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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 09/01/2026, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 279/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ET AL, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4634/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18728/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
12 e pubblicata il 18/12/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 117486 POLIZZE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7525/2025 depositato il
10/12/2025 Richieste delle parti:
Le parti si riportano alle conclusioni in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Resistente_1 propose ricorso alla CGT di primo grado di Napoli impugnando la comunicazione dell'8 maggio 2024 con la quale l'agenzia delle entrate aveva respinto la richiesta di rimborso, formulata ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della Legge n. 212/2000, delle spese sostenute per la sottoscrizione delle polizze fideiussorie richieste ai fini della presentazione delle istanze di rimborso del credito IVA relativo al I, II e III trimestre del 2020 e del I trimestre del 2021, per un importo complessivo di Euro 17.125,00.
L'agenzia delle entrate, intervenuta in giudizio, chiese il rigetto del ricorso.
La CGT con sentenza n. 18728 emessa all'udienza del 5.12.2024 e depositata il 18.12.2024 accolse il ricorso, condannando la resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.500,00.
La sentenza è stata appellata dalla agenzia che ha concluso per la integrale riforma della decisione con vittoria di spese.
La società è intervenuta in giudizio depositando controdeduzioni e concludendo per la conferma della sentenza con condanna dell'appellante al pagamento delle spese.
All'udienza del 9 dicembre 2025 la Corte, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla base della documentazione prodotta dalle parti, la vicenda può così essere ricostruita:
Il 27 dicembre 2019 fu notificato alla società Resistente_1 l'avviso di accertamento n. TF50CAA05487 relativo all'Irap dovuta nell'anno di imposta 2014 per un importo di euro 181.577,00;
successivamente alla notifica dell'atto suindicato e nelle more del giudizio instaurato dalla società per il suo annullamento, la Resistente_1, il 18 ottobre 2019 presentò quattro distinte istanze di rimborso dell'eccedenza di IVA trimestrale a credito;
l'Ufficio riscontrò la richiesta comunicando la sospensione delle determinazioni sulla richiesta di rimborso per l'esistenza di carichi pendenti ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 costituiti dall'avviso di accertamento IRAP relativo all'anno 2014, richiedendo alla società di presentare copia delle garanzie richieste a norma dei commi 4 e 5 dell'art. 38- bis del DPR 633/1972;
la società presentò le garanzie richieste, sostenendo un costo complessivo per i relativi premi di euro
17.125,00;
con sentenza del 27 febbraio 2023 la CGT di secondo grado della Campania, in accoglimento del ricorso presentato dalla Resistente_1, annullò l'avviso di accertamento Irap;
il 18 gennaio 2024 la società richiese il rimborso dei costi delle fideiussioni, 17.125,00 euro, ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della Legge 212/2000 fondando la richiesta sull'annullamento dell'avviso di accertamento che aveva reso necessario il rilascio delle polizze per ottenere il rimborso Iva;
l'agenzia con l'atto impugnato, dell'8 maggio 2024, comunicò il rigetto dell'istanza di rimborso dei costi delle fideiussioni, così motivata: "in riferimento all'istanza di rimborso in oggetto, presentata a mezzo pec il 18 gennaio 0024, relativa al costo delle fideiussioni sottoscritte al fine dell'erogazione dei seguenti rimborsi iva:
anno di imposta 2020 I TR
anno di imposta 2020 II TR
anno di imposta 2020 III TR
anno di imposta 2021 I TR
si rappresenta che la stessa è stata denegata per carenza del presupposto invocato.
Motivazioni:
il presupposto invocato dalla società è quello previsto dall'art.8 co.4 legge 212/2000 che testualmente recita:
“L'amministrazione finanziaria e' tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata”.
Poiché le fideiussioni di cui si richiedeva il rimborso erano state richieste ai sensi dell'art. 38 bis co. 4 del dpr 633/1972 l'agenzia sostenne che sarebbe stato possibile riconoscere il rimborso solo alla scadenza del termine per l'emissione dell'avviso di rettifica o di accertamento relativo alle annualità 2020 e 2021.
