Art. 2. 1. Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 , da ultimo modificato dall' articolo 7 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 , e' sostituito dal seguente:
"La classifica secondo l'importo e' stabilita come segue:
1) fino a L. 75 milioni;
2) fino a L. 150 milioni;
3) fino a L. 300 milioni;
4) fino a L. 750 milioni;
5) fino a L. 1.500 milioni;
6) fino a L. 3.000 milioni;
7) fino a L. 6.000 milioni;
8) fino a L. 9.000 milioni;
9) fino a L. 15.000 milioni;
10) oltre L. 15.000 milioni".
NOTE
Nota all'art. 2:
Il testo dell' art. 5 della legge n. 57/1962 (Istituzione dell'albo nazionale dei costruttori), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 2 marzo 1962, come sostituito dall' art. 2 della legge 29 marzo 1965, n. 203 , successivamente modificato nel terzo comma prima dall' art. 2 della legge 28 aprile 1976, n. 191 , poi dall' art. 7 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 e infine dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 5. (Classifica d'iscrizione). - I costruttori sono iscritti nell'albo distinti per categorie e sottocategorie, con l'indicazione delle classifiche secondo gli importi di cui al seguente terzo comma e con quella della data di iscrizione. Qualunque sia l'importo della ottenuta classifica i costruttori non potranno assumere lavori di importo superiore a quello per cui sono iscritti, aumentato di un quinto.
Le categorie e sottocategorie sono specificate nella tabella annessa alla presente legge, che potra' essere in seguito modificata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, su proposta del comitato centrale.
La classifica secondo l'importo e' stabilita come segue:
1) fino a L. 75 milioni;
2) fino o L. 150 milioni;
3) fino a L. 300 milioni;
4) fino a L. 750 milioni;
5) fino a L. 1.500 milioni;
6) fino a L. 3.000 milioni;
7) fino a L. 6.000 milioni;
8) fino a L. 9.000 milioni;
9) fino a L. 15.000 milioni;
10) oltre L. 15.000 milioni".
"La classifica secondo l'importo e' stabilita come segue:
1) fino a L. 75 milioni;
2) fino a L. 150 milioni;
3) fino a L. 300 milioni;
4) fino a L. 750 milioni;
5) fino a L. 1.500 milioni;
6) fino a L. 3.000 milioni;
7) fino a L. 6.000 milioni;
8) fino a L. 9.000 milioni;
9) fino a L. 15.000 milioni;
10) oltre L. 15.000 milioni".
NOTE
Nota all'art. 2:
Il testo dell' art. 5 della legge n. 57/1962 (Istituzione dell'albo nazionale dei costruttori), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 2 marzo 1962, come sostituito dall' art. 2 della legge 29 marzo 1965, n. 203 , successivamente modificato nel terzo comma prima dall' art. 2 della legge 28 aprile 1976, n. 191 , poi dall' art. 7 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 e infine dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 5. (Classifica d'iscrizione). - I costruttori sono iscritti nell'albo distinti per categorie e sottocategorie, con l'indicazione delle classifiche secondo gli importi di cui al seguente terzo comma e con quella della data di iscrizione. Qualunque sia l'importo della ottenuta classifica i costruttori non potranno assumere lavori di importo superiore a quello per cui sono iscritti, aumentato di un quinto.
Le categorie e sottocategorie sono specificate nella tabella annessa alla presente legge, che potra' essere in seguito modificata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, su proposta del comitato centrale.
La classifica secondo l'importo e' stabilita come segue:
1) fino a L. 75 milioni;
2) fino o L. 150 milioni;
3) fino a L. 300 milioni;
4) fino a L. 750 milioni;
5) fino a L. 1.500 milioni;
6) fino a L. 3.000 milioni;
7) fino a L. 6.000 milioni;
8) fino a L. 9.000 milioni;
9) fino a L. 15.000 milioni;
10) oltre L. 15.000 milioni".