Art. 33.
La vedova del sanitario iscritto alla Cassa, non separata legalmente dal marito per sentenza passata in giudicato pronunziata per di lei colpa, quando l'iscritto sia cessato dal rapporto di impiego o sia morto per causa avveratasi dopo matrimonio che sia fra quelle considerate nella lettera c) del precedente art. 26 ha diritto alla pensione indiretta qualunque sia la durata dei servizi prestati dall'iscritto.
In mancanza della vedova o quando questa non ne abbia diritto o il suo diritto cessi, la pensione indiretta spetta agli orfani che si trovino nelle condizioni di cui ai commi secondo e terzo del precedente art. 30, purche' nati o legittimati da matrimonio antecedente al verificarsi della causa di servizio di cui al precedente comma o legittimati per decreto Reale di efficacia anteriore alla causa stessa.
Agli effetti dei due commi precedenti la causa di servizio che non sia violenta ed esterna si presume avverata nel giorno della prima constatazione da parte delle Autorita' amministrative o sanitarie, se questa avvenne durante il servizio, altrimenti si presume avverata nel giorno della cessazione del rapporto di impiego.
La pensione indiretta dovuta nei casi previsti dai commi precedenti, da determinarsi colle norme di cui al precedente art 32 non puo' essere minore di lire cinquemila annue. Si applicano anche per le pensioni di cui nel presente articolo le disposizioni dei commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 32. (3) (4) ((6))
La domanda per il conseguimento della pensione di cui nei precedenti commi del presente articolo da parte dei superstiti del sanitario che non abbia gia' conseguito il diritto alla pensione di cui alla lettera c) del precedente art. 26 deve essere presentata alla Prefettura od alla Cassa di previdenza nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.
Se il sanitario, cui sia spettata la pensione di cui alla lettera c) del precedente art. 26, abbia contratto matrimonio dopo l'evento di servizio, la vedova ha diritto alla riversibilita' della pensione del marito alle condizioni e nelle proporzioni stabilite dagli articoli 31 e 32, quando anche il matrimonio, contratto dal sanitario dopo compiuti i cinquant'anni di eta', rimonti a meno di due anni anteriori alla cessazione del rapporto d'impiego. In mancanza della vedova o quando questa non ne abbia diritto, la riversibilita' della pensione spetta agli orfani alle condizioni e nelle proporzioni stabilite dagli articoli 31 e 32.
------------ AGGIORNAMENTO (3)
La L. 21 novembre 1949, n. 914 ha disposto (con l'art. 10, comma 3) che "Nei casi di cessazioni dal servizio a, partire dalla data, predetta, il minimo di pensione di cui al comma lettera a) dell'articolo 27 e al comma quarto dell' articolo 33 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 , che approva l'ordinamento della Cassa di previdenza, per le pensioni dei sanitari, e' elevato a lire 74.000". ------------ AGGIORNAMENTO (4)
La L. 24 maggio 1952, n. 610 nel modificare l' art. 10, comma 3 della L. 21 novembre 1949, n. 914 ha conseguentemente disposto (con l'art. 8, comma 1) che "I minimi di pensione di lire 39.000, 26.000 e 74.000 stabiliti dall' art. 10 della legge 21 novembre 1949, n. 914 , sono elevati, a decorrere dal 1 luglio 1950, rispettiva mente a lire 44.900, 29.900 e 85.100, sia nei casi di cessazione anteriore che posteriore alla, data predetta". ------------- AGGIORNAMENTO (6)
La L. 11 giugno 1954, n. 409 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Per i predetti casi sono abrogate le disposizioni contenute negli ultimi due commi dell'art. 25, nell'art. 27, nel quarto comma dell'art. 30, nell'ultimo comma dell'art. 32, nel primo periodo del comma quarto dell'articolo 33 e nell' art. 76 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 [...]".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1954.
La vedova del sanitario iscritto alla Cassa, non separata legalmente dal marito per sentenza passata in giudicato pronunziata per di lei colpa, quando l'iscritto sia cessato dal rapporto di impiego o sia morto per causa avveratasi dopo matrimonio che sia fra quelle considerate nella lettera c) del precedente art. 26 ha diritto alla pensione indiretta qualunque sia la durata dei servizi prestati dall'iscritto.
In mancanza della vedova o quando questa non ne abbia diritto o il suo diritto cessi, la pensione indiretta spetta agli orfani che si trovino nelle condizioni di cui ai commi secondo e terzo del precedente art. 30, purche' nati o legittimati da matrimonio antecedente al verificarsi della causa di servizio di cui al precedente comma o legittimati per decreto Reale di efficacia anteriore alla causa stessa.
Agli effetti dei due commi precedenti la causa di servizio che non sia violenta ed esterna si presume avverata nel giorno della prima constatazione da parte delle Autorita' amministrative o sanitarie, se questa avvenne durante il servizio, altrimenti si presume avverata nel giorno della cessazione del rapporto di impiego.
La pensione indiretta dovuta nei casi previsti dai commi precedenti, da determinarsi colle norme di cui al precedente art 32 non puo' essere minore di lire cinquemila annue. Si applicano anche per le pensioni di cui nel presente articolo le disposizioni dei commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 32. (3) (4) ((6))
La domanda per il conseguimento della pensione di cui nei precedenti commi del presente articolo da parte dei superstiti del sanitario che non abbia gia' conseguito il diritto alla pensione di cui alla lettera c) del precedente art. 26 deve essere presentata alla Prefettura od alla Cassa di previdenza nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.
Se il sanitario, cui sia spettata la pensione di cui alla lettera c) del precedente art. 26, abbia contratto matrimonio dopo l'evento di servizio, la vedova ha diritto alla riversibilita' della pensione del marito alle condizioni e nelle proporzioni stabilite dagli articoli 31 e 32, quando anche il matrimonio, contratto dal sanitario dopo compiuti i cinquant'anni di eta', rimonti a meno di due anni anteriori alla cessazione del rapporto d'impiego. In mancanza della vedova o quando questa non ne abbia diritto, la riversibilita' della pensione spetta agli orfani alle condizioni e nelle proporzioni stabilite dagli articoli 31 e 32.
------------ AGGIORNAMENTO (3)
La L. 21 novembre 1949, n. 914 ha disposto (con l'art. 10, comma 3) che "Nei casi di cessazioni dal servizio a, partire dalla data, predetta, il minimo di pensione di cui al comma lettera a) dell'articolo 27 e al comma quarto dell' articolo 33 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 , che approva l'ordinamento della Cassa di previdenza, per le pensioni dei sanitari, e' elevato a lire 74.000". ------------ AGGIORNAMENTO (4)
La L. 24 maggio 1952, n. 610 nel modificare l' art. 10, comma 3 della L. 21 novembre 1949, n. 914 ha conseguentemente disposto (con l'art. 8, comma 1) che "I minimi di pensione di lire 39.000, 26.000 e 74.000 stabiliti dall' art. 10 della legge 21 novembre 1949, n. 914 , sono elevati, a decorrere dal 1 luglio 1950, rispettiva mente a lire 44.900, 29.900 e 85.100, sia nei casi di cessazione anteriore che posteriore alla, data predetta". ------------- AGGIORNAMENTO (6)
La L. 11 giugno 1954, n. 409 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Per i predetti casi sono abrogate le disposizioni contenute negli ultimi due commi dell'art. 25, nell'art. 27, nel quarto comma dell'art. 30, nell'ultimo comma dell'art. 32, nel primo periodo del comma quarto dell'articolo 33 e nell' art. 76 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 [...]".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1954.