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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 18/04/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai SInori magistrati: dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Dott. Marco Bartoli Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 567/2021 R.G., rimessa in decisione all'udienza del 26.2.2025 e vertente
TRA
, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia Parte_1
minore , nata ad [...] il [...], elettivamente domiciliato in Palermo via Persona_1
Libertà n. 159, presso lo studio dell'avv. Giambattista Grieco che lo rappresenta e difende giusta procura da intendersi in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
in persona del Governatore e legale AR
rappresentante pro-tempore, con sede in alla Via delle Fornaci n. 2, rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. Biagio Giancola del Foro di , in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di CP_1
costituzione in appello ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale Weadvise, sito in , CP_1
alla Via Firenze n. 44
APPELLATA
AZIENDA rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Roberto M. Danesi de Luca giusta procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
1 ALTRA APPELLATA
corrente in Milano, viale Certosa n. 222, rappresentata e Controparte_3 difesa in forza di mandato in calce alla copia notificata dell'atto di appello, dall'avv. Francesco Minna con domicilio eletto presso l'indirizzo PEC del suddetto difensore: Email_1
ALTRA APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 952/2021 pubblicata in data
28.6.2021
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellanti:
<< … 1) preliminarmente, occorrendo, ammettere la prova testimoniale e il rinnovo della CTU o il richiamo dei CC.TT.UU., come indicato e specificato sub 4) della parte motiva;
2) nel merito, ritenere e dichiarare fondato il presente gravame e, pertanto, in accoglimento del proposto appello, annullare e riformare, con qualsiasi statuizione, la sentenza n. 952/2021, emessa
l'11.6.2021 dal Tribunale Civile di Pescara, in persona del Giudice Dott.ssa Patrizia Medica, nella causa civile iscritta al n. 1556/2017 R.G., pubblicata il 28.6.2021, notificata il 29.6.2021, nella parte in cui il predetto Decidente ha rigettato le domande avanzate dall'odierno appellante, in proprio e
n.q., formulate jure proprio e jure hereditatis, ritenendo non provata la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta contestata all' e a Parte_2 Controparte_4
e, quindi, la responsabilità dei predetti, per il decesso della SI.ra ;
[...] Persona_2
3) conseguentemente ritenere e dichiarare la responsabilità degli appellati
[...]
e dell' , in persona dei loro rispettivi Controparte_4 Parte_3
legali rappresentanti pro-tempore, per il decesso della SI.ra ; Persona_2
4) per l'effetto condannare i predetti, in solido tra loro, in persona dei loro rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, al risarcimento dei danni in favore dell'odierno istante, in proprio e
n.q., così come specificati e quantificati sub 2) della parte motiva o, comunque, al pagamento di quelle somme, maggiori o minori, che l'Ecc.ma Corte di Appello dovesse ritenere eque e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione a decorrere dal momento del fatto fino al soddisfo;
5) condannare gli appellati alle spese, ai diritti ed agli onorari del primo grado di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto Avvocato, ex art. 93 c.p.c., che dichiara di avere anticipato e non riscosso, nonché al costo della CTU;
6) condannare, comunque, gli appellati alle spese, ai diritti ed agli onorari di questo grado del giudizio, sempre da distrarre in favore del sottoscritto Avvocato, ex art. 93 c.p.c., che dichiara di avere anticipato e non riscosso;
2 7) emettere ogni altra statuizione consequenziale e relativa alle conclusioni sopra adottate.>>
Appellata ODV AR
<< Nel merito:
1) confermare integralmente la sentenza di primo grado e, comunque, rigettare l'appello proposto dal sig. , in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla minore Parte_1 Per_1
, poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa;
[...]
2) nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza n. 952/2021 e di accoglimento della domanda di risarcimento dei danni avanzata dal sig. , in proprio e quale esercente Parte_1
la potestà genitoriale sulla minore , accertare specificatamente le eventuali Persona_1
responsabilità sussistenti in capo alla in relazione alla domanda risarcitoria riproposta CP_1
dagli appellanti;
3) nella suddetta ipotesi di riforma della appellata sentenza n. 952/2021 e di accoglimento della domanda di risarcimento dei danni avanzata dal sig. , in proprio e quale esercente Parte_1
la potestà genitoriale sulla minore , si insiste affinché venga tenuta indenne e Persona_1
manlevata la e disposta la condanna della e/o della CP_1 Parte_4 [...]
(già al pagamento in favore della di Controparte_3 Controparte_5 CP_1
quanto la stessa venisse condannata a pagare nei confronti degli appellanti;
4) si insiste per il rigetto delle avverse istanze istruttorie e per la richiesta di rinnovo o di supplemento di CTU attesa la correttezza dell'elaborato reso dai periti incaricati dal Tribunale di Pescara;
5) nella eventuale ipotesi di accoglimento delle avverse istanze istruttorie, si richiamano le richieste istruttorie articolate nel giudizio di primo grado;
6) in ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, IVA, CPA e spese generali come per legge.>>
Appellata Controparte_6
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, confermate le deduzioni ed eccezioni tutte di che agli
[...]
scritti di causa da questa parte prodotti, che abbiansi qui per ripetuti e trascritti, e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigettarsi l' appello prodotto dai SIg.ri siccome Per_1
infondato in diritto, oltre che non provati i fatti che a loro dire legittimerebbero una soluzione diversa da quella di che alla sentenza appellata.
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE, MA IN VIA ISTRUTTORIA, rigettarsi eventuali istanze di rinnovazione e/o integrazione e chiarimento delle indagini peritali, risultando allo stato attuale dell' istruttoria ben definiti, chiariti e provati i fatti di rilevanza processuale;
come tali non bisognevoli di ulteriori indagini istruttorie.
