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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/12/2025, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 7068/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente
Dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
, Parte_1
con l'avv. SBAIZ MAURIZIO
c.f.: C.F._1
e
, Parte_2
con l'avv. SCHIAVON BARBARA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse. Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
18/12/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di scioglimento del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi da nato a [...] il Parte_1
20/05/1979 e nata a [...] il [...] del matrimonio contratto il Parte_2
25/01/2020 e trascritto al n. 2, Parte II, Serie C, Vol. Unico, Anno 2020, del registro degli atti di matrimonio del Comune di PASIANO DI PORDENONE alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) La figlia minore viene affidata, in via condivisa, ad entrambi i genitori, con collocazione a Per_1
residenza presso la casa di NA (TV) in via Fabio Filzi n.14 che viene assegnata alla madre, comprensiva di arredi (salvo quelli acquistati dal prima del matrimonio); Parte_1
3) con riguardo al diritto di visita e vacanze, preso l'impegno, per il bene di di salvaguardare il Per_1
reciproco ruolo genitoriale con la figlia e rassicurarla del loro affetto e della presenza di entrambi, fatta salva ogni più ampia facoltà rimessa all'accordo tra i genitori nel rispetto degli impegni tutti di Per_1
considerato l'imminente trasferimento del a RA (CN), i genitori concordano che il padre Parte_1
abbia con sé la figlia: - un weekend ogni 15 gg., dal venerdì pomeriggio e con prelievo alla scuola dell'Infanzia, sino al lunedì sera quando la riporterà alla madre entro le ore 19.00 (orario così determinato finché Per_1
frequenterà la scuola dell'infanzia);
- durante le vacanze di Natale, con distribuzione al 50% dei gg. festivi e per 7 gg. consecutivi, alternando il periodo comprensivo del gg. di Natale con il giorno di Capodanno, prevedendo in ogni caso che il rientro della piccola avvenga entro le 18.00 dell'Epifania stabilendo che nel 2025 il periodo del Natale spetta al padre;
- vacanze di Pasqua: finché il papà resterà fuori regione le potrà trascorrere integralmente con il papà;
- ponti scolastici: con il padre dal periodo Pasquale in poi (es. 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno), il Ponte di Ognissanti e dell'Immacolata con la madre;
- oltre al weekend come sopra, limitatamente ai mesi di luglio ed agosto il padre potrà tenere la figlia, almeno altri 10 giorni anche consecutivi per ciascun mese;
I ricorrenti si obbligano a comunicarsi, entro il 15 maggio di ciascun anno, il calendario delle rispettive disponibilità per la turnazione delle vacanze estive.
4) Il sig. si obbliga a corrispondere alla signora , a titolo di contributo Parte_1 Parte_2
di mantenimento della figlia l'importo mensile di €400,00 rivalutabile annualmente, da versare nel Per_1
c/c intestato alla signora entro il 10 di ogni mese e con decorrenza da dicembre 2025. Pt_2
Oltre a ciò si obbliga a corrispondere le spese straordinarie al 50% come da protocollo del Tribunale di
Treviso con la precisazione che, stante le esigenze lavorative e la conseguente turnazione, vi è sin d'ora l'assenso verso le seguenti spese extra: * baby sitter nel periodo scolastico;
* centri estivi nei periodi di vacanza;
acquisto farmaci e/o trattamenti di cura dell'allergia; * spese di cambio stagione primavera/autunno ed accessori come le scarpe, oltre alla frequenza della scuola dell'infanzia in merito alla quale i genitori concordano che i pagamenti vengano eseguiti mensilmente al 50% ciascuno direttamente sul conto della scuola;
L'Assegno Unico Familiare rimarrà a favore della madre.
5) I coniugi danno atto di essere autosufficienti sicchè nulla chiedono reciprocamente a titolo di contributo di mantenimento. 6) I coniugi danno atto di aver già proceduto alla suddivisione dei beni ed effetti personali ad eccezione del conto corrente cointestato presso UNICREDIT ove viene regolato il mutuo per la casa, che sarà chiuso solo dopo l'estinzione del mutuo.
7) I coniugi prestano fin d'ora il consenso all'iscrizione della figlia minore sui rispettivi documenti Per_1
validi per l'espatrio;
8) I coniugi prestano espresso consenso e delega ai nonni materni per gestione di Per_1
9) Al fine di definire i reciproci rapporti economici nascenti dal matrimonio il sig. Parte_1
si obbliga a cedere alla signora – che accetta – la quota del 51% del capitale della società Parte_2
RAmbù NC.
La cessione sarà attuata con decorrenza 1 gennaio 2026 e non oltre il 31 gennaio 2026.
Il corrispettivo viene convenuto in € 300.000,00 che saranno così corrisposti:
€ 180.000,00 alla data del rogito notarile;
€ 70.000,00 entro un anno dal rogito (a seguito di finanziamento a nome della nuova costituenda società partecipata dalla sola signora ). Pt_2
€ 50.000,000 alla vendita della casa coniugale.
