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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/01/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 14838/2024 promossa da:
(Cf. , elettivamente domiciliato in Bianco Parte_1 C.F._1
(RC), Via Antonio Spanò n. 23, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Zangari
( , che lo rappresenta e difende per delega in atti;
Email_1
attore; contro
(Cf. ), elettivamente domiciliata in , Via Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 dell'Arsenale n. 21, presso la sede dell'Avvocatura dello Stato
( , che la rappresenta e difende per legge;
Email_2
convenuta;
e contro
; Controparte_2
convenuto contumace;
Oggetto: impugnazione del provvedimento di revoca della patente di guida ex art. 120 c.
2 Dlgs 285/1992 (Codice della Strada, cd Cds).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attore: “…
1. Annullare il provvedimento numero 49539/Auto/Area III del 12/11/2014 notificato il
16/11/2014, di revoca della patente di guida n. NumeroD_1
2. Ordinare la restituzione della patente al ricorrente o in subordine ordinare alla
1 Prefettura di di aprire il procedimento amministrativo per verificare il possesso dei CP_1 requisiti morali previsti dall'articolo 120 del Codice della Strada;
Con vittoria di spese e competenze in favore del sottoscritto avvocato che dichiara di aver anticipato e non riscosso.”;
Convenuta : “Respingersi in ricorso in quanto infondato. Vinte le Controparte_1 spese.”
MOTIVAZIONE
1. La causa ha ad oggetto l'impugnativa del provvedimento prot. n. 49539/Auto/Area III del 12/11/2014, con il quale la Prefettura di ha revocato a la patente CP_1 Parte_1 di guida cat. B n. ai sensi dell'art. 120 c. 2 Cds, quale conseguenza automatica NumeroD_1 dell'applicazione, a carico di , della misura di prevenzione della Parte_1
sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per anni 2 (cfr. doc. 1 fasc. att.; doc. 2 fasc. conv.) - misura disposta con decreto del Tribunale di Torino - Sezione Misure di Prevenzione in data 17/09/2014 (cfr. doc. 4 fasc. conv.).
A fondamento delle proprie domande, ha dedotto la carenza di Parte_1
motivazione che ha afflitto il provvedimento di revoca del 2014, non avendo il Prefetto
“operato alcuna valutazione delle circostanze del caso concreto”; la revoca della patente, infatti, “è intervenuta esclusivamente sulla base del presupposto della disposizione nei confronti del ricorrente della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, a prescindere da qualsiasi valutazione delle circostanze del caso concreto” (cfr. ric. p. 10) - valutazione divenuta imprescindibile a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 99/2020, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 120 c. 2 Cds nella parte in cui prevede che il Prefetto
“dispone”, anziché “può disporre”, la revoca della patente di guida quando si verifichi la perdita dei requisiti morali per la sottoposizione a misure di prevenzione personale.
L'avvocatura dello Stato si è costituita per la Controparte_3
, chiedendo il rigetto del ricorso, non avendo il ricorrente allegato elementi per
[...]
“consentire al giudice di svolgere la propria valutazione circa l'erroneità del giudizio espresso dalla ” e non potendo il presente giudizio “concludersi con una mera dichiarazione CP_1 di vizio dell'atto impugnato”, dovendo il giudice ordinario “scendere nel merito e compiere quella valutazione circa l'opportunità di revocare la patente dell'odierno ricorrente” (cfr. comp. risp. p. 1, 2).
2 Il non si è costituito in giudizio. Controparte_2
La causa è giunta a decisione senza esperimento di attività istruttoria ed è stata discussa all'udienza dell'8/01/2025, ove il giudice ha riservato il deposito della sentenza in 30 giorni ex art. 281 sexies c. 3 Cpc.
2. In primo luogo, deve essere dichiarata la contumacia del , Controparte_2
ritualmente citato e non costituitosi, non essendosi provveduto in corso di causa.
