Articolo 6 della Legge 8 agosto 1985, n. 439
Articolo 5Articolo 7
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7 settembre 1985
Art. 6.
Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dell'ISPE restano disciplinati dalla normativa prevista per gli enti di ricerca di cui al punto VI della tabella annessa alla legge 20 marzo 1975, n. 70 , fino alla piena attuazione della legge-quadro sul pubblico impiego ed alla definizione dei relativi comparti.
Al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, a domanda e previo riscatto, sono riconosciuti, ai fini dei trattamenti di quiescenza e di fine rapporto, i periodi di attivita' prestata anteriormente al 1 gennaio 1968 presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica.
Nota all'art. 6, comma 1:
Gli enti di cui alla tabella, punto VI (Enti scientifici di ricerca e sperimentazione), annessa alla legge 20 marzo 1975, n. 70 , recante: "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente", sono:
Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO).
Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE).
Istituto nazionale di geofisica.
Istituto nazionale di fisica nucleare.
Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris" - Torino.
Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura navale (vasca navale).
Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN).
Istituto nazionale della nutrizione.
Istituto nazionale economia agraria (INEA).
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).
Istituto nazionale di ottica - Firenze.
(L' art. 1 della legge 20 novembre 1982, n. 886 , ha incluso nella tabella, punto VI, la stazione zoologica "Antonio Dohrn" di Napoli).
Entrata in vigore il 7 settembre 1985