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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/05/2025, n. 4461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4461 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
XIV Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Balletti,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta in grado di appello al n. 27077 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
(C.F. ), con sede in Roma, Via Parte_1 P.IVA_1
Grezar n. 14, in persona del dr. , nella qualità di Responsabile Atti introduttivi Parte_2 del Giudizio Campania in virtù di procura speciale, autenticata per atto del Notaio Persona_1
(Rep. n. 177893 Racc. n. 11776) del 28.04.2022, ed elettivamente domiciliata in Napoli al Viale
Gramsci n. 21 presso l'avv. Fabio Mariottino, che la rappresenta e difende giusta procura resa in calce all'atto di appello;
indirizzo di Pec: Email_1
- APPELLANTE -
CONTRO
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Napoli al CP_1 C.F._1
Corso Umberto I, n. 228, nello studio dell'avv. Gaetano Pilato, che lo rappresenta e difende giusta procura resa in calce all'atto di citazione di primo grado;
indirizzo di Pec:
Email_2
- APPELLATO -
NONCHE' c.f. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avvocatura Municipale a mezzo dell'Avv. Maria Teresa Mastrangelo, elett.te domiciliato in
Napoli, Piazza Municipio, nella Casa Comunale, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello;
indirizzo di Pec: apoli.it Email_3 Email_4 CP_2
- APPELLATO -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Barra n. 4827/2022, in persona dell'avv. Cira Santaniello, depositata in data 07.09.2022; impugnazione estratto ruolo.
Conclusioni per l'appellante : Pt_3
“In accoglimento dell'appello spiegato, voglia codesto Tribunale riformare integralmente la sentenza n.
4827/22 del Giudice di Pace di Barra pubblicata in data 7.9.2022 e per l'effetto:
- accertare e dichiarare, per le ragioni esposte, il difetto di giurisdizione del GO in favore della
Commissione Tributaria Provinciale di Napoli;
- accertare e dichiarare, l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo proposta dal sig. in primo grado, alla luce della recente giurisprudenza e del nuovo art. 12, comma 4 bis CP_1
DPR n. 602/73; Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Conclusioni per : CP_1
“Affinché, voglia l'adito Tribunale di Napoli così provvedere:
In via preliminare, accertare e dichiarare la inammissibilità ed improcedibilità dell'atto di appello proposto dall' in quanto in contrasto con gli artt. 339, 342 e 348 bis Pt_1 Parte_1
c.p.c.;
Sempre in via preliminare rigettare l'eccepito difetto di giurisdizione;
Nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto dall' in Parte_1 quanto infondato in fatto e in diritto;
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore che all'uopo si dichiara antistatario.”. Conclusioni per il Controparte_2
“Si conclude dunque per il difetto di legittimazione passiva del in ordine ai fatti Controparte_2
di causa, con conseguente inammissibilità di ogni pretesa nei suoi confronti.”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato in data 11.01.2021 conveniva in giudizio, innanzi Parte_4 al Giudice di Pace di Barra, l e l'ente impositore, Controparte_3 CP_2
e spiegava opposizione in relazione ai crediti consacrati nei ruoli esattoriali n. 2011/1462
[...]
e n. 2012/1294 e nelle conseguenti cartelle n. 071 2012 0012824119 000 e n. 071 2013 0068753486
000 a titolo di tassa smaltimento rifiuti relativamente agli anni 2010 e 2011, per un credito complessivo pari ad euro 975,14.
A sostegno dell'opposizione ex art 615 cpc assumeva di aver avuto contezza della pretesa creditoria solo a seguito del rilascio di estratto di ruolo da parte degli sportelli dell'agente della riscossione;
nel merito, ne invocava l'estinzione per decorso del termine di prescrizione, producendo in atti una preventiva domanda di sgravio inoltrata alle parti opposte, a mezzo PEC, in data 28.12.2020; conseguentemente, chiedeva dichiararsi l'inesistenza del diritto degli enti convenuti di procedere ad esecuzione forzata, con vittoria di spese di lite.
