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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 05/12/2025, n. 1619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1619 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 465/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Seconda sezione civile
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera
3) Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 465/2025
Tra
AVV. (C.F. ), domiciliato Parte_1 C.F._1 presso il proprio studio in Catania, viale Libertà, n. 212, rappresentato e difeso da sé medesimo.
- Appellante -
Contro
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro- tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Nula ed CP_2 elettivamente domiciliato presso la sede legale in Catania, via Centuripe, n. 1/A. - Appellato -
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, veniva posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione del 25 novembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 2.5.2022, l'avv. – Parte_1 nella qualità di comodatario di un terreno agricolo, sito in contrada Lenzi di Guerrera del Comune di Belpasso, attiguo a un canale di distribuzione e smaltimento delle acque denominato “Coda di Volpe” – conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di
Catania, il al fine di farne accertare, ai sensi dell'art. Controparte_1
2051 c.c., la responsabilità per i danni subiti dal proprio terreno in conseguenza di un incendio, verificatosi in data 20 luglio 2021, che aveva tratto origine ed era stato alimentato dalle sterpaglie che ricoprivano il canale.
L'attore rappresentava che, nonostante le plurime diffide ricevute, il CP_3
- pur avendo riconosciuto, con pec di risposta del 24 marzo 2021, la sua
[...] qualità di ente preposto alla manutenzione del canale - non aveva mai eseguito alcuna attività di scerbatura al fine di prevenire il verificarsi di eventi pregiudizievoli in danno di terzi.
Specificava, inoltre, di avere presentato un'istanza di accertamento tecnico preventivo presso il Tribunale di Catania, al fine di verificare l'entità dei danni subiti,
e che, all'esito del relativo procedimento (iscritto al n. 11394/2021 R.G.), il CTU ne aveva individuato la causa, la natura e l'ammontare.
In via preventiva e in relazione alla competenza del Tribunale adito, l'attore, richiamando la sentenza n. 16196/2015 della Corte di Cassazione, deduceva che la competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche potesse ravvisarsi soltanto in relazione alle domande di risarcimento del danno che coinvolgono apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione delle opere idrauliche;
circostanza non ravvisabile, invece, nella vicenda in esame.
Il si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in Controparte_1 data 29.8.2022, contestando le avverse difese in relazione alla prova sia del nesso causale, sia dell'ammontare dei danni. Non contestava, invece, la scelta della competenza operata dall'attore. Il Tribunale, con la sentenza n. 464/2025, pubblicata in data 19.1.2025, dichiarava il proprio difetto di competenza, indicando come competente il Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte di appello di Palermo, e compensava integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Con atto di citazione, notificato in data 25.3.2025, l'avv. Parte_1 proponeva appello avverso la menzionata sentenza, formulando due motivi di gravame.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 26.5.25, si costituiva in giudizio il resistendo all'appello e chiedendo, in via Controparte_1
preliminare, l'accertamento dell'inammissibilità del mezzo di impugnazione scelto dalla controparte.
Indi la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti, veniva posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione del 25 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata la questione – rilevata dall'appellato in sede di comparsa di costituzione e risposta – relativa all'inammissibilità o meno dell'appello.
E, al riguardo, l'appellato rileva che l'appellante, in violazione dell'art. 42 c.p.c., ha proposto appello nei confronti della sentenza n. 464/2025 del Tribunale di Catania che, tuttavia, contiene soltanto l'accertamento negativo della competenza, senza alcuna pronuncia sul merito della causa.
Deduce, in altri termini, che avverso la sentenza di primo grado l'appellante avrebbe dovuto invece proporre il regolamento necessario di competenza, in luogo dell'appello, in considerazione del fatto che la sentenza impugnata contiene esclusivamente una pronuncia sulla competenza.
Aggiunge, inoltre, che ai fini della proposizione del regolamento necessario di competenza non assume alcuna rilevanza il fatto che la pronuncia sulla competenza sia stata, in ipotesi, emessa dal giudice di primo grado in violazione delle regole sulla tempestività dell'eccezione o del rilievo d'ufficio.
