Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 3485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3485 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 11786/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Dott.ssa IS Speranza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 11786 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: vendita di cose immobili
TRA
(P.Iva/C.F. ) con sede legale in Gricignano di Parte_1 P.IVA_1
Aversa (CE), , persona del suo Controparte_1 procuratore speciale, Dott. Avv. elett.te dom.ta in Napoli CP_2 alla Via S. Giacomo n. 32, presso lo studio dell'avv. Massimo de Martino, dal quale è rapp.ta e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
PEC:
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ATTRICE
E
Controparte_3
(P.Iva: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. P.IVA_2
, con sede in Napoli alla via Sant'Aspreno n. 13, elett.te Controparte_4 dom.ta in Napoli alla Piazza Nicola Amore n.2, presso lo studio dell'avv. Luigi Signoriello (C.F.: ) e dell'avv. Giuseppina Landi C.F._1
(C.F. ), dai quali è congiuntamente e disgiuntamente C.F._2 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce rilasciata su foglio separato allegata in atti;
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CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate in data 23.01.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, e pertanto essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia la
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La domanda proposta S.P.A. è parzialmente fondata e pertant, va CP_5 accolta nei limiti di seguito indicati. Preliminarmente, va rigettata, perché infondata, l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dalla società convenuta in favore della Sezione
Specializzata Imprese del Tribunale di Napoli. Al riguardo, la eccepisce che l'intera materia del Controparte_3 contendere del presente giudizio attiene ad un progetto di riqualificazione di un'area urbana del Comune di Pomigliano d'Arco e che alla stessa è da applicarsi la normativa in materia di contratti pubblici di appalto di cui al
D.lgs 168/2003, art. 3 comma 2.
Orbene, contrariamente a quanto dedotto dalla convenuta, si osserva che il contratto in esame è da qualificarsi come contratto preliminare di compravendita immobiliare con relativo contratto di appalto per opere da realizzarsi, avente natura privatistica in quanto intercorrente tra due società di capitali. Deriva da tanto che, il rapporto a monte, avente ad oggetto l'esistenza di un progetto per la riqualificazione di una più ampia area urbana del Comune di Pomigliano d'Arco, non è opponibile alla società attrice, non avendo quest'ultima sottoscritto il contratto con una pubblica amministrazione ed avendo poi subordinato il contratto definitivo solo al verificarsi di condizioni sospensive e risolutive contrattualmente pattuite con una società di capitali.
A tanto si aggiunga che, la realizzazione della struttura di vendita in esame si concretizza, come deotto, in una cd. “opera calda”, ossia facente riferimento a progetti dotati di un'elevata capacità di generare reddito e che consentono, quindi, al privato la copertura dei costi di investimento nell'arco della vita della concessione e la generazione del rendimento obiettivo. Pertanto, non avendo la nulla a che vedere con il rapporto originario intercorrente Pt_1 tra la convenuta PFRP s.r.l. ed il Comune di Pomigliano d'Arco in materia di autorizzazioni ed essendo il contratto di appalto la naturale conseguenza del preliminare oggetto del presente giudizio inerente la compravendita immobiliare, è da applicarsi al caso in esame la normativa privatistica in materia di contratti prevista dal codice civile e pertanto la eccezione di incompetenza è infondata.
Tanto premesso, nel merito, va osservato che risulta pienamente provata la fonte dell'obbligo di concludere la compravendita, essendo stato allegato agli atti il relativo contratto preliminare sottoscritto dalle parti. Orbene, dall'analisi della documentazione prodotta in giudizio, dalla lettura del contratto e degli atti in corso di causa, risultano fatti pacifici e non contestati, quindi, provati le circostanze secondo cui, nell'ambito di un progetto di riqualificazione di un'intera area urbana del Comune di Pomigliano d'Arco, la convenuta P.F.R.P. Srl ivi si impegnava a realizzare un'area commerciale individuata
- 2 - precisamente come Macrolotto C - lotto funzionale n. 6, avente una superficie totale di mq 10.000 circa (cfr. all.11-fasc. parte convenuta). Parte_ Risulta altresì che in data 17.07.2019, la P.F.R.P. Srl sottoscriveva con la un contratto preliminare condizionato di compravendita immobiliare ed
[...] appalto anche per persona da nominare, n. Prot. 5625/IT per Notar
[...]
