con sentenza del 26.10.1983, era dichiarato colpevole del reato a lui come sopra ascritto e, con le attenuan- ti generiche, condannato alla pena di anni 2 di reclu-
sione, condizionalmente sospesa, oltre alla interdi-
zione dai pubblici uffici.
Pronunciando sul gravame interposto dall'imputato, la
Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 1° marzo
1985, dichiarava le concesse attenuanti prevalenti sui-
la aggravante contestata, riduceva la pena principale a mesi 8 di reclusione, dichiarava condonata la pena accessoria e confermava nel resto.
Ricorre per cassazione il NA e denuncia l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla rite-
nuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 476, cpv., cod.pen.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Ed invero, la nozione di atto pubblico facente fede.
fino a querela di falso (art. 476, cpv., cod.pen.)
comprende i documenti probatori precostituiti a ga-
ranzia della pubblica fede e formati, sotto rigide condizioni formali, da un pubblico ufficiale nel le-
gittimo esercizio di una speciale funzione pubblica di attestazione nonchè muniti di una speciale attri buzione di verità rispetto ai fatti compiuti dal pub-
blico ufficiale od avvenuti in sua presenza.
Pertanto, agli effetti delle norme sul falso documen- 5
tale, l'atto pubblico non di fede privilegiata per il solo fatto che il pubblico ufficiale sia rivesti-
to ed esplichi una funzione di attestazione relativa a fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza,
ma è necessario che egli sia fornito di una speciale potestà documentatrice, attribuita dalla legge o da norme regolamentari anche interne ovvero desumibili dal sistema, in forza della quale l'atto assume una presunzione di verità assoluta ossia di massima ær-
tezza, eliminabile solo con l'accoglimento della que-
rela di falso o con sentenza penale.
Orbene, l'atto in questione è costituito da una re-
lazione di ispezione dei luoghi redatta da un geome-
tra addetto all'ufficio tecnico comunale, diretta a comunicare al superiore gerarchico i risultati di un'attività di accertamento da lui direttamente com-
piuta e destinata a contribuire, insieme ad altre fonti di prova, alla istruttoria di una pratica am-
ministrativa.
Ora, è pur vero che l'atto contiene la documentazio-
ne di un'attività direttamente compiuta dal pubbli-
co ufficiale o caduta sotto la sua immediata perce-
zione, ma esso è stato redatto non nell'esercizio di una speciale potestà documentatrice diretta per legge alla prova di fatti che lo stesso funzionario 6
redigente riferisce come visti, uditi o compiuti di-
rettamente, tale cioè da conferire al documento quel grado di massima certezza, vincibile soltanto con l'accoglimento della querela di falso o con sentenza penale (v., per un caso analogo, Cass.
9.2.1983 n.182).
La sentenza impugnata va quindi annullata in ordine al punto in questione. Il rinvio è però superfluo,
in quanto il giudice di merito ha affermato la pre-
valenza della concessa attenuante sulla circostanza aggravante predetta, ha fissato la pena nel minimo edittale ed ha apportato alla pena stessa la massima riduzione prevista dall'art; 65 cod. pen. Va, pertan-
to, pronunciato l'annullamento senza rinvio ai sensi dell'art. 539 n.9 cod. proc. pen.
F.Q.M.
LA CORTE
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitata-
mente alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 476, cpv., cod.pen.
Cosi deciso in Roma il 27 febbraio 1987
Il Consigliere estensore
Autoric Carle Catolary IL PRESIDENTE
Q
REPUBBLICA ITALIANA
Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 27.2.1987 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PENALE SENTENZA
Composta dagli Ilmi Sigg.: N. 303
Dott. Marvasi Mario Presidente
1. Dott. Catalano Antonio Consigliere REGISTRO GENERALE
->>> Moscarelli Amerigo N.28706/85 2. 3. >>> LO IR
->> CH NZ
-> CORTESSEET
ha pronunciato la seguente
Rilasciata p al SIG auzi SENTENZA per diritti L. 6000 - 191 K. 1994 7 sul ricorso proposto da NA Vito, nato ad [...] el
IL CANCELLIERE
4.1.1928
avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo
del 10.3.1985
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
Mod 82.
A. Spinost Roma 2
Antonio Catalano
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Ds. Cheeo che ha concluso per Co.conforconforme o dispositi
Udit i difensor
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di indagini esperite dai Carabinieri di Al-
camo dopo il rinvenimento di appunti, contenenti no-
mi e cifere, nell'abitazione del defunto AS Fran-
thxxxxixxi cesco Paolo, assessore comunale e pre-
sidente della commissione edilizia di Alcamo, veniva accertato che alcuni privati, interessati all'appro-
vazione di progetti edilizi, avevano, ing tempi diver-
si, corrisposto somme di danaro al predetto AS
e ad altri componenti della commissione edilizia.
