CASS
Sentenza 5 gennaio 2023
Sentenza 5 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/01/2023, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EN TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
letta la requisitoria, inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., con la quale il Sostituto Procuratore generale CA TAMPIERI ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 124 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 28/09/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 5 dicembre 2018, il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, condannava IO EN alla pena di un anno e otto mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 e alla pena di sei mesi di arresto per il reato di cui all'art. 73 dello stesso decreto, con esclusivo riferimento alle condotte poste in essere il 2 maggio 2015 (violazione dell'obbligo di rincasare entro le ore 21) e il 17 giugno 2015 (guida di ciclomotore privo della patente revocata); l'imputato veniva, viceversa, assolto dal reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 in relazione alle condotte poste in essere il 29 gennaio 2015 e il 12 febbraio 2015 (violazione dell'obbligo di presentazione presso l'autorità di P.S.). 2. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo confermava la dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, escludendo la ravvisabilità della scriminante dello stato di necessità, mentre lo assolveva dal reato contravvenzionale di cui all'art. 73 del citato decreto perché il fatto non sussiste. Tuttavia, nel dispositivo redatto in calce alla motivazione non vi era traccia di quest'ultima statuizione, leggendosi: "Visti gli artt. 605 e 592 c.p.p.; Conferma la sentenza resa in data 5 dicembre dal Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, appellata dall'imputato EN IO, che condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali". Diversamente, nel dispositivo letto in udienza, era scritto, in coerenza con la motivazione: "La Corte, visto l'art. 605 c.p.p.; in parziale riforma della sentenza resa in data 5 dicembre dal Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, appellata dall'imputato EN IO, assolve l'appellante dalla contravvenzione di cui all'art. 73 D.Lgs. 159/11 perché il fatto non sussiste e, per l'effetto, elimina la pena di mesi sei di arresto inflittagli per tale capo d'imputazione. Conferma nel resto l'impugnata sentenza". 3. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, sviluppando i seguenti due motivi. 3.1. Erronea applicazione della legge penale con riferimento all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 75 d.lgs. 159/2011. Si rimprovera alla Corte territoriale di aver omesso di confrontarsi con la prova dichiarativa assunta nel giudizio di primo grado (testimonianza dell'operante EL TT), nella parte in cui aveva introdotto il "dato scriminante della condotta posta in essere" dall'imputato, vale a dire, il riferito malore dal predetto accusato, che lo aveva indotto ad allontanarsi dall'abitazione qualche attimo prima dei controlli, circostanza, peraltro, riferita anche dalla sorella agli agenti. 3.2. Vizio di motivazione in relazione agli elementi tipici dell'art. 62-bis cod. pen. La Corte di merito aveva omesso di prendere in considerazione il brevissimo lasso di tempo in cui il ricorrente sarebbe stato assente ai controlli, nonché le ragioni del suo allontanamento. 2 Inoltre, ai fini del diniego delle invocate attenuanti, non poteva farsi esclusivo riferimento ai precedenti penali. 4. Nella sua requisitoria, fatta pervenire in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Si è già evidenziato nella parte narrativa che, nel caso in esame, la Corte di appello di Palermo, nel dispositivo della sentenza, ha omesso di pronunciare l'assoluzione dell'imputato dal reato di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159/2011. 2. Invero, i rapporti che regolano la motivazione ed il dispositivo della sentenza penale sono complessi e non sono soggetti ad un'unica disciplina, perché il criterio secondo il quale la motivazione si ritiene inidonea a svolgere un'autonoma efficacia giuridica, capace di incidere, a posteriori, sul contenuto essenziale del dispositivo, può essere derogato nei casi in cui, essendo la motivazione ed il dispositivo emessi contestualmente, la prima può possedere l'attitudine ad incidere sul comando giuridico che dalla sentenza penale deriva, posto che entrambe le parti essenziali di essa trovano una simultanea origine, capace di rendere intelligibile il comando stesso. Tuttavia, fuori dai casi di emanazione contestuale di motivazione e dispositivo della sentenza, è alla pronuncia di quest'ultimo che è affidata nel processo penale la funzione dell'applicazione della legge al fatto contestato all'imputato, mentre la motivazione adempie ad una finalità meramente strumentale per cui è improduttiva di conseguenze giuridiche diverse da quelle coerenti col dispositivo. Ne consegue che la motivazione non può, di regola, supplire alle eventuali omissioni del dispositivo, cosicché quest'ultimo non è correggibile con la procedura della correzione degli errori materiali, beninteso, nei capi e nei punti essenziali che qualificano il dispositivo stesso. Logico corollario di tale impostazione è che le eventuali divergenze tra le due componenti della sentenza possono essere corrette unicamente ove si tratti di quegli errori od omissioni che non comportano una modificazione essenziale del dispositivo. 