registrato in Napoli in data 31.07.2019 e trascritto in data 01.08.2019 Per_1
n. Prot. 38745/30163, munito di relativo addendum sottoscritto in data
06.11.2019, con cui si impegnava a vendere – irrevocabilmente ed in via esclusiva – alla entro la data prevista per la stipula del rogito Parte_1 notarile, l'area individuata come Macrolotto C - lotto funzionale n. 6 di mq 5, libera da fabbricati e manufatti e "...munita di tutti i titoli abilitativi e delle autorizzazioni necessari alla costruzione di un fabbricato avente superficie totale lorda pari a circa mq 1.770,00... oltre area esterna da destinarsi a parcheggio privato, per circa 120 posti auto ad utilizzo esclusivo...viabilità e verde, il tutto conforme alle tavole progettuali allegate sub b)..." (cfr. doc.
1- fasc. parte attrice). Dalla lettura dell'art. 2 di detto contratto risulta poi che, l'importo per la vendita veniva pattuito in € 2.600.000,00 e che la Parte_1 si obbligava poi ad appaltare alla convenuta o ad altra società da essa indicata, come da allegati sub C e D al contratto stesso, i lavori per l'edificazione dell'immobile per un corrispettivo complessivo pari ad € 1.900.000,00, oltre IVA, entro la data di stipula del rogito definitivo (da stipularsi entro 60 giorni dal mancato verificarsi delle condizioni risolutive ed al verificarsi di tutte le condizioni sospensive e di cui all'art. 11 e 12 del preliminare). Del pari risulta che l'importo pattuito veniva così suddiviso: la somma di € 500.000,00 versata alla stipula del preliminare a titolo di caparra confirmatoria mediante incasso dell'assegno n.8101917207 tratto in data 17.07.2019 sulla filiale di Roma e sul cui versamento veniva CP_6 rilasciata quietanza di pagamento custodita dal Notaio fino Per_1 all'avverarsi delle condizioni contrattualmente previste ed a fronte del quale, a garanzia della restituzione di detta somma, la società convenuta prestava assenso all'iscrizione di ipoteca in favore della società attrice di
€1.000.000,00 sul terreno di sua proprietà sito in Pomigliano d'Arco, la somma di € 2.100.000,00 a saldo, all'atto della stipula del rogito definitivo di acquisto mediante assegno circolare (cfr. all. 3 – fasc. parte attrice). Risulta altresì che le società contraenti prevedevano una connessione tra detto contratto preliminare di compravendita e quello di appalto, per cui la mancata stipula dell'uno avrebbe rappresentato clausola risolutiva espressa per l'altro e viceversa e convenivano tutte le verifiche da eseguirsi, segnatamente per tutta la documentazione che la convenuta P.F.R.P. Srl avrebbe dovuto consegnare alla indicate analiticamente all'art. 3 del preliminare. Parte_1 Venivano poi all'art. 11 specificamente previste alcune condizioni risolutive, aventi ad oggetto la mancata presentazione e deposito da parte della P.F.R.P. Srl presso il Comune di Pomigliano d'Arco del progetto esecutivo e definitivo
- 3 - conforme alle tavole progettuali allegate al preliminare, nonché all'art. 12 condizioni sospensive. L'avveramento di queste ultime veniva subordinato al verificarsi dell'acquisto da parte della promittente venditrice dell'area oggetto del contratto, nonché all'autorizzazione e/o certificazione e/o quant'altro legalmente idoneo a provare, sia il concreto diritto di edificare, che il diritto ad esercitare nel fabbricato realizzato una media struttura di vendita al dettaglio di generi alimentari, pena l'automatica risoluzione del contratto, con contestuale obbligo in capo alla promittente venditrice della restituzione delle somme versate a titolo di caparra confirmatoria, ad esclusione del diritto al risarcimento o indennizzo, salvo il mancato avveramento delle condizioni imputabile a taluno dei contraenti. Da