Sentenza 24 gennaio 2020
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/01/2020, n. 3031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3031 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2020 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMAnei procedimento a carico di: NE IA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/11/2018 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio al Tribunale di Civitavecchia RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza del 30 novembre 2011, emessa nei confronti di NE IA, tratta a giudizio per rispondere del delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod.pen., per essersi impossessata di una confezione di profumo del valore di Euro 80,00, dopo averla sottratta ad un esercizio commerciale mediante effrazione del dispositivo antitaccheggio (Fatto commesso in Tarquinia l'8 gennaio 2016), il Tribunale dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputata per particolare tenuità del fatto 2. Ricorre in cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma e denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 131-bis cod.pen.. A sostegno della doglianza, deduce che il Tribunale, nel riconoscere all'imputata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, aveva omesso di considerare che l'istituto di cui all'art. 131-bis cod.pen. non è applicabile a reati che siano puniti con pena superiore nel massimo a cinque anni di reclusione: tra questi al delitto di furto aggravato contestato nell'ipotesi concreta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Il Tribunale, nell'incipit del provvedimento impugnato, ha espressamente affermato di ritenere che non si dovesse procedere a carico dell'imputata in ordine <
2. Tale rilievo impone di considerare che la cornice edittale del reato in contestazione non consentiva di riconoscere in favore dell'imputata l'istituto di cui all'art. 131-bis cod.pen.. Il quale, in effetti, può trovare applicazione in relazione a qualsivoglia reato, nel rispetto dei limiti edittali prefissati dalla norma di riferimento evocata: vale a dire in relazione a delitti e contravvenzioni per cui è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la sanzione pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva.
3. Ai sensi dell'art. 131-bis, comma 4, cod.pen., il massimo edittale della pena, rilevante per delimitare l'ambito di applicazione della causa di non punibilità, dev'essere individuato senza tenere conto delle circostanze del reato, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede una pena diversa da quella ordinaria e di quelle ad effetto speciale, qual è quella di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 cod.pen.. 4. Ne viene che, pur considerando la più favorevole disciplina sanzionatoria prevista in relazione alla data del commesso reato, essendo infatti, all'epoca (1'8 gennaio 2016), la violazione della norma sopra indicata sanzionata con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da Euro 103,00 a Euro 1032,00, l'istituto di cui all'art. 131-bis cod.pen. non poteva trovare applicazione.
5. S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Civitavecchia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Civitavecchia. Così deciso il 27/11/2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Carl