Articolo 3 della Legge 24 luglio 1959, n. 621
Articolo 2
Versione
1 settembre 1959
Art. 3.
All'onere di 900 milioni di lire si fara' fronte a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanzia rio 1959-60 destinato a sopperire agli oneri di carattere straordinario dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 1 settembre 1959