3. Con riguardo alla giurisdizione, va affermato che, in relazione alle controversie aventi ad oggetto provvedimenti di revoca della patente adottati dal Prefetto (come quella che ci occupa), la giurisdizione continua a spettare al giudice ordinario anche a seguito delle note sentenze Corte Cost. n. 22/2018, n. 24/2020 e n. 99/2020, che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 120 c. 2 Cds, nella parte in cui prevede che il Prefetto "dispone", anziché "può disporre" la revoca della patente di guida, quando si verifichi la perdita dei requisiti morali per il suo possesso, a causa: - della condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74
T.U. stupefacenti (cfr. Corte Cost. n. 22/2018); - della sottoposizione a misura di sicurezza personale (cfr. Corte Cost. n. 24/2020); - della sottoposizione a misura di prevenzione personale (cfr. Corte Cost. n. 99/2020).
In tal senso, si è espressa la Corte di Cassazione, affermando che permane la giurisdizione del giudice ordinario atteso che la revoca della patente, seppur non più automatica come era originariamente previsto al c. 2 dell'art. 120 Cds, non dà luogo all'esercizio di discrezionalità amministrativa, ma di un potere -sostanzialmente ricognitivo dell'esistenza dei presupposti cui la legge condiziona il rilascio della patente di guida- “che non degrada e non affievolisce la posizione di diritto soggettivo del privato”, che è il diritto di guidare un autoveicolo, afferente ad una modalità di esercizio di una libertà fondamentale costituzionalmente tutelata, quale la circolazione (cfr. Cass. Su 26391/2021; Cass. Su
8188/2022).
In altri termini, secondo la Suprema Corte, la revoca della patente continua a essere “un atto dovuto”, nel senso che l'attività prefettizia consiste in un semplice accertamento dell'”inaffidabilità morale” avuto riguardo alle circostanze del caso concreto e non già in un apprezzamento o componimento di interessi pubblici e privati, poiché la privazione del diritto al documento di abilitazione alla guida è una conseguenza giuridica stabilita dalla legge. La condizione ostativa al mantenimento della patente di guida (mancanza dei requisiti morali/di affidabilità), infatti, è predeterminata dalla legge (Codice della Strada) ed è, dunque, oggetto
3 di un mero accertamento da parte del Prefetto, che -come chiarito dalla Corte Cost. 99/2020- non è chiamato a un riesame della pericolosità del soggetto destinatario della misura di prevenzione, dovendo solo verificare la necessità/opportunità e coerenza tra la specifica misura a cui è sottoposto il titolare di patente di guida, la pericolosità sociale che essa esprime e il provvedimento di revoca della patente;
ciò anche al fine di non contraddire l'eventuale finalità di inserimento del soggetto nel circuito lavorativo che la misura stessa si proponga.
In assenza di un potere discrezionale della Pubblica Amministrazione, la giurisdizione spetta al Giudice ordinario.
3. Nel merito, questo Giudice - in conformità a taluni precedenti di questo Tribunale (cfr.
Trib. Torino 3990/2022; Trib. Torino 3820/2022; Trib. Torino 6355/2024; Trib. Torino
280/2025), qui richiamati ai sensi dell'art. 118 disp. att. Cpc - ritiene che i principi suesposti in punto giurisdizione implichino i seguenti corollari:
- l'oggetto della presente controversia ex art. 120 c. 2 C.d.S. è il diritto alla patente di guida e l'accertamento dell'inesistenza delle condizioni di legge per la revoca, malgrado il provvedimento prefettizio;
- poiché l'accertamento fatto dal Prefetto non comporta un componimento discrezionale di interessi pubblici e privati, ma una semplice applicazione di criteri di giudizio elastici quasi giurisdizionali (valutazione di proporzionalità e opportunità), il giudice ordinario ha cognizione diretta delle condizioni per la revoca della patente, senza che tale potere di accertamento trovi un limite (o un filtro) nella motivazione del provvedimento amministrativo;
- la semplice mancanza di una specifica motivazione della revoca (peraltro del tutto plausibile nel caso di specie, tenuto conto che, fino alla pronuncia della Corte Costituzionale
n. 24/2020, il potere del Prefetto doveva esercitarsi in modo automatico) non è motivo di per sé solo sufficiente all'accoglimento della domanda, dovendo l'attore allegare e provare l'obiettiva inesistenza delle condizioni per la revoca della patente.