ultimo, all'art. 14 del preliminare, veniva prevista una clausola di non concorrenza con la costituzione di una servitù trentennale, avente ad oggetto il divieto assoluto di utilizzo della maggiore area del project financing per l'insediamento di attività di supermercato e discount. Orbene, quanto alla natura giuridica della fattispecie in esame, il contratto preliminare de quo, prevedendo la cessione dell'area e poi l'affidamento del contratto di appalto per la realizzazione della media struttura alla promittente venditrice, è da qualificarsi come contratto “chiavi in mano”, nel quale il promittente venditore si impegna a consegnare al promissario acquirente l'immobile finito, pronto per essere utilizzato in seguito al suo pagamento. Deriva da tanto che, in detta fattispecie, i principali obblighi sussistenti risultano essere quelli posti a carico della società convenuta, promittente venditrice, la quale era onerata al rilascio dei necessari titoli autorizzativi alla realizzazione del fabbricato, al fine del perfezionamento degli accordi e del successivo appalto e tanto risulta, altresì, dalla lettura dell'art. 2 del contratto preliminare, rubricato “oggetto del contratto”. A sostegno di tanto, secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto, è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ( ex pluris nota Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533 e Cass. Civ., Sez. I, sentenza n.
15659 del 15 luglio 2011). Orbene, nel caso di specie, l'attrice forniva sufficiente prova dell'inadempimento della società convenuta al contratto preliminare stipulato in data 17.07.2019 e del suo comportamento contrario all'avveramento delle condizioni.
Infatti, giova sottolineare che la convenuta P.F.R.P. Srl si impegnava a cedere alla l'area come contrattualmente individuata "...munita di tutti i Parte_1 titoli abilitativi (le autorizzazioni) necessari alla costruzione di un
- 4 - fabbricato...", al verificarsi di condizioni e clausole risolutive, tra le quali ricadeva l'obbligazione assunta dalla promittente venditrice di consegnare tutti i titoli abilitativi per una regolare costruzione della struttura commerciale. Pertanto, in virtù dell'impegno contrattualmente assunto, era onere della P.F.R.P. Srl fornire tutta la documentazione amministrativa necessaria alla realizzazione della media struttura, documentazione che, nella specie, non risulta essere mai stata consegnata alla la quale più volte ne ha fatto Pt_1 richiesta, né tanto meno è stata allegata dalla convenuta in giudizio. Al riguardo, è notorio che, con l'apposizione di una condizione sospensiva al negozio giuridico, le parti danno vita ad un contratto perfetto in tutti i suoi elementi, subordinandone la sola efficacia ad un avvenimento futuro ed incerto. Risulta, quindi, evidente che le parti sarebbero addivenute alla stipulazione del contratto definitivo se, e nell'ipotesi in cui, alla data del rogito notarile, da stipularsi entro 60 giorni dal mancato verificarsi delle condizioni risolutive ed al verificarsi di tutte le condizioni sospensive e di cui all'art. 11 e 12 del preliminare, dette condizioni si fossero verificate ed è proprio tale incertezza ad essere espressione del loro interesse ad una formazione progressiva del contratto.
Sulla base delle suesposte considerazioni, è da rilevarsi quindi il grave inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalla convenuta, la quale stipulava il preliminare obbligandosi alla stipula del definitivo, senza tuttavia essere munita dei titoli autorizzatori per edificare la media struttura poi alienata e, peraltro, pur avendo già incassato la somma versata a titolo di caparra confirmatoria, circostanza questa dalla stessa nemmeno contestata.
Analogamente non può dirsi con riguardo alla società attrice, la quale adempieva ai propri oneri contrattuali, versando tutte le somme pattuite a titolo di caparra confirmatoria, e attivandosi anche per ottemperare all'inadempimento della società convenuta. Più nello specifico, la a riprova dell'interesse alla realizzazione Pt_1 dell'opera e della conclusione del definitivo, nonchè al fine di consentire alla PFRP s.r.l. l'ottenimento dei titoli abilitativi necessari per la costruzione del fabbricato dal Comune di Pomigliano d'Arco, non solo chiedeva una proroga dei termini di rilascio come pattuiti nel preliminare (cfr. all. 4 – fasc. parte attrice), ma altresì presentava personalmente istanza di autorizzazione all'amministrazione comunale (cfr. all.
6- fasc. parte attrice). A tanto si aggiunga che, con nota del 21.12.2020, l'ufficio SUAP del
[...]
d'Arco, in riscontro alla richiesta di autorizzazione presentata CP_7 dall'attrice, rispondeva con esito negativo, sottolineando che: "...rilevata l'insussistenza dei presupposti per assentire qualsiasi attività di carattere urbanistico-commerciale sull'area oggetto di riqualificazione urbanistica ... si comunica preavviso di diniego/archiviazione della istanza n. 2197/2019 per tutte le ragioni innanzi richiamate", evidenziando, pertanto, la sussistenza di
"motivi ostativi a qualsiasi intervento sia di carattere edilizio che commerciale
... che alcuna autorizzazione commerciale può essere rilasciata in costanza di
- 5 - divieto di realizzare le opere edilizie ...", nonché una serie di plurimi inadempimenti posti in essere dalla società convenuta, come da nota del Comune di Pomigliano d'Arco in atti (cfr. all.7 – fasc. parte attrice). Peraltro, a sostegno della propria pretesa, la produceva in giudizio la Pt_1 sentenza n. 5778/2023 resa dal TAR Campania, Sezione III, pubblicata in data 23.10.2023 a seguito di ricorso proposto dalla società attrice ed avente ad oggetto l'archiviazione da parte del Controparte_8 dell'istanza di autorizzazione dalla stessa personalmente proposta (cfr. all. 3 note trattazione all'udienza del 30.05.2024 – fasc. parte attrice). Orbene, dalla lettura di detta sentenza emerge chiaramente che: “…pur dando per scontato il conseguimento dell'agognata autorizzazione commerciale, la società ricorrente non potrebbe dare avvio all'attività di vendita. Infatti, essa comunque non potrebbe aprire la progettata media struttura di vendita in
Viale Alfa Romeo, essendo la sua effettiva realizzazione condizionata alla modifica della concessione parco città del 2007 ed all'approvazione, da parte dell'amministrazione concedente, della relativa progettazione definitiva/esecutiva, come prescritto dall'art. 4 della stessa convenzione, circostanze che, allo stato, non si sono verificate, con conseguente carenza di un interesse attuale e concreto all0impugnativa. L'impedita fattibilità, dal punto di vista urbanistico-edilizio, della media struttura di vendita rende ad ogni modo inutile il rilascio della autorizzazione commerciale, giacchè questa sarebbe destinata a decadere immediatamente per la pacifica inesistenza dell'immobile destinato all'attività commerciale, il che conferma il rilevato profilo di carenza di interesse”. Ancora, secondo le determinazioni del Tar Campania “anche prescindendo dalla riscontrata inammissibilità, il ricorso non si presenta meritevole di accoglimenti in quanto, solo apparentemente l'avversato diniego di autorizzazione commerciale sembra trovare giustificazione in una ravvisata carenza documentale, mentre in effetti, se si guarda alla portata autorizzativa della gran parte dei documenti di cui è stata lamentata la mancanza, l'amministrazione comunale intendeva porre l'accento sull'omesso espletamento di passaggi procedimentali – estranei alla sfera giuridica della e rientranti nell'ambito del rapporto concessorio instaurato con la Pt_1 società progetto – necessari perché potesse venire in essere la struttura di vendita in questione, quali. La stipula dell'atto aggiuntivo alla convenzione munito del nuovo PEF e l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo dell'opera ai sensi dell'art. 4 della convenzione;
