Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/02/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 10632/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n.r.g. 10632/2018 promossa da:
(C.F.: ) nata il Parte_1 C.F._1
12/10/1976 a Cervino (CE), e residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Michela Izzo (C.F.
) e Rosa Piscitelli (C.F. ) C.F._2 C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in San Felice a
Cancello, alla Via Napoli, 720
-attrice-
CONTRO
(C.F. ), con sede in Milano, Controparte_1 P.IVA_1
Corso Como n. 17, in persona del procuratore, dott. CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Crisci Daniele e ed elettivamente
1
Moro n 100;
-convenuta-
Nonché
, nato a [...] il [...] e Controparte_3
residente in [...];
-convenuto contumace -
Nonché
, residente in [...]
Spallieri n. 47;
-convenuto contumace-
Nonché
(C.F.: ), Controparte_5 P.IVA_2
con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida
Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Nicola Fumo e Davide
Catalano ed elettivamente domiciliato in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena Località San Benedetto;
- Interventore volontario-
CONCLUSIONI come in atti
MOTIVI
2 All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno
2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello "svolgimento del processo" (salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione.
Va, inoltre, osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
che va richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs.
n. 546 del 1992 non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte
(ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito
3 civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti, richiamato il contenuto assertivo della citazione e quello impeditivo/modificativo/estintivo della comparsa di costituzione e di risposta;
che va ritenuta, altresì l'ammissibilità della motivazione implicita per adesione mediante il richiamo di un altro atto quale ragione di fatto della decisione ed in particolare mediante il richiamo alla relazione del Consulente tecnico d'ufficio, le cui chiare argomentazioni possono richiamarsi nel corso della trattazione - istruzione quale ragione di fatto della decisione e così facendo proprie le conclusioni addotte dal consulente d'ufficio.
Fatte queste premesse, si osserva quanto segue.
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attrice in epigrafe inicata esponeva che in data 11 marzo 2017, alle ore 20:15 circa, mentre percorreva la via Ponte Grotta, a piedi, direzione Cervino, veniva investita da un motociclo modello Beverly Piaggio tg. BY45701 di proprietà del sig. e condotto dal sig. Controparte_4 CP_3
determinandone la caduta.
[...]
A seguito dell'urto, l'istante riportava traumi multipli e gravi lesioni su varie parti del corpo. Sul posto interveniva il personale del 118, che provvedeva al trasporto presso il Pronto Soccorso di Maddaloni, ove le venivano prestate le prime cure e posta “diagnosi di fratture a carico dell'omero sinistro (pluriframmentaria), a carico della gamba destra
(spiroide scomposta) e della falange prossimale del I dito della mano destra. Riportava, inoltre, diverse ferite lacerocontuse ed escoriazioni
4 multiple per il corpo”. Alla luce della gravità del quadro clinico, la ricorrente veniva sottoposta ad interventi chirurgici e seguenti programmi di mobilizzazione, riabilitazione e rieducazione funzionale.
Che a seguito delle lesioni le veniva riconosciuta inabilità al lavoro con una residuale capacità lavorativa di 1/3. In ragione di ciò l'attrice chiedeva la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non, con vittoria di spese ed onorari.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la Controparte_6
la quale in via preliminare eccepiva l'improcedibilità della domanda, eccepiva poi il tardivo deposito delle memorie istruttorie di parte attrice impugnando l'ordinanza resa dal Tribunale in data 18.03.2010 chiedendo che venisse dichiarata nulla l'attività istruttoria acquisita con consequenziale rigetto della domanda attorea in quanto infondata e non provata, con vittoria di spese ed onorari.
Non si costituivano il e e ne veniva Controparte_3 CP_4
dichiarata la contumacia.
Con comparsa depositata il 12/08/2024 ha spiegato intervento volontario l' per la condanna in solido della del CP_5 Controparte_1
e del per i danno subiti dalla Controparte_4 Controparte_3 [...]
chiedendo che venisse dichiarata la surrogazione di Parte_1
esso interventore nei diritti della danneggiata ai sensi dell'art 41
L.183/2010 con condanna al pagamento della somma di Euro
147.180,82, oltre interessi e rivalutazione, per le prestazione pensionistica di assegno ordinario il tutto con vittoria di spese ed onorari.