Nel caso di specie, l'attore non ha fornito alcuna prova in ordine all'insussistenza delle condizioni di legge per la revoca della patente, limitandosi a lamentare la mancata valutazione, da parte del Prefetto, delle “circostanze del caso concreto” (cfr. ric. p. 10), senza neppure indicare quali sarebbero le circostanze rilevanti, tali cioè da escludere l'opportunità/necessità della disposta revoca.
Al contrario, una logica funzionale tra la revoca della patente e la finalità di prevenzione
4 emerge dallo stesso decreto del Tribunale di Torino - Sezione Misure di Prevenzione del
17/09/2014 (cfr. doc. 4 fasc. conv.), da cui si evince che la misura di prevenzione è stata disposta a seguito di condanna per associazione criminosa denominata ndrangheta e, tra le prescrizioni, vi era quella di non allontanarsi dalla propria dimora senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza (prescrizione evidentemente coerente con la revoca della patente di guida).
Quanto alle esigenze lavorative di , si osserva che, se è vero che il Parte_1
decreto del Tribunale di Torino - Sezione Misure di Prevenzione del 17/09/2014 aveva previsto tra le prescrizioni quella di “darsi alla ricerca di un lavoro” (cfr. doc. 4 fasc. conv.), è pur vero che l'attore non ha allegato alcun elemento da cui desumere un'utilità effettiva e concreta della patente in relazione al lavoro svolto.
Ne deriva il rigetto della domanda attorea
4. Per quanto concerne la regolamentazione delle spese processuali, si ritiene che queste vadano interamente compensate stante la presenza di orientamenti giurisprudenziali difformi, anche all'interno di codesto Tribunale come emerge dalle produzioni di parte attrice.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, dichiara la contumacia del;
Controparte_2
RIGETTA le domande proposte da;
Parte_1
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Torino, 24/01/2025.
Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 14838/2024 promossa da:
(Cf. , elettivamente domiciliato in Bianco Parte_1 C.F._1
(RC), Via Antonio Spanò n. 23, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Zangari
( , che lo rappresenta e difende per delega in atti;
Email_1
attore; contro
(Cf. ), elettivamente domiciliata in , Via Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 dell'Arsenale n. 21, presso la sede dell'Avvocatura dello Stato
( , che la rappresenta e difende per legge;
Email_2
convenuta;
e contro
; Controparte_2
convenuto contumace;
Oggetto: impugnazione del provvedimento di revoca della patente di guida ex art. 120 c.
2 Dlgs 285/1992 (Codice della Strada, cd Cds).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attore: “…
1. Annullare il provvedimento numero 49539/Auto/Area III del 12/11/2014 notificato il
16/11/2014, di revoca della patente di guida n. NumeroD_1
2. Ordinare la restituzione della patente al ricorrente o in subordine ordinare alla
1 Prefettura di di aprire il procedimento amministrativo per verificare il possesso dei CP_1 requisiti morali previsti dall'articolo 120 del Codice della Strada;
Con vittoria di spese e competenze in favore del sottoscritto avvocato che dichiara di aver anticipato e non riscosso.”;
Convenuta : “Respingersi in ricorso in quanto infondato. Vinte le Controparte_1 spese.”
MOTIVAZIONE
1. La causa ha ad oggetto l'impugnativa del provvedimento prot. n. 49539/Auto/Area III del 12/11/2014, con il quale la Prefettura di ha revocato a la patente CP_1 Parte_1 di guida cat. B n. ai sensi dell'art. 120 c. 2 Cds, quale conseguenza automatica NumeroD_1 dell'applicazione, a carico di , della misura di prevenzione della Parte_1
sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per anni 2 (cfr. doc. 1 fasc. att.; doc. 2 fasc. conv.) - misura disposta con decreto del Tribunale di Torino - Sezione Misure di Prevenzione in data 17/09/2014 (cfr. doc. 4 fasc. conv.).
A fondamento delle proprie domande, ha dedotto la carenza di Parte_1
motivazione che ha afflitto il provvedimento di revoca del 2014, non avendo il Prefetto
“operato alcuna valutazione delle circostanze del caso concreto”; la revoca della patente, infatti, “è intervenuta esclusivamente sulla base del presupposto della disposizione nei confronti del ricorrente della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, a prescindere da qualsiasi valutazione delle circostanze del caso concreto” (cfr. ric. p. 10) - valutazione divenuta imprescindibile a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 99/2020, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 120 c. 2 Cds nella parte in cui prevede che il Prefetto
“dispone”, anziché “può disporre”, la revoca della patente di guida quando si verifichi la perdita dei requisiti morali per la sottoposizione a misure di prevenzione personale.
L'avvocatura dello Stato si è costituita per la Controparte_3
, chiedendo il rigetto del ricorso, non avendo il ricorrente allegato elementi per
[...]
“consentire al giudice di svolgere la propria valutazione circa l'erroneità del giudizio espresso dalla ” e non potendo il presente giudizio “concludersi con una mera dichiarazione CP_1 di vizio dell'atto impugnato”, dovendo il giudice ordinario “scendere nel merito e compiere quella valutazione circa l'opportunità di revocare la patente dell'odierno ricorrente” (cfr. comp. risp. p. 1, 2).
2 Il non si è costituito in giudizio. Controparte_2
La causa è giunta a decisione senza esperimento di attività istruttoria ed è stata discussa all'udienza dell'8/01/2025, ove il giudice ha riservato il deposito della sentenza in 30 giorni ex art. 281 sexies c. 3 Cpc.
2. In primo luogo, deve essere dichiarata la contumacia del , Controparte_2
ritualmente citato e non costituitosi, non essendosi provveduto in corso di causa.
3. Con riguardo alla giurisdizione, va affermato che, in relazione alle controversie aventi ad oggetto provvedimenti di revoca della patente adottati dal Prefetto (come quella che ci occupa), la giurisdizione continua a spettare al giudice ordinario anche a seguito delle note sentenze Corte Cost. n. 22/2018, n. 24/2020 e n. 99/2020, che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 120 c. 2 Cds, nella parte in cui prevede che il Prefetto "dispone", anziché "può disporre" la revoca della patente di guida, quando si verifichi la perdita dei requisiti morali per il suo possesso, a causa: - della condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74
T.U. stupefacenti (cfr. Corte Cost. n. 22/2018); - della sottoposizione a misura di sicurezza personale (cfr. Corte Cost. n. 24/2020); - della sottoposizione a misura di prevenzione personale (cfr. Corte Cost. n. 99/2020).
In tal senso, si è espressa la Corte di Cassazione, affermando che permane la giurisdizione del giudice ordinario atteso che la revoca della patente, seppur non più automatica come era originariamente previsto al c. 2 dell'art. 120 Cds, non dà luogo all'esercizio di discrezionalità amministrativa, ma di un potere -sostanzialmente ricognitivo dell'esistenza dei presupposti cui la legge condiziona il rilascio della patente di guida- “che non degrada e non affievolisce la posizione di diritto soggettivo del privato”, che è il diritto di guidare un autoveicolo, afferente ad una modalità di esercizio di una libertà fondamentale costituzionalmente tutelata, quale la circolazione (cfr. Cass. Su 26391/2021; Cass. Su
8188/2022).
In altri termini, secondo la Suprema Corte, la revoca della patente continua a essere “un atto dovuto”, nel senso che l'attività prefettizia consiste in un semplice accertamento dell'”inaffidabilità morale” avuto riguardo alle circostanze del caso concreto e non già in un apprezzamento o componimento di interessi pubblici e privati, poiché la privazione del diritto al documento di abilitazione alla guida è una conseguenza giuridica stabilita dalla legge. La condizione ostativa al mantenimento della patente di guida (mancanza dei requisiti morali/di affidabilità), infatti, è predeterminata dalla legge (Codice della Strada) ed è, dunque, oggetto
3 di un mero accertamento da parte del Prefetto, che -come chiarito dalla Corte Cost. 99/2020- non è chiamato a un riesame della pericolosità del soggetto destinatario della misura di prevenzione, dovendo solo verificare la necessità/opportunità e coerenza tra la specifica misura a cui è sottoposto il titolare di patente di guida, la pericolosità sociale che essa esprime e il provvedimento di revoca della patente;
ciò anche al fine di non contraddire l'eventuale finalità di inserimento del soggetto nel circuito lavorativo che la misura stessa si proponga.
In assenza di un potere discrezionale della Pubblica Amministrazione, la giurisdizione spetta al Giudice ordinario.
3. Nel merito, questo Giudice - in conformità a taluni precedenti di questo Tribunale (cfr.
Trib. Torino 3990/2022; Trib. Torino 3820/2022; Trib. Torino 6355/2024; Trib. Torino
280/2025), qui richiamati ai sensi dell'art. 118 disp. att. Cpc - ritiene che i principi suesposti in punto giurisdizione implichino i seguenti corollari:
- l'oggetto della presente controversia ex art. 120 c. 2 C.d.S. è il diritto alla patente di guida e l'accertamento dell'inesistenza delle condizioni di legge per la revoca, malgrado il provvedimento prefettizio;
- poiché l'accertamento fatto dal Prefetto non comporta un componimento discrezionale di interessi pubblici e privati, ma una semplice applicazione di criteri di giudizio elastici quasi giurisdizionali (valutazione di proporzionalità e opportunità), il giudice ordinario ha cognizione diretta delle condizioni per la revoca della patente, senza che tale potere di accertamento trovi un limite (o un filtro) nella motivazione del provvedimento amministrativo;
- la semplice mancanza di una specifica motivazione della revoca (peraltro del tutto plausibile nel caso di specie, tenuto conto che, fino alla pronuncia della Corte Costituzionale
n. 24/2020, il potere del Prefetto doveva esercitarsi in modo automatico) non è motivo di per sé solo sufficiente all'accoglimento della domanda, dovendo l'attore allegare e provare l'obiettiva inesistenza delle condizioni per la revoca della patente.
Nel caso di specie, l'attore non ha fornito alcuna prova in ordine all'insussistenza delle condizioni di legge per la revoca della patente, limitandosi a lamentare la mancata valutazione, da parte del Prefetto, delle “circostanze del caso concreto” (cfr. ric. p. 10), senza neppure indicare quali sarebbero le circostanze rilevanti, tali cioè da escludere l'opportunità/necessità della disposta revoca.
Al contrario, una logica funzionale tra la revoca della patente e la finalità di prevenzione
4 emerge dallo stesso decreto del Tribunale di Torino - Sezione Misure di Prevenzione del
17/09/2014 (cfr. doc. 4 fasc. conv.), da cui si evince che la misura di prevenzione è stata disposta a seguito di condanna per associazione criminosa denominata ndrangheta e, tra le prescrizioni, vi era quella di non allontanarsi dalla propria dimora senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza (prescrizione evidentemente coerente con la revoca della patente di guida).
Quanto alle esigenze lavorative di , si osserva che, se è vero che il Parte_1
decreto del Tribunale di Torino - Sezione Misure di Prevenzione del 17/09/2014 aveva previsto tra le prescrizioni quella di “darsi alla ricerca di un lavoro” (cfr. doc. 4 fasc. conv.), è pur vero che l'attore non ha allegato alcun elemento da cui desumere un'utilità effettiva e concreta della patente in relazione al lavoro svolto.
Ne deriva il rigetto della domanda attorea
4. Per quanto concerne la regolamentazione delle spese processuali, si ritiene che queste vadano interamente compensate stante la presenza di orientamenti giurisprudenziali difformi, anche all'interno di codesto Tribunale come emerge dalle produzioni di parte attrice.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, dichiara la contumacia del;
Controparte_2
RIGETTA le domande proposte da;
Parte_1
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Torino, 24/01/2025.
Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero
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