A seguito della cessione delle quote il sig. si obbliga, ai sensi dell'art. 2557 c.c., a non svolgere Parte_1
attività in concorrenza con la RAmbù NC e/o con la costituenda nuova società, per la durata di anni 5 e nei limiti territoriali della Regione Veneto.
10) I coniugi, concordano sull'opportunità di mettere in vendita la casa di NA (TV) o comunque di liberare i coniugi dalla cointestazione dell'immobile e mutuo. Resta inteso che la stessa, nel frattempo e sino alla vendita, sarà assegnata alla moglie che continuerà ad abitarvi con la figlia Per_1
Le rate del mutuo continueranno a far carico alle parti nella misura del 50% ciascuna con impegno a versare la rispettiva provvista nel c/c cointestato almeno 2 giorni lavorativi precedenti al prelievo da parte dell'istituto.
Nello stesso tempo, il canone di affitto versato da RAmbù NC, continuerà ad essere suddiviso tra i coniugi nella misura del 50% e versato nel c/c cointestato dove viene regolato il rimborso del mutuo ipotecario. La casa sarà posta in vendita a terzi ovvero, in alternativa e senza condizionamento, ceduta alla signora
, entro 5 anni dal deposito del ricorso per separazione, al corrispettivo che verrà individuato da Pt_2
agenzia immobiliare scelta di comune accordo. Detto corrispettivo potrà essere diminuito solo a seguito di accordo scritto, sottoscritto da entrambe le parti, restando altresì salva la possibilità per le parti di alienare il bene anche direttamente, senza mediatore.
Il corrispettivo ricavato dalla cessione dell'immobile sarà suddiviso nella misura di 50% cadauno.
11) Con l'adempimento di quanto sopra previsto le parti convengono di avere in tal modo definito le questioni di natura patrimoniale ed economica, dandosi reciprocamente atto di non avere più nulla a qualunque titolo a pretendere l'uno dall'altro.
Dette pattuizioni costituiscono un accordo raggiunto nell'ambito della regolamentazione del presente procedimento e pertanto sono soggette alle agevolazioni previste dall'art. 19 della L.74/1987 e successive modifiche e integrazioni.
Nel caso di cessione della quota dell'abitazione alla signora i ricorrenti richiedono fin d'ora Pt_2
l'esenzione fiscale in quanto anche l'accordo patrimoniale sopra detto è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Spese compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio
Treviso, 18/12/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marina Righi Dott.ssa Daniela Ronzani
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 7068/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente
Dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
, Parte_1
con l'avv. SBAIZ MAURIZIO
c.f.: C.F._1
e
, Parte_2
con l'avv. SCHIAVON BARBARA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse. Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
18/12/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di scioglimento del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi da nato a [...] il Parte_1
20/05/1979 e nata a [...] il [...] del matrimonio contratto il Parte_2
25/01/2020 e trascritto al n. 2, Parte II, Serie C, Vol. Unico, Anno 2020, del registro degli atti di matrimonio del Comune di PASIANO DI PORDENONE alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) La figlia minore viene affidata, in via condivisa, ad entrambi i genitori, con collocazione a Per_1
residenza presso la casa di NA (TV) in via Fabio Filzi n.14 che viene assegnata alla madre, comprensiva di arredi (salvo quelli acquistati dal prima del matrimonio); Parte_1
3) con riguardo al diritto di visita e vacanze, preso l'impegno, per il bene di di salvaguardare il Per_1
reciproco ruolo genitoriale con la figlia e rassicurarla del loro affetto e della presenza di entrambi, fatta salva ogni più ampia facoltà rimessa all'accordo tra i genitori nel rispetto degli impegni tutti di Per_1
considerato l'imminente trasferimento del a RA (CN), i genitori concordano che il padre Parte_1
abbia con sé la figlia: - un weekend ogni 15 gg., dal venerdì pomeriggio e con prelievo alla scuola dell'Infanzia, sino al lunedì sera quando la riporterà alla madre entro le ore 19.00 (orario così determinato finché Per_1
frequenterà la scuola dell'infanzia);
- durante le vacanze di Natale, con distribuzione al 50% dei gg. festivi e per 7 gg. consecutivi, alternando il periodo comprensivo del gg. di Natale con il giorno di Capodanno, prevedendo in ogni caso che il rientro della piccola avvenga entro le 18.00 dell'Epifania stabilendo che nel 2025 il periodo del Natale spetta al padre;
- vacanze di Pasqua: finché il papà resterà fuori regione le potrà trascorrere integralmente con il papà;
- ponti scolastici: con il padre dal periodo Pasquale in poi (es. 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno), il Ponte di Ognissanti e dell'Immacolata con la madre;
- oltre al weekend come sopra, limitatamente ai mesi di luglio ed agosto il padre potrà tenere la figlia, almeno altri 10 giorni anche consecutivi per ciascun mese;
I ricorrenti si obbligano a comunicarsi, entro il 15 maggio di ciascun anno, il calendario delle rispettive disponibilità per la turnazione delle vacanze estive.
