TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 93 del ruolo generale per l'anno 2023, promossa da
1. S&A s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in
Fasano, via dell'energia n. 17, elettivamente domiciliata in Bari, via De Nicolò n.
1, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio MADAGHIELE, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. in Controparte_1
liquidazione giudiziale, in persona del Curatore pro tempore, corrente in Elmas
(CA), via Cettolini n. 43, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Caboni n. 3,
presso lo Studio dell'Avv. Giampiero TRONCI e dell'Avv. Simone
AURIEMMA, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e
pagina 1 disgiuntamente, in forza di procura speciale in calce alla memoria di costituzione di nuovo Difensore;
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse di entrambe le parti:
“Gli Avvocati Giampiero Tronci e Fabrizio Madaghiele – stante l'avvenuta
definizione transattiva dell'emarginata causa– RINUNCIANO agli atti del
giudizio ed all'azione di cui all'emarginato procedimento, e pertanto chiedono che
l'adito Magistrato disponga la cessata materia del contendere con compensazione
integrale delle spese di lite, l'estinzione del giudizio e la cancellazione della causa
dal ruolo”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La S&A s.r.l. ha proposto ricorso, davanti a questo Tribunale, nei confronti della Controparte_2
giudiziale, al fine di domandare, anzitutto, l'accertamento dei danni
[...]
potenziali conseguenti all'inadempimento, da parte della società convenuta, degli obblighi su di essa gravanti quale datore di lavoro.
2. La Controparte_2
si è costituita in giudizio, domandando il rigetto dell'avversa pretesa
[...]
e, in via riconvenzionale, il pagamento, da parte della S&A s.r.l., della somma concordata per la somministrazione di lavoro.
3. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
pagina 2 Secondo la giurisprudenza ormai costante della Corte di Cassazione, la cessazione della materia del contendere si verifica solo quando sopravvenga una situazione che elimini la posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronuncia del Giudice (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. V,
04.08.2017, n. 19568, secondo cui “Nel processo tributario, come nel processo
civile, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere
adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti,
atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta
al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una
decisione sul merito della vertenza”; Cass. civ., Sez. L., 12.11.2020, ordinanza n.
25625).
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata certamente quando i contendenti, nel darsi atto reciprocamente dell'intervenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, non manifestino interesse a coltivare ulteriormente il giudizio.
Nel caso di specie, le parti, con istanza congiunta depositata il 13.01.2025, hanno dichiarato di avere concluso una transazione stragiudiziale e manifestato espressamente la volontà di rinunciare agli atti del giudizio e alle azioni.
Dunque, le parti costituite hanno convenuto sulla declaratoria di cessazione della materia del contendere, non manifestando interesse, in definitiva, a coltivare ulteriormente il giudizio, e hanno formulato conclusioni conformi in questi termini, ivi compreso il capo relativo alla regolamentazione delle spese di lite,
così esonerando il Giudice scrivente dall'applicazione del principio della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione, appunto, delle spese di lite.
pagina 3 Per tali ragioni, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Deve essere, altresì, disposta la compensazione integrale delle spese di lite,
secondo gli accordi delle parti (che sono sempre fatti salvi e che regolano, come per legge, i rapporti tra le parti medesime e i rispettivi Procuratori costituiti).
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Cagliari, 15.01.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 4