Le opposte posizioni possono essere così riassunte:
la società ritiene di avere il diritto al rimborso perché era stato annullato l'avviso di accertamento Irap la cui esistenza aveva reso necessario il rilascio delle fideiussioni;
l'agenzia, pur non mettendo in dubbio il diritto al rimborso, ritiene che esso potrà essere concesso solo allorquando scadranno i termini di accertamento delle annualità IVA per le quali era stato chiesto il rimborso e che, comunque, la società non avesse diritto alla restituzione integrale del costo ma solo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 167/2017, allo 0,15% dell'importo garantito per ogni anno di durata della garanzia.
Sia l'agenzia che la contribuente sono concordi nell'individuare la norma in base alla è stata chiesta dall'agenzia la prestazione di garanzia fideiussoria nel c. 4 dell'articolo 38 bis del dp 633/72 il quale così dispone:
….
Sono eseguiti previa prestazione della garanzia di cui al comma 5 i rimborsi di ammontare superiore a ((30.000 euro)) quando richiesti:
b) da soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;
2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro.
L'agenzia, pur non mettendo in discussione il diritto al rimborso, sostiene che esso sarebbe regolato:
dall'articolo 8 c. 4 della legge 212/2000, a norma del quale:
4. L'amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata e dall'articolo 7 della legge 167/2017, il quale dispone che:
1. Ai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui all'articolo 38-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che richiedono un rimborso dell'IVA prestando la garanzia richiesta dallo stesso comma è riconosciuta, a titolo di ristoro forfetario dei costi sostenuti per il rilascio della garanzia stessa, una somma pari alla 0,15 per cento dell'importo garantito per ogni anno di durata della garanzia. La somma è versata alla scadenza del termine per l'emissione dell'avviso di rettifica o di accertamento ovvero, in caso di emissione di tale avviso, quando sia stato definitivamente accertato che al contribuente spettava il rimborso dell'imposta.
Ritiene il collegio che l'appello sia fondato.
La interpretazione della normativa sulla quale si fonda l'appello è sorretta dalla formulazione letterale delle norme richiamate, atteso che l'articolo 7 si applica ai soggetti passivi dell'Iva indicati nel comma 4 dell'articolo
38 bis, e tale è anche la Resistente_1, alla quale la garanzia era stata chiesta per la esistenza di un avviso di accertamento Irap.
Il successivo annullamento dell'avviso di accertamento Irap non può avere conseguenze atteso che il fatto impeditivo al rimborso senza garanzia deve sussistere al momento della richiesta di rimborso, e in quel momento esisteva;
vicende successive, nel caso in esame l'annullamento, non fanno venire meno, con effetto ex tunc, l'obbligo di prestare garanzia e la applicabilità, quanto ai tempi ed all'importo del rimborso delle spese, dell'articolo 7 della legge 167/2017.
Il fatto che la normativa, in tal modo, ancora l'obbligo di restituzione a vicende – accertamento definitivo dell'imposta o sua definitività – relative ad un tributo diverso rispetto a quello che aveva fatto sorgere l'obbligo di garanzia, non può comportarne la disapplicazione, essendo frutto di una scelta del legislatore, non contraria ai principi costituzionali o unionali.
Non è, pertanto, condiva da questo collegio la decisione dei primi giudici secondo i quali non sarebbe pertinente il richiamo all'art. 7 citato, posto che non si verte in ipotesi di attività accertativa in corso, rispetto alla quale le garanzie sono prestate allo scopo evidente di evitare che un contribuente debba sostenere un esborso che potrebbe rivelarsi non dovuto. Nel caso in esame la non debenza dell'esborso sarebbe stata definitivamente accertata, e non vi sarebbe ragione di attendere l'emissione dell'avviso di rettifica, essendo venuto meno lo scopo perseguito, ossia ottenere la sospensione del pagamento di tributi o la rateizzazione
(cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 34946 del 2023).
A questa interpretazione osta il dato letterale delle norme secondo le quali, si ribadisce, l'obbligo di prestazione della garanzia non poteva essere condizionato dalle vicende successive dell'avviso di accertamento Irap.