ebbene, alla base del diniego impugnato risiedono mancati passaggi procedimentali imposti dal rapporto concessorio instaurato con la società di progetto, che non potevano essere assolti dalla per il tramite di un'ipotetica partecipazione Pt_1 Parte_ procedimentale provocata dall'invio del preavviso di rigetto, essendo la
estranea a detto rapporto concessorio, rispetto al quale poteva solo
[...] nutrire una mera aspettativa di fatto all'implementazione della media struttura di vendita. Peraltro, tali passaggi procedimentali non sono stati
- 6 - posti in essere, mantenendo la concessione parco di città la sua conformazione originaria del 2007, nella quale la struttura di vendita in questione non era contemplata, cosa che è destinata a frustrare definitivamente l'interesse pretensivo della società ricorrente al conseguimento dell'autorizzazione commerciale”. Orbene, detta pronuncia pone a carico della convenuta la responsabilità per il mancato rilascio dei titoli abilitativi alla esecuzione dell'attività di impresa, sottolineando gli inadempimenti perpetrati dalla convenuta PFRP s.r.l. a seguito degli omessi passaggi procedimentali da parte della società di progetto, inadempimenti estranei alla sfera giuridica della e Pt_1 rientranti, perciò, solo nell'ambito del rapporto concessorio instaurato fra la società di progetto ed il d'Arco. Controparte_7
Avendo, invece, riguardo alla somma di €500.000,00, versata al momento della firma del preliminare e trattenuta dalla società convenuta, come da copia dell'assegno agli atti (cfr. all. 3 – fasc. parte attrice), è necessario stabilire se la stessa sia stata corrisposta a titolo di caparra confirmatoria, ovvero a titolo di acconto sul prezzo. La risoluzione della questione porta a conseguenze ben diverse in quanto, se l'importo fosse stato versato a titolo di caparra, ai sensi dell'art. 1385 co 2 c.c., l'attrice avrebbe diritto alla restituzione del doppio della stessa, diversamente solo alla restituzione dell'importo versato, salvo il risarcimento del danno.
Orbene, nel caso di specie, letto il contratto, considerata la natura giuridica dello stesso, la somma versata al momento della firma è da ritenersi corrisposta a titolo di caparra confirmatoria e, tanto risulta evidente già sol dal tenore letterale del contratto ove, all'art. 12 lettera b) si specifica che la somma di € 500.000,00 veniva versata a tale titolo. Da tanto deriva che, la richiesta del doppio della sua restituzione da parte del promittente acquirente deve essere ritenuta legittima. Infatti, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “qualora le parti, con riferimento al versamento di una somma di denaro effettuato al momento della conclusione del contratto, abbiano adoperato la locuzione
"caparra confirmatoria", la relativa dazione deve ritenersi avvenuta a tale titolo, secondo il criterio ermeneutico del significato letterale delle parole, potendo interpretarsi diversamente la comune volontà dei contraenti solo in presenza di altri elementi, quali circostanze o situazioni di segno opposto, che evidenzino l'uso improprio di una tale espressione o la non aderenza alla situazione oggettiva” (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 08/05/2018, n. 11012). È notorio che la caparra confirmatoria, istituto posto a garanzia del contratto preliminare, consiste in una somma di denaro che un contraente versa all'altro in sede di conclusione di un contratto, al fine di predeterminare, forfetizzandolo, il risarcimento dovuto in caso di inadempimento di una delle parti. Ove il contratto venga invece regolarmente eseguito la caparra dovrà essere restituita o, più comunemente, imputata alla prestazione dovuta. A norma dell'art. 1385 c.c. “se al momento della conclusione del contratto una
- 7 - parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta. Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra;
se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.” Nella specie, l'attore, chiedendo la restituzione della caparra versata ex art. 1385 c.c, ha scelto in via principale la via del recesso, che costituisce uno strumento di risoluzione del contratto, collegato alla pattuizione di una caparra confirmatoria quale determinazione convenzionale del danno risarcibile e devono assumersi gli stessi criteri valutativi previsti per la domanda di risoluzione per inadempimento.
