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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 07/05/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, a seguito dell'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, del 7.5.2025 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al n. 2488/2022 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
(c.f. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Pomigliano d'Arco (NA) alla via Leonardo da Vinci n°57 presso lo studio degli avvocati Antonio Aievola (c.f. ), Alessandro C.F._2
Romito (c.f. ) e Giuseppe Esposito (c.f. C.F._3
) che la rappresentano e difendono congiuntamente e C.F._4 disgiuntamente
Ricorrente
E
Controparte_1
P.I.: , nella persona del l.r.p.t., rapp.to e difesodall' avv. Riccardo P.IVA_1
Saladino (C.F.: ed elettivamente domiciliato con lo C.F._5 stesso presso il suo studio sito in Pomigliano D'Arco (Na) alla Piazza G. Leone
n.23.
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 12.5.2022 l'istante ha dedotto di avere operato quale lavoratrice subordinata addetta alle pulizie del “ Controparte_1
prima per alcuni mesi nella palestra facente parte del
[...] [...] sito in Pomigliano d'Arco alla via Controparte_1
Indipendenza, 13, e poi continuativamente presso gli studi ed uffici del
[...]
. Ha precisato di avere prestato il proprio lavoro nella palestra Parte_2 saltuariamente nei mesi di luglio ed agosto 2019 attesa la assenza della signora ucraina che vi era addetta in modo stabile, percependo l'importo di € 6,00 ad ora;
dal mese di settembre, ha proseguito, il responsabile del Centro, avuto contezza che la detta signora ucraina non sarebbe ritornata al lavoro, le fu proposto di lavorare ogni mattina dalle ore 6,00 alle ore 8,30 dal lunedì al sabato;
le furono consegnate le chiavi del Centro e le istruzioni per disattivare l'antifurto posto a tutela del Centro stesso;
dall'8/03/2020, attesa la chiusura della palestra per il covid-19, fu addetta alla pulizia degli studi medici, dei servizi
1 e di tutto il Centro posto su più piani, essendole come detto state consegnate anche le chiavi di ogni ambiente;
solo in data 02/11/2011 il suo rapporto fu regolarizzato mentre fu costretta a dimettersi formalmente in data 20/12/2021;
Gli ordini di lavoro le venivano impartiti dal dott. , allorché era Persona_1 presente, o dal direttore della struttura signor il pagamento Parte_3 settimanale detto delle ore lavorate veniva eseguito per conto della società per contanti allorché ha lavorato in palestra dal signor mentre CP_2 allorché fu addetta al Centro dal signor o dalle altre Parte_3 impiegate dello stesso Centro su incarico dello stesso, di cui conosce solo il nome di battesimo in “ ”, “ e “ ”, a cui il direttore Per_2 Per_3 Per_4 Pt_3 lasciava i soldi;
qualora addirittura le stesse impiegate o il direttore non erano in servizio, l nella qualità di direttore lasciava nel cassetto di un Pt_3 armadietto la busta contenente i soldi in contanti.
Ciò premesso in fatto, ha così concluso: «A. Previa declaratoria di ricorrenza di rapporto di lavoro subordinato disciplinato dal CCNL per i dipendenti dei
Laboratori Privati tra essa ed il Parte_1 [...]
in p.l.r.p.t. per il periodo 13.07.2019 – Controparte_1
20.12.2021 accogliere il presente ricorso;
B. Previa declaratoria della mancata giusta retribuzione relativa all'inquadramento del Livello A del richiamato CCNL nonché dell'omesso versamento di tutte le altre indennità e differenze retributive dovute come in premessa analiticamente riportate condannare il
[...]
in p.l.r.p.t. al versamento in favore Controparte_1 di essa dell'importo di euro 9.072,28 oltre le ore Parte_1 lavorative del sabato in € 927,72 e quindi per un totale di € 10.000,00 oltre interessi, maggior danno nonché adeguamento contributivo;
C. CP_3
Condannare il resistente Controparte_1
[...
in p.l.r.p.t., alle spese e competenze del giudizio con attribuzione ai procuratori costituiti;
D. Ammettere i mezzi istruttori articolati ed in caso di impugnativa dei conteggi allegati, disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio che accerti, alla stregua dei fatti esposti e della documentazione versata in atti, le somme dovute ad essa ricorrente oltre interessi e svalutazione;
E. Emettere ogni altro provvedimento di Giustizia».
Costituitasi, la società ha eccepito la nullità della domanda, la carenza di legittimazione passiva non essendo titolare di alcuna palestra, la correttezza del proprio operato, non sussistendo alcun rapporto eccedente quello regolarmente denunciato.
Fallita la conciliazione della lite, la causa è stata istruita documentalmente e a mezzo testimoni.
Rinviata la causa per la discussione, con termine per note difensive, all'udienza del 7.5.2025, per la quale è stata prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, provvede con sentenza e contestuale motivazione.
2 In via preliminare occorre vagliare l'eccezione di nullità della domanda. Secondo l'orientamento costante della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 3126/2011
e 7097/2011 ed anche n. 820/2007 e n. 16855/2003) nel rito del lavoro per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non
è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto – che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione – sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa.
Ne consegue che la nullità deve essere esclusa, nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, quando il ricorrente abbia indicato – come nel caso di specie – il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze (contratto collettivo allegato al ricorso di primo grado), rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore (Cassazione sentenza n. 5951 del 11 marzo 2013).
Ebbene nel caso in esame la domanda principale presenta tutti i requisiti imposti dalla Cassazione, tanto sotto il profilo del petitum che della causa CP_ petendi. Fa eccezione la sola domanda di “adeguamento contributivo ”, non essendo chiarito se trattasi di istanza di condanna al versamento dei contributi ovvero di costituzione di una rendita o al risarcimento del danno;
solo nel primo caso esigente la necessaria istituzione del contraddittorio anche nei confronti CP_ dell' (in questi termini, con riferimento a una domanda di “regolarizzazione contributiva” si è espressa di recente la Suprema Corte n. 13530 del 2024).
Solo in parte qua, dunque, la domanda si palesa inammissibile.
Venendo al merito, mette conto evidenziare che, in base a quanto dedotto in ricorso, la ricorrente avrebbe iniziato la propria attività lavorativa presso la palestra denominata IC Fitness nel luglio 2019, recandovisi saltuariamente,
e in maniera fissa dal successivo mese di settembre;
dal marzo 2020, in pendenza della emergenza pandemica, stante la chiusura della palestra, avrebbe iniziato a prestare la propria opera presso gli studi medici;
solamente il
2.11.2021 il rapporto era regolarizzato, per poi cessare il 20.11.2021 per dimissioni. Ha poi precisato in sede di libero interrogatorio di essersi occupata indistintamente del Centro medico e della palestra («… Preciso che io mi occupavo delle pulizie sia del Centro che della palestra, andavo dove c'era bisogno di me…»). La difesa attorea ha insistito nell'affermare la riconducibilità della “palestra” alla società convenuta, circostanza, invece contestata.
3 Ebbene, come affermato dalle Sezioni Unite (sentenza 2951 del 2016), «la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto».
Nella medesima pronuncia si è precisato che «Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotto dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per
l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti».
Ne consegue che era onere della parte attrice allegare e dimostrare la riconducibilità del alla società convenuta, tanto sul piano di Parte_4 titolarità formale quanto quello dello svolgimento della prestazione resa integralmente nell'interesse del Controparte_1
Tale prova, a parere del giudicante, non è stata raggiunta.
Invero, le deposizioni dei testi ed appaiono sul punto Tes_1 Pt_3 inconferenti.
La prima, intimata dalla parte ricorrente, infatti si è limitata a riferire di vedere la ricorrente aprire il Centro e spazzare le scale antistanti il portoncino di ingresso nel periodo tra il 2019 e il 2020, allorquando accompagnava il figlio al lavoro presso la sede Gls di Mariglianella.
Il secondo, in comune alle parti, ha invece escluso che la palestra fosse riconducibile al Centro RA («Questo non è l'ingresso del centro cardiologico bensì l'ingresso della palestra che fa capo ad un'altra società. Si trova nell'edificio a fianco.»).
Infine, il teste , indotto dalla convenuta, ha dichiarato di essersi occupato Tes_2 della palestra IC, di cui sua moglie, , è rappresentante legale, Tes_3 confermando che per la palestra la ricorrente avrebbe lavorato per oltre un anno, «per circa un'ora al giorno, prima dell'apertura, dalle 7 alle 8 di mattina dal lunedì al sabato. In particolare, la iniziava mezz'ora prima Pt_1 dell'apertura, cioè alle 6,30 ed iniziava a pulire gli spogliatoi. Terminava all'incirca presso le 8» (così il teste). Ha poi dichiarato che lui stesso avrebbe
“segnalato” la ricorrente al Centro cardiologico alla fine dell'anno 2021, precisando che «Tra il centro cardiologico e la palestra so che in passato c'è stata una collaborazione, una sorta di convenzione non scritta, al fine di far effettuare l'elettro cardiogramma agli iscritti ai fini del rilascio del certificato d'idoneità sportiva.».