3 IN VIA SUBORDINATA, SEMPRE IN VIA ISTRUTTORIA, nella ipotesi non creduta che dovesse ritenersi rinnovare le CTU e/o procedere a chiarimento ulteriore delle stesse (e salvo gravame), disporsi nomina di diverso e titolato/qualificato collegio peritale includendo fra i componenti un ematologo (o comunque uno o più specialisti nella cura del sistema cardiocircolatorio;
NON semplici cardiologi) ponendo specifico quesito mirato a conoscere quali fossero le prospettive di sopravvivenza (se esistenti ed in quali termini percentuali) di una gestante in gravidanza extrauterina nelle condizioni della paziente da tempo vittima di emorragia da rottura della tuba al Per_2
momento della richiesta dei soccorsi (ovvero almeno ben 18 ore prima della richiesta dei soccorsi).
All' esito, comunque, rigettandosi la odierna domanda con le conseguenze accessorie di legge (onere delle spese, in particolare)
IN OGNI CASO con condanna degli appellanti al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio.>> (v. note di trattazione del 3.9.2024).
Appellata Controparte_3
<< … a) rigettarsi il gravame in quanto infondato, con conferma della sentenza impugnata e condanne alle spese di lite;
b) dichiararsi il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado in punto rigetto della domanda di garanzia stante la mancata proposizione di appello incidentale da parte della
[...]
e dichiararsi inammissibile la domanda di manleva riproposta in secondo AR
grado;
c) dichiararsi inammissibile poiché tardiva la produzione documentale versata in appello dalla predetta;
AR
d) in via del tutto subordinata e tuzioristica e senza accettazione del contraddittorio in ordine alle domande tardive della : - confermarsi la sentenza di primo grado in punto AR
rigetto della domanda di manleva per scopertura assicurativa alla data dell'evento oggetto di causa;
- accertarsi e dichiararsi l'inoperatività della garanzia in rapporto alla tipologia di evento dannoso contestato dal terzo danneggiato in quanto la polizza sottoscritta dalla chiamante in causa non assicura l'attività medica o paramedica e, per l'effetto, rigettarsi la domanda di manleva;
- dichiararsi l'intercorsa prescrizione del diritto e dell'azione di garanzia ai sensi dell'art. 2952 cc per decorso del termine biennale a far data dalla messa in mora inviata all' predetta;
CP_7
- rigettarsi la domanda di garanzia in quanto infondata e non provata, col favore delle spese;
- in via ulteriormente subordinata, accertarsi la condotta specifica dell Controparte_8
e limitarsi all'aliquota di colpa a questa eventualmente attribuita l'esposizione della
[...] terza chiamata in causa , escludendo quest'ultima dal vincolo di solidarietà che CP_3
4 dovesse sussistere tra i convenuti principali;
- in ulteriore subordine, dichiararsi il diritto di regresso della concludente;
- in via ulteriormente gradata, contenersi qualsiasi ipotetico esborso cui potrebbe essere tenuta la concludente nei limiti del massimale di polizza;
- ammettersi (ma solo qualora fossero ammesse le avverse istanze probatorie) le richieste istruttorie articolate in primo grado con le memorie ex art. 183 n. 2 e n. 3 cpc … >> (v. note di trattazione del 10.9.2024).
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sopraindicata sentenza, il Tribunale di Pescara, compensando integralmente le spese di lite tra le parti, ha rigettato la domanda proposta da , in proprio e come esercente Parte_1
la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , il quale, sostenendo la responsabilità della Per_1
e della per il decesso di Controparte_4 Parte_2 Per_2
(rispettivamente, moglie e madre dei predetti), le aveva convenute in giudizio affinché fossero
[...]
condannate al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis subiti, oltre rivalutazione ed interessi
1.1. In sintesi, a sostegno della domanda, l'attore esponeva che la sera del 3.1.2010 la moglie aveva iniziato ad accusare una forma di algia addominale con episodi diarroici;
la mattina del giorno seguente, alle ore 11.00, il quadro clinico della moglie peggiorava aggiungendosi nausea, vomito e crisi lipotimiche con perdita di conoscenza;
pertanto, egli chiamava il 118, manifestando la gravità dello stato di salute della moglie e l'urgenza dell'intervento; l'ambulanza non giungeva a destinazione, per cui l'attore, alle ore 11.13, sollecitava ulteriormente l'arrivo del mezzo richiedendo un intervento immediato;
all'arrivo dell'ambulanza della , il constatava che non AR Per_1
erano presenti medici e/o infermieri, bensì soltanto due soccorritori, che si limitavano a raccogliere generiche informazioni cliniche, senza, peraltro, coinvolgere la Centrale Operativa 118, né il medico della stessa;
malgrado l'evidente aggravamento del quadro clinico, i soccorritori temporeggiavano, contestando la necessità di provvedere al trasporto della paziente in ospedale;
solo dopo molteplici richieste del marito, finalmente la veniva caricata in ambulanza per essere trasportata presso Per_2
l'Ospedale “Santo Spirito” di Pescara;
durante il tragitto in ospedale, la donna perdeva conoscenza;
ella giungeva nel nosocomio alle ore 12.08, con “codice di invio giallo e codice di rientro 2”; a nulla, purtroppo, valevano le manovre rianimatorie messe in atto all'arrivo presso il nosocomio, cosicché, alle ore 12.50, si constatava il decesso della donna. L'exitus era da ascrivere, secondo l'attore, alle omissioni, errori e ritardi nell'assistenza della paziente in assenza dei quali il tragico epilogo poteva essere scongiurato.
1.2. La decisione del Tribunale di Pescara è basata sulle risultanze della consulenza tecnica collegiale (dott.ssa , specialista in medicina legale e dott. Persona_3 Persona_4
5 specialista in medicina interna) la quale ha escluso la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e il decesso della paziente (conseguente a uno shock emorragico da emoperitoneo massivo determinato da rottura di gravidanza extrauterina). In particolare, secondo il Tribunale, pur essendo emerse plurime gravi criticità (inappropriato invio di mezzo di soccorso con equipaggio non sanitario, sprovvisto sia di medico sia di infermiere;
inappropriato governo clinico dell'intervento di soccorso da parte della CO118; inappropriata omessa segnalazione alla Centrale Operativa 118 da parte dell'equipaggio intervenuto delle condizioni cliniche della paziente;
inappropriato codice di rientro del mezzo di soccorso;
mancanza di disponibilità, agli atti, delle registrazioni telefoniche intercorse tra l'equipaggio intervenuto e l'infermiere operatore della CO118; gestione dell'arresto cardiaco subentrato durante il trasporto in itinere), considerata la condizione di severa e protratta ipovolemia secondaria a shock emorragico da emoperitoneo (caratterizzato dalla perdita di oltre 2.300,00 ml di sangue), quest'ultimo verosimilmente insorto dalla sera precedente, un trattamento assistenziale e terapeutico adeguato non avrebbe, comunque, evitato l'exitus.