Instaurato il giudizio recante R.G. n. 882/2021 si costituiva l' Controparte_3
(d'ora in poi anche , eccependo: 1) il difetto di giurisdizione dell'autorità adita
[...] Pt_3 stante la natura tributaria del credito derivante dall'omesso pagamento della tassa sui rifiuti;
2)
l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire in quanto formulata nelle forme di un'opposizione avverso mero estratto di ruolo.
Nella contumacia del il Giudice di Pace di Barra, con la sentenza n. Controparte_2
4827/2022, accoglieva la domanda e, per l'effetto, dichiarava estinto per prescrizione il credito di cui alle impugnate cartelle, condannando il concessionario al pagamento delle spese di lite. A tale conclusione il primo giudice perveniva rigettando l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da (atteso che - si legge in sentenza - spetterebbe al giudice ordinario la cognizione della Pt_3 domanda in caso di controversia concernente l'applicazione della TARI) e ritenendo maturata la prescrizione (quinquennale) del credito. Avverso detta sentenza, proponeva appello l' con atto di citazione notificato, a mezzo Pt_3
PEC, in data 16.11.2022, censurando la pronuncia del giudice di prime cure nella parte in cui:
- aveva omesso di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore della Commissione
Tributaria Provinciale di Napoli per i crediti portati nelle cartelle esattoriali nn. 071 2012
0012824119 000 e 071 2013 0068753486 000, stante la natura tributaria del credito (tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale);
- non aveva dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire, anche in forza di quanto espressamente stabilito dal nuovo art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973 e di quanto successivamente chiarito dalla sentenza a Sez.
Un. della Corte di Cassazione n. 26283/2022.
Chiedeva pertanto, in rito, dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O.; in via subordinata, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione; il tutto con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Nel presente giudizio si costituiva , con comparsa depositata in data CP_1
05.06.2023, il quale eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità del gravame per violazione degli artt. 339, 342 e 348 bis cpc; in secondo luogo, rilevava l'insussistenza del paventato difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario;
nel merito, contestava genericamente le doglianze di parte appellante, ribadendo l'ammissibilità dell'azione proposta ex art. 615 cpc e l'intervenuta prescrizione della pretesa. Concludeva, quindi, per l'inammissibilità ovvero per il rigetto dell'appello con conferma della pronuncia di primo grado e vittoria di spese e competenze di lite, con attribuzione.
Si costituiva, altresì, il contumace in primo grado, il quale eccepiva la Controparte_2 propria carenza di legittimazione passiva per i vizi riconducibili alle attività di competenza esclusiva del concessionario della riscossione.
Acquisito il fascicolo di primo grado ed assegnato a questo Giudice – subentrato alla Dr.ssa
Martano in virtù dello scardinamento disposto con Decreto presidenziale n. 37/2025 - il presente procedimento, la causa, sulle conclusioni di cui in epigrafe, veniva riservata per la decisione all'udienza del 16.04.2025, tenutasi a trattazione scritta ex art. 127 ter, co. 3, cpc, avendo le parti espressamente rinunciato ai termini per il deposito di scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE § 1. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata per la pretesa violazione dell'art. 339 cpc, sul presupposto che avendo CP_1
l'opposizione a cartella esattoriale valore inferiore ad € 1.100,00 sarebbe stata decisa secondo equità ex art. 113 cpc, e pertanto sarebbe appellabile solo per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie, ovvero per i principi regolatori della materia.
Sul punto, è sufficiente osservare che – come meglio si vedrà nel prosieguo – ai fini della presente decisione assume carattere assorbente la doglianza relativa al difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ragione della natura tributaria del credito di cui al ruolo esattoriale.
Orbene, non v'è chi non veda come – a prescindere da ogni considerazione sulla sussistenza della giurisdizione equitativa del giudice di pace – la deduzione sul difetto di giurisdizione rientri comunque nella categoria della violazione di norme sul procedimento e, conseguentemente, si tratti di contestazione perfettamente rientrante nello schema di cui all'art. 339, ultimo comma, cpc.
