Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/06/2025, n. 2417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2417 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi-
zione monocratica, nella persona del giudice Antonio Ruffi-
no, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3638 / 2019 r.g. proposta da
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
Avv. ANNAROSA, quest'ultima anche quale difensore di Pt_4
se stessa, nonché quale difensore domiciliatario delle re-
stanti tre, giusta mandato in atti
-attrici-
contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosa Pe- CP_1
truzzelli, domiciliataria, giusta procura in atti;
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marialisa Parte_5
Lorusso, domiciliataria, giusta procura in atti;
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Parte_6
Tiberino, domiciliatario, giusta procura in atti;
in persona del legale Controparte_2
rappr.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Valentino
Torricelli, domiciliatario, giusta procura in atti;
-convenuti-
nonché
Il Giudice 1
A. Ruffino
BELSANTI ANNA, , CP_3 CP_4
- altri convenuti, contumaci -
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale dell'udienza del
10/4/2025, che qui si intende riportato.
MOTIVI
I.- Per essenziale sintesi dei fatti di causa, le po- sizioni delle parti e l'iter del processo possono riassu- mersi come segue.
I.1.- Con ordinanza del 22/2/2019, resa nell'ambito del proc. n. 176/2018 RGE, il GE ha disposto, ai sensi dell'art. 600 c.p.c., il giudizio di divisione endoesecuti- va degli immobili pignorati in danno del debitore esecutato
, titolare delle quote indivise di: CP_1
- 2/6 del compendio immobiliare sito in Bari, alla via
Concilio Vaticano II 138/B, composto da abitazione al piano terra, locale magazzino al piano primo sottostrada e area urbana, in catasto urbano al foglio 39, rispettivamente, part. 69, sub. 2, part. 69, sub. 67 e part. 1250 , sub. 2, graffato con sub 4;
- 1/9 del terreno sito in Acquaviva delle Fonti, por- zione di mq. 7.575, in catasto terreni al fg. 5, part. 211; beni immobili in comunione con Parte_5 CP_5
[...
, (che nelle more ha alienato la pro- Controparte_6 pria quota a e comproprie- Parte_6 CP_4 tari non debitori delle restanti quote indivise.
I creditori procedenti Parte_1 Parte_2
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e hanno quindi introdot- Parte_3 Parte_7 to l'odierno giudizio, nei confronti dei predetti compro- prietari, della creditrice intervenuta in sede esecutiva,
e della creditrice iscritta, CP_7 [...]
, chiedendo procedersi allo scioglimento Controparte_8 della comunione e alla divisione degli immobili sopra men- zionati mediante la vendita con assegnazione del ricavato secondo le quote di spettanza dei comproprietari, con vit- toria di spese (atto di citazione notificato il 5/3/2019 e successivi).
I.2.- Instaurato regolarmente il contraddittorio, si sono progressivamente costituiti in causa i comproprieta- ri/condividenti e CP_1 Parte_6 Pt_5
senza opporsi alla divisione.
[...]
La creditrice iscritta Controparte_8 costituendosi, ha rappresentato il proprio interesse a con- seguire in sede di riparto il credito fatto valere con in- tervento dinanzi al GE e ha conclusivamente aderito alla domanda di divisione delle attrici.
Gli altri comproprietari/condividenti nonché la creditrice intervenuta , sono rimasti contumaci. CP_7
I.3.- Con sentenza parziale n. 4780 del 20/12/2019 ve-
niva dichiarato il diritto alla divisione delle attrici, con lo scioglimento della comunione tra i comproprietari convenuti, e, con ordinanza in pari data, veniva disposta,
a mezzo del Professionista delegato, Avv. Pierpaolo Nuzzi, la vendita del compendio pignorato, stante la non comoda divisibilità in natura.
I.4.- Istruita con produzioni documentali (tra cui la
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relazione di stima del compendio pignorato redatta in data
02/01/2019 dall'Esperto Ing. già in- Persona_1
caricato dal G.E.), la causa, a seguito della vendita dei tre lotti formati in sede peritale, al versamento del prez- zo e al trasferimento in favore degli aggiudicatari (decr.
27/9-3/10/2022, rep. n. 5227/2021, relativo ai lotti 1-2; decr. 4-5/7/2024, rep. n. 3421/2024, relativo al lotto 3),
è pervenuta alla fase conclusiva con la formazione del pro-
getto di divisione del ricavato.
I.5.- All'esito della riserva in decisione del
28/11/2024, il Giudice ha rilevato, per un verso,
l'incompletezza del contraddittorio in ordine alla domanda nuova, mai notificata, che la convenuta Parte_5 all'atto della propria costituzione in giudizio (comparsa del 9/7/2019), aveva proposto nei confronti del condividen- te (contumace), allegando di essere creditri- CP_4 ce con garanzia ipotecaria sulla quota indivisa di 1/6 spettante a quest'ultimo e richiedendo, pertanto,
l'attribuzione a sé del corrispondente ricavato della ven- dita del compendio in divisione;
e, per altro verso,
l'impossibilità di approvare il progetto divisionale così come proposto dal Delegato, da riformularsi secondo i cri- teri specificati nell'ordinanza del 03/12/2024.
I.6.- All'udienza del 10/4/2025, verificata la rituale notifica al contumace nonché il deposito in data 03/4/2025 della nuova proposta di progetto di divisione riformulata dal Delegato, unitamente all'attestazione della mancanza di osservazioni delle parti, che, pur presenti, non hanno avanzato a verbale rilievi di sorta;
pertanto, la causa è
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stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe, senza l'assegnazione di termini per le difese conclusive, stante la rinuncia delle parti.
II.- Alla luce delle premesse in fatto innanzi svolte,
è evidente che, adottati i sopra citati provvedimenti (mai peraltro contestati) attinenti alla divisione mediante la vendita dei cespiti in comunione, pignorati relativamente alla quota del debitore esecutato, resta da statuire esclu-
sivamente sulla distribuzione del ricavato tra i condivi- denti, secondo le quote di rispettiva spettanza, e sulle spese del processo.
Quanto alla divisione, deve approvarsi il progetto redatto dal Delegato il 03/4/2025 e depositato in pari data, sicco- me ritualmente comunicato e non contestato dalle parti non-
ché correttamente elaborato in riferimento sia al computo in prededuzione dell'onorario del Delegato stesso e delle spese occorrenti per addivenire allo scioglimento della co- munione mediante la vendita (in conformità al principio giurisprudenziale secondo cui “nei procedimenti di divisio-
ne giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento del- la comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando,
invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferi- mento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese
o inutili resistenze alla divisione”: Cass. n. 22903/2013), sia all'attribuzione del residuo in misura corrispondente alle quote di 2/6, già nella titolarità dell'esecutato
[...]
(e, dunque, da devolversi, alla procedura ese- Persona_2
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cutiva immobiliare n. 176/2018 R.G.E.) nonché a quella de- gli altri comproprietari non debitore (2/6 di Parte_6
, 1/6 di e 1/6 di , da de-
[...] Parte_5 CP_4 volversi tuttavia alla creditrice ipotecaria Parte_8
[...
, che ne ha fatto richiesta, senza trovare opposizione del controinteressato, rimasto contumace, nonostante la specifica costituzione del contraddittorio sul punto).
III.- Le spese di lite (diverse da quelle spettanti all'Ausiliario e da quelle in prededuzione sostenute dalle creditrici procedenti, già separatamente quantificate e po- ste a carico della massa con il progetto di divisione) de- vono essere regolate secondo il principio di soccombenza nel rapporto tra le creditrici costituite (attri- ci/procedenti in sede esecutiva nonché creditrice iscritta intervenuta) e il debitore esecutato, sul rilievo che il debito inadempiuto di quest'ultimo ha determinato la neces- sità per le suddette creditrici di ricorrere alla
contro
- versia divisionale al fine di vedere soddisfatti i propri diritti.