Ammessi ed espletati i mezzi istruttori, escussi i testi, svolta C.T.U.
5 medico-legale per accertare i pregiudizi sofferti dall'attore, la causa all'udienza del 24-09-2024 veniva posta in decisione con la concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In via preliminare va rilevato che la convenuta compagnia assicurativa eccepiva il tardivo deposito delle memorie istruttorie di parte attrice impugnando l'ordinanza resa dal Tribunale chiedendo che venisse dichiarata nulla l'attività istruttoria acquisita.
Dagli atti risulta, che le memorie sono state depositate tempestivamente e come tali sono ammissibili ed utilizzabili ai fini del decidere. Il
Tribunale ritiene di aderire a quell'orientamento, invalso nella giurisprudenza di merito, secondo cui il giudice laddove differisca i termini si applica l'art. 155 c.p.c., secondo cui “dies a quo non computatur in termino”, poiché la norma detta una disciplina di carattere generale, applicabile tanto ai termini previsti dalla legge quanto a quelli stabiliti dal giudice.
Si ritiene, quindi, che non vi siano ragioni per cui i termini concessi dal giudice debbano seguire un diverso conteggio, in assenza di precipua previsione legislativa.
Trattasi di interpretazione letterale, in ossequio al principio secondo cui il legislatore “ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit”. Pertanto osservato che, nel caso di specie, con ordinanza emessa fuori udienza il Tribunale ha concesso i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. con decorrenza dal
2.5.2019; ritenuto non computabile il dies a quo, il primo termine di giorni 30 risulta scaduto sabato 1.6.2019, e, dovendo intendersi prorogato a lunedì 3.6.2019, il successivo termine di giorni 30 per il
6 deposito delle memorie istruttorie risulta essere scaduto il 3.7.2019, data in cui è stata depositata la memoria di parte attrice, la quale è da considerarsi tempestiva.
L'eccezione sollevata da parte convenuta, deve, pertanto, essere disattesa.
Nel merito la domanda è parzialmente fondata e come tale deve essere accolta per le ragioni che si diranno.
La fattispecie in esame, avendo l'attore proposto una domanda di risarcimento dei danni derivanti da un sinistro stradale e, in particolare, da un investimento di pedone, trova applicazione l'art. 2054 c.c., secondo cui “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo”, presunzione che può essere vinta solo dalla prova contraria consistente nella dimostrazione “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” prevista dalla stessa disposizione ovvero può essere limitata quantitativamente dalla dimostrazione del concorso causale del pedone ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c..
In particolare, come più volte stabilito in giurisprudenza (cfr. Cass. n.
20910/2005; Cass. n. 12127/2005), la prova liberatoria di cui all'art. 2054
c.c. da parte del conducente, nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve necessariamente essere data in modo diretto, e cioè attraverso la dimostrazione di aver tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, potendo invece risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le circostanze del caso concreto e la conseguente impossibilità di
7 attuare una qualche idonea manovra di emergenza, con la conseguenza che, nel caso di investimento di un pedone, se quest'ultimo pone in essere un comportamento colposo idoneo a costituire la causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo, il conducente, sul quale grava la presunzione di responsabilità di cui alla prima parte dell'art. 2054
c.c., va ritenuto esente da colpa, ove dimostri che la improvvisa e imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia abbia reso inevitabile l'evento dannoso;
ed anzi, se pure il conducente del veicolo investitore non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione di colpa che l'art. 2054, comma 1, c.c., pone nei suoi confronti, non è neanche preclusa l'indagine, da parte del giudice di merito, in ordine al concorso di colpa del pedone investito, con la conseguenza che, allorquando siano accertate la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questi concorre, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., con quella presunta del conducente (in tal senso, ex multis, cfr. Cassazione civile, sez. III, 08 agosto 2007, n.