L'appello va accolto. Le spese del doppio grado per la peculiarità e novità della questione vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ET AL, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4634/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18728/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
12 e pubblicata il 18/12/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 117486 POLIZZE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7525/2025 depositato il
10/12/2025 Richieste delle parti:
Le parti si riportano alle conclusioni in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Resistente_1 propose ricorso alla CGT di primo grado di Napoli impugnando la comunicazione dell'8 maggio 2024 con la quale l'agenzia delle entrate aveva respinto la richiesta di rimborso, formulata ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della Legge n. 212/2000, delle spese sostenute per la sottoscrizione delle polizze fideiussorie richieste ai fini della presentazione delle istanze di rimborso del credito IVA relativo al I, II e III trimestre del 2020 e del I trimestre del 2021, per un importo complessivo di Euro 17.125,00.
L'agenzia delle entrate, intervenuta in giudizio, chiese il rigetto del ricorso.
La CGT con sentenza n. 18728 emessa all'udienza del 5.12.2024 e depositata il 18.12.2024 accolse il ricorso, condannando la resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.500,00.
La sentenza è stata appellata dalla agenzia che ha concluso per la integrale riforma della decisione con vittoria di spese.
La società è intervenuta in giudizio depositando controdeduzioni e concludendo per la conferma della sentenza con condanna dell'appellante al pagamento delle spese.
All'udienza del 9 dicembre 2025 la Corte, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla base della documentazione prodotta dalle parti, la vicenda può così essere ricostruita:
Il 27 dicembre 2019 fu notificato alla società Resistente_1 l'avviso di accertamento n. TF50CAA05487 relativo all'Irap dovuta nell'anno di imposta 2014 per un importo di euro 181.577,00;
successivamente alla notifica dell'atto suindicato e nelle more del giudizio instaurato dalla società per il suo annullamento, la Resistente_1, il 18 ottobre 2019 presentò quattro distinte istanze di rimborso dell'eccedenza di IVA trimestrale a credito;
l'Ufficio riscontrò la richiesta comunicando la sospensione delle determinazioni sulla richiesta di rimborso per l'esistenza di carichi pendenti ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 costituiti dall'avviso di accertamento IRAP relativo all'anno 2014, richiedendo alla società di presentare copia delle garanzie richieste a norma dei commi 4 e 5 dell'art. 38- bis del DPR 633/1972;
la società presentò le garanzie richieste, sostenendo un costo complessivo per i relativi premi di euro
17.125,00;
con sentenza del 27 febbraio 2023 la CGT di secondo grado della Campania, in accoglimento del ricorso presentato dalla Resistente_1, annullò l'avviso di accertamento Irap;
il 18 gennaio 2024 la società richiese il rimborso dei costi delle fideiussioni, 17.125,00 euro, ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della Legge 212/2000 fondando la richiesta sull'annullamento dell'avviso di accertamento che aveva reso necessario il rilascio delle polizze per ottenere il rimborso Iva;
l'agenzia con l'atto impugnato, dell'8 maggio 2024, comunicò il rigetto dell'istanza di rimborso dei costi delle fideiussioni, così motivata: "in riferimento all'istanza di rimborso in oggetto, presentata a mezzo pec il 18 gennaio 0024, relativa al costo delle fideiussioni sottoscritte al fine dell'erogazione dei seguenti rimborsi iva:
anno di imposta 2020 I TR
anno di imposta 2020 II TR
anno di imposta 2020 III TR
anno di imposta 2021 I TR
si rappresenta che la stessa è stata denegata per carenza del presupposto invocato.
Motivazioni:
il presupposto invocato dalla società è quello previsto dall'art.8 co.4 legge 212/2000 che testualmente recita:
“L'amministrazione finanziaria e' tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata”.
Poiché le fideiussioni di cui si richiedeva il rimborso erano state richieste ai sensi dell'art. 38 bis co. 4 del dpr 633/1972 l'agenzia sostenne che sarebbe stato possibile riconoscere il rimborso solo alla scadenza del termine per l'emissione dell'avviso di rettifica o di accertamento relativo alle annualità 2020 e 2021.
