Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/04/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 236/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(GE), il 06/09/1977, residente in [...]10/12 16122 GENOVA
ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
DASSO CLAUDIA (C.F. ), che la rappresenta e la C.F._2
difende, come da procura in atti e
, C.F. , nato a Parte_2 C.F._3
GENOVA (GE), il 02/04/1974, residente in [...]2
SANNAZZARO DE' BURGONDI ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. DI GREGORIO VALENTINA (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da C.F._4
procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 13/05/2006 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n.1274/2024 emessa dal
Tribunale di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GENOVA il 13/05/2006 dai Signori e Parte_1 Parte_3
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
2 “1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) Le figlie minori nata a [...] il [...], e Persona_1 Persona_2 nata a [...] il [...], vengono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori,
con collocazione abitativa prevalente presso la madre.
Per_ Per_ 3) Il sig. vedrà e terrà con sé le figlie minori e : Nei fine Parte_2 settimana alternati ed un pomeriggio a settimana (fissato nel giovedì), salvo diverso accordo tra i genitori, nel rispetto dei desideri, bisogni e delle aspirazioni delle figlie. I genitori si dichiarano disponibili a cambiare, nel caso di necessità, il giorno di frequentazione infrasettimanale per esigenze lavorative, previo accordo. Il giorno del Santo Natale ed il giorno della Santa Pasqua saranno trascorsi dalle figlie minori presso il padre o presso la madre con il criterio dell'alternanza. Parimenti, le festività natalizie dalla sospensione dell'attività scolastica a fine anno e quelle tra il periodo di Capodanno/Epifania saranno trascorse dalle figlie presso il padre o presso la madre con il criterio dell'alternanza; per tutte le altre festività (Ognissanti,
Immacolata, eventuale settimana bianca, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno) varrà il criterio dell'alternanza, salvo diverso accordo.
4) Entrambi i genitori potranno rispettivamente trascorrere con le figlie almeno una settimana di vacanza estiva, compatibilmente con le esigenze scolastiche e di salute delle medesime e con gli impegni di entrambi i genitori;
detti periodi dovranno essere comunicati e concordati tra i genitori, entro il 1° giugno di ogni anno.
5) I periodi di frequentazione e visita di cui ai punti a), b), c) potranno essere diversamente organizzati previo accordo tra i genitori e nel rispetto dei desideri e dei bisogni delle figlie.
6) Il giorno dei rispettivi compleanni sarà trascorso dalle figlie preferibilmente con entrambi i genitori, anche separatamente.
7) In caso di malattia o esigenze delle figlie o di eventuali impedimenti individuali di un genitore all'attuazione del concordato programma, i coniugi valuteranno, caso per caso, quali temporanee modifiche del programma stesso sia opportuno adottare, tenendo, comunque, in primaria considerazione l'interesse delle minori, fermo restando sempre il diritto del genitore di visitare la figlia/le figlie che si trovi/trovino presso l'abitazione dell'altro.
3 Per_ Per_ 8) Le decisioni di maggiore interesse per le figlie e relative all'educazione, all'istruzione, salute, alla pratica di attività sportive, all'uso di autoveicoli o motoveicoli, saranno assunte, tenuto conto delle capacità e dell'inclinazione naturale delle stesse, di comune accordo tra i genitori, che, in caso di disaccordo, si rimetteranno al giudizio del Giudice, adito anche da uno solo di loro.
9) Le decisioni urgenti relative alle figlie saranno assunte dal genitore che, nella circostanza, si trova con le minori, ferma l'immediata informativa all'altro genitore.
10) Ciascun coniuge si impegna a preservare la figura dell'altro coniuge e della sua famiglia d'origine rispetto alle figlie e a non compiere atti diretti a ostacolare la frequentazione dell'altro genitore, nell'interesse superiore delle minori.
11) Allo stesso modo ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro genitore il luogo dove si trovano le figlie nei periodi di rispettiva competenza, in caso di pernotto e/o trasferimento al di fuori del comune di residenza.
12) L'immobile sito in Genova, Via Crimea civ. 10/12, di proprietà indivisa tra i coniugi, viene assegnato alla sig.ra affinché la stessa vi abiti con le due figlie Pt_1 minori.
Per_ Per_ 13) Il sig. contribuirà al mantenimento delle figlie e versando Parte_2 alla signora un assegno mensile di Euro 700,00 mensile (euro 350,00 per Pt_1 ciascuna figlia) da versare sul conto intestato alla sig.ra IBAN “ Pt_1
[...]”.
Per_ 14) L'assegno Unico ed Universale riconosciuto dall'INPS per le figlie minori Per_ e verrà percepito dai genitori come per legge, in ragione del 60% per la
Signora e 40% per il Sig. Pt_1 Parte_2
Per_ Per_ 15) Le spese straordinarie per le figlie minori e saranno suddivise tra i genitori al 50% come segue:
15.1) Senza il preventivo accordo
DA LA (iscrizione annuale danza, abbigliamento per la danza);
o altro sport (iscrizione annuale atletica, abbigliamento CP_1 atletica);
Per le spese sub a) e b) con il limite annuo di € 1.500 complessivo;
4 Per_ Per_
Certificati di sana e robusta costituzione, certificati agonistici e richiesti al medico di medicina generale e, solo in caso di specifica esigenza del soggetto richiedente, allo specialista;
Visite mediche (oculista con eventuali occhiali, podologo, fisioterapista, dermatologa, spese vive odontoiatra) presso il SSN;
Medicinali con prescrizione medica;
; Controparte_2
Per_ Per_
Abbonamento annuale AMT per e per e costo dei biglietti dell'autobus al 50% fino alla concorrenza complessiva di € 16,66 euro mensili qualora non sia acquistato l'abbonamento.
Per_ Per_
Scuola e (iscrizione a scuola, libri richiesti durante l'anno, quaderni, astucci, penne, libri);
Per_
Abbonamento telefono e LA mensile (con limite € 25 mensili complessivo);
Per_ Per_
Tasse patente guida e (con preventivo accordo su eventuale scelta della scuola guida);
Per_ Per_
Tasse università pubblica per e .
15.2) Con il preventivo accordo:
Spese extra richieste dalle docenti;
Spese per eventuali gare e/o manifestazioni e/o per gare di atletica;
Gite o uscite scolastiche;
pizzate di classe e regali per feste di compleanno;
Visite mediche private (oculista con eventuali occhiali, podologo, fisioterapista, dermatologa, spese vive odontoiatra);
Spese per l'acquisto di una vettura e un ciclomotore (anche eventualmente Per_ Per_ usati) per e;
Spese per eventuale iscrizione università fuori UNIGE e relativi costi di alloggio;
Spese per ripetizioni solo ove necessarie;
Per_ Per_
Spese per vacanze estiva e settimana bianca di e;
Tutte le ulteriori spese straordinarie non specificate saranno ripartite tra i genitori secondo il protocollo di intesa del Tribunale di Genova del 15/09/2016.
5 La rata del mutuo acceso per l'acquisto della casa ex coniugale, in comproprietà tra i coniugi, sarà pagata dagli stessi al 50%, così come le spese di straordinaria amministrazione che dovessero gravare sull'immobile.
La autovettura AN resta al prof. come già intestata;
la Parte_2
autovettura C-Max resta alla dott.ssa come già intestata. Pt_1
I coniugi dichiarano e si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non richiedere un contributo al loro mantenimento.
Le spese e le competenze del giudizio di separazione vengono integralmente compensate tra le parti.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2006, Numero 140, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 11/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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