17397; Cassazione civile, sez. III, 22 maggio 2007, n. 11873; Cassazione civile, sez. III, 31 gennaio 2006, n. 2127).
Tanto chiarito si rileva infatti come, dall'istruttoria, siano emersi concreti elementi di prova riguardo all'effettivo nesso di causalità tra il fatto e l'evento lesivo.
Sul punto, preme evidenziare in primo luogo che la dinamica del sinistro descritta nell'atto di citazione, in maniera precisa e dettagliata
è stata confortata dai due testi escussi e dalla relazione delle forze dell'ordine che sono intervenute nell'immediatezza del fatto.
8 In particolare la relazione redatta dai Carabinieri di Santa Maria a Vico nella sezione relativa alla ricostruzione cinematica del sinistro si esprimono nei seguenti termini:” il conducente del veicolo "A", nel percorrere via Pontegrotta in direzione per via Mariangela Bove di
Cervino (CE), giunto all'altezza del civico nr.18, accidentalmente, a cagione di una velocità non commisurata del veicolo tale da arrestare la marcia anzitempo, investiva il pedone nel Parte_1
mentre questi era impegnata nell'attraversamento di predetta strada
Comunale” e con riguardo al luogo del sinistro specificavano “La strada in questione di fatto risulta essere priva di segnaletica orizzontale nonché delle strisce per 1' attraversamento pedonale” specificando altresì che le condizioni si visibilità non erano ottimali poiché il sinistro avveniva in orario notturno.
Tale ricostruzione è stata confermata anche dai testi escussi nel processo ed in particolare all'udienza del 19.10.2021 la Testimone_1
indifferente alle parti, che affermava di essere a conoscenza del sinistro poiché presente al momento del fatto e dichiarando “ ho visto il motorino quando stavo sul cancello “ ed in particolare sul capo 1) testualmente rispondeva che “si è vero erano le 20.00 ; c'era la luce del lampione perché era di sera;
io stavo per chiudere il cancello di casa mia e la stava per venire a casa mia….preciso che ho Parte_1
visto il motociclo a due ruote che stava venendo, la signora che stava ferma e poi un grande fruscio e poi ho visto la signora per terra” indicando il punto d'urto e la modalità di verificazione del sinistro “ preciso che il motorino ha colpito la signora in pieno colpendola sul lato sinistro;
il motorino sfrecciava prima di colpire la signora;
dopo l'urto la
9 signora stava a faccia in giù e usciva sangue “ e specificando altresì la direzione di marcia del motociclo condotto dal convenuto “…il motorino sfrecciava lungo la strada dall'incrocio che sta più giù da via
Pontegrotta in direzione Cervino…”.
La stessa dinamica è stata confermata dal testimone di marito Tes_2
dell'attrice in regime di separazione dei beni, all'udienza del 07/06/2022.
In particolare il teste, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, riferiva che “ Sono a conoscenza dei fatti di causa perchè vi ho assistito personalmente. Ricordo che io e mia moglie eravamo tornati da fare la spesa e stavamo rientrando a casa a via Pontegrotta del Comune di
Cervino quando la vicina di casa che stava chiudendo il suo cancello di casa ci ha visto ed ha chiamato mia moglie la quale si è incamminata sul lato della nostra abitazione per poter attraversare più avanti Cervino;
…. preciso che io e mia LI eravamo fermi davanti al cancello di casa nostra… preciso che mia moglie non ha fatto in tempo ad attraversare quando all'improvviso è sopraggiunto da direzione Montedecoro uno scooter di grosse dimensione cilindrata,…, che ha colpito mia moglie, che stava di spalle, da dietro colpendola anche sul lato sinistro del corpo;
lo scooter aveva una velocità sostenuta;
dopo l'urto mia moglie è caduta in avanti con la faccia e subito è corsa la signora (da me Testimone_1
chiamata per soccorrerla;
”. CP_7
Le dichiarazioni dei testi conferenti e precise descrivono in modo chiaro la dinamica del sinistro confermando quanto dedotto in citazione dall'attore, in particolare viene indicato con precisione la direzione del motociclo, la velocita sostenuta a cui lo stesso viaggiava, la posizione della danneggiata nonchè il punto d'urto e la modalità di caduta della
10 stessa. In ragione di ciò ed in considerazione di quanto sopra esposto in punto di diritto deve confermarsi la responsabilità esclusiva del
[...]
nella causazione nel sinistro poiché non è vi è prova di un CP_3
concorso di colpa della danneggiata nella causazione del sinistro atteso che la stessa era in posizione di stasi, non avendo neppure iniziato l'attraversamento ma che trovandosi nella cunetta, che fiancheggiava la sede stradale, a causa della sostenuta velocità a cui viaggiava il CP_3
, che gli impediva di arrestare la marcia o rallentare, la
[...] [...]
veniva travolta dal centauro che la urtava sul lato sinistro del Parte_1
corpo facendola rovinare al suolo.
Acclarato ciò in punto di responsabilità deve ore individuarsi il quantum.
In ordine al quantum, in sede giudiziale è stato nominato, il Consulente medico legale Dr. il quale ha accertato che l'attore Persona_1
riportò le seguenti lesioni: frattura del collo chirurgico di omero a sinistra trattato chirurgicamente con impianto di protesi di spalla;
frattura biossea di gamba sinistra trattata chirurgicamente complicata da flebo-trombosi; necrosi cutanea regione antero-mediale di gamba destra;
frattura composta della falange prossimale del i° dito della mano di destra, concludendo per la sussistenza del nesso causale tra il sinistro che la sig.ra in data 13/07/2017 ebbe a riportare e le Parte_1
lesioni subite;
che le lesioni sopra riportate hanno provocato la menomazione dell'integrità psico-fisica dell'offesa sia temporanea, sia permanente;
tali lesioni determinano una malattia che ebbe una durata di trecentosettantacinque giorni così suddivisibili: 225 giorni di inabilità temporanea totale, 90 giorni di inabilità temporanea parziale mediamente valutabile al 75%, 30 giorni di inabilità temporanea parziale mediamente
11 valutabile al 50% e di ulteriori 30 giorni di inabilità temporanea parziale mediamente valutabile al 25%...postumi quantizzabili con una percentuale del 27 % di danno biologico comprensivo di un 6% per il danno fisiognomico. Specificando altresì che “ le certificazioni e le prognosi che travalicano tali limiti temporali rappresentano postumi e non malattia in atto.”
Inoltre, il consulente, in risposta al quesito posto ha specificato che le lesioni riportate hanno determinano una riduzione, parziale, della capacità lavorativa specifica dell'attore che è stata stimata nella misura del
30% ( “Nel caso della sig.ra come è noto al Parte_1
momento dell'incidente della strada svolgeva l'attività di bracciante agricola. Ora sicuramente lo svolgimento del lavoro di bracciante agricola in seguito all'incidente è stato parzialmente compromesso.
Facendo riferimento alla capacità lavorativa specifica vanno tenute presenti le difficoltà generate in tale tipo di attività dai postumi residuati, di talché potrebbe derivarne sostanzialmente che l'invalidità dell'attrice ha ripercussioni sull'attività lavorativa ma non vi è incompatibilità assoluta, bensì solo parziale. Alla luce di ciò si può ritenere che la riduzione della capacità lavorativa specifica dell'attrice si può attestare intorno ad una percentuale del 30% “. (Cfr. pag. 57/58 dell'elaborato peritale).
Nel complesso patologico rilevato alla in sede di visita Parte_1
medico legale, il sanitario ha ritenuto che sia riconoscibile un grado d'inabilità permanente pari al 27% sulla base dei riferimenti tabellari di legge, ha poi riscontrato, pur in assenza di specifico quesito, la presenza di un danno morale esprimendosi nei seguenti termini “ l'attrice ha
12 riportato una media sofferenza conseguente alle lesioni accertate e dalle menomazioni che ne sono derivate che, a parte, inoltre, verrà riconosciuta come danno morale, il cui apprezzamento non è di competenza medica e che verrà liquidato dal Giudice in via equitativa”.
Infine il CTU verificava la congruità delle spese mediche sostenute e documentate per la somma di euro 386,65 Euro.
Mentre per quanto concerne le ulteriori voci di danno non patrimoniale occorre precisare quanto segue. La quantificazione del danno alla sfera non patrimoniale, a mente del recente insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, deve tener conto di una duplice esigenza: quella di garantire un risarcimento integrale dei pregiudizi riferibili al danneggiato, nonché quella di evitare una duplicazione delle voci risarcitorie. Tale obiettivo va perseguito, nel bipolarismo del modello risarcitorio segnato dalla giurisprudenza di legittimità e normativamente individuato negli artt. 2043 e 2059 c.c., considerando il danno non patrimoniale come un'unica categoria capace di includere tutti i pregiudizi sofferti dalla vittima in relazione ad interessi costituzionalmente rilevanti o ritenuti meritevoli di tale forma di tutela per espressa disposizione di legge, i quali dovranno essere ristorati con adeguata personalizzazione secondo le circostanze del caso concreto
(Cass. S.U. 11 novembre 2008 n. 26972). Anche recentemente la Corte di
Cassazione Civile Sezione III con l'ordinanza 1573/2022 del
17/05/2022, torna prepotentemente sulla problematica della valutazione e della liquidazione del danno non patrimoniale a persona, stilando un vero e proprio decalogo a cui questo giudicante ritiene seguire pedissequamente. Possono dunque costituire solo "voci" del danno
13 biologico nel suo aspetto dinamico, nel quale, per consolidata opinione, è ormai assorbito il c.d. danno alla vita di relazione, i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica, sicché darebbe luogo a duplicazione la loro distinta riparazione e al punto 2 e 3 della citata sentenza si legge…in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di
Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto…all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno. Alla luce di quanto precisato, occorre quindi individuare nelle tabelle milanesi (aggiornate al
2021) quelle in grado di garantire uniformità decisionale e in definitiva l'equità del giudizio, salvo adattamenti dovuti alle peculiarità del singolo caso. Ed infatti, nella compilazione delle nuove tabelle del danno non patrimoniale, fatte proprie dalla giurisprudenza milanese, è stata inclusa nel valore di punto del danno non patrimoniale (cd. punto medio) la componente dinamica del danno biologico, comprensiva dei pregiudizi alla sfera relazionale dell'individuo, secondo una percentuale ponderata sulla tipologia delle lesioni.
È stata, inoltre, opportunamente prevista una percentuale di aumento personalizzato del danno biologico allo scopo di valorizzare situazioni che si discostano dalla normalità per le caratteristiche del caso o le conseguenze subite dalla vittima come recentemente chiarito dalla Cass. civ., sez. III, dep. 17 maggio 2022, n. 15733) evidenziando che il Giudice
14 può aumentare fino al 35% il valore della sola componente dinamico- relazionale, al netto della voce del danno morale.
Nel caso in esame, il quantum risarcitorio va personalizzato in considerazione della non tipicità e della non ordinarietà delle lesioni subite, ragionevolmente apprezzandosi tanto la componente biologica
(cioè la lesione della salute), quanto quella dinamico - relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore), laddove, d'altra parte, è stato confermato dalla documentazione medica versata in atti e dai testimoni escussi laddove entrambi specificano che la sig.ra ha avuto bisogno di Parte_1
aiuto, sia per lei, perché riportava dei danni continui alla gamba, che si aggravava nelle more del giudizio (circostanza questa provata tramite il deposito della certificazione medica) - procurandole una infezione importante che non solo risultava essere dolorosa ma che le impediva di svolgere le normali attività quotidiane (camminare, di alzarsi o prendere pesi) che per i propri congiunti. In particolare, dall'escussione dei testimoni è stato confermato quanto allegato dall'attrice secondo cui la stessa non era in più grado di attendere alle faccende domestiche, alla cura della prole ed avendo perso la possibilità di “prendersi cura della madre malata, ove ha dovuto poi chiedere aiuto anche per lei, dietro retribuzione una cugina”. Tali circostanze sono emerse inoltre anche dalla consulenza psicologica depositata la quale ha confermato il peggioramento delle abitudini di vita e la sofferenza patita dalla danneggiata.
