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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 15/09/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Sezione Controversie di Lavoro e Previdenza
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Maria Pia De
Benedictis, all'udienza del 15.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1324 R.G.A.C. dell'anno 2021, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avvocati Domiziana Bergodi Parte_1
ed Antonio Costanzo Bergodi, elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in
Bracciano Via Pedacchiola 14 giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
già Direzione Territoriale del Lavoro di Controparte_1
Roma, in persona del direttore, elett.te dom.to per la carica presso la Direzione in
Via M. Brighenti, 23 rappresentato e difeso dall'Avv.to F. Monforte giusta CP_1
procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 8.9.2021 la ricorrente in epigrafe indicata ha proposto
CP_ opposizione avverso l' ordinanza ingiunzione n. 1186/2021 emessa dall' resistente per il pagamento della sanzione amministrativa pari ad € 1950,00
dovuta quale differenza tra quella inflitta , pari ad € 3.450,00 e quanto versato in data
17.2.2017 pari ad € 1500,00, notificata il 9.7.2021, chiedendone l'annullamento per intervenuta prescrizione e, in via gradata, per carenza di motivazione.
Premetteva la ricorrente che la vertenza era stata originata dal verbale redatto dall'
di Viterbo in data 24/5/2016, notificato poi il successivo 14/6/2016, per Controparte_1
cui risultava che la ricorrente avesse violato gli artt. 3 c. 3 D.L. 12/2002 convertito in legge
73/2002 e sostituito dall' art. 22 L. 151/2015 per avere occupato, senza la comunicazione al competente centro per l' impiego, l' utilizzo di un lavoratore.
A seguito degli ulteriori sviluppi del procedimento di contestazione la ricorrente provvedeva a regolarizzare l' assunzione del lavoratore e al pagamento della somma di € 1500,00 in data
17.2.2017, ritenuta insufficiente a fronte della sanzione complessivamente inflitta pari ad €
3450,00.
Ritenendo illegittima la predetta ordinanza, la ricorrente introduceva il presente giudizio.
Co L' , costituitosi in giudizio, ha contestato quanto dedotto a fondamento della opposizione,
della quale chiedeva, quindi, il rigetto.
All'odierna udienza, acquisiti i documenti prodotti, lette le note di trattazione scritta di cui solo parte resistente si è avvalso, il giudice ha deciso depositando telematicamente contestuale motivazione. Preliminarmente deve ritenersi priva di pregio l'eccezione di prescrizione per il decorso del termine quinquennale sancito dall'art. 28 L. 689/81 tra la data della rilevazione dell' illecito (
24 Maggio 2016) e la notifica dell' ordinanza ingiunzione.
Lo stesso art. 28 della legge 689/81 al secondo comma prevede che "l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile".
Ciò sta a significare che è sufficiente un atto di messa in mora per interrompere la prescrizione come la notifica del prodromico verbale di illecito amministrativo emesso ai sensi dell'art. 14 legge 689/81. Da tale notifica decorre, poi, un nuovo termine prescrizionale di 5 anni, nel corso del quale è stata notificata l'ordinanza ingiunzione opposta.
Nel caso in esame il verbale unico di accertamento e notificazione è stato notificato al ricorrente in data 24.6.2021, termine dal quale è decorsa la prescrizione quinquennale,
successivamente sospeso in applicazione della normativa per l'emergenza Covid 19.
L'art. 103 comma 6-bis D.L. del 17/03/2020 n. 18 convertito con modifiche dalla Legge n. 27
del 24/04/2020 ha previsto infatti che : “Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e
legislazione sociale e' sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine
del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio
stesso e' differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo e' sospeso il termine di cui
all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
E' evidente nel caso di specie che, a fronte della conclusione degli accertamenti avvenuti in data 24.5.2016 e la notifica del verbale di accertamento avvenuta in data 24.6.2016, la prescrizione quinquennale ex art. 28 L. 689/81 ha avuto un periodo di sospensione che ha determinato quale nuovo termine di prescrizione la data del 30.9.2021. Conseguentemente, l'ordinanza ingiunzione opposta è stata regolarmente notificata in data
9.7.2021, successivamente a tale periodo di sospensione e nel rispetto del termine quinquennale di prescrizione.
Anche nel merito il ricorso è infondato. Priva di pregio deve ritenersi l'eccezione relativa alla contraddittorietà del Verbale Unico di Accertamento del 14.6.2016.
Parte ricorrente deduce la violazione del principio di autosufficienza dell' atto in quanto, a suo dire, alle pagine 1 e 2 del predetto verbale, che costituisce parte integrante del provvedimento opposto, è indicata la somma da versare, assumendo che sia frazione di quella edittale, della quale però manca l' indicazione, limitandosi l' Ufficio alla indicazione delle norme di cui alla L. 689/1981.
A ben vedere, contrariamente a quanto affermato da parte opponente, l'indicazione dell'importo che avrebbe dovuto essere versato viene riportato alle pagine 3-4 e 5 del predetto verbale e con la specifica indicazione dell'importo edittale massimo.
Inoltre, parte ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in merito ai criteri adottati per l'aumento della sanzione da euro 1.500,00 ad euro 3.450,00, evidenziando il mancato rispetto dell' art. 11 della L. 689/1981, richiamato nel provvedimento impugnato, che indica una serie di parametri ed indici che avrebbero dovuto essere considerati per la quantificazione della sanzione.
Tale carenza renderebbe nulla l' ordinanza in quanto la ricorrente sarebbe impossibilitata a verificare la eventuale legittimità della loro applicazione. In realtà nello stesso verbale unico di accertamento, viene specificato che l'estinzione del procedimento sanzionatorio può avvenire solo con l'ottemperanza alla diffida e il pagamento della sanzione minima pari ad euro 1.500,00 nel termine di 120 giorni dalla sua notificazione.
Nel caso di specie, a fronte del mancato pagamento della sanzione minima nel termine di 120
giorni, come indicato nel verbale unico contenente la diffida ex art. 13 D.Lgs 124/2004,
notificato in data 24.6. 2016, il procedimento sanzionatorio non si è estinto e ciò ha determinato il lieve aumento della sanzione, detratto quanto già versato fuori termine ovvero in data 17.2. 2017, pur avendo la ricorrente provveduto all'assunzione del lavoratore dapprima a tempo determinato poi trasformato a tempo indeterminato.
Il complesso delle considerazioni che precedono comporta il rigetto del ricorso.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rimborsare alla l Controparte_1
di le spese del presente giudizio, che liquida in € 886,00 per compensi
[...] CP_1
oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 15.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Pia De Benedictis