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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 23/09/2025, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna promossa da:
Parte_1 con l'avv. ITTA ROBERTO
Ricorrente
Contro
CP_1 con l'avv. ROTUNNO DIANA ANNA
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato e ritualmente notificato parte ricorrente, in epigrafe emarginata, evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi l' , chiedendo l'adempimento della prestazione dovuta CP_1 giusta Sentenza n. 1241/2023 del 11.07.23, resa nel giudizio R.G. n. 3529/2021 - poi corretta per errore materiale su istanza congiunta in data 5.09.23 – che così definitivamente statuiva: “- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento a favore del ricorrente della rendita ex- CP_1 art. 13 Dlgs 38/2000 dovuta nella misura corrispondente al 27% dalla domanda amministrativa, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo”.
Il citato titolo, congiuntamente al decreto di correzione, veniva notificato a mezzo pec - ai fini dell'esecuzione - alla sede di Roma, in data 13.09.23 senza esito alcuno. CP_1
Seguiva quindi l'introduzione del presente giudizio, nell'ambito del quale costituendosi dava CP_1 atto dell'intervenuta regolarizzazione del caso - con provvedimento in corso di adozione ed attribuzione della percentuale del 27% - con conseguente erogazione degli arretrati prevista nel mese di Giugno 2025. Pertanto, all'udienza odierna, fissata per la comparizione parti, il legale di parte ricorrente aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere insistendo per la condanna alle spese del convenuto istituto con distrazione.
Ciò posto, rilevato che:
- secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, "la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito " (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., Sent. n. 6909 del
20.3.2009);
- nel caso di specie è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
- anche i procuratori delle parti hanno preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere
(cfr. verbale d'udienza);
- la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 3148 del 17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 19160 del 13.9.2007; Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10553 del 7.5.2009);
- ad avviso del giudicante l'istituto resistente sarebbe rimasto soccombente, in quanto, il diritto del ricorrente “al pagamento della rendita ex-art. 13 Dlgs 38/2000 dovuta nella misura corrispondente al 27% dalla domanda amministrativa” era già stato acclarato con precedente Sentenza n. 1241/2023 del 11.07.23 - come pure riconosciuto da solo con provvedimento adottato successivamente CP_1 all'introduzione del presente giudizio (28.03.2024);
- di contro, allo stato, risulta che il ricorrente abbia evocato in giudizio l'ente in piena buona fede avendo il medesimo ottemperato a tutte le obbligazioni su di lui gravanti;
il Tribunale, alla luce delle argomentazioni innanzi esposte ritiene che le spese di lite debbano esser poste a carico di e vadano liquidate tenuto conto della esigua attività processuale svolta e della CP_1 condotta dell'ente,
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: a)- dichiara cessata la materia del contendere;
b)- condanna a pagare al procuratore antistatario dell'istante ricorrente le spese di lite che si CP_1 liquidano in EURO 1865,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge.
Brindisi, 23/9/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio