CASS
Sentenza 3 febbraio 2023
Sentenza 3 febbraio 2023
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- 1. Cittadino Dell’Ecuador Con Debiti In Italia E Cartelle Esattoriali: Cosa Fare E Come DifendersiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 12 novembre 2025
Se sei un cittadino dell'Ecuador che ha lavorato o vissuto in Italia e oggi hai debiti fiscali, contributivi o cartelle esattoriali con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, potresti chiederti se questi debiti valgono anche in Ecuador, se rischi il pignoramento dei tuoi beni e cosa puoi fare per difenderti o chiudere la tua posizione fiscale italiana. La verità è che i debiti fiscali non si cancellano automaticamente se lasci l'Italia, ma non possono essere riscossi in Ecuador, perché tra i due Paesi non esiste alcun accordo di cooperazione per la riscossione dei tributi. Con l'aiuto di un avvocato tributarista esperto in diritto internazionale, puoi verificare la legittimità delle …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/02/2023, n. 3353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3353 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5809/2021 R.G. proposto da: SE SC SRL, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEI NI DI BELFIORE, 2, presso lo studio dell’avvocato DI BONITO LEOPOLDO ([...]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO ECONOMIA FINANZE, MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- Civile Sent. Sez. 1 Num. 3353 Anno 2023 Presidente: BISOGNI GIACINTO Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO Data pubblicazione: 03/02/2023 2 di 5 avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 3912/2020 depositata il 04/08/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023 dal Consigliere ANTONIO PIETRO LAMORGESE. FATTI DI CAUSA La controversia ha ad oggetto la impugnazione del lodo del 14 e 15/11/2013 pronunciato tra la società EP SC s.r.l. e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, del quale la Corte di appello di Roma ha dichiarato la nullità per essere la stessa devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La Corte, pur affermando che la sussistenza della giurisdizione amministrativa non osterebbe di per sé alla compromettibilità della controversia in arbitri, ha tuttavia ritenuto che le pretese patrimoniali azionate dalla società SC ‒ la quale, essendo concessionaria del servizio di raccolta e accettazione delle scommesse ippiche, aveva chiesto di accertare l’eccessiva onerosità del cd. “minimo garantito” previsto dall’art. 5 del contratto di concessione, di risolvere il contratto per inadempimento dei Ministeri convenuti e di condannarli al risarcimento dei danni ‒ implicassero l’esercizio di poteri autoritativi, concernenti anche l’attivazione dei meccanismi di raccolta delle scommesse a quota fissa e di accettazione delle stesse, riservati al giudice amministrativo. La società EP SC propone ricorso con due mezzi, resistiti dai Ministeri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Le parti hanno presentato memorie. 3 di 5 RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente deduce omessa e insufficiente motivazione e violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata si era limitata a rinviare per relationem ad una identica questione già decisa dalla stessa Corte romana (sentenza n. 13940/2014), non rendendo percepibile il fondamento della decisione perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento. Con il secondo motivo la ricorrente deduce l’illegittimità della sentenza per motivi attinenti alla giurisdizione per avere la sentenza erroneamente accolto la censura dell’odierna parte resistente in punto di giurisdizione, ravvisando la giurisdizione del giudice amministrativo, anziché statuire che la questione controversa rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario, con la conseguente sua compromettibilità in arbitri, in quanto trattavasi di controversia a contenuto meramente patrimoniale, nel quale non veniva in rilievo il potere della P.A. a tutela di interessi generali. Il ricorso può essere definito dalla sezione semplice, alla luce del principio secondo cui l’art. 374 c.p.c. va interpretato nel senso che, tranne nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, i ricorsi che pongono questioni di giurisdizione possono essere trattati dalle sezioni semplici allorché sulla regola finale di riparto della giurisdizione «si sono già pronunciate le sezioni unite», ovvero sussistono ragioni di inammissibilità inerenti alla modalità di formulazione del motivo e all’esistenza di un giudicato sulla giurisdizione (SU n. 1599 del 2022). Nella specie, le Sezioni Unite si sono già pronunciate, enunciando il