L'appellante, con il primo motivo di impugnazione, rileva, invece, che la competenza deve considerarsi ormai radicata in capo al Tribunale ordinario, poiché il giudice di primo grado, ritenendo – per errore – presente in atti un'eccezione d'incompetenza in realtà mai sollevata dal convenuto, ha dichiarato la propria incompetenza oltre i limiti, previsti dall'art. 38 c.p.c., per il rilievo d'ufficio.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello è fondata.
E invero, l'art. 42 c.p.c., come modificato dalla legge n. 69/2009, prevede che l'ordinanza (nella precedente versione, la sentenza) che, pronunciando sulla competenza, non decide il merito della causa possa essere impugnata soltanto con regolamento di competenza.
Il termine “ordinanza” - come già affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 21858/2007, pronunciata nella vigenza della precedente versione dell'articolo 42
c.p.c. - va inteso nel senso di “provvedimento avente contenuto di pronuncia sulla competenza, indipendentemente dalla sua qualificazione formale, proveniente da un giudice a tanto abilitato secondo l'ordinamento”.
L'art. 43 c.p.c., invece, nel disciplinare il regolamento facoltativo di competenza, stabilisce che il provvedimento che ha pronunciato sulla competenza insieme con il merito possa essere impugnato o con l'istanza di regolamento di competenza oppure nei modi ordinari, qualora oltre alla pronuncia sulla competenza si impugni anche quella sul merito.
Ne deriva che la proponibilità del regolamento necessario di competenza è esclusa non soltanto in caso di risoluzione nel merito della controversia, ma anche nell'ipotesi in cui, oltre alla competenza, il giudice abbia risolto questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, purché non si tratti di questioni che siano state risolte incidentalmente in funzione della sola definizione della questione sulla competenza.
Tanto premesso, va, innanzitutto, rilevato che l'odierno appellato, in sede di comparsa di costituzione e risposta in primo grado, non ha sollevato alcuna eccezione relativa alla competenza del Tribunale ordinario, aderendo, al contrario, alla scelta della competenza operata dall'attore.
Il giudice di primo grado, ritenendo che il avesse eccepito – Controparte_1 in via preliminare – il difetto di competenza del Tribunale adito, si è pronunciato sulla competenza, declinandola in favore del Tribunale regionale delle acque pubbliche. La sentenza appellata, come correttamente rilevato dall'appellato, contiene soltanto la pronuncia sul difetto di competenza, senza che possa ravvisarsi alcuna decisione né su altre questioni preliminari, né sul merito della controversia.
La decisione sulla competenza assunta dal giudice di primo grado – prescindendo dalla valutazione del rispetto o meno dei termini, di cui all'art. 38 c.p.c., entro i quali la questione poteva essere eccepita dalle parti o rilevata d'ufficio dallo stesso giudice – costituisce, in ogni caso, una pronuncia impugnabile solo mediante regolamento necessario di competenza, attesa la mancanza di qualsivoglia decisione sul merito della controversia.
Secondo un più risalente orientamento della Corte di Cassazione (sentenze, SS.UU.,
n. 764/1999, n. 14356/2000 e n. 8115/2003), la dichiarazione di incompetenza, intervenuta a seguito di eccezione rilevata d'ufficio o sollevata dalla parte in violazione dei limiti temporali stabiliti per la sua rilevabilità, non è impugnabile con il regolamento di competenza, ma soltanto con l'appello, poiché il vizio della sentenza non attiene alla declaratoria d'incompetenza, ma alla violazione di norme processuali non deducibile in sede di regolamento di competenza.
L'orientamento richiamato aderisce, quindi, a una concezione tradizionale di competenza, ancorata al rispetto di rigorose regole formali inerenti ai limiti di rilevabilità e deducibilità delle eccezioni, tale che, in presenza di un vizio procedimentale, questo deve considerarsi assorbente rispetto a ogni altro vizio e deducibile, quindi, solo in sede di appello.
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 16136/2003, ha statuito, invece, che gli artt. 42 e 43 c.p.c., nel descrivere i regolamenti di competenza esperibili, non introducono alcuna distinzione in relazione alla causa (violazione di norme sulla competenza o violazione di altre norme processuali) che possa avere determinato la decisione eventualmente errata sulla questione di competenza.