15 Pertanto, alla luce delle risultanze della CTU medico legale, e delle considerazioni svolte, all'attore spetteranno le seguenti somme con personalizzazione del danno nella misura del 32% per un totale di €
187.878,00 per danno biologico con personalizzazione massima secondo le vigenti Tabelle di Milano € 36.225,00 per ITT e ITP aumentato per cd danno morale a € 38.000,0; €;Euro 386,00 per le spese mediche in quanto documentate.
Nessun'altra voce di danno può essere liquidata.
L'attrice, infatti, chiedeva il danno da perdita di chance nonché il danno da perdita di capacita lavorativa specifica.
In ordine alla richiesta risarcitoria per la perdita di chance questa deve essere rigettata in quanto non provata. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la chance non è una mera aspettativa di fatto, bensì deve tradursi nella concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato o un certo bene giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, e che la sua perdita configura un danno concreto ed attuale commisurato alla possibilità perduta del risultato sperato (sulla nozione di chance v. Cass.
n. 5641 del 2018 e, da ultimo, Cass. n. 2261 del 2022 e Cass. n. 25886
2022). Pertanto, la prova del danno da perdita di chance si sostanzia: nella dimostrazione della esistenza e della apprezzabile consistenza di tale possibilità perduta, da valutarsi non in termini di certezza, ma di apprezzabile probabilità-prova che può essere data con ogni mezzo, e quindi anche a mezzo di presunzioni- nell'accertamento del nesso causale tra la condotta colpevole e l'evento di danno.
Di tal che il nesso tra condotta ed evento si caratterizza, nel territorio
16 della perdita di chance, per la sua sostanziale certezza eziologica (i. e., dovrà risultare causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia conseguita la perdita di quella migliore possibilità), mentre l'incertezza si colloca esclusivamente sul piano eventistico (e' incerto, in altri termini, che, anche in assenza della condotta colpevole, la migliore possibilità si sarebbe comunque realizzata).
Ne consegue che il soggetto che agisce per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance è tenuto ad allegare e provare l'esistenza dei suoi elementi costitutivi, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale (nei termini sopraesposti), fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni, ed eventualmente ricorrendo anche ad un calcolo di probabilità (Cass. n.
7110/2023). Nel caso di specie l'attore non ha neppure allegato quale sia la chance persa con la conseguenza che la domanda deve essere rigettata.
In ordine alla richiesta per la perdita di capacità lavorativa specifica, deve premettersi che il CTU a specifico quesito ha constatato una riduzione della capacità lavorativa specifica del 30%, riduzione per altro riconosciuta anche dall' nella misura - diversa- di perdita di capacita CP_5
lavorativa pari a 2/3. In ordine alla discrasia tra i due valori questo
Tribunale ritiene maggiormente attendibile quanto riconosciuto dal CTU atteso il metodo di indagine e la tempistica in cui lo stesso ha effettuato la valutazione. Pertanto, ai fini del giudizio il quantum di riduzione di capcita lavorativa è da considerare del 30%. Tuttavia nonostante l'accertata riduzione della capacita di lavoro specifica, l'attore non ha dato prova che in conseguenza del sinistro abbia perso il lavoro, né che a causa dello stesso non abbia potuto trovare una ricollocazione nel
17 mercato del lavoro, nel caso anche in un ambito diverso ma confacente al suo profilo. Infatti, deve rilevarsi che l'attore ha depositato la certificazione riguardante i periodi contribuiti dove non si evince CP_5
che la stessa nel 2017 svolgeva l'attività dichiarata e che quindi abbia perso il lavoro a causa dell'infortunio, del pari non è stato indicato se i periodi di disoccupazione che pure si rilevano nel certificato siano volontari o meno. Si rammenda, infatti ,che la Suprema Corte in diverse occasioni ha ribadito che “ Quando il danno alla capacità di lavoro sia lamentato da un soggetto in atto non percettore di redditi, al giudice di merito è richiesta una duplice valutazione: 1) da un lato deve stabilire se la vittima, qualora fosse rimasta sana, avrebbe verosimilmente svolto un lavoro redditizio;
2) dall'altro deve stabilire se i postumi precludono o no la possibilità di svolgere in futuro un lavoro e ritrarne un reddito. Nel caso di specie la domanda non può trovare accoglimento poiché la danneggiata non ha fornito alcuna prova di contrazione dei propri redditi, né della perdita dello del lavoro in conseguenza del sinistro e dall'altro poiché non ha fornito neppure elementi presuntivi tali da accertare se fosse verosimile che, la stessa rimanendo sana, avrebbe continuato a lavorare.