2. Avverso la decisione, , in proprio e nella sua qualità, ha proposto appello Parte_1
sulla base di un unico, per quanto articolato, motivo di seguito riassunto.
2.1. “Erroneamente ed illegittimamente il Giudice di prime cure ha ritenuto infondate e rigettato le domande spiegate dall'odierno appellante in proprio e n.q., sia iure hereditatis, che iure proprio;
violazione degli artt.li 112, 115, 116, 132 e 196 c.p.c. e degli art.li 1176, 1218,
2043 e 2697 c.c.; errata, omessa, apparente, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”.
Il Tribunale ha erroneamente inquadrato la natura giuridica della responsabilità della struttura sanitaria e, conseguentemente, il riparto dell'onere probatorio gravante sulle parti, ignorando il distinto regime delle domande iure proprio e iure hereditario e finendo per gravare gli attori di una probatio diabolica e addebitando loro le conseguenze della mancata esibizione della registrazione della conversazione telefonica intercorsa con la centrale operativa di soccorso e dell'incompletezza della scheda del 118.
E' stata, inoltre, erroneamente esclusa la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso e la condotta dei sanitari. Il giudice di prime cure ha, infatti, trascurato i dati oggettivi della vicenda acquisiti nel corso dell'istruttoria e, appiattendosi sulle errate e contraddittorie conclusioni dei ctu, non ha apprezzato le indiscutibili plurime e grossolane carenze che rappresentano la causa del decesso della paziente. In particolare, al momento dell'arrivo dei soccorsi, lo stato della donna era identificabile in uno shock ipovolemico di classe II (frequenza cardiaca oltre 100 ma non oltre 120, non problematiche respiratorie, pressione normale) quasi sempre reversibile e,
6 pertanto, non è vero quanto affermano i ctu secondo i quali “La paziente non era affetta, genericamente, da shock ipovolemico, quanto, più precisamente, da grave shock ipovolemico emorragico…” e in una condizione di instabilità emodinamica tale da renderla fluido responsiva solo al 50% ; la perdita del volume ematico circolante per siffatta condizione era stimabile, in quel momento, al 15-30%, il che equivale ad una perdita ematica di circa 750-1500 ml (in funzione dei parametri vitali registrati, essa era per altro probabilmente più vicina all'estremo inferiore del range – 15%); è dunque sorprendente che, a fronte di questa corretta valutazione, gli stessi consulenti, abbiano successivamente affermato, nelle proprie conclusioni, che “la mortalità secondaria a stato di shock determinato da rottura di gravidanza extrauterina è obiettivamente assai elevato, arrivando, in alcuni studi, ai livelli dell'84%”, affermazione peraltro non supportata da alcuna fonte bibliografica. Il quadro riscontrato al tavolo autoptico
(2.300 cc di sangue in addome) ed evocato dai ctu come spia della probabile irrecuperabilità del caso, in realtà non era lo specchio della situazione clinica della donna al momento dell'arrivo dei soccorritori, bensì della sua progressione dopo decine di minuti di colpevole inerzia da parte dei sanitari. Del resto, la casistica dimostra che la mortalità materna collegata a complicazioni in corso di gravidanza ectopica è bassa e la stessa è incontrovertibilmente connessa al ritardo nell'identificazione e alla corretta gestione del caso. Né può trascurarsi che la povera era una giovane donna sana senza co-morbilità. Per_2
3. Mediante deposito di comparsa, si è costituita la AR
(di seguito, per brevità, ) resistendo agli avversi assunti. CP_1
4. Depositando una comparsa, si è, altresì, costituita la Controparte_6
(di seguito, per brevità, la quale ha dedotto l'infondatezza delle doglianze di appello
[...] Pt_2
invocandone il rigetto.
5. Si è, infine, costituita attraverso il deposito di comparsa anche la Controparte_3
(di seguito, per brevità, , in primo grado chiamata in giudizio dalla , la
[...] CP_3 CP_1 quale ha ribadito l'inoperatività della garanzia.
6. All'udienza del 9.2.2023 la causa è stata rimessa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Con ordinanza del 22.6.2023 la causa è stata rimessa sul ruolo ed è stata disposto il rinnovo della ctu medico legale onde approfondire il profilo del nesso causale rispetto alle condotte poste in essere dalle parti appellate. Mutato il giudice relatore, l'incarico ai nuovi ausiliari
(dott. medico legale, e dott. specialista in cardiologia) è Persona_5 Persona_6
stato conferito all'udienza del 10.1.2024. La relazione è stata depositata in data 16.7.2024. Indi, sulle conclusioni sopra trascritte, all'udienza dell'11.9.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di
7 note di trattazione scritta, il procedimento è stato rimesso in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (giorni sessanta più giorni venti). Con ordinanza depositata il 26.2.2025, la causa
è stata rimessa nuovamente sul ruolo in ragione della perdurante assenza del Presidente del collegio in congedo straordinario (e, pertanto, dell'impossibilità di tenere la camera di consiglio) con udienza fissata al 26.2.2025 e invito alle parti a rinunciare ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.. A tale udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. da note di trattazione scritta, la causa è stata rimessa in decisione senza concessione dei predetti termini non richiesti.