Di contro, gli altri convenuti/comproprietari non esecuta- ti, litisconsorti necessari, hanno subito incolpevolmente l'espropriazione della propria quota, senza sostanzialmente frapporre alcuna concreta resistenza al corso del giudizio divisionale;
pertanto, rispetto a queste sussistono, quanto meno, gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione.
Alla liquidazione dei compensi deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 10/3/2014 n. 55, come aggiornati dal d.m. n. 147/2022, avuto riguardo, quanto allo scaglione applicabile, al valore della massa (ex art. 5 d.m. n.
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55/2014: v. Cass. n. 24550/2024), e tenuto conto della na- tura e della modesta difficoltà della causa, secondo il prospetto seguente:
Scaglione: da € 52.000,01 a € 260.000,00
Parte_9
Studio 2.552,00 -20% per attrici 2.041,60 per attrici
-50% per 1.276,00 per CP_9 [...]
1.628,00 -20% per attrici 1.302,40 per attrici CP_10
-50% per 814,00 per CP_9 [...]
5.670,00 -20% per attrici 4.536,00 per attrici CP_11
-50% per 2.835,00 per CP_9 [...]
4.253,00 -50% per attrici 2.126,50 per attrici CP_12
-50% per 2.126,50 per CP_9 CP_9
TOTALE 9.826,50 per attrici
7.051,50 per CP_9
P.q.m.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, defini-
tivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 5/3/2019 e successivi, da e altre contro e altri, ogni Parte_1 CP_1
contraria istanza disattesa, così provvede:
a) APPROVA e DICHIARA esecutivo il progetto di divisione depositato in data 03/4/2025, a firma del Delegato, Avv.
Pierpaolo Nuzzi;
b) ORDINA il pagamento delle quote indicate nel progetto approvato e, per l'effetto, DISPONE che, a cura del Delega-
to, sia estinto il c/c n. 36638, acceso presso la BNL, Ag.
Palazzo di Giustizia, e intestato al presente procedimento di divisione, mediante:
1. l'emissione di assegno circolare, intestato alla pro-
cedura esecutiva immobiliare n. 176/2018 R.G.E., di
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€32.147,66 – pari alla quota di 2/6 spettante al condi-
vidente esecutato – nonché la trasmissio- CP_1
ne alla Cancelleria dell'Ufficio Esecuzioni Immobiliari;
2. la predisposizione dei mandati di pagamento di impor-
to corrispondente sia alle spese in prededuzione [in fa-
vore: a) del Delegato Avv. Pierpaolo Nuzzi per
€11.838,15; b) di Parte_1 Parte_2
e Avv. ANNAROSA per Parte_3 Pt_2
€6.375,26], sia alle quote delle condividenti non debi-
trici e (quest'ultima in Parte_6 Parte_5
virtù dell'ipoteca gravante sulla quota di CP_1 Pt_10
[...
) per €32.147,66 ciascuna, salvo l'aumento/diminuzione in relazione al residuo saldo attivo effettivo del cita-
to c/c, al netto delle spese di chiusura;
c) ORDINA la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di cui alla nota presentata in data 23/7/2021,
n. 37406 r.g. e n. 27760 r.p., a favore di Parte_1
, e con- Parte_7 Parte_2 Parte_3
tro , , CP_3 CP_1 Controparte_6 [...]
, e esonerando il Pt_11 Parte_5 Parte_6
Conservatore dei Registri Immobiliari da responsabilità al riguardo;
d) CONDANNA alla rifusione delle spese pro- CP_1
cessuali:
d.1) in favore di Parte_1 Parte_2
e Avv. ANNAROSA, che liquida Parte_3 Pt_2
in €9.826,50, a titolo di compensi difensivi, oltre a
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rimborso forf. 15%, Iva e Cpa come per legge;
d.2) in favore dell' Controparte_13
[...
, che liquida in €7.051,50, a titolo di compensi di-
fensivi, oltre a rimborso forf. 15%, Iva e Cpa come per legge;
e) DICHIARA integralmente compensate le spese processuali per il resto.
Bari, 20/6/2025
Il Giudice - Antonio Ruffino
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