TRIB
Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/06/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott.ssa Valeria Guaragnella Giudice
3) Dott.ssa Sara Mazzotta Giudice
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Non definitiva nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 6475/2024 R.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Immacolata Cecere Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Immacolata Controparte_1 C.F._2
Cecere
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 11/12/2024, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo e, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai medesimi patti e condizioni della separazione;
i coniugi hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in data 05/09/2019 in Bari, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Modugno (BA) al n. 34, parte II, serie B, anno 2019; dalla loro unione è nato il [...] in [...]; Persona_1 rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni attinenti alla prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi, come integrato al punto 7) con nota del 09.05.2025; preso atto che all'udienza in camera di consiglio del 13.05.2025 le parti hanno confermato la loro volontà di separarsi e le condizioni della separazione.
DIRITTO Ricorrono al momento le condizioni per la sola omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo ed integrate al punto 7) con nota del 09.05.2025.
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
Quanto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta contestualmente a quella di separazione consensuale si ritiene, allo stato, la stessa non accoglibile per il mancato decorso del termine previsto dalla legge ex art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e s.m.i.; pertanto si ritiene che la causa per la sola domanda di scioglimento del matrimonio debba essere rinviata ad altra udienza come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Trasmetti gli atti al P.M.,
1. dichiara omologata la separazione dei coniugi , nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...] che hanno celebrato matrimonio con rito concordatario Controparte_1 il 05/09/2019 in Bari, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Modugno (BA) al n. 34, parte II, serie B, anno 2019 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo ed integrato al punto 7) con nota del 09.05.2025;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti;
3. dispone come da separata ordinanza per la pronuncia sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le spese interamente compensate tra le parti per la proposta domanda di separazione.
Bari, 17/06/2025
Il Presidente
Alfonso Pappalardo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott.ssa Valeria Guaragnella Giudice
3) Dott.ssa Sara Mazzotta Giudice
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Non definitiva nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 6475/2024 R.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Immacolata Cecere Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Immacolata Controparte_1 C.F._2
Cecere
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 11/12/2024, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo e, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai medesimi patti e condizioni della separazione;
i coniugi hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in data 05/09/2019 in Bari, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Modugno (BA) al n. 34, parte II, serie B, anno 2019; dalla loro unione è nato il [...] in [...]; Persona_1 rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni attinenti alla prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi, come integrato al punto 7) con nota del 09.05.2025; preso atto che all'udienza in camera di consiglio del 13.05.2025 le parti hanno confermato la loro volontà di separarsi e le condizioni della separazione.
DIRITTO Ricorrono al momento le condizioni per la sola omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo ed integrate al punto 7) con nota del 09.05.2025.
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
Quanto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta contestualmente a quella di separazione consensuale si ritiene, allo stato, la stessa non accoglibile per il mancato decorso del termine previsto dalla legge ex art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e s.m.i.; pertanto si ritiene che la causa per la sola domanda di scioglimento del matrimonio debba essere rinviata ad altra udienza come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Trasmetti gli atti al P.M.,
1. dichiara omologata la separazione dei coniugi , nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...] che hanno celebrato matrimonio con rito concordatario Controparte_1 il 05/09/2019 in Bari, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Modugno (BA) al n. 34, parte II, serie B, anno 2019 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo ed integrato al punto 7) con nota del 09.05.2025;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti;
3. dispone come da separata ordinanza per la pronuncia sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le spese interamente compensate tra le parti per la proposta domanda di separazione.
Bari, 17/06/2025
Il Presidente
Alfonso Pappalardo