Da tali deposizioni, dunque, non emerge con sufficiente nitore che il CP_1
Cardiologico e la palestra fossero riconducibili alla medesima realtà societaria e imprenditoriale. Da un lato, infatti, nella visura camerale della convenuta non è
4 presente alcun riferimento allo svolgimento di attività legata al fitness, dall'altro neppure è emersa la prova dell'unicità degli ambienti di lavoro. Difatti, il teste ha dichiarato: «Il centro è ubicato nell'interno 1 ed è Pt_3 composto da una sala d'attesa, tre studi medici, due bagni ed un reception. Il centro cardiologico è costituto da quanto descritto e la signora faceva le pulizie in questo luogo. Non c'era il bar. La palestra è ubicata in un edificio a sé stante. Si trovava a fianco al centro cardiologico e faceva capo ad un'altra società. Ed ha un ingresso autonomo. Gli studi medici facevano capo ad un'altra società», mentre il teste ha riferito: «La palestra e il centro hanno come unica CP_2 area comune il terrazzo. Per il resto gli ingressi sono autonomi e le ascensori sono distinte. Preciso quindi che sul terrazzo c'è un'area solarium con delle piante a cui si accede direttamente dalla palestra passando per la zona cardio, tapis roulant e cyclette per intenderci, mentre dal centro di cardiologia per mezzo del torrino… Voglio precisare che l'accettazione per la palestra era separata dall'accettazione per il centro cardiologico. Non ricordo i nominativi delle signorine addette all'accettazione. Ricordo tra i nominativi Testimone_4 ed ». Testimone_5
Né le riproduzioni fotografiche allegate alle note conclusionali di parte attrice sono idonee a dimostrare che alla palestra si accedeva direttamente tramite un corridoio posto alla destra della reception del Centro cardiologico, delimitato da una porta di colore beige, così come dalla stessa sostenuto. Invero in nessuna di tali fotografie è rappresentata la palestra di cui trattasi. Così come la locandina pubblicitaria, facente riferimento a un non meglio precisato “Club”, ricomprendente i servizi offerti dalla IC Fitness e dal , nulla CP_1 dice in ordine alla presunta unicità della realtà imprenditoriale.
Merita infine di essere svolta un'ultima considerazione.
Le pure approfondite osservazioni della difesa attorea in ordine alla inattendibilità/non veridicità delle dichiarazioni dei testi ed non CP_2 Pt_3 possono ex se fondare la ricostruzione dei fatti contenuta in ricorso, anche alla luce della deposizione della teste la cui cognizione della vicenda in Tes_1 esame, come visto, è limitata all'avere visto la ricorrente al solo passaggio
(istantaneo) dinanzi al Centro cardiologico per accompagnare il figlio al lavoro.
È noto, infatti, che un quadro probatorio fumoso, alla luce del principio secondo il quale onus probandi incubit ei qui dicit, consacrato dall'art. 2696 c.c., non può non ricadere negativamente sulla parte processuale che afferma un fatto in giudizio (Cass. n. 3468 del 2010).
Di conseguenza, da un lato il periodo di lavoro presso la palestra, riconosciuto dal teste , non può essere posto alle dipendenze della convenuta, CP_2 dall'altro non è risultata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il al di là del periodo oggetto di denuncia contributiva e, Controparte_1 all'interno di questo, per un orario più ampio.
5 Difatti, la teste in aggiunta a quanto già rappresentato, ha riferito: Tes_1
«Posso riferire che l'orario di lavoro della ricorrente era dalle 6 alle 9 di mattina perché lei stessa me lo ha riferito. Io la vedevo tutti i giorni, dal lunedì al sabato perché in questi giorni accompagnavo sempre mio figlio a lavoro». Trattasi di dichiarazione resa de relato actoris, che, non suffragata da circostanze oggettive e soggettive ad essa intrinseche o da ulteriori risultanze probatorie acquisite al processo, è priva di alcuna valenza probatoria (da ult. Cassazione civile , sez. II , 28/06/2022 , n. 20793).
Il teste ha invece dichiarato: «L'ho conosciuta quando ha collaborato Pt_3 con il centro per un breve periodo. Ricordo che la collaborazione della signora è stata di un due o tre mesi non di più. Il periodo preciso in cui è iniziata non lo ricordo. Ma ricordo che ha iniziato prima di Natale ed è durato fino a Febbraio.
Lei venne in sostituzione di un'altra collega. Mi pare di ricordare che il periodo fosse a cavallo tra il 2022 e il 2023.», manifestando una chiara confusione sui fatti di causa, atteso che il rapporto cessava, per ammissione dell'istante, il
20.12.2021.
Quanto ai messaggi tramite applicazione telefonica Whatsapp, che il teste ha riconosciuto in sede testimoniale, si osserva che dagli stessi è dato solo evincere una modifica dell'orario di lavoro dal 20.12.2021 (cosa che porterà alle dimissioni della ricorrente), senza alcun riferimento al precedente orario di lavoro.
In definitiva, non può ritenersi provata la sussistenza di un rapporto di lavoro con la resistente eccedente il formale rapporto denunciato agli enti previdenziali, id est dal 2.11.2021 al 20.12.2021, per otto ore settimanali, inquadramento nel liv. A, addetta alle pulizie, CCnl Studi professionali.
Acclarato ciò, la parte lamenta in ogni caso l'omesso pagamento del tfr e delle mensilità differite (13ma e 14ma). Ebbene, stante la mancata prova del pagamento, tenuto conto che la parte era stata assunta con un contratto part- time al 20% (otto ore settimanali), muovendo da una retribuzione mensile di €
259,34 (paria 1/5 di quella prevista per il full time, v. contratto), si perviene al saldo positivo di € 124,87 (di cui € 38,42 a titolo di tfr).
Entro i suddetti limiti può essere accolta la domanda.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale:
- Dichiara la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dal 2.11.2021 al 20.12.2021, per otto ore settimanali, inquadramento nel liv. A, mansioni di addetta alle pulizie, CCnl Studi professionali;
- Condanna la società al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 124,87, oltre accessori come per legge;
- Compensa le spese di lite.
Nola, 7.5.2025
6 Il Giudice
Dott. Francesco Fucci
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, a seguito dell'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, del 7.5.2025 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al n. 2488/2022 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
(c.f. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Pomigliano d'Arco (NA) alla via Leonardo da Vinci n°57 presso lo studio degli avvocati Antonio Aievola (c.f. ), Alessandro C.F._2
Romito (c.f. ) e Giuseppe Esposito (c.f. C.F._3
) che la rappresentano e difendono congiuntamente e C.F._4 disgiuntamente
Ricorrente
E
Controparte_1
P.I.: , nella persona del l.r.p.t., rapp.to e difesodall' avv. Riccardo P.IVA_1
Saladino (C.F.: ed elettivamente domiciliato con lo C.F._5 stesso presso il suo studio sito in Pomigliano D'Arco (Na) alla Piazza G. Leone
n.23.
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 12.5.2022 l'istante ha dedotto di avere operato quale lavoratrice subordinata addetta alle pulizie del “ Controparte_1
prima per alcuni mesi nella palestra facente parte del
[...] [...] sito in Pomigliano d'Arco alla via Controparte_1
Indipendenza, 13, e poi continuativamente presso gli studi ed uffici del
[...]
. Ha precisato di avere prestato il proprio lavoro nella palestra Parte_2 saltuariamente nei mesi di luglio ed agosto 2019 attesa la assenza della signora ucraina che vi era addetta in modo stabile, percependo l'importo di € 6,00 ad ora;
dal mese di settembre, ha proseguito, il responsabile del Centro, avuto contezza che la detta signora ucraina non sarebbe ritornata al lavoro, le fu proposto di lavorare ogni mattina dalle ore 6,00 alle ore 8,30 dal lunedì al sabato;
le furono consegnate le chiavi del Centro e le istruzioni per disattivare l'antifurto posto a tutela del Centro stesso;
dall'8/03/2020, attesa la chiusura della palestra per il covid-19, fu addetta alla pulizia degli studi medici, dei servizi
1 e di tutto il Centro posto su più piani, essendole come detto state consegnate anche le chiavi di ogni ambiente;
solo in data 02/11/2011 il suo rapporto fu regolarizzato mentre fu costretta a dimettersi formalmente in data 20/12/2021;
Gli ordini di lavoro le venivano impartiti dal dott. , allorché era Persona_1 presente, o dal direttore della struttura signor il pagamento Parte_3 settimanale detto delle ore lavorate veniva eseguito per conto della società per contanti allorché ha lavorato in palestra dal signor mentre CP_2 allorché fu addetta al Centro dal signor o dalle altre Parte_3 impiegate dello stesso Centro su incarico dello stesso, di cui conosce solo il nome di battesimo in “ ”, “ e “ ”, a cui il direttore Per_2 Per_3 Per_4 Pt_3 lasciava i soldi;
qualora addirittura le stesse impiegate o il direttore non erano in servizio, l nella qualità di direttore lasciava nel cassetto di un Pt_3 armadietto la busta contenente i soldi in contanti.
Ciò premesso in fatto, ha così concluso: «A. Previa declaratoria di ricorrenza di rapporto di lavoro subordinato disciplinato dal CCNL per i dipendenti dei
Laboratori Privati tra essa ed il Parte_1 [...]
in p.l.r.p.t. per il periodo 13.07.2019 – Controparte_1
20.12.2021 accogliere il presente ricorso;
B. Previa declaratoria della mancata giusta retribuzione relativa all'inquadramento del Livello A del richiamato CCNL nonché dell'omesso versamento di tutte le altre indennità e differenze retributive dovute come in premessa analiticamente riportate condannare il
[...]
in p.l.r.p.t. al versamento in favore Controparte_1 di essa dell'importo di euro 9.072,28 oltre le ore Parte_1 lavorative del sabato in € 927,72 e quindi per un totale di € 10.000,00 oltre interessi, maggior danno nonché adeguamento contributivo;
C. CP_3
Condannare il resistente Controparte_1
[...
in p.l.r.p.t., alle spese e competenze del giudizio con attribuzione ai procuratori costituiti;
D. Ammettere i mezzi istruttori articolati ed in caso di impugnativa dei conteggi allegati, disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio che accerti, alla stregua dei fatti esposti e della documentazione versata in atti, le somme dovute ad essa ricorrente oltre interessi e svalutazione;
E. Emettere ogni altro provvedimento di Giustizia».
Costituitasi, la società ha eccepito la nullità della domanda, la carenza di legittimazione passiva non essendo titolare di alcuna palestra, la correttezza del proprio operato, non sussistendo alcun rapporto eccedente quello regolarmente denunciato.
Fallita la conciliazione della lite, la causa è stata istruita documentalmente e a mezzo testimoni.
Rinviata la causa per la discussione, con termine per note difensive, all'udienza del 7.5.2025, per la quale è stata prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, provvede con sentenza e contestuale motivazione.
2 In via preliminare occorre vagliare l'eccezione di nullità della domanda. Secondo l'orientamento costante della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 3126/2011
e 7097/2011 ed anche n. 820/2007 e n. 16855/2003) nel rito del lavoro per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non
è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto – che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione – sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa.
Ne consegue che la nullità deve essere esclusa, nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, quando il ricorrente abbia indicato – come nel caso di specie – il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze (contratto collettivo allegato al ricorso di primo grado), rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore (Cassazione sentenza n. 5951 del 11 marzo 2013).
Ebbene nel caso in esame la domanda principale presenta tutti i requisiti imposti dalla Cassazione, tanto sotto il profilo del petitum che della causa CP_ petendi. Fa eccezione la sola domanda di “adeguamento contributivo ”, non essendo chiarito se trattasi di istanza di condanna al versamento dei contributi ovvero di costituzione di una rendita o al risarcimento del danno;
solo nel primo caso esigente la necessaria istituzione del contraddittorio anche nei confronti CP_ dell' (in questi termini, con riferimento a una domanda di “regolarizzazione contributiva” si è espressa di recente la Suprema Corte n. 13530 del 2024).
Solo in parte qua, dunque, la domanda si palesa inammissibile.
Venendo al merito, mette conto evidenziare che, in base a quanto dedotto in ricorso, la ricorrente avrebbe iniziato la propria attività lavorativa presso la palestra denominata IC Fitness nel luglio 2019, recandovisi saltuariamente,
e in maniera fissa dal successivo mese di settembre;
dal marzo 2020, in pendenza della emergenza pandemica, stante la chiusura della palestra, avrebbe iniziato a prestare la propria opera presso gli studi medici;
solamente il
2.11.2021 il rapporto era regolarizzato, per poi cessare il 20.11.2021 per dimissioni. Ha poi precisato in sede di libero interrogatorio di essersi occupata indistintamente del Centro medico e della palestra («… Preciso che io mi occupavo delle pulizie sia del Centro che della palestra, andavo dove c'era bisogno di me…»). La difesa attorea ha insistito nell'affermare la riconducibilità della “palestra” alla società convenuta, circostanza, invece contestata.