Pertanto, considerato che i postumi residuati all'infortunio sono compatibili con lo svolgimento delle attività lavorative, ivi compreso il lavoro agricolo o il lavoro domestico, confacenti alle abilità ed al grado di istruzione della vittima, la domanda deve essere rigettata.
Ciò posto, è opportuno soffermarsi sull'azione di rivalsa chiesta dall'Ente.
L' infatti, si costituiva volontariamente chiedendo di surrogarsi CP_5
18 nella posizione dell'attrice.
Ebbene deve rilevarsi che le regole che governano la surroga dell'assicuratore sociale, evidenziano, l'ammissibilità dell'intervento in quanto il diritto dell' di surrogarsi, di fonte legale, sorge a CP_5
prescindere da qualsivoglia manifestazione di volontà e, una volta sorto,
è autonomo rispetto al diritto dell'assicurato danneggiato.
L'azione proposta, trattandosi di una surrogazione legale, trova fondamento nell'art 111 c.p.c, sicchè il danneggiato perde la legittimazione ad agire, per la parte di risarcimento per cui l'istituto ha dichiarato di volersi surrogare. L' dunque, succede in parte del CP_5
diritto risarcitorio spettante alla parte attrice. Ne consegue che poiché
l'intervento ex art. 111 c.p.c., non è soggetto al termine di decadenza stabilito per la costituzione del convenuto, poiché non comporta la proposizione di una nuova domanda, in quanto la surrogazione non integra un fatto costitutivo del diritto diverso da quello fatto valere dall'attore, ma costituisce il titolo della successione a titolo particolare,
l'interventore volontario che agisce in surrogazione di una parte nei confronti del terzo responsabile può produrre documentazione ( Cfr.
Cass. N 4934/2018 secondo cui: “La preclusione sancita dall'art. 268
c.p.c. concerne l'obbligo, per l'interventore volontario che agisca in surrogazione di una delle parti nei confronti del terzo responsabile, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per i contendenti originari, ma non si estende alla formulazione della domanda dell'interveniente e alla produzione della documentazione comprovante la surrogazione processuale, che costituisce la ragione stessa della partecipazione al giudizio.) .La
19 domanda dell'Ente è dunque ammissibile, anche in ragione della persistenza del diritto. L'eccezione sollevata da parte convenuta, in ordine alla prescrizione del diritto azionato, deve essere rigettata poiché
l'ente ha provato di aver interrotto la prescrizione tramite numerose diffide che ha depositato con l'atto di intervento che dimostrano la persistenza del diritto.
Quanto alla pretesa richiesta è stato documentalmente provato che l' ha corrisposto all'attrice la somma di Euro 147.180,00 a titolo di CP_5
prestazione previdenziale e pertanto la domanda proposta deve essere accolta poiché la surroga dell'Ente, avendo carattere legale conferisce all' il diritto-dovere di sostituirsi all'assicurato-danneggiato per far CP_5
valere i diritti di questi nei confronti dei terzi, in modo da potere recuperare quanto l' stesso ha corrisposto. Tale assunto è stato di CP_5
recente confermato anche dalla corte di Cassazione con sent.
