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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 23/03/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 723/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 723/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
[...]
[...]
[...]
[...] [...]
[...]
[...]
Parte_2
[...]
rappresentati dall'avv. M. Marcellini
e
AST di Ancona rappresentata dall'avv L. Gnocchini
PAROLE CHIAVE: BUONI PASTO, PERSONALE SANITARIO
RAGIONI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 1. I lavoratori ricorrenti, con riferimento al periodo dall'1/1/14 al 31/12/23 (v. conteggio, doc. 2 allegato al ricorso), lamentano di non aver mai ricevuto i buoni pasto, riconosciuti dal CCNL in corrispondenza delle giornate con orario di lavoro superiore alle 6 ore consecutive: pur essendo impossibilitati ad usufruire del servizio mensa (in quanto non fornito nella sede di lavoro o comunque in orario compatibile).
2. L'Azienda resistente si oppone proponendo una lettura del comma 1 dell'art. 29 del
C.C.N.L. del 20 settembre 2001 («Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive”») secondo cui il datore di lavoro avrebbe la facoltà (da esercitare nell'ambito dell'«autonomo spazio decisionale e gestionale dell e Pt_3
dell'«obiettivo di garantire il rispetto del tetto di spesa nel piano triennale dei fabbisogni”») e non l'obbligo, di riconoscere le prestazioni ivi previste.
3. Tale interpretazione non appare corretta, laddove la possibilità riconosciuta dalla norma si deve intendere limitata alla alternativa tra servizio mensa o «modalità sostitutive» (e cioè erogazione di buoni pasto), senza alcuna possibilità di negare sia l'una che l'altra prestazione.
4. Ciò si evince dal tenore del secondo comma il quale dispone che in ogni caso
«Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti»; ciò è riconosciuto anche dalla Corte di
Cassazione, in particolare nella sentenza 32113/22 la quale afferma che la citata disposizione contrattuale attribuisce senz'altro il «diritto alla fruizione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore»: e la cui motivazione deve per il resto intendersi qui richiamata ai sensi dell'art.1181 delle norme di attuazione del cpc.
5. Appare peraltro fondata l'eccezione di prescrizione (quinquennale, ai sensi ex art.2948 n°4) cc, disposizione che non si riferisce solamente a prestazioni di natura retributiva) sollevata dalla difesa resistente;
la decorrenza deve fissarsi al quinquennio precedente alla notifica del ricorso (7/6/24: data in cui si possono presumere esigibili le somme maturate nel precedente mese di maggio).
pagina 2 di 4 6. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, osservando in breve che:
6.1. il significato del riferimento al personale “non in turno” di cui all'art. 27 CCNL
11/10/18 ( e 43 CCNL 2/11/22) non è molto chiaro;
in ogni caso si osserva in primo luogo che laddove - come sostenuto da parte resistente – la disposizione volesse escludere a tutto il personale con orario di lavoro «articolato in turni» il
«diritto alla pausa .. assicurato dall'art.8 del d. lgs 66/03», essa sarebbe illegittima in quanto il legislatore non prevede deroghe (che pertanto non possono generalmente essere ammesse in sfavore dei lavoratori); ed in secondo luogo che la norma si riferisce alla pausa, e non invece al «diritto alla mensa» - ovvero alla relativa prestazione sostituitva - di cui al citato art.29: che è un diritto distinto come la stessa difesa convenuta non ha mancato di sottolineare (pag 4-5 della comparsa di costituzione « si ritiene debba essere fatta una distinzione tra il concetto di "pausa", dopo le 6 ore consecutive di lavoro come intervallo tra due periodi di attività lavorativa …e il diritto alla corresponsione del "buono pasto sostitutivo"»);
6.2. quanto appena rilevato conferma che il non aver (provato di non aver) concretamente usufruito della pausa (senza dimostrarne la impossibilità) non può ritenersi ostativo alla maturazione, in favore dei ricorrenti, (almeno) del diritto alla prestazione sostitutiva del servizio mensa.