Deriva da tanto che, ai fini della legittimità del recesso, come della risoluzione, non è sufficiente l'inadempimento ma occorre anche la verifica circa la non scarsa importanza dello stesso ai sensi dell'art. 1455 c.c. e, nella specie, facendo riferimento sia ad un parametro oggettivo, ossia l'incidenza sull'equilibrio del sinallagma contrattuale, che soggettivo, quale comportamento delle parti in vista dell'attenuazione del giudizio di gravità, nella specie certamente l'inadempimento può essere considerato grave. Quanto alla domanda proposta dalla volta al risarcimento del danno, CP_9 la stessa non può essere accolta perché infondata e non provata. Alla stessa è da ritenersi applicabile la normativa di cui all'art. 1385, ultimo comma, c.c., ai sensi del quale se la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, come nella specie, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali, restando esclusa la possibilità per la parte adempiente di pretendere anche il risarcimento dei danni (sul punto recente ord. Cass. 5854 2024).
Alla luce di tutto quanto suesposto, deve essere dichiarata la risoluzione del Parte_ contratto preliminare di compravendita stipulato in data 17.07.2019 dalla con la PFRP Srl ed avente ad oggetto la vendita dell'area individuata
[...] come Macrolotto C - lotto funzionale n. 6 di mq 5, libera da fabbricati e manufatti e "...munita di tutti i titoli abilitativi e delle autorizzazioni necessari alla costruzione di un fabbricato avente superficie totale lorda pari a circa mq
1.770,00... oltre area esterna da destinarsi a parcheggio privato, per circa 120 posti auto ad utilizzo esclusivo...viabilità e verde per inadempimento contrattuale della convenuta e, pertanto, legittimo il diritto dell'attrice alla restituzione del doppio della somma di €500.000,00 corrisposta a titolo di caparra confirmatoria. Su tale somma devono poi essere corrisposti gli interessi legali decorrenti dalla data della corresponsione fino al relativo soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della convenuta nella misura indicata in dispositivo tenendo conto dei parametri medi di cui al
DM 55/2014 e D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
- 8 - Il Tribunale di Napoli, XII sezione, in persona del Giudice onorario Dott.ssa
IS Speranza, pronunciandosi sulla domanda proposta dalla in Pt_1 persona del legale rapp.te p.t., nei confronti della PFRP Srl, in persona del legale rapp.te p.t., disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
• Accoglie la domanda proposta dalla nei confronti della PFRP Pt_1
Srl, volta all'accertamento della risoluzione del contratto preliminare, e per l'effetto:
• dichiara la risoluzione del contratto preliminare sottoscritto in data 17/07/2019 ed intercorso tra la promittente venditrice
[...]
e la promittente Controparte_3 acquirente Parte_1
• Condanna la PFRP Srl, in persona del legale rapp.te p.t. alla restituzione in favore della del doppio della somma di € Pt_1
500.000,00 trattenuta a titolo di caparra confirmatoria, e degli interessi maturati su tale somma dalla domanda giudiziale fino al loro soddisfo;
• Condanna la PFRP Srl, in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese di lite in favore della spese che si liquidano in € Pt_1 22.457,00 per competenze, € 1.686,00 per contributo unificato, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A ed I.V.A., come per legge, con attribuzione all'avvocato antistatario Massimo De Martino.
Così deciso in Napoli, il 04.04.2025 Il giudice on.
Dott.ssa IS Speranza
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