Peraltro, attribuire alla Cassazione il potere di decidere sulla competenza solo nel caso di corretta applicazione dell'art. 38 c.p.c., significherebbe privare il giudice di legittimità della possibilità di pronunciarsi sulla competenza in conseguenza di una preclusione al riguardo generata dall'eventualmente errata applicazione delle norme di rito da parte dal giudice di primo grado, con ripercussioni pregiudizievoli per le parti, che non potrebbero più ottenere, in via anticipata, una pronuncia definitiva sulla competenza. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 21858/07, componendo il menzionato contrasto giurisprudenziale, hanno ritenuto che la decisione del giudice di merito, indipendentemente dal rispetto dei requisiti formali previsti dall'art. 38 c.p.c., debba essere inquadrata come statuizione sulla competenza e, ove abbia pronunciato solo su questa, sia impugnabile soltanto con regolamento necessario di competenza, come disposto dall'art. 42 c.p.c.
In altri termini, anche qualora il giudice del merito si sia pronunciato sulla competenza senza rilevare l'error in procedendo o dichiarando – a torto – che l'eccezione di incompetenza era stata proposta tempestivamente dalle parti, la relativa statuizione, se avente a oggetto solo la competenza, è ricorribile soltanto mediante regolamento necessario di competenza.
Il giudice di legittimità ha, altresì, specificato che il regolamento di competenza è preordinato non soltanto alla correzione degli errori sulla determinazione della competenza, ma anche alla verifica degli errores in procedendo in cui potrebbe essere incorso il giudice di primo grado, dall'eliminazione dei quali, tenuto conto del loro carattere strumentale, discende l'identificazione stessa del giudice competente.
Più nel dettaglio, la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 23289/2011, ha specificato che i profili relativi all'osservanza (o meno) delle disposizioni dell'art. 38
c.p.c. attengono all'applicazione di norme strumentali alla decisione sulla competenza (in quanto la detta osservanza condiziona il potere-dovere del giudice di definire tale questione) e devono, quindi, ritenersi compresi nella questione di competenza, da far valere mediante il regolamento di cui all'art. 42 c.p.c.
Deve, altresì, considerarsi che nel vigente diritto processuale non è ipotizzabile un'autonoma verifica della sussistenza di vizi procedimentali (come, ad esempio, il mancato rispetto dei requisiti formali di cui all'art. 38 c.p.c.), che prescinda dalla categoria generale cui essi si riferiscono, ossia, nel caso di specie, dalla determinazione della competenza.
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 17025/2017, ha ribadito, inoltre, che le decisioni sulla sola competenza, a prescindere dalla circostanza che siano state emesse in primo grado o in appello, sono impugnabili soltanto con regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., norma che non distingue tra le sentenze di primo grado e le sentenze di secondo grado e configura, quindi, il regolamento come mezzo d'impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza.
Alla luce della giurisprudenza richiamata, deve, pertanto, ritenersi che la decisione sulla questione di competenza adottata dall'impugnata sentenza di primo grado, pur prescindendo dalla valutazione della sussistenza o meno di violazioni rilevanti ai sensi dell'art. 38 c.p.c., costituisca una pronuncia che, non contenendo statuizioni sul merito della causa, può essere impugnata soltanto con la proposizione del regolamento necessario di competenza di cui all'art. 42 c.p.c.
Per le ragioni sopra esposte, il proposto appello è quindi inammissibile.
Le spese processuali del presente grado di giudizio – da liquidarsi, in dispositivo, secondo il vigente D.M. n. 147/2022 in rapporto allo scaglione tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, con riferimento alle fasi espletate (compresa la fase di trattazione),
e facendo applicazione, tenuto conto della limitata difficoltà della controversia, dei parametri minimi – seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante.
Attesa l'inammissibilità del proposto appello, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1 - bis.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 465/2025 R.G.,
dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza n. 464/2025 del 19 gennaio 2025 del Tribunale di Catania (resa nel procedimento n. 6458/22 R.G.);
condanna l'appellante alla rifusione, in favore del , Controparte_1 delle spese processuali del presente giudizio di appello, che liquida in complessivi euro 2.906,00 per compensi di avvocato, di cui euro 567,00 per la fase di studio, euro 461,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase di trattazione ed euro 956,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e IVA come per legge;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Catania il 2 dicembre 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Seconda sezione civile
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera
3) Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 465/2025
Tra
AVV. (C.F. ), domiciliato Parte_1 C.F._1 presso il proprio studio in Catania, viale Libertà, n. 212, rappresentato e difeso da sé medesimo.
- Appellante -
Contro
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro- tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Nula ed CP_2 elettivamente domiciliato presso la sede legale in Catania, via Centuripe, n. 1/A. - Appellato -
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, veniva posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione del 25 novembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 2.5.2022, l'avv. – Parte_1 nella qualità di comodatario di un terreno agricolo, sito in contrada Lenzi di Guerrera del Comune di Belpasso, attiguo a un canale di distribuzione e smaltimento delle acque denominato “Coda di Volpe” – conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di
Catania, il al fine di farne accertare, ai sensi dell'art. Controparte_1
2051 c.c., la responsabilità per i danni subiti dal proprio terreno in conseguenza di un incendio, verificatosi in data 20 luglio 2021, che aveva tratto origine ed era stato alimentato dalle sterpaglie che ricoprivano il canale.
L'attore rappresentava che, nonostante le plurime diffide ricevute, il CP_3
- pur avendo riconosciuto, con pec di risposta del 24 marzo 2021, la sua
[...] qualità di ente preposto alla manutenzione del canale - non aveva mai eseguito alcuna attività di scerbatura al fine di prevenire il verificarsi di eventi pregiudizievoli in danno di terzi.
Specificava, inoltre, di avere presentato un'istanza di accertamento tecnico preventivo presso il Tribunale di Catania, al fine di verificare l'entità dei danni subiti,
e che, all'esito del relativo procedimento (iscritto al n. 11394/2021 R.G.), il CTU ne aveva individuato la causa, la natura e l'ammontare.
In via preventiva e in relazione alla competenza del Tribunale adito, l'attore, richiamando la sentenza n. 16196/2015 della Corte di Cassazione, deduceva che la competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche potesse ravvisarsi soltanto in relazione alle domande di risarcimento del danno che coinvolgono apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione delle opere idrauliche;
circostanza non ravvisabile, invece, nella vicenda in esame.
Il si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in Controparte_1 data 29.8.2022, contestando le avverse difese in relazione alla prova sia del nesso causale, sia dell'ammontare dei danni. Non contestava, invece, la scelta della competenza operata dall'attore. Il Tribunale, con la sentenza n. 464/2025, pubblicata in data 19.1.2025, dichiarava il proprio difetto di competenza, indicando come competente il Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte di appello di Palermo, e compensava integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Con atto di citazione, notificato in data 25.3.2025, l'avv. Parte_1 proponeva appello avverso la menzionata sentenza, formulando due motivi di gravame.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 26.5.25, si costituiva in giudizio il resistendo all'appello e chiedendo, in via Controparte_1
preliminare, l'accertamento dell'inammissibilità del mezzo di impugnazione scelto dalla controparte.
Indi la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti, veniva posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione del 25 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata la questione – rilevata dall'appellato in sede di comparsa di costituzione e risposta – relativa all'inammissibilità o meno dell'appello.
E, al riguardo, l'appellato rileva che l'appellante, in violazione dell'art. 42 c.p.c., ha proposto appello nei confronti della sentenza n. 464/2025 del Tribunale di Catania che, tuttavia, contiene soltanto l'accertamento negativo della competenza, senza alcuna pronuncia sul merito della causa.
Deduce, in altri termini, che avverso la sentenza di primo grado l'appellante avrebbe dovuto invece proporre il regolamento necessario di competenza, in luogo dell'appello, in considerazione del fatto che la sentenza impugnata contiene esclusivamente una pronuncia sulla competenza.
Aggiunge, inoltre, che ai fini della proposizione del regolamento necessario di competenza non assume alcuna rilevanza il fatto che la pronuncia sulla competenza sia stata, in ipotesi, emessa dal giudice di primo grado in violazione delle regole sulla tempestività dell'eccezione o del rilievo d'ufficio.
L'appellante, con il primo motivo di impugnazione, rileva, invece, che la competenza deve considerarsi ormai radicata in capo al Tribunale ordinario, poiché il giudice di primo grado, ritenendo – per errore – presente in atti un'eccezione d'incompetenza in realtà mai sollevata dal convenuto, ha dichiarato la propria incompetenza oltre i limiti, previsti dall'art. 38 c.p.c., per il rilievo d'ufficio.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello è fondata.
E invero, l'art. 42 c.p.c., come modificato dalla legge n. 69/2009, prevede che l'ordinanza (nella precedente versione, la sentenza) che, pronunciando sulla competenza, non decide il merito della causa possa essere impugnata soltanto con regolamento di competenza.
Il termine “ordinanza” - come già affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 21858/2007, pronunciata nella vigenza della precedente versione dell'articolo 42
c.p.c. - va inteso nel senso di “provvedimento avente contenuto di pronuncia sulla competenza, indipendentemente dalla sua qualificazione formale, proveniente da un giudice a tanto abilitato secondo l'ordinamento”.
L'art. 43 c.p.c., invece, nel disciplinare il regolamento facoltativo di competenza, stabilisce che il provvedimento che ha pronunciato sulla competenza insieme con il merito possa essere impugnato o con l'istanza di regolamento di competenza oppure nei modi ordinari, qualora oltre alla pronuncia sulla competenza si impugni anche quella sul merito.
Ne deriva che la proponibilità del regolamento necessario di competenza è esclusa non soltanto in caso di risoluzione nel merito della controversia, ma anche nell'ipotesi in cui, oltre alla competenza, il giudice abbia risolto questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, purché non si tratti di questioni che siano state risolte incidentalmente in funzione della sola definizione della questione sulla competenza.
Tanto premesso, va, innanzitutto, rilevato che l'odierno appellato, in sede di comparsa di costituzione e risposta in primo grado, non ha sollevato alcuna eccezione relativa alla competenza del Tribunale ordinario, aderendo, al contrario, alla scelta della competenza operata dall'attore.
Il giudice di primo grado, ritenendo che il avesse eccepito – Controparte_1 in via preliminare – il difetto di competenza del Tribunale adito, si è pronunciato sulla competenza, declinandola in favore del Tribunale regionale delle acque pubbliche. La sentenza appellata, come correttamente rilevato dall'appellato, contiene soltanto la pronuncia sul difetto di competenza, senza che possa ravvisarsi alcuna decisione né su altre questioni preliminari, né sul merito della controversia.
La decisione sulla competenza assunta dal giudice di primo grado – prescindendo dalla valutazione del rispetto o meno dei termini, di cui all'art. 38 c.p.c., entro i quali la questione poteva essere eccepita dalle parti o rilevata d'ufficio dallo stesso giudice – costituisce, in ogni caso, una pronuncia impugnabile solo mediante regolamento necessario di competenza, attesa la mancanza di qualsivoglia decisione sul merito della controversia.
Secondo un più risalente orientamento della Corte di Cassazione (sentenze, SS.UU.,
n. 764/1999, n. 14356/2000 e n. 8115/2003), la dichiarazione di incompetenza, intervenuta a seguito di eccezione rilevata d'ufficio o sollevata dalla parte in violazione dei limiti temporali stabiliti per la sua rilevabilità, non è impugnabile con il regolamento di competenza, ma soltanto con l'appello, poiché il vizio della sentenza non attiene alla declaratoria d'incompetenza, ma alla violazione di norme processuali non deducibile in sede di regolamento di competenza.
L'orientamento richiamato aderisce, quindi, a una concezione tradizionale di competenza, ancorata al rispetto di rigorose regole formali inerenti ai limiti di rilevabilità e deducibilità delle eccezioni, tale che, in presenza di un vizio procedimentale, questo deve considerarsi assorbente rispetto a ogni altro vizio e deducibile, quindi, solo in sede di appello.
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 16136/2003, ha statuito, invece, che gli artt. 42 e 43 c.p.c., nel descrivere i regolamenti di competenza esperibili, non introducono alcuna distinzione in relazione alla causa (violazione di norme sulla competenza o violazione di altre norme processuali) che possa avere determinato la decisione eventualmente errata sulla questione di competenza.
Peraltro, attribuire alla Cassazione il potere di decidere sulla competenza solo nel caso di corretta applicazione dell'art. 38 c.p.c., significherebbe privare il giudice di legittimità della possibilità di pronunciarsi sulla competenza in conseguenza di una preclusione al riguardo generata dall'eventualmente errata applicazione delle norme di rito da parte dal giudice di primo grado, con ripercussioni pregiudizievoli per le parti, che non potrebbero più ottenere, in via anticipata, una pronuncia definitiva sulla competenza. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 21858/07, componendo il menzionato contrasto giurisprudenziale, hanno ritenuto che la decisione del giudice di merito, indipendentemente dal rispetto dei requisiti formali previsti dall'art. 38 c.p.c., debba essere inquadrata come statuizione sulla competenza e, ove abbia pronunciato solo su questa, sia impugnabile soltanto con regolamento necessario di competenza, come disposto dall'art. 42 c.p.c.
In altri termini, anche qualora il giudice del merito si sia pronunciato sulla competenza senza rilevare l'error in procedendo o dichiarando – a torto – che l'eccezione di incompetenza era stata proposta tempestivamente dalle parti, la relativa statuizione, se avente a oggetto solo la competenza, è ricorribile soltanto mediante regolamento necessario di competenza.
Il giudice di legittimità ha, altresì, specificato che il regolamento di competenza è preordinato non soltanto alla correzione degli errori sulla determinazione della competenza, ma anche alla verifica degli errores in procedendo in cui potrebbe essere incorso il giudice di primo grado, dall'eliminazione dei quali, tenuto conto del loro carattere strumentale, discende l'identificazione stessa del giudice competente.
Più nel dettaglio, la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 23289/2011, ha specificato che i profili relativi all'osservanza (o meno) delle disposizioni dell'art. 38
c.p.c. attengono all'applicazione di norme strumentali alla decisione sulla competenza (in quanto la detta osservanza condiziona il potere-dovere del giudice di definire tale questione) e devono, quindi, ritenersi compresi nella questione di competenza, da far valere mediante il regolamento di cui all'art. 42 c.p.c.
Deve, altresì, considerarsi che nel vigente diritto processuale non è ipotizzabile un'autonoma verifica della sussistenza di vizi procedimentali (come, ad esempio, il mancato rispetto dei requisiti formali di cui all'art. 38 c.p.c.), che prescinda dalla categoria generale cui essi si riferiscono, ossia, nel caso di specie, dalla determinazione della competenza.
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 17025/2017, ha ribadito, inoltre, che le decisioni sulla sola competenza, a prescindere dalla circostanza che siano state emesse in primo grado o in appello, sono impugnabili soltanto con regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., norma che non distingue tra le sentenze di primo grado e le sentenze di secondo grado e configura, quindi, il regolamento come mezzo d'impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza.
Alla luce della giurisprudenza richiamata, deve, pertanto, ritenersi che la decisione sulla questione di competenza adottata dall'impugnata sentenza di primo grado, pur prescindendo dalla valutazione della sussistenza o meno di violazioni rilevanti ai sensi dell'art. 38 c.p.c., costituisca una pronuncia che, non contenendo statuizioni sul merito della causa, può essere impugnata soltanto con la proposizione del regolamento necessario di competenza di cui all'art. 42 c.p.c.
Per le ragioni sopra esposte, il proposto appello è quindi inammissibile.
Le spese processuali del presente grado di giudizio – da liquidarsi, in dispositivo, secondo il vigente D.M. n. 147/2022 in rapporto allo scaglione tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, con riferimento alle fasi espletate (compresa la fase di trattazione),
e facendo applicazione, tenuto conto della limitata difficoltà della controversia, dei parametri minimi – seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante.
Attesa l'inammissibilità del proposto appello, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1 - bis.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 465/2025 R.G.,
dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza n. 464/2025 del 19 gennaio 2025 del Tribunale di Catania (resa nel procedimento n. 6458/22 R.G.);
condanna l'appellante alla rifusione, in favore del , Controparte_1 delle spese processuali del presente giudizio di appello, che liquida in complessivi euro 2.906,00 per compensi di avvocato, di cui euro 567,00 per la fase di studio, euro 461,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase di trattazione ed euro 956,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e IVA come per legge;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Catania il 2 dicembre 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro