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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/12/2025, n. 2673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2673 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 02/12/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 3008/2024, cui è riunito il fascicolo di AT recante R.G. n. 2610/2022
TRA
nata a San Felice a [...] il [...], rappr. e dif. Parte_1 zo, con cui elett. dom. in DD (CE), alla via Colle Puoti n. 39, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli CP_1
Catalano, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/04/2024, l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo di aver presentato ricorso per AT (proc. n. 2610/2022 R.G.) per il CP_1 riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità. Contestava, pertanto, le conclusioni presentate dal CTU, che nella relazione peritale definitiva aveva confermato il provvedimento di diniego dell'ente previdenziale, deducendo che gli stati patologici denunciati davano diritto alla provvidenza richiesta. Concludeva pertanto chiedendo all'adito Tribunale di “1) in via principale dichiarare che l'istante è invalida nella misura minima tra il 74% ed il 100%, con diritto a ricevere l'assegno mensile ex lege 118/71; 2) per l'effetto, condannare l in persona del suo legale rapp.te p.t. dom.to in Palazzo CP_1 delle Nazioni, Eur, Roma e l' di Caserta, in persona del legale rapp.te p.t. dom.to in via CP_1
Arena n° 1, località San Benedetto, Caserta, alla corresponsione in favore della ricorrente, in solido tra loro o chi di competenza, in via principale all'assegno mensile in ogni caso con decorrenza della domanda amministrativa o da quella che sarà accertata di giustizia, oltre interessi di legge”. Vittoria di spese, con attribuzione. 1 Costituitosi il contraddittorio, l'istituto convenuto si opponeva alla domanda deducendone l'inammissibilità, chiedendo la verifica del rispetto dei termini ex art. 445 bis co. 5 e 6 c.p.c., e per carenza di specifica contestazione delle risultanze della ctu disposta in fase di AT, nonché l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione, concludendo per il rigetto del ricorso. Spese vinte. Depositato l'elaborato peritale integrativo, la causa giungeva all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************ Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità della consulenza tecnica sollevata da parte ricorrente, essendosi il CTU limitato a valutare la documentazione offerta nei limiti dell'accertamento peritale richiesto. Tanto premesso, si rileva quanto segue. Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., co. 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 27/02/2024 e la dichiarazione è stata depositata il 25/03/2024, per cui il predetto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Il presente ricorso è stato depositato il 23/04/2024, per cui anche tale termine essenziale è stato rispettato. Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione, abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU, evidenziando che il consulente non abbia tenuto in debita considerazione le patologie sofferte dall'istante, nonché la documentazione offerta. Essendo la contestazione specifica, il ricorso è ammissibile. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
2 Nella relazione peritale integrativa, il consulente, preso atto delle doglianze formulate da parte ricorrente e valutata la documentazione successiva depositata, da cui risultava un peggioramento delle condizioni di salute di parte ricorrente, così concludeva: “Sulla base della documentazione agli atti e di quella prodotta, dall'anamnesi raccolta e dalla visita medica praticata in precedenza si conclude per “Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in percentuale del 74 %(Tenendo conto del quadro clinico complessivo) A decorrenza dal 16/12/2024 (certificato consulenza cardiologica)”. Sulla scorta di tutto quanto esposto, la consulenza depositata, comprensiva dei chiarimenti resi, appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della parte ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante, nonché della decorrenza del riconoscimento della prestazione. In assenza di ulteriori e specifiche contestazioni delle parti, ne consegue, pertanto, che va accertato il diritto di ad essere dichiarata invalida nella misura del 74% Parte_1
a decorrere dal 16/1 Giova, infine, precisare che il giudizio de quo, come evidenziato dalla S.C., con le sentenze n. 6010, 6084 e 6085 del 2014, non può che avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, quindi, il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, dovendosi riservare eventualmente ad ulteriore giudizio di merito successivo la pronunzia di condanna al pagamento della prestazione. Quanto alle spese, in considerazione del riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva alla domanda amministrativa e ai ricorsi per atp e in opposizione ad atp, ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione. Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da separato CP_1 decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e per l'effetto, dichiara invalida nella misura Parte_1 del 74%, a decorrere dal 16/12/2024; b) compensa integralmente le spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1 separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 02/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 02/12/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 3008/2024, cui è riunito il fascicolo di AT recante R.G. n. 2610/2022