seguente condivisibile principio di diritto, dal quale la Corte distrettuale si è discostata, secondo cui, in tema di concessioni per 4 di 5 l’esercizio di scommesse ippiche, la controversia introdotta per ottenere la condanna della P.A. concedente al risarcimento del danno derivato ai concessionari dal sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche poste a base della convenzione (per il venir meno di fatto della riserva esclusiva pubblica della relativa gestione a seguito dell'ingresso illegale nel mercato di operatori esteri), nonché dalla mancata attivazione di sistemi di accettazione di scommesse a quota fissa e per via telefonica e telematica, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, vertendo la stessa sulla fase di attuazione del rapporto concessorio e venendo in considerazione profili che attengono, non già all’esercizio di poteri autoritativi incidenti sul momento funzionale dello stesso rapporto, ma all’accertamento dell’inadempimento, da parte della P.A. concedente, alle obbligazioni sostanzianti il rapporto giuridico convenzionale a carattere paritetico, sicché la predetta controversia può essere compromessa in arbitrato rituale;
pertanto, la controversia introdotta per ottenere la condanna della P.A. concedente al risarcimento del danno derivato ai concessionari (esercenti il servizio di raccolta delle scommesse ippiche) dal sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche poste a base della convenzione (per il venir meno di fatto della riserva esclusiva pubblica della relativa gestione a seguito dell'ingresso illegale nel mercato di operatori esteri), nonché dalla mancata o ritardata attivazione – non essendovi ragione per distinguere le due ipotesi, contrariamente a quanto sostenuto dai Ministeri nella memoria – di sistemi di accettazione di scommesse a quota fissa e per via telefonica e telematica, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, vertendo la stessa sulla fase di attuazione del rapporto concessorio e venendo in considerazione profili che attengono, non già all’esercizio di poteri autoritativi incidenti sul momento funzionale dello stesso rapporto, ma all’accertamento dell’inadempimento, da parte della P.A. concedente, alle 5 di 5 obbligazioni sostanzianti il rapporto giuridico convenzionale a carattere paritetico, sicché la predetta controversia può essere compromessa in arbitrato rituale (cfr. SU n. 23418 del 2020). L’eventuale implicazione di atti amministrativi nell’attivazione di determinati tipi di scommesse non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario, il quale può valutarli e anche disapplicarli se illegittimi, con effetti limitati al rapporto processuale costituito in causa. Pertanto, i motivi di ricorso, congiuntamente esaminati, sono fondati: la controversia ha ad oggetti diritti soggettivi azionabili davanti al giudice ordinario ed è compromettibile in arbitri. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.
pertanto, la controversia introdotta per ottenere la condanna della P.A. concedente al risarcimento del danno derivato ai concessionari (esercenti il servizio di raccolta delle scommesse ippiche) dal sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche poste a base della convenzione (per il venir meno di fatto della riserva esclusiva pubblica della relativa gestione a seguito dell'ingresso illegale nel mercato di operatori esteri), nonché dalla mancata o ritardata attivazione – non essendovi ragione per distinguere le due ipotesi, contrariamente a quanto sostenuto dai Ministeri nella memoria – di sistemi di accettazione di scommesse a quota fissa e per via telefonica e telematica, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, vertendo la stessa sulla fase di attuazione del rapporto concessorio e venendo in considerazione profili che attengono, non già all’esercizio di poteri autoritativi incidenti sul momento funzionale dello stesso rapporto, ma all’accertamento dell’inadempimento, da parte della P.A. concedente, alle 5 di 5 obbligazioni sostanzianti il rapporto giuridico convenzionale a carattere paritetico, sicché la predetta controversia può essere compromessa in arbitrato rituale (cfr. SU n. 23418 del 2020). L’eventuale implicazione di atti amministrativi nell’attivazione di determinati tipi di scommesse non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario, il quale può valutarli e anche disapplicarli se illegittimi, con effetti limitati al rapporto processuale costituito in causa. Pertanto, i motivi di ricorso, congiuntamente esaminati, sono fondati: la controversia ha ad oggetti diritti soggettivi azionabili davanti al giudice ordinario ed è compromettibile in arbitri. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.