4) Il sig. si obbliga a corrispondere alla signora , a titolo di contributo Parte_1 Parte_2
di mantenimento della figlia l'importo mensile di €400,00 rivalutabile annualmente, da versare nel Per_1
c/c intestato alla signora entro il 10 di ogni mese e con decorrenza da dicembre 2025. Pt_2
Oltre a ciò si obbliga a corrispondere le spese straordinarie al 50% come da protocollo del Tribunale di
Treviso con la precisazione che, stante le esigenze lavorative e la conseguente turnazione, vi è sin d'ora l'assenso verso le seguenti spese extra: * baby sitter nel periodo scolastico;
* centri estivi nei periodi di vacanza;
acquisto farmaci e/o trattamenti di cura dell'allergia; * spese di cambio stagione primavera/autunno ed accessori come le scarpe, oltre alla frequenza della scuola dell'infanzia in merito alla quale i genitori concordano che i pagamenti vengano eseguiti mensilmente al 50% ciascuno direttamente sul conto della scuola;
L'Assegno Unico Familiare rimarrà a favore della madre.
5) I coniugi danno atto di essere autosufficienti sicchè nulla chiedono reciprocamente a titolo di contributo di mantenimento. 6) I coniugi danno atto di aver già proceduto alla suddivisione dei beni ed effetti personali ad eccezione del conto corrente cointestato presso UNICREDIT ove viene regolato il mutuo per la casa, che sarà chiuso solo dopo l'estinzione del mutuo.
7) I coniugi prestano fin d'ora il consenso all'iscrizione della figlia minore sui rispettivi documenti Per_1
validi per l'espatrio;
8) I coniugi prestano espresso consenso e delega ai nonni materni per gestione di Per_1
9) Al fine di definire i reciproci rapporti economici nascenti dal matrimonio il sig. Parte_1
si obbliga a cedere alla signora – che accetta – la quota del 51% del capitale della società Parte_2
RAmbù NC.
La cessione sarà attuata con decorrenza 1 gennaio 2026 e non oltre il 31 gennaio 2026.
Il corrispettivo viene convenuto in € 300.000,00 che saranno così corrisposti:
€ 180.000,00 alla data del rogito notarile;
€ 70.000,00 entro un anno dal rogito (a seguito di finanziamento a nome della nuova costituenda società partecipata dalla sola signora ). Pt_2
€ 50.000,000 alla vendita della casa coniugale.
A seguito della cessione delle quote il sig. si obbliga, ai sensi dell'art. 2557 c.c., a non svolgere Parte_1
attività in concorrenza con la RAmbù NC e/o con la costituenda nuova società, per la durata di anni 5 e nei limiti territoriali della Regione Veneto.
10) I coniugi, concordano sull'opportunità di mettere in vendita la casa di NA (TV) o comunque di liberare i coniugi dalla cointestazione dell'immobile e mutuo. Resta inteso che la stessa, nel frattempo e sino alla vendita, sarà assegnata alla moglie che continuerà ad abitarvi con la figlia Per_1
Le rate del mutuo continueranno a far carico alle parti nella misura del 50% ciascuna con impegno a versare la rispettiva provvista nel c/c cointestato almeno 2 giorni lavorativi precedenti al prelievo da parte dell'istituto.
Nello stesso tempo, il canone di affitto versato da RAmbù NC, continuerà ad essere suddiviso tra i coniugi nella misura del 50% e versato nel c/c cointestato dove viene regolato il rimborso del mutuo ipotecario. La casa sarà posta in vendita a terzi ovvero, in alternativa e senza condizionamento, ceduta alla signora
, entro 5 anni dal deposito del ricorso per separazione, al corrispettivo che verrà individuato da Pt_2
agenzia immobiliare scelta di comune accordo. Detto corrispettivo potrà essere diminuito solo a seguito di accordo scritto, sottoscritto da entrambe le parti, restando altresì salva la possibilità per le parti di alienare il bene anche direttamente, senza mediatore.
Il corrispettivo ricavato dalla cessione dell'immobile sarà suddiviso nella misura di 50% cadauno.
11) Con l'adempimento di quanto sopra previsto le parti convengono di avere in tal modo definito le questioni di natura patrimoniale ed economica, dandosi reciprocamente atto di non avere più nulla a qualunque titolo a pretendere l'uno dall'altro.
Dette pattuizioni costituiscono un accordo raggiunto nell'ambito della regolamentazione del presente procedimento e pertanto sono soggette alle agevolazioni previste dall'art. 19 della L.74/1987 e successive modifiche e integrazioni.
Nel caso di cessione della quota dell'abitazione alla signora i ricorrenti richiedono fin d'ora Pt_2
l'esenzione fiscale in quanto anche l'accordo patrimoniale sopra detto è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Spese compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio
Treviso, 18/12/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marina Righi Dott.ssa Daniela Ronzani