In particolare era risultata la corresponsione della somma di lire 2 milioni in relazione ad un progetto per consolidamento e modifiche di un edificio sito 3
Bongiovanni alla via S. Nicolò di Alcamo, di proprietà di texte
Tommaso,
* * яx progetto non suscettibile di approvazione sia perchè l'area era destinata a strutture scolasti-
che sia perchè l'edificio da ristrutturare, indicato nella misura di 150 mq. nella relazione del geometra
Vito NA, addetto all'ufficio tecnico del comune di Alcamo, era insussistente.
Si instaurava, pertanto, procedimento penale nei con-
fronti di privati e di componenti la commissione edi-
lizia nonchè del geometra predetto, al quale era con-
(in relazione all'art. 476 cpv.) testato il reato di cui all'art. 479 cod. pen., per avere, nella qualità suindicata, essendo stato inca-
ricato di effettuare ispezione dei luoghi, attestato falsamente, nella relazione del 7.12.1974, che alla via S. Nicolò di Alcamo esisteva un vecchio fabbrica-
to da consolidare e modificare "com'è richiesto" di circa 150 mq., mentre nel giugno-luglio 1974 aveva riferito verbalmente e per iscritto al vice capo ri partizione dell'ufficio tecnico Lupo Bernardino che non esisteva alcuna costruzione e, in effetti, anche per accertamenti eseguiti dai carabinieri, in loco sorgeva un casaleno di mq.8.
Tratto al giudizio del Tribunale di Trapani, il NA,
con sentenza del 26.10.1983, era dichiarato colpevole del reato a lui come sopra ascritto e, con le attenuan- ti generiche, condannato alla pena di anni 2 di reclu-
sione, condizionalmente sospesa, oltre alla interdi-
zione dai pubblici uffici.
Pronunciando sul gravame interposto dall'imputato, la
Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 1° marzo
1985, dichiarava le concesse attenuanti prevalenti sui-
la aggravante contestata, riduceva la pena principale a mesi 8 di reclusione, dichiarava condonata la pena accessoria e confermava nel resto.
Ricorre per cassazione il NA e denuncia l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla rite-
nuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 476, cpv., cod.pen.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Ed invero, la nozione di atto pubblico facente fede.
fino a querela di falso (art. 476, cpv., cod.pen.)
comprende i documenti probatori precostituiti a ga-
ranzia della pubblica fede e formati, sotto rigide condizioni formali, da un pubblico ufficiale nel le-
gittimo esercizio di una speciale funzione pubblica di attestazione nonchè muniti di una speciale attri buzione di verità rispetto ai fatti compiuti dal pub-
blico ufficiale od avvenuti in sua presenza.
Pertanto, agli effetti delle norme sul falso documen- 5
tale, l'atto pubblico non di fede privilegiata per il solo fatto che il pubblico ufficiale sia rivesti-
to ed esplichi una funzione di attestazione relativa a fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza,
ma è necessario che egli sia fornito di una speciale potestà documentatrice, attribuita dalla legge o da norme regolamentari anche interne ovvero desumibili dal sistema, in forza della quale l'atto assume una presunzione di verità assoluta ossia di massima ær-
tezza, eliminabile solo con l'accoglimento della que-
rela di falso o con sentenza penale.
Orbene, l'atto in questione è costituito da una re-
lazione di ispezione dei luoghi redatta da un geome-
tra addetto all'ufficio tecnico comunale, diretta a comunicare al superiore gerarchico i risultati di un'attività di accertamento da lui direttamente com-
piuta e destinata a contribuire, insieme ad altre fonti di prova, alla istruttoria di una pratica am-
ministrativa.
Ora, è pur vero che l'atto contiene la documentazio-
ne di un'attività direttamente compiuta dal pubbli-
co ufficiale o caduta sotto la sua immediata perce-
zione, ma esso è stato redatto non nell'esercizio di una speciale potestà documentatrice diretta per legge alla prova di fatti che lo stesso funzionario 6
redigente riferisce come visti, uditi o compiuti di-
rettamente, tale cioè da conferire al documento quel grado di massima certezza, vincibile soltanto con l'accoglimento della querela di falso o con sentenza penale (v., per un caso analogo, Cass.
9.2.1983 n.182).
La sentenza impugnata va quindi annullata in ordine al punto in questione. Il rinvio è però superfluo,
in quanto il giudice di merito ha affermato la pre-
valenza della concessa attenuante sulla circostanza aggravante predetta, ha fissato la pena nel minimo edittale ed ha apportato alla pena stessa la massima riduzione prevista dall'art; 65 cod. pen. Va, pertan-
to, pronunciato l'annullamento senza rinvio ai sensi dell'art. 539 n.9 cod. proc. pen.
F.Q.M.
LA CORTE
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitata-
mente alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 476, cpv., cod.pen.
Cosi deciso in Roma il 27 febbraio 1987
Il Consigliere estensore
Autoric Carle Catolary IL PRESIDENTE
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