7. I principi generali in materia di responsabilità sanitaria sono illustrati nella motivazione della sentenza gravata e non sono contestati dalle parti – l'appellante si duole, piuttosto, della correttezza della loro applicazione nel caso concreto – di talché, onde evitare inutili ripetizioni, è opportuno solo ribadire e precisare che:
a) sia in caso di azione iure hereditatis sia in caso di azione iure proprio è carico dell'attore la prova del nesso di causalità tra il danno e la condotta dei sanitari;
il criterio che presiede al suo accertamento, in ambito civilistico, è quello della “preponderanza dell'evidenza” o del "più probabile che non" che è conformato ad uno standard di “certezza probabilistica” che non va ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana;
nel senso anzidetto cfr. Cass. SS. UU. nn. 576, 581, 582 e 584 del
2008 e, tra le altre, più di recente, Cass. 26304/2021); in altri termini, il nesso di causalità tra la condotta e l'evento dannoso può essere affermato non solo quando il secondo sia stato una conseguenza ragionevolmente certa della prima (come in ambito penalistico), ma anche quando ne sia stato una conseguenza ragionevolmente probabile;
la ragionevole probabilità che quella causa abbia provocato quel danno va intesa non in senso statistico, ma logico, ossia non in base a regole astratte, ma in base alle circostanze del caso concreto;
dunque, anche in una causa statisticamente improbabile può ravvisarsi la genesi del danno, se tutte le altre possibili cause fossero ancor più improbabili, e non siano concepibili altre possibili cause (tali principi sono stati ripetutamente affermati dalla Suprema Corte;
cfr., oltre alla citate sentenze delle SS. UU., le successive pronunce n. 11789/2016 per l'affermazione del principio secondo cui il nesso può dirsi sussistente in mancanza di altre “meno improbabili cause”; n. 3390/2015, per l'affermazione del principio della “probabilità relativa”, ovvero da apprezzare con riferimento alla specificità del caso;
n. 15991/2011 per l'affermazione del principio secondo cui in tema di nesso di causa rileva la c.d. “probabilità relativa”,
8 non la probabilità statistica); in particolare, il corollario di quanto esposto è che il criterio di probabilità relativa da adottare in ambito civile <si delinea in una analisi specifica e puntuale di tutte le risultanze probatorie del singolo processo, nella loro irripetibile unicità, con la conseguenza che la concorrenza di cause di diversa incidenza probabilistica deve essere attentamente valutata e valorizzata in ragione della specificità del caso concreto, senza potersi fare meccanico e semplicistico ricorso alla regola del "50% plus unum>> (così espressamente, nel solco dei principi sopra richiamati, Cass. 23933/2013); l'orientamento è stato anche di recente riaffermato nei seguenti termini: <L'accertamento del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria è improntato alla regola di funzione della preponderanza dell'evidenza (o del "più probabile che non"), la quale, con riguardo al caso in cui, rispetto a uno stesso evento, si pongano un'ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l'evento risultino maggiori di quelle contrarie, e con riguardo, invece, al caso in cui, in ordine allo stesso evento, si pongano diverse ipotesi alternative, comporta che il giudice dapprima elimini, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili
e poi analizzi le rimanenti ipotesi ritenute più probabili, selezionando, infine, quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dalle circostanze di fatto acquisite al processo, in ogni caso esercitando il proprio potere di libero apprezzamento di queste ultime tenendo conto della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili, dalla cui valutazione complessiva trarre il giudizio probabilistico>> (Cass.
5922/2024);
b) trattandosi di condotta omissiva e/o intempestiva da parte del personale sanitario, la verifica del nesso di causalità tra questa e l'evento dannoso si sostanzia, in particolare, nell'accertamento della probabilità, positiva ovvero negativa, del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno che viene riconosciuta alla condotta omessa e/o tempestiva, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione e/o del ritardo il comportamento dovuto e/o tempestivo alternativo, onde stabilire, in definitiva, secondo il sopra illustrato criterio del “più probabile che non”, se la condotta doverosa omessa avrebbe assicurato apprezzabili probabilità di evitare o, comunque, di ridurre significativamente il danno (in questo senso, in ambito di responsabilità sanitaria, da ultimo, Cass. 8114/2022 secondo cui <la verifica del nesso causale tra la condotta omissiva e il fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità (positiva o negativa) del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio
9 del "più probabile che non", conformandosi a uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto
(c.d. probabilità logica o baconiana) >>; analogamente tra le altre, Cass. 23197/2018 e Cass.
24073/2017);
c) la prova del nesso di causalità può essere fornita dall'attore con ogni mezzo anche mediante presunzioni (Cass. 26907/2020); inoltre, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, le lacune della cartella clinica non possono mai pregiudicare, sul piano probatorio, il paziente e, anzi, dalle stesse può ricavarsi la prova presuntiva tanto del nesso eziologico tra la condotta del medico e le conseguenze dannose subite dal paziente quanto della stessa colpa medica (v., tra le tante, Cass.
26428/2020, Cass. 6209/2016 e, recentemente, Cass. 16737/2024).
8. Venendo al merito della controversia, occorre preliminarmente evidenziare che, alla stregua della c.t.u. svolta in primo grado (v. pp. 65-78 e 100-101) confermata sul punto da quella esperita nel presente grado del giudizio (v. pp. 30-35, 43-45 e 73-74), risulta acclarata, come ben evidenziato nella motivazione della sentenza appellata (v. a pp. 6-9) sul punto, non contestata dall'appellante e criticata molto vagamente dalle appellate che hanno focalizzato le difese sul tema del nesso di causalità (su cui infra), l'inadeguatezza dell'intervento di soccorso per cui è causa e ciò sotto i plurimi profili critici di seguito riassunti:
a) inappropriato invio di ambulanza con equipaggio di soli soccorritori volontari, sprovvisto sia di medico sia di infermiere seppure, all'evento, sulla scorta delle informazioni fornite alla centrale operativa, fosse stato attribuito un codice di criticità giallo implicante la possibile compromissione di uno o più apparati ovvero organi che possono influire sulle funzioni vitali e la motilità con possibile rischio evolutivo;
b) (conseguente) inappropriata gestione dell'evento (omessa raccolta di informazioni cliniche più precise della paziente;
omessa segnalazione delle condizioni critiche della paziente alla centrale del 118 che, a quel punto, tramite il medico sarebbe stato coinvolta nell'intervento assistenziale e avrebbe dovuto far convergere sul posto un mezzo medicalizzato;
omesso trattamento dello stato di shock (ipovolemico) presso il domicilio della paziente;
omesse manovre rianimatorie dell'arresto cardiaco occorso durante e durante il trasporto in Ospedale);
c) eccessivo lasso di tempo trascorso presso il domicilio della paziente, sebbene non sia possibile risalirne con certezza alle ragioni;
10 d) omessa tenuta, archiviazione e conservazione da parte della centrale operativa del 118, di tutta la documentazione inerente all'intervento eseguito (malgrado anche l'ordine di esibizione del giudice di prime cure, la non ha depositato tale documentazione che non ha consentito, tra Pt_2
l'altro, di ricostruire con precisione i dispatch delle chiamate al 118, il contenuto delle stesse, le motivazioni dell'invio dell'autoambulanza composta da soli soccorritori, i contatti tra l'equipaggio e la centrale e le eventuali disposizioni date da quest'ultima).