TRA
nata a San Felice a [...] il [...], rappr. e dif. Parte_1 zo, con cui elett. dom. in DD (CE), alla via Colle Puoti n. 39, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli CP_1
Catalano, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/04/2024, l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo di aver presentato ricorso per AT (proc. n. 2610/2022 R.G.) per il CP_1 riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità. Contestava, pertanto, le conclusioni presentate dal CTU, che nella relazione peritale definitiva aveva confermato il provvedimento di diniego dell'ente previdenziale, deducendo che gli stati patologici denunciati davano diritto alla provvidenza richiesta. Concludeva pertanto chiedendo all'adito Tribunale di “1) in via principale dichiarare che l'istante è invalida nella misura minima tra il 74% ed il 100%, con diritto a ricevere l'assegno mensile ex lege 118/71; 2) per l'effetto, condannare l in persona del suo legale rapp.te p.t. dom.to in Palazzo CP_1 delle Nazioni, Eur, Roma e l' di Caserta, in persona del legale rapp.te p.t. dom.to in via CP_1
Arena n° 1, località San Benedetto, Caserta, alla corresponsione in favore della ricorrente, in solido tra loro o chi di competenza, in via principale all'assegno mensile in ogni caso con decorrenza della domanda amministrativa o da quella che sarà accertata di giustizia, oltre interessi di legge”. Vittoria di spese, con attribuzione. 1 Costituitosi il contraddittorio, l'istituto convenuto si opponeva alla domanda deducendone l'inammissibilità, chiedendo la verifica del rispetto dei termini ex art. 445 bis co. 5 e 6 c.p.c., e per carenza di specifica contestazione delle risultanze della ctu disposta in fase di AT, nonché l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione, concludendo per il rigetto del ricorso. Spese vinte. Depositato l'elaborato peritale integrativo, la causa giungeva all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************ Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità della consulenza tecnica sollevata da parte ricorrente, essendosi il CTU limitato a valutare la documentazione offerta nei limiti dell'accertamento peritale richiesto. Tanto premesso, si rileva quanto segue. Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., co. 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 27/02/2024 e la dichiarazione è stata depositata il 25/03/2024, per cui il predetto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Il presente ricorso è stato depositato il 23/04/2024, per cui anche tale termine essenziale è stato rispettato. Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione, abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU, evidenziando che il consulente non abbia tenuto in debita considerazione le patologie sofferte dall'istante, nonché la documentazione offerta. Essendo la contestazione specifica, il ricorso è ammissibile. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
2 Nella relazione peritale integrativa, il consulente, preso atto delle doglianze formulate da parte ricorrente e valutata la documentazione successiva depositata, da cui risultava un peggioramento delle condizioni di salute di parte ricorrente, così concludeva: “Sulla base della documentazione agli atti e di quella prodotta, dall'anamnesi raccolta e dalla visita medica praticata in precedenza si conclude per “Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in percentuale del 74 %(Tenendo conto del quadro clinico complessivo) A decorrenza dal 16/12/2024 (certificato consulenza cardiologica)”. Sulla scorta di tutto quanto esposto, la consulenza depositata, comprensiva dei chiarimenti resi, appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della parte ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante, nonché della decorrenza del riconoscimento della prestazione. In assenza di ulteriori e specifiche contestazioni delle parti, ne consegue, pertanto, che va accertato il diritto di ad essere dichiarata invalida nella misura del 74% Parte_1
a decorrere dal 16/1 Giova, infine, precisare che il giudizio de quo, come evidenziato dalla S.C., con le sentenze n. 6010, 6084 e 6085 del 2014, non può che avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, quindi, il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, dovendosi riservare eventualmente ad ulteriore giudizio di merito successivo la pronunzia di condanna al pagamento della prestazione. Quanto alle spese, in considerazione del riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva alla domanda amministrativa e ai ricorsi per atp e in opposizione ad atp, ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione. Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da separato CP_1 decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e per l'effetto, dichiara invalida nella misura Parte_1 del 74%, a decorrere dal 16/12/2024; b) compensa integralmente le spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1 separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 02/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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