§ 2. Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348-bis cpc sollevata dall'appellato in sede di costituzione nel CP_1 presente giudizio.
L'eccezione è infondata alla stregua dei principi espressi dalla S.C. che con la sentenza n.
7675/2019 ha affermato che: “il vigente art. 342, comma 1, c.p.c., non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, deve essere interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni e critica vincolata”.
Orbene l'appello è conforme al dettato normativo di cui all'art. 342 cpc, come interpretato dalla Suprema Corte, atteso che l'appellante ha indicato in modo sufficientemente chiaro Pt_1 ed esaustivo le parti della sentenza che ha inteso impugnare e i motivi di contestazione avverso le ragioni della decisione di prime cure;
così come neppure sussistono i presupposti per la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 348-bis cpc in quanto non è riscontrabile la manifesta infondatezza del gravame che, al contrario, risulta sorretto da una pluralità di ragioni, in fatto e in diritto, meritevoli di una approfondita e specifica disamina.
§ 3. Venendo alla disamina dell'impugnazione, carattere preliminare e potenzialmente assorbente assume il vaglio del primo motivo di gravame, con cui si deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Il motivo è meritevole di accoglimento.
Occorre prendere le mosse da talune premesse fattuali in ordine all'origine del presente giudizio, rammentando che ha preso avvio dall'impugnativa di meri estratti di ruolo recanti cartelle il cui ruolo atteneva all'omesso versamento della tassa smaltimento rifiuti relativa alle annualità di imposta 2010 e 2011, con ente creditore il Controparte_2
L'attore richiedeva l'annullamento dei ruoli esattoriali per intervenuta prescrizione.
ha, invece, ribadito l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. Controparte_4
(la stessa, infatti, era stata esaminata e rigettata in primo grado e ha costituito oggetto di specifica impugnazione).
Così tracciati i termini della fattispecie, ad avviso di questo Giudice, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario, rientrando la controversia nella competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie (ora, Corte di Giustizia Tributaria), in relazione alla natura del tributo, all'atto impugnato ed ai motivi di impugnazione.
L'art. 2, co. 1 del D.lgs. n. 546/1992, che disciplina l'oggetto della giurisdizione tributaria, così dispone: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica”. Non v'è dubbio che la pretesa impositiva portata dal ruolo, nel caso di specie, sia di natura tributaria attenendo alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani. Sul tema costituisce approdo fondamentale la pronuncia n. 238 del 16 luglio 2009 della Corte Cost. che ha affermato la natura tributaria della (allora) tariffa di igiene ambientale (cd. TIA1), disciplinata dal D.lgs. 22 settembre
1997, n. 22, art. 49, quale mera variante della TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani), di cui al D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 58 e ss. Nel solco di detta pronuncia, la medesima natura di tributo della tassa rifiuti è stata poi ribadita con riferimento alla cd. TARI (tra le molte, cfr. Cass. civ., S.U., ord. n. 16341/2019; Cass. civ., S.U., ord. n. 30426/2018, nonché la costante giurisprudenza della sezione tributaria).
Ebbene, in relazione al citato art. 2 comma 1 D.lgs. n. 546/92 la Consulta, con la pronuncia additiva n. 114/2018 riguardante la disposizione di cui all'art 57, co. 1 DPR n. 602/1973, ha individuato la linea di demarcazione della giurisdizione ordinaria e tributaria nella “cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione” (vd. anche Cass. S.U. sent. n. 28709/2020).
La stessa pronuncia ha precisato che la disposizione censurata contiene due norme ed è immune dai sollevati vizi di legittimità costituzionale nella parte in cui esclude l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione volta a contestare il diritto dell'amministrazione finanziaria di procedere ad esecuzione forzata perché “se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso «il ruolo e la cartella di pagamento», e non già l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.” (vd. anche Cass. S.U. sent.
n. 28709/2020).