8.1. Risulta, pertanto, provata l'inadeguatezza dell'intervento di soccorso e, dunque, la condotta colposa (degli ausiliari) delle parti appellate e a prima in relazione non certo, CP_1 Pt_2 come è ovvio, all'omesso appropriato trattamento sanitario della paziente non pretendibile da parte di personale volontario di soccorso, bensì alla omessa o insufficiente informazione della centrale del
118 delle condizioni della soccorsa, alla carente compilazione della scheda di intervento (ove non sono riportate le informazioni fondamentali su quando l'equipaggio giungeva sul posto del soccorso e quando ripartiva verso l'Ospedale) e al tempo eccessivo trascorso nei pressi del domicilio della paziente (di cui, anche per la predetta carenza documentale imputabile al personale di soccorso, non vi è sufficiente giustificazione). La seconda, come è evidente, per tutti i profili sopra esposti che la vedono, direttamente o indirettamente, completamente coinvolta.
9. Passando al nesso di causalità – che rappresenta , invero, il profilo centrale e decisivo della controversia – occorre, ancora in via preliminare, evidenziare la parziale difformità tra le conclusioni dei c.t.u. di primo e secondo grado. E' utile, in proposito, rimarcare come i quesiti posti da questo
Collegio fossero quelli già formulati in primo grado, ma gli ausiliari avrebbero dovuto tenere conto sia delle osservazioni di carattere tecnico-scientifico svolte dalle parti negli atti di appello e di costituzione in appello sia della necessità di approfondire il tema del nesso di causalità e, quindi, del
< profilo del se ed in che misura la condotta doverosa omessa (l'omissione è stata accertata dalla consulenza tecnica già svolta) avrebbe modificato la concreta successione degli eventi e, dunque, inciso sulle possibilità dell'exitus>> (v. ordinanza datata 18.10.2023).
9.1. Le prime conclusioni, fatte proprie dal Tribunale, escludono il nesso di causalità nel senso che, sebbene l'anticipazione dell'appropriato intervento da parte di un equipaggio di medico e infermiere presso il domicilio della paziente (anticipazione stimabile in circa 40 minuti) avrebbe evitato probabilmente l'arresto cardiaco della medesima durante il trasporto in ospedale, essa non avrebbe però escluso la insorgenza dello stesso arresto cardiaco con elevato margine di probabilità nelle fasi immediatamente successive allo stesso trasporto considerata la gravissima ipossia tissutale secondaria alle fasi più evolute e temporalmente prolungate dello shock emorragico, rimanendo, quindi, minime le chances di sopravvivenza (così a pp. 79 e 80 della relazione tecnica;
v. anche p.
11 102 ove, a confutazione dei rilievi critici dei c.t.p. di parte attrice, gli ausiliari affermano quanto segue:
<Rimane, tuttavia, assai elevata, la fascia di probabilità di esito sfavorevole e quindi di exitus della paziente in considerazione della condizione di anemizzazione non solo acuta e severa ma anche così prolungata nel tempo (verosimilmente insorta dalla sera precedente), della condizione di ipossia tissutale severa con debito di ossigeno sistemico, della condizione di acidosi metabolica secondaria alla ipoperfusione sistemica, proprie degli stati di shock evoluti, nonché distintive del viraggio clinico
e metabolico verso la fase di irreversibilità dello stesso, tenuto conto, altresì, della mancata fluido responsività, documentata in letteratura, del 50% degli stati di shock ipovolemici – emorragici con instabilità emodinamica>>).