Le opposte posizioni possono essere così riassunte:
la società ritiene di avere il diritto al rimborso perché era stato annullato l'avviso di accertamento Irap la cui esistenza aveva reso necessario il rilascio delle fideiussioni;
l'agenzia, pur non mettendo in dubbio il diritto al rimborso, ritiene che esso potrà essere concesso solo allorquando scadranno i termini di accertamento delle annualità IVA per le quali era stato chiesto il rimborso e che, comunque, la società non avesse diritto alla restituzione integrale del costo ma solo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 167/2017, allo 0,15% dell'importo garantito per ogni anno di durata della garanzia.
Sia l'agenzia che la contribuente sono concordi nell'individuare la norma in base alla è stata chiesta dall'agenzia la prestazione di garanzia fideiussoria nel c. 4 dell'articolo 38 bis del dp 633/72 il quale così dispone:
….
Sono eseguiti previa prestazione della garanzia di cui al comma 5 i rimborsi di ammontare superiore a ((30.000 euro)) quando richiesti:
b) da soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;
2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro.
L'agenzia, pur non mettendo in discussione il diritto al rimborso, sostiene che esso sarebbe regolato:
dall'articolo 8 c. 4 della legge 212/2000, a norma del quale:
4. L'amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata e dall'articolo 7 della legge 167/2017, il quale dispone che:
1. Ai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui all'articolo 38-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che richiedono un rimborso dell'IVA prestando la garanzia richiesta dallo stesso comma è riconosciuta, a titolo di ristoro forfetario dei costi sostenuti per il rilascio della garanzia stessa, una somma pari alla 0,15 per cento dell'importo garantito per ogni anno di durata della garanzia. La somma è versata alla scadenza del termine per l'emissione dell'avviso di rettifica o di accertamento ovvero, in caso di emissione di tale avviso, quando sia stato definitivamente accertato che al contribuente spettava il rimborso dell'imposta.
Ritiene il collegio che l'appello sia fondato.
La interpretazione della normativa sulla quale si fonda l'appello è sorretta dalla formulazione letterale delle norme richiamate, atteso che l'articolo 7 si applica ai soggetti passivi dell'Iva indicati nel comma 4 dell'articolo
38 bis, e tale è anche la Resistente_1, alla quale la garanzia era stata chiesta per la esistenza di un avviso di accertamento Irap.
Il successivo annullamento dell'avviso di accertamento Irap non può avere conseguenze atteso che il fatto impeditivo al rimborso senza garanzia deve sussistere al momento della richiesta di rimborso, e in quel momento esisteva;
vicende successive, nel caso in esame l'annullamento, non fanno venire meno, con effetto ex tunc, l'obbligo di prestare garanzia e la applicabilità, quanto ai tempi ed all'importo del rimborso delle spese, dell'articolo 7 della legge 167/2017.
Il fatto che la normativa, in tal modo, ancora l'obbligo di restituzione a vicende – accertamento definitivo dell'imposta o sua definitività – relative ad un tributo diverso rispetto a quello che aveva fatto sorgere l'obbligo di garanzia, non può comportarne la disapplicazione, essendo frutto di una scelta del legislatore, non contraria ai principi costituzionali o unionali.
Non è, pertanto, condiva da questo collegio la decisione dei primi giudici secondo i quali non sarebbe pertinente il richiamo all'art. 7 citato, posto che non si verte in ipotesi di attività accertativa in corso, rispetto alla quale le garanzie sono prestate allo scopo evidente di evitare che un contribuente debba sostenere un esborso che potrebbe rivelarsi non dovuto. Nel caso in esame la non debenza dell'esborso sarebbe stata definitivamente accertata, e non vi sarebbe ragione di attendere l'emissione dell'avviso di rettifica, essendo venuto meno lo scopo perseguito, ossia ottenere la sospensione del pagamento di tributi o la rateizzazione
(cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 34946 del 2023).
A questa interpretazione osta il dato letterale delle norme secondo le quali, si ribadisce, l'obbligo di prestazione della garanzia non poteva essere condizionato dalle vicende successive dell'avviso di accertamento Irap.
L'appello va accolto. Le spese del doppio grado per la peculiarità e novità della questione vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Compensa le spese del doppio grado di giudizio.