6.3. Non si può riconoscere efficacia ad una contestazione generica da parte del datore di lavoro (a fronte di prestazioni regolarmente e completamente registrate) della esattezza dei conteggi analiticamente redatti dal lavoratore, incombendo generalmente sul primo l'obbligo anche sostanziale di rendere conto delle ore lavorate e della retribuzione conseguentemente maturata dal dipendente, ovvero di redigere e consegnare le buste paga che egli ritiene corrette (cfr. art. 1 L.4/53).
6.4. quanto alle (tre) contestazioni specifiche si osserva che:
6.4.1. la mensilità di marzo 2017 è coperta da prescrizione;
pagina 3 di 4 6.4.2. per quanto si evince dai conteggi e dalle timbrature (doc.1 e 2 allegati al ricorso) del dipendente , costui non ha chiesto alcun Parte_4
buono pasto per i mesi di ottobre e novembre 2019, mentre nel mese di dicembre ha effettivamente superato le 6 ore in 6 giornate (17, 20, 21, 23, 26
e 28);
6.4.3. nel ricorso di dà atto che la richiesta ha per oggetto solo la quota di buono pasto gravante sul datore di lavoro (€ 4.13 ).
7. Le spese seguono la (sostanziale) soccombenza, considerata la qualità delle parti: rilevando, quanto alla misura della relativa liquidazione, che parte ricorrente non ha provveduto alla indicizzazione dei documenti allegati, nel testo del ricorso e\o nella loro produzione telematica, nelle modalità indicate nel “protocollo per il processo telematico” sottoscritto dai Presidenti del Tribunale e dell'Ordine degli Avvocati in data 1\8\14 (paragrafo 3); e ritenendo che ciò incida sul «prestigio dell'attività prestata» nella redazione degli «atti introduttivi» e\o nella «formazione del fascicolo», ai sensi dell'art 4 commi 1, 5b del DM 55del 10\3\14.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
CONDANNA la al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle CP_1
somme indicate nei rispettivi conteggi in atti, limitatamente a quelle maturate dal mese di giugno 2019, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
ed inoltre al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 259,00 per spese ed €
2.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 23/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 723/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
[...]
[...]
[...]
[...] [...]
[...]
[...]
Parte_2
[...]
rappresentati dall'avv. M. Marcellini
e
AST di Ancona rappresentata dall'avv L. Gnocchini
PAROLE CHIAVE: BUONI PASTO, PERSONALE SANITARIO
RAGIONI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 1. I lavoratori ricorrenti, con riferimento al periodo dall'1/1/14 al 31/12/23 (v. conteggio, doc. 2 allegato al ricorso), lamentano di non aver mai ricevuto i buoni pasto, riconosciuti dal CCNL in corrispondenza delle giornate con orario di lavoro superiore alle 6 ore consecutive: pur essendo impossibilitati ad usufruire del servizio mensa (in quanto non fornito nella sede di lavoro o comunque in orario compatibile).
2. L'Azienda resistente si oppone proponendo una lettura del comma 1 dell'art. 29 del
C.C.N.L. del 20 settembre 2001 («Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive”») secondo cui il datore di lavoro avrebbe la facoltà (da esercitare nell'ambito dell'«autonomo spazio decisionale e gestionale dell e Pt_3
dell'«obiettivo di garantire il rispetto del tetto di spesa nel piano triennale dei fabbisogni”») e non l'obbligo, di riconoscere le prestazioni ivi previste.
3. Tale interpretazione non appare corretta, laddove la possibilità riconosciuta dalla norma si deve intendere limitata alla alternativa tra servizio mensa o «modalità sostitutive» (e cioè erogazione di buoni pasto), senza alcuna possibilità di negare sia l'una che l'altra prestazione.
4. Ciò si evince dal tenore del secondo comma il quale dispone che in ogni caso
«Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti»; ciò è riconosciuto anche dalla Corte di
Cassazione, in particolare nella sentenza 32113/22 la quale afferma che la citata disposizione contrattuale attribuisce senz'altro il «diritto alla fruizione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore»: e la cui motivazione deve per il resto intendersi qui richiamata ai sensi dell'art.1181 delle norme di attuazione del cpc.