9.2. Le seconde conclusioni affermano, invece, l'incertezza in ordine alla conseguenze dannose dell'inappropriato intervento di soccorso. Il ragionamento “controfattuale” degli ausiliari (v. pp. 35-
45 della relazione) può essere così riassunto:
- ove il soccorso fosse avvenuto con equipaggio adeguato al codice di invio (giallo), ossia con medico e infermiere professionale, il personale sanitario avrebbe, sulla base delle condizioni della paziente (in particolare, la tachicardia con FC 120 battiti per minuto ed il valore di glicemia molto elevato pari a 408 mg/dl), probabilmente, diagnosticato una condizione di shock da gestire con urgenza provvedendo al trasporto in Pronto Soccorso ed attuando, al contempo, sul posto e durante il viaggio, il conseguente trattamento necessario e non differibile consistente nella somministrazione di liquidi (colloidi, cristalloidi) con monitoraggio dei parametri vitali;
- infatti, avuto riguardo al profilo del trattamento, ripercorrendo la vicenda a ritroso, cioè considerando l'entità dell'emoperitoneo (di circa 2300 cc all'esame autoptico) e la richiesta in Pronto
Soccorso di tre unità di sangue (che non furono trasfuse per infruttuoso esito delle manovre rianimatorie), si può ipotizzare che all'arrivo dell'ambulanza la paziente presentasse i segni clinici intermedi di una riconoscibile condizione di shock, molto verosimilmente, come ritenuto dai c.t.u. in primo grado di classe II, ma già in una condizione di perdita ematica ai limiti superiori previsti per la classe di riferimento (1500 cc); da tale interpretazione ipotetica, fondata su elementi oggettivi e risultante compatibile con le dichiarazioni dell'attore versate in atti (<< … all'arrivo dell'ambulanza
era cosciente, si dimenava e lamentava forti dolori al basso ventre, rea sudata, aveva il Per_2 corpo freddo e un colorito pallido … ; v. allegato alla memoria ex art. 183, comma 6 n. 2, c.p.c. del
22.5.2018) – le quali porterebbero a ritenere certo il riconoscimento della sopraindicata condizione patologica della paziente da parte dei sanitari intervenuti – deriva, appunto, che il trattamento da effettuare, già nel domicilio della donna e durante il trasporto in ambulanza, era quello del predetto
12 riempimento volemico, che sarebbe stato nella disponibilità di un equipaggio appropriato di soccorritori;
- la sopra illustrata condotta doverosa omessa avrebbe modificato la successione degli eventi e, quindi, per converso, può dirsi che l'intervento inadeguato posto in essere costituisca un fondamentale elemento di criticità che può avere condizionato gli eventi successivi;
- in particolare, l'appropriato supporto terapeutico e il tempestivo trasporto in Pronto Soccorso, avrebbero, con probabilità elevata, ritardato l'evoluzione del quadro clinico e, pertanto, allungato il tempo nella evoluzione dello shock entro cui poter eseguire l'indispensabile trattamento chirurgico;
i due fattori erano le condizioni necessarie per rendere possibile l'intervento chirurgico laparotomico in urgenza/emergenza, indispensabile per tentare di salvare la vita della paziente;
inoltre, in termini di “significativa probabilità”, è possibile affermare che, ove vi fosse stata un'appropriata terapia, a domicilio e durante il trasporto, l'arresto cardiaco extraospedaliero difficilmente si sarebbe verificato
(in questo senso si sono espressi anche i c.t.u. di prime cure);
- ove l'arresto cardiocircolatorio si fosse verificato subito dopo l'arrivo in Pronto Soccorso, data la gravità del quadro clinico, i margini di possibilità di esito favorevole vi sarebbero stati, ma con “bassa probabilità”;
- qualora, invece, non si fosse verificata tale evenienza vi sarebbero state le condizioni cliniche per permettere il necessario ed urgente approccio chirurgico, ma non è possibile stabilire con quale esito, neppure in termini probabilistici per “una serie di incertezze prognostiche non superabili in quanto risiedono nelle carenze documentali e di dati anamnestici più volte segnalate, ed in altra misura poggiano sulle incertezze prognostiche dello shock emorragico in quanto tale” (qui risiede la differenza con la c.t.u. di prime cure);
9.2.1. Pertanto, come si è appena detto, i c.t.u. nominati nel presente grado del giudizio non hanno condiviso l'affermazione dei c.t.u. di primo grado – definita “categorica” – per cui l'arresto cardiaco si sarebbe, comunque, verificato nelle fase immediatamente all'arrivo in Pronto Soccorso e le possibilità di sopravvivenza sarebbero restate minime, considerata la gravissima ipossia tissutale secondaria alle fasi più evolute e temporalmente prolungate dello shock emorragico. Per maggiore chiarezza, si trascrivono le argomentazioni finali della diversa conclusione dei c.t.u. di secondo grado:
<< … perché le variabili sulla prognosi del caso specifico, pur non essendo la stessa (prognosi) compiutamente valutabile per le carenze richiamate più volte in precedenza, non permettono di individuare quale sarebbe stata l'evoluzione clinica, anche in termini di tempo, se fosse stata portata rapidamente in Pronto Soccorso e se, soprattutto, fossero state intrapresi i necessari provvedimenti
13 terapeutici (riempimento volemico) e le condizioni fossero state monitorare in continuo fino all'arrivo in ospedale.
Si tratta di scenari non valutabili in concreto stante le numerose variabili rispetto alle quali mancano dati oggettivi per cui ogni interpretazione rischia di essere frutto di impressioni non fondate su elementi concreti.
Per poter stabilire, in termini almeno probabilistici, che l'arresto cardiaco si sarebbe comunque verificato, anche dopo l'arrivo della sig.ra in ospedale, bisognerebbe valutare quali Per_2
sarebbero stati i suoi parametri vitali ed i livelli indicativi dello stress ossidativo appena giunta in
Pronto Soccorso, previo riempimento volemico durante le fasi del soccorso, circostanza non corrispondente alla realtà del caso, dove l'approccio terapeutico necessario/doveroso non è stato effettuato durante l'intervento dei volontari del 118 per inadeguatezza dell'equipaggio rispetto al codice di gravità assegnato al caso dalla centrale operativa.
Di conseguenza non si possono formulare giudizi, se non meramente ipotetici, riguardo alla evoluzione prognostica della vicenda. Infatti si dovrebbero considerare vari parametri ulteriori dei quali non si ha contezza fatta eccezione per fattori di tipo individuale della paziente, donna adulta giovane che non soffriva di patologie sistemiche di rilievo e che fino a quel momento aveva goduto di buona salute.
Le uniche valutazioni, del resto enunciate in formula di elevata probabilità, che questo collegio di
CTU si sente di poter esprimere sono che le condizioni della paziente al momento del soccorso a domicilio, sia pure in fase evolutiva, erano ancora in uno stadio tale da rendere possibile l'esito favorevole della vicenda se, per mera ipotesi, le stesse fossero state riscontrate già in un Pronto
Soccorso ospedaliero anziché nella sua abitazione.
Di converso, il quadro clinico responsabile dell'arresto extra-ospedaliero non responsivo alle protratte manovre di rianimazione eseguite al PS dell'ospedale di , non lascia dubbi sulla CP_1 irrecuperabilità dello shock emorragico al momento dell'accesso ospedaliero.