3 Ebbene, come affermato dalle Sezioni Unite (sentenza 2951 del 2016), «la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto».
Nella medesima pronuncia si è precisato che «Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotto dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per
l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti».
Ne consegue che era onere della parte attrice allegare e dimostrare la riconducibilità del alla società convenuta, tanto sul piano di Parte_4 titolarità formale quanto quello dello svolgimento della prestazione resa integralmente nell'interesse del Controparte_1
Tale prova, a parere del giudicante, non è stata raggiunta.
Invero, le deposizioni dei testi ed appaiono sul punto Tes_1 Pt_3 inconferenti.
La prima, intimata dalla parte ricorrente, infatti si è limitata a riferire di vedere la ricorrente aprire il Centro e spazzare le scale antistanti il portoncino di ingresso nel periodo tra il 2019 e il 2020, allorquando accompagnava il figlio al lavoro presso la sede Gls di Mariglianella.
Il secondo, in comune alle parti, ha invece escluso che la palestra fosse riconducibile al Centro RA («Questo non è l'ingresso del centro cardiologico bensì l'ingresso della palestra che fa capo ad un'altra società. Si trova nell'edificio a fianco.»).
Infine, il teste , indotto dalla convenuta, ha dichiarato di essersi occupato Tes_2 della palestra IC, di cui sua moglie, , è rappresentante legale, Tes_3 confermando che per la palestra la ricorrente avrebbe lavorato per oltre un anno, «per circa un'ora al giorno, prima dell'apertura, dalle 7 alle 8 di mattina dal lunedì al sabato. In particolare, la iniziava mezz'ora prima Pt_1 dell'apertura, cioè alle 6,30 ed iniziava a pulire gli spogliatoi. Terminava all'incirca presso le 8» (così il teste). Ha poi dichiarato che lui stesso avrebbe
“segnalato” la ricorrente al Centro cardiologico alla fine dell'anno 2021, precisando che «Tra il centro cardiologico e la palestra so che in passato c'è stata una collaborazione, una sorta di convenzione non scritta, al fine di far effettuare l'elettro cardiogramma agli iscritti ai fini del rilascio del certificato d'idoneità sportiva.».
Da tali deposizioni, dunque, non emerge con sufficiente nitore che il CP_1
Cardiologico e la palestra fossero riconducibili alla medesima realtà societaria e imprenditoriale. Da un lato, infatti, nella visura camerale della convenuta non è
4 presente alcun riferimento allo svolgimento di attività legata al fitness, dall'altro neppure è emersa la prova dell'unicità degli ambienti di lavoro. Difatti, il teste ha dichiarato: «Il centro è ubicato nell'interno 1 ed è Pt_3 composto da una sala d'attesa, tre studi medici, due bagni ed un reception. Il centro cardiologico è costituto da quanto descritto e la signora faceva le pulizie in questo luogo. Non c'era il bar. La palestra è ubicata in un edificio a sé stante. Si trovava a fianco al centro cardiologico e faceva capo ad un'altra società. Ed ha un ingresso autonomo. Gli studi medici facevano capo ad un'altra società», mentre il teste ha riferito: «La palestra e il centro hanno come unica CP_2 area comune il terrazzo. Per il resto gli ingressi sono autonomi e le ascensori sono distinte. Preciso quindi che sul terrazzo c'è un'area solarium con delle piante a cui si accede direttamente dalla palestra passando per la zona cardio, tapis roulant e cyclette per intenderci, mentre dal centro di cardiologia per mezzo del torrino… Voglio precisare che l'accettazione per la palestra era separata dall'accettazione per il centro cardiologico. Non ricordo i nominativi delle signorine addette all'accettazione. Ricordo tra i nominativi Testimone_4 ed ». Testimone_5
Né le riproduzioni fotografiche allegate alle note conclusionali di parte attrice sono idonee a dimostrare che alla palestra si accedeva direttamente tramite un corridoio posto alla destra della reception del Centro cardiologico, delimitato da una porta di colore beige, così come dalla stessa sostenuto. Invero in nessuna di tali fotografie è rappresentata la palestra di cui trattasi. Così come la locandina pubblicitaria, facente riferimento a un non meglio precisato “Club”, ricomprendente i servizi offerti dalla IC Fitness e dal , nulla CP_1 dice in ordine alla presunta unicità della realtà imprenditoriale.