17966/2021 secondo cui “ Il diritto di surrogazione dell' nei diritti CP_5
dell'assicurato verso i terzi responsabili della sua invalidità, in relazione alla quale l' abbia erogato la prestazione previdenziale, va CP_5
rapportato, quanto all'ammontare, agli importi concretamente versati, atteso che il meccanismo della surroga, concretando la sostituzione di un terzo nella posizione del creditore, non può ridondare né in danno del debitore né a vantaggio del terzo surrogatosi nel diritto di credito;
…." .
In particolare, la lettura della parte motiva della sentenza in esame offre puntuali argomentazioni con il richiamo alle "Sezioni Unite con le sentenze nn. 12564-12565-12566-12567/2018 relative alla portata applicativa del principio della compensatio lucri cum damno, secondo cui "il risarcimento non può creare in favore del danneggiato una situazione
20 migliore di quella in cui si sarebbe trovato se il fatto dannoso non fosse avvenuto, immettendo nel suo patrimonio un valore economico maggiore della differenza patrimoniale negativa indotta dall'illecito", e tale criterio deve operare anche con riferimento alle altre parti del meccanismo della surroga.
Pertanto, poiché al danno patrimoniale patito dalla vittima di un illecito, dall'ammontare del risarcimento deve essere detratto il valore capitale della pensione di invalidità erogata dall' attese la funzione CP_5
indennitaria assolta da tale emolumento e la possibilità per l'ente previdenziale di agire in surrogazione nei confronti del terzo responsabile o del suo assicuratore, considerato altresì che i convenuti non hanno svolto alcuna contestazione specifica in ordine al quantum indicato dall'ente previdenziale, né in ordine alle modalità con cui sono state determinate le indicate somme, merita accoglimento la domanda di condanna dei convenuti al rimborso in favore dell' delle somme già CP_5
versate nella misura di Euro 147.180,82.
All'attrice, dunque, spetterà la somma complessiva di Euro 79.083,18 derivante dalla posta risarcitoria di spettanza pari ad euro € 226.264,00 detratta la somma € 147.180,82 già corrisposta dall'ente previdenziale.
Sulle somme liquidate andranno poi calcolati gli interessi legali sulle somme spettanti per il risarcimento espresse all'attualità, dalla pubblicazione della sentenza al saldo, nonché sulla minor somma risultante dalla loro divisione per il coefficiente ISTAT corrispondente alla data del fatto, via via annualmente rivalutata sulla base degli stessi indici, con esclusione degli interessi sugli interessi legali, a far data dal giorno del fatto a quello delle pronunce (cfr.sent. Trib. Na 2253/03,
21 3303/05).
Quanto al regolamento delle spese, nei rapporti fra l'attrice e il convenuto le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 2 allegata al
D.M. n. 55/2014, per lo scaglione corrispondente al valore della domanda, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Le spese seguono la soccombenza anche nei rapporti fra i convenuti e il terzo intervenuto e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei medesimi criteri, per lo scaglione corrispondente al valore della domanda proposta dall'intervenuto, ma per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Restano definitivamente e completamente a carico dei convenuti in solido le spese di c.t.u. con eventuali oneri restitutori.
P.Q.M.
Il Tribunale Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: dichiara l'esclusiva responsabilità di , nella causazione Controparte_3
del sinistro per cui è procedimento;
condanna, per l'effetto, i convenuti in solido, al risarcimento dei danni patiti dall'attrice, nei limiti di cui alla parte motiva, della somma di €
79.083, 18, oltre interessi ed interessi al saggio legale dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
condanna, per l'effetto, i convenuti in solido, al pagamento in favore dell' della somma di € 147.180,82, oltre interessi legali dalla data di CP_5
pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
22 condanna i convenuti in solido a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre spese, i.v.a.,
c.p.a. come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% . condanna i convenuti in solido, alla rifusione in favore dell' delle CP_5
spese del giudizio che liquida nella somma di € 2.397,00 per compensi professionali, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge
Condanna al pagamento delle spese di CTU come Controparte_6
liquidate in atti.
Lì, 31/01/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
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