Tra i due antipodi si inseriscono tutte le carenze e le criticità segnalate in precedenza e cioè inappropriato e ritardato soccorso con carenze documentali insuperabili per poter esprimere un giudizio che si fondi su eventuali percentuali di possibilità dell'esito favorevole del caso a fronte dell'exitus verificatosi, rispetto ad un caso comunque sostenuto da patologia gravata da mortalità senz'altro elevata.
È infatti importante ricordare che l'emorragia da gravidanza ectopica è ancora la principale causa di mortalità materna correlata alla gravidanza nel primo trimestre e rappresenta il 4% di tutti i
14 decessi correlati alla gravidanza, nonostante il miglioramento dei metodi diagnostici che consentano una diagnosi e un trattamento più precoci.… >> (v. pp. 46-48)
Dunque, i predetti c.t.u. hanno ritenuto l'inadeguatezza del soccorso prestato ed, al contempo, affermato questo ha avuto come conseguenza un evento di danno incerto, incertezza non superabile rispetto alla mera possibilità di esito prognostico favorevole (così testualmente a p. 48 ove vi è anche un riferimento a tale possibilità in termini di perdita di possibilità di sopravvivenza, in ogni caso non stimabile, riferimento che non è utile approfondire poiché attiene al profilo della perdita di chance che non è oggetto della causa in quanto estraneo alla domanda dell'attore, odierno appellante).
10. Le sopra illustrate conclusioni dei c.t.u. – non coincidenti con quelle dei c.t.u. di primo grado, ma che parimenti escludono potersi postulare il nesso eziologico tra la condotta e il danno – resistono ai rilievi critici dell'appellante.
10.1. In buona sostanza, secondo l'appellante, l'impossibilità di accertare il nesso di causalità dipenderebbe dalle carenze documentali ascrivibili alle parti appellate e, quindi, in base dell'indirizzo della giurisprudenza di legittimità succitato (v. paragr. 7 sub c), esso sarebbe, in realtà, stato provato.
Tale assunto non coglie nel segno. Infatti, le lacune della documentazione dell'intervento di soccorso prestato imputabili alla negligenza delle parti appellate e concernono, come si è Pt_2 CP_1 sopra evidenziato (v. paragr. 8 sub d), la scelta dell'equipaggio inviato, la tempistica dell'intervento,
l'interlocuzione tra equipaggio e centrale del 118 e la gestione dell'intervento da parte di quest'ultima
(v. pp. 30-34); le lacune non consentono di comprendere le predette criticità e, pertanto, comprovano ulteriormente l'inappropriatezza del soccorso prestato. Esse, tuttavia, non rilevano sugli aspetti innanzi menzionati rilevanti ai fini dell'accertamento del nesso di causalità: gli ausiliari, accertati i profili di inappropriatezza dell'intervento, hanno potuto individuare la condotta doverosa omessa e rispetto alla stessa, anticipandola di circa 40 minuti (se, appunto, l'appropriato soccorso fosse stato effettuato al domicilio della paziente invece che al Pronto Soccorso), svolgere il ragionamento controfattuale. Sul suo esito non ha un ruolo decisivo neppure il quadro clinico della paziente al momento dell'arrivo dei soccorritori – rispetto al quale, parimenti, costituisce una criticità
l'insufficienza dell'anamnesi effettuata – giacché, come si è visto, esso è stato ricostruito, con sufficiente grado di probabilità e in modo concorde, dai c.t.u. di entrambi i gradi del giudizio. Nella prospettiva anzidetta, la carenza informativa (cioè dei dati clinici utili per la fondamentale valutazione medico-legale sulle “maggiori probabilità piuttosto che non” dell'esito favorevole finale del trattamento sanitario omesso o ritardato) attiene piuttosto all'aspetto, essenziale e decisivo, di quali sarebbero stati, se fosse stato adottato il corretto approccio terapeutico nei confronti della donna, “i suoi parametri vitali ed i livelli indicativi dello stress ossidativo appena giunta in Pronto Soccorso”
15 soltanto conoscendo i quali sarebbe stato consentito formulare, senza ricorrere a mere ipotesi ovvero impressioni, la prognosi quoad vitam della paziente secondo il criterio probabilistico;
aspetto che è strettamente connesso all'interazione, nell'ambito del giudizio controfattuale di natura ipotetica, di numerose e complesse variabili di cui non sono conoscibili i sottostanti dati oggettivi tra i quali, in particolare, l'andamento dell'emorragia (che non necessariamente è lineare e costante e può sempre presentare una evoluzione drammatica più repentina) ed il preciso effetto del riempimento volemico in termini di modificazione dei parametri vitali (riduzione della frequenza cardiaca e mantenimento di pressione arteriosa sufficiente a vincere le resistenze periferiche). Tali variabili di impossibile quantificazione sono state descritte anche dagli ausiliari di primo grado (cfr. pp. 101-103). Orbene, le citate carenze informative non afferiscono alla condotta delle parti appellate – segnatamente, alla omessa ovvero insufficiente documentazione dell'inappropriato intervento di soccorso eseguito – e, dunque, non possono essere fatte ricadere in pregiudizio delle stesse, in termini di prova, anche presuntiva, del nesso di causalità.
10.2. In sede di replica alle osservazioni critiche dell'appellante, gli ausiliari hanno ribadito le loro conclusioni ribadendo l'impossibilità di esprimersi in ordine al successo del trattamento sanitario omesso (v. pp. 65-66 ove è ripetuto che l'unica certezza è quella della perdita di chances, peraltro non quantificabile).
11. A ulteriore conforto delle conclusioni dei c.t.u. vanno rimarcati i seguenti aspetti specifici che caratterizzano il caso concreto in esame.
11.1. Stando a quanto dedotto in atti dall'appellante e riferito personalmente dallo stesso nelle sopraccitate dichiarazioni, la sfortunata già dalla sera del 3.1.2010 e poi ancora di Persona_2
più nel corso delle prime ore del mattino del giorno successivo, cominciò a stare male (algia addominale anche con episodi di alvo diarrotico e vomito, per circa mezz'ora alle ore 05.00); alle ore
10.19 la suocera chiamò l'appellante riferendole che la donna non stava ancora bene sicché il marito, allarmatosi, tornato a casa e rinvenuta la moglie al bagno priva di sensi, alle ore 11.05 chiamò il 118.
Come si è avuto già modo di evidenziare, all'arrivo dei soccorritori, secondo le suddette dichiarazioni, la donna cosciente, si dimenava, lamentava forti dolori al basso ventre, aveva il corpo freddo e un colorito pallido. Tali circostanze, nell'indicare che la povera signora stava male da molte ore Per_2
e all'arrivo dell'ambulanza si presentava in gravi condizioni, corroborano, da un lato, l'affermazione dei c.t.u. di secondo grado secondo cui, in quella fase, il grave shock ipovolemico emorragico fosse sì di II grado, ma sui valori massimi (cioè si trattava di uno shock al confine con il III grado), e, dall'altro, l'affermazione dei c.t.u. di prime cure per i quali, in quello stesso momento, la situazione di anemizzazione della paziente risaliva alla sera precedente e, dunque, al momento del soccorso non
16 solo era acuta e severa ma, altresì, prolungata nel tempo (v. p. 77, 101-103). Tutto ciò, ancor di più, non consente di accreditare la tesi dell'appellante della reversibilità più probabilmente che non della condizione della paziente al momento dell'arrivo al Pronto Soccorso, anche se sottoposta a dovuto riempimento vascolare, a domicilio e durante il trasporto.
11.2. Il ritardo – id est il tempo perso a causa dell'inappropriato intervento di soccorso – è stato stimato, nella sentenza gravata sulla base della c.t.u. di primo grado, in circa 40 minuti. Va considerato che non è sostanzialmente contestato che, per percorrere il tragitto Ospedale Santo Spirito (Pescara)
– domicilio della paziente (Montesilvano, via Grecia 2/A), di circa 11 km nel traffico cittadino, occorressero almeno 15-20 minuti (quel giorno era lunedì) e che la prima chiamata al 118 è delle ore
10.05 (alle ore 11.13 il mezzo non era ancora arrivato poiché l'appellante sollecitò il 118) mentre la paziente giunse al Pronto Soccorso alle ore 12.08. Dunque, dovendosi pure tenere conto dei tempi di contatto dell'ambulanza (tra l'altro la prima chiamata risulta terminata alle ore 11.06) e di accesso al domicilio del paziente una volta giunta sul posto, è evidente che l'intervallo più probabile di arrivo è quello delle ore 11.20 – 11.30 (di poco, superiore, all'orario delle ore 11.20 indicato dai c.t.u. di primo grado) a cui bisogna aggiungere i tempi tecnici minimi per l'anamnesi e l'inizio della terapia. Ebbene,
è rispetto ad un intervallo di ritardo stimabile in circa 30 - 40 minuti al massimo, che deve essere commisurata la probabilità salvifica del trattamento sanitario omesso tenendo, però, presente la già evidenziata grave e prolungata situazione patologica in cui versava la paziente e che si era manifestata già dalle sera precedente.
11.3. Infine, per il complessivo apprezzamento della vicenda, è appena il caso di rammentare la estrema gravità della eziopatogenesi, la gravidanza ectopica (extrauterina), che può essere causa di emorragia interna e shock ipovolemico a seguito della rottura dell'organo sul quale s'impianta; evenienza verificatasi nel caso di specie e che comportava un massimo emoperitoneo con conseguente shock emorragico ipovolemico. Trattasi di patologia dalla mortalità elevata (è ancora la principale causa di mortalità materna correlata alla gravidanza nel primo trimestre e rappresenta il 4% di tutti i decessi correlati alla gravidanza, nonostante il miglioramento dei metodi diagnostici che consentano una diagnosi e un trattamento più precoci;
v. relazione c.t.u. di secondo grado, p. 48; nel medesimo senso, v. relazione c.t.u. primo grado, pp. 60 e ss.). Anche contestualizzando al concreto caso de quo
l'elevata mortalità dello shock emorragico conseguente alla rottura di gravidanza extrauterina, deve apprezzarsi, in senso sfavorevole alla prognosi favorevole quoad vitam, che la patologia, come non raramente accade, fosse alla paziente misconosciuta (sul tema, v. p. 70 della relazione di secondo grado) e che l'ospedale attrezzato più vicino non si trovasse nelle immediate vicinanze del domicilio della medesima.
17 12. Alla stregua delle predette considerazioni, le sopra riportate conclusioni degli ausiliari nominati dalla Corte, basate su accertamenti approfonditi, rigorosi e completi, e non viziate da errori logici e/o di diritto, e resistenti ai non persuasivi rilievi critici della parte appellante, sono condivise dalla Corte che le fa proprie (nel senso che il giudice di merito assolve il proprio dovere di motivazione quando, nel recepire le conclusioni del ctu, esamini puntualmente le critiche specifiche e circostanziate avanzate dai consulenti tecnici di parte e dai difensori – anche mediante rinvio alle repliche a queste svolte dallo stesso ctu – e così facendo illustri le ragioni della sua adesione alle predette conclusioni, cfr., tra le più recenti, Cass. ord. 32069/2023 e Cass. ord. 33742/2022).
13. In conclusione, l'appello va respinto.
Tale esito comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r.
115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
La Corte ritiene che la complessità e delicatezza delle questioni trattate – le quali hanno fatto sorgere anche la necessità di rinnovare la consulenza tecnica medico legale svolta in primo grado – integrino le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” di cui alla sentenza n. 77/2018 della Corte
Costituzionale che consentono la compensazione, in via integrale, delle spese di lite tra le parti.
Le spese di ctu, già liquidate con decreto del 7.11.2024, restano a carico di ciascuna delle parti, in solido tra loro, ognuna per la metà.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così decide:
1) respinge l'appello;
2) spese integralmente compensate;
3) spese di ctu a definitivo carico di entrambe le parti, in solido tra loro;
4) dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 16.4.2025.
Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott.ssa Silvia Rita Fabrizio)
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