Merita infine di essere svolta un'ultima considerazione.
Le pure approfondite osservazioni della difesa attorea in ordine alla inattendibilità/non veridicità delle dichiarazioni dei testi ed non CP_2 Pt_3 possono ex se fondare la ricostruzione dei fatti contenuta in ricorso, anche alla luce della deposizione della teste la cui cognizione della vicenda in Tes_1 esame, come visto, è limitata all'avere visto la ricorrente al solo passaggio
(istantaneo) dinanzi al Centro cardiologico per accompagnare il figlio al lavoro.
È noto, infatti, che un quadro probatorio fumoso, alla luce del principio secondo il quale onus probandi incubit ei qui dicit, consacrato dall'art. 2696 c.c., non può non ricadere negativamente sulla parte processuale che afferma un fatto in giudizio (Cass. n. 3468 del 2010).
Di conseguenza, da un lato il periodo di lavoro presso la palestra, riconosciuto dal teste , non può essere posto alle dipendenze della convenuta, CP_2 dall'altro non è risultata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il al di là del periodo oggetto di denuncia contributiva e, Controparte_1 all'interno di questo, per un orario più ampio.
5 Difatti, la teste in aggiunta a quanto già rappresentato, ha riferito: Tes_1
«Posso riferire che l'orario di lavoro della ricorrente era dalle 6 alle 9 di mattina perché lei stessa me lo ha riferito. Io la vedevo tutti i giorni, dal lunedì al sabato perché in questi giorni accompagnavo sempre mio figlio a lavoro». Trattasi di dichiarazione resa de relato actoris, che, non suffragata da circostanze oggettive e soggettive ad essa intrinseche o da ulteriori risultanze probatorie acquisite al processo, è priva di alcuna valenza probatoria (da ult. Cassazione civile , sez. II , 28/06/2022 , n. 20793).
Il teste ha invece dichiarato: «L'ho conosciuta quando ha collaborato Pt_3 con il centro per un breve periodo. Ricordo che la collaborazione della signora è stata di un due o tre mesi non di più. Il periodo preciso in cui è iniziata non lo ricordo. Ma ricordo che ha iniziato prima di Natale ed è durato fino a Febbraio.
Lei venne in sostituzione di un'altra collega. Mi pare di ricordare che il periodo fosse a cavallo tra il 2022 e il 2023.», manifestando una chiara confusione sui fatti di causa, atteso che il rapporto cessava, per ammissione dell'istante, il
20.12.2021.
Quanto ai messaggi tramite applicazione telefonica Whatsapp, che il teste ha riconosciuto in sede testimoniale, si osserva che dagli stessi è dato solo evincere una modifica dell'orario di lavoro dal 20.12.2021 (cosa che porterà alle dimissioni della ricorrente), senza alcun riferimento al precedente orario di lavoro.
In definitiva, non può ritenersi provata la sussistenza di un rapporto di lavoro con la resistente eccedente il formale rapporto denunciato agli enti previdenziali, id est dal 2.11.2021 al 20.12.2021, per otto ore settimanali, inquadramento nel liv. A, addetta alle pulizie, CCnl Studi professionali.
Acclarato ciò, la parte lamenta in ogni caso l'omesso pagamento del tfr e delle mensilità differite (13ma e 14ma). Ebbene, stante la mancata prova del pagamento, tenuto conto che la parte era stata assunta con un contratto part- time al 20% (otto ore settimanali), muovendo da una retribuzione mensile di €
259,34 (paria 1/5 di quella prevista per il full time, v. contratto), si perviene al saldo positivo di € 124,87 (di cui € 38,42 a titolo di tfr).
Entro i suddetti limiti può essere accolta la domanda.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale:
- Dichiara la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dal 2.11.2021 al 20.12.2021, per otto ore settimanali, inquadramento nel liv. A, mansioni di addetta alle pulizie, CCnl Studi professionali;
- Condanna la società al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 124,87, oltre accessori come per legge;
- Compensa le spese di lite.
Nola, 7.5.2025
6 Il Giudice
Dott. Francesco Fucci
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