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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/09/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale ordinario civile di Lecce, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Caputo GIUDICE
Dott. Alessandro Carra GIUDICE rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile, iscritto al n. 4170, del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto “Separazione consensuale” promosso da
, nato a [...], il [...], e Parte_1
, nata a [...], il [...], entrambi Parte_2 con l'avv.to SARTORI ANTONIO
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa, sulle conclusioni del comune procuratore e difensore fiduciario dei ricorrenti, di cui alle note di trattazione scritta, depositate il 3 marzo 2025, in vista dell'udienza cartolare del 13 marzo 2025.
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio concordatario, in NOCI
(BA), il 22.08.1964 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di
NOCI (BA), al n. 234, P. II, Serie A, anno 1964).
Dall'unione coniugale sono nati, nell'ordine, i figli: , il Per_1
05.07.1966, , il 13.06.1965, e, infine, , il 25.09.1969 (tutti, Per_2 Per_3 ormai da tempo, non solo maggiorenni, ma anche dotati di piena e definitiva indipendenza economica).
Con ricorso depositato il 07/10/2024, i coniugi chiedevano congiuntamente che venisse dichiarata la loro separazione personale consensuale, alle condizioni del ricorso (segnatamente “-assegnare definitivamente la casa coniugale a;
- dare atto che Parte_2 i ricorrenti rinunciano reciprocamente ad ogni, ulteriore, richiesta economica e ad ogni pretesa di mantenimento e/o alimentare, essendo economicamente autosufficienti”).
All'udienza del 13.03.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, i ricorrenti ribadivano di volersi separare consensualmente, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Tribunale, tenuto conto delle dichiarazioni concordemente rese dai coniugi, reputa evidente l'assenza, almeno allo stato, della volontà dei ricorrenti di continuare a vivere, come marito e moglie, e, quindi, il venir meno dei presupposti che consentano, all'attualità, il proseguimento di una comunione di vita, materiale e spirituale, tra gli stessi coniugi.
La separazione personale consensuale dei coniugi, pertanto, così come congiuntamente richiesto dai ricorrenti, può essere omologata.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, merita senz'altro accoglimento, in questa sede, la loro concorde richiesta di declaratoria della separazione personale, alle condizioni del ricorso: si ponga mente, da un lato, alla circostanza che non sussiste prole minorenne, e, dall'altro, alla circostanza che il PM non ha formulato osservazioni di sorta.
Nulla va statuito sulle spese del presente giudizio, vertendosi in ipotesi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento civile, rubricato al n.
4170/2024 R.G.V.G., introdotto con ricorso proposto congiuntamente, in data
7 ottobre 2024, da
, nato a [...], il [...], e Parte_1
, nata a [...], il [...], così Parte_2 provvede:
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come riportate in parte motiva.
Manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del DPR 396/2000. Lecce, 3 luglio 2025.
Il Giudice rel. La Presidente Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore
Dott.ssa Cinzia Mondatore PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Caputo GIUDICE
Dott. Alessandro Carra GIUDICE rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile, iscritto al n. 4170, del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto “Separazione consensuale” promosso da
, nato a [...], il [...], e Parte_1
, nata a [...], il [...], entrambi Parte_2 con l'avv.to SARTORI ANTONIO
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa, sulle conclusioni del comune procuratore e difensore fiduciario dei ricorrenti, di cui alle note di trattazione scritta, depositate il 3 marzo 2025, in vista dell'udienza cartolare del 13 marzo 2025.
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio concordatario, in NOCI
(BA), il 22.08.1964 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di
NOCI (BA), al n. 234, P. II, Serie A, anno 1964).
Dall'unione coniugale sono nati, nell'ordine, i figli: , il Per_1
05.07.1966, , il 13.06.1965, e, infine, , il 25.09.1969 (tutti, Per_2 Per_3 ormai da tempo, non solo maggiorenni, ma anche dotati di piena e definitiva indipendenza economica).
Con ricorso depositato il 07/10/2024, i coniugi chiedevano congiuntamente che venisse dichiarata la loro separazione personale consensuale, alle condizioni del ricorso (segnatamente “-assegnare definitivamente la casa coniugale a;
- dare atto che Parte_2 i ricorrenti rinunciano reciprocamente ad ogni, ulteriore, richiesta economica e ad ogni pretesa di mantenimento e/o alimentare, essendo economicamente autosufficienti”).
All'udienza del 13.03.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, i ricorrenti ribadivano di volersi separare consensualmente, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Tribunale, tenuto conto delle dichiarazioni concordemente rese dai coniugi, reputa evidente l'assenza, almeno allo stato, della volontà dei ricorrenti di continuare a vivere, come marito e moglie, e, quindi, il venir meno dei presupposti che consentano, all'attualità, il proseguimento di una comunione di vita, materiale e spirituale, tra gli stessi coniugi.
La separazione personale consensuale dei coniugi, pertanto, così come congiuntamente richiesto dai ricorrenti, può essere omologata.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, merita senz'altro accoglimento, in questa sede, la loro concorde richiesta di declaratoria della separazione personale, alle condizioni del ricorso: si ponga mente, da un lato, alla circostanza che non sussiste prole minorenne, e, dall'altro, alla circostanza che il PM non ha formulato osservazioni di sorta.
Nulla va statuito sulle spese del presente giudizio, vertendosi in ipotesi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento civile, rubricato al n.
4170/2024 R.G.V.G., introdotto con ricorso proposto congiuntamente, in data
7 ottobre 2024, da
, nato a [...], il [...], e Parte_1
, nata a [...], il [...], così Parte_2 provvede:
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come riportate in parte motiva.
Manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del DPR 396/2000. Lecce, 3 luglio 2025.
Il Giudice rel. La Presidente Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore