Articolo 1 della Legge 11 febbraio 1963, n. 154
Versione
23 marzo 1963
Art. 1. Articolo unico.

All' articolo 7, primo comma, della legge 25 marzo 1959, n. 125, 6 aggiunto il seguente numero:
"13) due rappresentanti dei venditori ambulanti segnalati dalle Organizzazioni sindacali di categoria".

Entrata in vigore il 23 marzo 1963