Art. 1. Articolo unico.
All' articolo 7, primo comma, della legge 25 marzo 1959, n. 125, 6 aggiunto il seguente numero:
"13) due rappresentanti dei venditori ambulanti segnalati dalle Organizzazioni sindacali di categoria".
All' articolo 7, primo comma, della legge 25 marzo 1959, n. 125, 6 aggiunto il seguente numero:
"13) due rappresentanti dei venditori ambulanti segnalati dalle Organizzazioni sindacali di categoria".