5. Appare peraltro fondata l'eccezione di prescrizione (quinquennale, ai sensi ex art.2948 n°4) cc, disposizione che non si riferisce solamente a prestazioni di natura retributiva) sollevata dalla difesa resistente;
la decorrenza deve fissarsi al quinquennio precedente alla notifica del ricorso (7/6/24: data in cui si possono presumere esigibili le somme maturate nel precedente mese di maggio).
pagina 2 di 4 6. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, osservando in breve che:
6.1. il significato del riferimento al personale “non in turno” di cui all'art. 27 CCNL
11/10/18 ( e 43 CCNL 2/11/22) non è molto chiaro;
in ogni caso si osserva in primo luogo che laddove - come sostenuto da parte resistente – la disposizione volesse escludere a tutto il personale con orario di lavoro «articolato in turni» il
«diritto alla pausa .. assicurato dall'art.8 del d. lgs 66/03», essa sarebbe illegittima in quanto il legislatore non prevede deroghe (che pertanto non possono generalmente essere ammesse in sfavore dei lavoratori); ed in secondo luogo che la norma si riferisce alla pausa, e non invece al «diritto alla mensa» - ovvero alla relativa prestazione sostituitva - di cui al citato art.29: che è un diritto distinto come la stessa difesa convenuta non ha mancato di sottolineare (pag 4-5 della comparsa di costituzione « si ritiene debba essere fatta una distinzione tra il concetto di "pausa", dopo le 6 ore consecutive di lavoro come intervallo tra due periodi di attività lavorativa …e il diritto alla corresponsione del "buono pasto sostitutivo"»);
6.2. quanto appena rilevato conferma che il non aver (provato di non aver) concretamente usufruito della pausa (senza dimostrarne la impossibilità) non può ritenersi ostativo alla maturazione, in favore dei ricorrenti, (almeno) del diritto alla prestazione sostitutiva del servizio mensa.
6.3. Non si può riconoscere efficacia ad una contestazione generica da parte del datore di lavoro (a fronte di prestazioni regolarmente e completamente registrate) della esattezza dei conteggi analiticamente redatti dal lavoratore, incombendo generalmente sul primo l'obbligo anche sostanziale di rendere conto delle ore lavorate e della retribuzione conseguentemente maturata dal dipendente, ovvero di redigere e consegnare le buste paga che egli ritiene corrette (cfr. art. 1 L.4/53).
6.4. quanto alle (tre) contestazioni specifiche si osserva che:
6.4.1. la mensilità di marzo 2017 è coperta da prescrizione;
pagina 3 di 4 6.4.2. per quanto si evince dai conteggi e dalle timbrature (doc.1 e 2 allegati al ricorso) del dipendente , costui non ha chiesto alcun Parte_4
buono pasto per i mesi di ottobre e novembre 2019, mentre nel mese di dicembre ha effettivamente superato le 6 ore in 6 giornate (17, 20, 21, 23, 26
e 28);
6.4.3. nel ricorso di dà atto che la richiesta ha per oggetto solo la quota di buono pasto gravante sul datore di lavoro (€ 4.13 ).
7. Le spese seguono la (sostanziale) soccombenza, considerata la qualità delle parti: rilevando, quanto alla misura della relativa liquidazione, che parte ricorrente non ha provveduto alla indicizzazione dei documenti allegati, nel testo del ricorso e\o nella loro produzione telematica, nelle modalità indicate nel “protocollo per il processo telematico” sottoscritto dai Presidenti del Tribunale e dell'Ordine degli Avvocati in data 1\8\14 (paragrafo 3); e ritenendo che ciò incida sul «prestigio dell'attività prestata» nella redazione degli «atti introduttivi» e\o nella «formazione del fascicolo», ai sensi dell'art 4 commi 1, 5b del DM 55del 10\3\14.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
CONDANNA la al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle CP_1
somme indicate nei rispettivi conteggi in atti, limitatamente a quelle maturate dal mese di giugno 2019, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
ed inoltre al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 259,00 per spese ed €
2.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 23/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata pagina 4 di 4