Nel solco di tale pronuncia sono intervenute a più riprese le Sezioni Unite della Suprema
Corte di Cassazione, da ultimo con Ordinanza n. 16986 del 25 maggio 2022.
La decisione è derivata dalla proposta del contribuente di regolamento preventivo di giurisdizione, con la quale lo stesso chiedeva che fosse dichiarata la giurisdizione ordinaria rispetto all'azione promossa dinanzi al Giudice di pace, invocato ai sensi dell'art. 615 cpc, avverso estratti di ruolo relativi ad asseriti debiti d'imposta per tasse automobilistiche (il ricorrente lamentava l'invalidità delle notifiche delle cartelle e la prescrizione dei relativi crediti, anche in caso in cui fosse riscontrata la regolare notifica degli atti prodromici, analogamente al presente giudizio). Il Supremo Consesso ha formulato il seguente principio, confermando i propri precedenti in termini (Cass. S.U., sent. n. 8465/2022 e n. 1394/2022; Cass. S.U., sent. n.
12642/2021): “nelle ipotesi, quale quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto
l'insussistenza di una situazione di “definitività” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario“.
Nella parte motiva si precisa come le stesse Sezioni Unite avevano già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tassa smaltimento rifiuti urbani, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al
"quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione (cfr. Cass. S.U., sent. n. 23832/2007 che, cassando la sentenza del giudice di pace e rinviando la causa alla competente commissione tributaria, ha fatto applicazione del principio in un caso in cui il fatto estintivo opposto era sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo costituito dalla cartella esattoriale ed ha inoltre escluso l'appartenenza del sollecito di pagamento, inviato al contribuente, agli atti dell'esecuzione forzata, potendosi assimilare invece all'avviso di mora di cui all'art. 50, co. 2, del d.P.R. n. 602/1973, che è impugnabile davanti alle commissioni tributarie;
analogamente, Cass. civ., S.U., sent. n. 8770/2016).
Il principio, così enunciato precipuamente, si addice all'oggetto del presente giudizio nel quale, parimenti, è da escludersi che ricorra una controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella, risultando pacifica la natura dell'estratto di ruolo quale “mero elaborato informatico contenete gli elementi della cartella ossia gli elementi del ruolo afferenti
a quella cartella”, atto pertanto privo di natura impositiva e ancor meno esecutiva (Cass. civ., S.U., sent. n. 26283/2022 e n. 19704/2015).
Conclusivamente, alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve essere accolto con dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Commissione
Tributaria ed assorbimento delle restanti questioni. In particolare, risulta assorbita la questione relativa al profilo – pure devoluto con l'appello – dell'inammissibilità dell'opposizione “diretta” avverso il ruolo esattoriale e, in particolare, quello dell'applicabilità della sopravvenuta novella di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021 (disposizione con la quale, come ben noto, è stato aggiunto il comma
4-bis all'art. 12 del DPR n. 602/1973 ed è stata limitata l'ammissibilità dell'opposizione ad una serie di ipotesi tassativamente elencate, con previsione di immediata portata applicativa: cfr., sul punto, Cass. Sez. Un. sent. 6 settembre 2022, n. 26283): sul punto, infatti, è appena il caso di evidenziare come ogni valutazione sia inevitabilmente demandata al giudice munito della potestas iudicandi (essendo la giurisdizione un presupposto processuale preliminare).
La repentina e continua evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, che ha generato la necessità di continui e ravvicinati interventi chiarificatori del Supremo Consesso della Corte di Cassazione, induce a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando in grado di appello, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, assorbita e rigettata, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello proposto da avverso la Controparte_3 sentenza del Giudice di pace di Barra n. 4827 del 7.09.2022 e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, spettando la giurisdizione, sulla domanda proposta da , alla Corte di Giustizia Tributaria di CP_1
Napoli, innanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza pena, in difetto, l'estinzione degli effetti sostanziali e processuali delle domande formulate nel corso del presente giudizio;
2) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, il giorno 18 aprile
Il Giudice
Dott.ssa Maria Balletti