3. Ciò esula dal caso in esame perché l'omissione, contenuta nel dispositivo, attiene alla definizione di un capo della sentenza (assoluzione da uno dei reati contestati), in ordine al quale si è costituito il rapporto giuridico processuale, e quindi non è possibile ricorrere alla procedura ex art. 130 cod. proc. pen. e neppure alla rettificazione ex art. 619 cod. proc. pen., in quanto non si tratta di correggere un errore di diritto nella motivazione (in termini, Sez. 3, n. 11047 del 13/12/2016, dep. 2017, Bonaiuto e altro, Rv. 269172). Perciò, in ordine al reato di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159/2011, per il quale il dispositivo ha omesso ogni riferimento all'assoluzione nonostante la motivazione ne abbia dato compiutamente atto, è di tutta evidenza che, potendo provvedere il Collegio ex officio ai sensi 3 DEPOSITATA dell'art. 129 cod. proc. pen., la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste, con eliminazione della relativa pena di sei mesi di arresto. Ad analoga conclusione di annullamento senza rinvio della sentenza de qua deve pervenirsi con riferimento alla disposta condanna alle spese processuali, sempre riportata nello stesso dispositivo, che sarebbe coerente con un'eventuale conferma in toto della sentenza di condanna di primo grado, ma non con una decisione di parziale riforma nei termini prima esposti. 5. Nel resto, il ricorso va rigettato perché, quanto meno, infondato. In ordine alle censure dedotte dalla difesa del ricorrente, è, infatti, sufficiente osservare: a) sull'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, che è stato lo stesso teste TT invocato a discarico a dichiarare di non aver riscontrato la presenza dell'imputato al pronto soccorso dell'ospedale o alla guardia medica, sicché correttamente i giudici di merito hanno escluso la ravvisabilità dell'esimente dello stato di necessità nel caso di specie;
b) sul diniego delle attenuanti generiche, che deve considerarsi pienamente adeguato il richiamo, operato in sentenza, ai plurimi precedenti gravanti a carico del EN. Va, conseguentemente, dichiarata la definitività dell'accertamento di responsabilità per il suddetto reato nonché della relativa pena di un anno e otto mesi di reclusione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 perché il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena di 6 mesi di arresto. Annulla, altresì, senza rinvio la medesima sentenza relativamente alla condanna alle spese processuali. Rigetta nel resto il ricorso e dichiara definitivo l'accertamento di responsabilità per il residuo reato nonché la relativa pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022
udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
letta la requisitoria, inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., con la quale il Sostituto Procuratore generale CA TAMPIERI ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 124 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 28/09/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 5 dicembre 2018, il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, condannava IO EN alla pena di un anno e otto mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 e alla pena di sei mesi di arresto per il reato di cui all'art. 73 dello stesso decreto, con esclusivo riferimento alle condotte poste in essere il 2 maggio 2015 (violazione dell'obbligo di rincasare entro le ore 21) e il 17 giugno 2015 (guida di ciclomotore privo della patente revocata); l'imputato veniva, viceversa, assolto dal reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 in relazione alle condotte poste in essere il 29 gennaio 2015 e il 12 febbraio 2015 (violazione dell'obbligo di presentazione presso l'autorità di P.S.). 2. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo confermava la dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, escludendo la ravvisabilità della scriminante dello stato di necessità, mentre lo assolveva dal reato contravvenzionale di cui all'art. 73 del citato decreto perché il fatto non sussiste. Tuttavia, nel dispositivo redatto in calce alla motivazione non vi era traccia di quest'ultima statuizione, leggendosi: "Visti gli artt. 605 e 592 c.p.p.; Conferma la sentenza resa in data 5 dicembre dal Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, appellata dall'imputato EN IO, che condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali". Diversamente, nel dispositivo letto in udienza, era scritto, in coerenza con la motivazione: "La Corte, visto l'art. 605 c.p.p.; in parziale riforma della sentenza resa in data 5 dicembre dal Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, appellata dall'imputato EN IO, assolve l'appellante dalla contravvenzione di cui all'art. 73 D.Lgs. 159/11 perché il fatto non sussiste e, per l'effetto, elimina la pena di mesi sei di arresto inflittagli per tale capo d'imputazione. Conferma nel resto l'impugnata sentenza". 3. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, sviluppando i seguenti due motivi. 3.1. Erronea applicazione della legge penale con riferimento all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 75 d.lgs. 159/2011. Si rimprovera alla Corte territoriale di aver omesso di confrontarsi con la prova dichiarativa assunta nel giudizio di primo grado (testimonianza dell'operante EL TT), nella parte in cui aveva introdotto il "dato scriminante della condotta posta in essere" dall'imputato, vale a dire, il riferito malore dal predetto accusato, che lo aveva indotto ad allontanarsi dall'abitazione qualche attimo prima dei controlli, circostanza, peraltro, riferita anche dalla sorella agli agenti. 3.2. Vizio di motivazione in relazione agli elementi tipici dell'art. 62-bis cod. pen. La Corte di merito aveva omesso di prendere in considerazione il brevissimo lasso di tempo in cui il ricorrente sarebbe stato assente ai controlli, nonché le ragioni del suo allontanamento. 2 Inoltre, ai fini del diniego delle invocate attenuanti, non poteva farsi esclusivo riferimento ai precedenti penali. 4. Nella sua requisitoria, fatta pervenire in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Si è già evidenziato nella parte narrativa che, nel caso in esame, la Corte di appello di Palermo, nel dispositivo della sentenza, ha omesso di pronunciare l'assoluzione dell'imputato dal reato di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159/2011. 2. Invero, i rapporti che regolano la motivazione ed il dispositivo della sentenza penale sono complessi e non sono soggetti ad un'unica disciplina, perché il criterio secondo il quale la motivazione si ritiene inidonea a svolgere un'autonoma efficacia giuridica, capace di incidere, a posteriori, sul contenuto essenziale del dispositivo, può essere derogato nei casi in cui, essendo la motivazione ed il dispositivo emessi contestualmente, la prima può possedere l'attitudine ad incidere sul comando giuridico che dalla sentenza penale deriva, posto che entrambe le parti essenziali di essa trovano una simultanea origine, capace di rendere intelligibile il comando stesso. Tuttavia, fuori dai casi di emanazione contestuale di motivazione e dispositivo della sentenza, è alla pronuncia di quest'ultimo che è affidata nel processo penale la funzione dell'applicazione della legge al fatto contestato all'imputato, mentre la motivazione adempie ad una finalità meramente strumentale per cui è improduttiva di conseguenze giuridiche diverse da quelle coerenti col dispositivo. Ne consegue che la motivazione non può, di regola, supplire alle eventuali omissioni del dispositivo, cosicché quest'ultimo non è correggibile con la procedura della correzione degli errori materiali, beninteso, nei capi e nei punti essenziali che qualificano il dispositivo stesso. Logico corollario di tale impostazione è che le eventuali divergenze tra le due componenti della sentenza possono essere corrette unicamente ove si tratti di quegli errori od omissioni che non comportano una modificazione essenziale del dispositivo. 3. Ciò esula dal caso in esame perché l'omissione, contenuta nel dispositivo, attiene alla definizione di un capo della sentenza (assoluzione da uno dei reati contestati), in ordine al quale si è costituito il rapporto giuridico processuale, e quindi non è possibile ricorrere alla procedura ex art. 130 cod. proc. pen. e neppure alla rettificazione ex art. 619 cod. proc. pen., in quanto non si tratta di correggere un errore di diritto nella motivazione (in termini, Sez. 3, n. 11047 del 13/12/2016, dep. 2017, Bonaiuto e altro, Rv. 269172). Perciò, in ordine al reato di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159/2011, per il quale il dispositivo ha omesso ogni riferimento all'assoluzione nonostante la motivazione ne abbia dato compiutamente atto, è di tutta evidenza che, potendo provvedere il Collegio ex officio ai sensi 3 DEPOSITATA dell'art. 129 cod. proc. pen., la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste, con eliminazione della relativa pena di sei mesi di arresto. Ad analoga conclusione di annullamento senza rinvio della sentenza de qua deve pervenirsi con riferimento alla disposta condanna alle spese processuali, sempre riportata nello stesso dispositivo, che sarebbe coerente con un'eventuale conferma in toto della sentenza di condanna di primo grado, ma non con una decisione di parziale riforma nei termini prima esposti. 5. Nel resto, il ricorso va rigettato perché, quanto meno, infondato. In ordine alle censure dedotte dalla difesa del ricorrente, è, infatti, sufficiente osservare: a) sull'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, che è stato lo stesso teste TT invocato a discarico a dichiarare di non aver riscontrato la presenza dell'imputato al pronto soccorso dell'ospedale o alla guardia medica, sicché correttamente i giudici di merito hanno escluso la ravvisabilità dell'esimente dello stato di necessità nel caso di specie;
b) sul diniego delle attenuanti generiche, che deve considerarsi pienamente adeguato il richiamo, operato in sentenza, ai plurimi precedenti gravanti a carico del EN. Va, conseguentemente, dichiarata la definitività dell'accertamento di responsabilità per il suddetto reato nonché della relativa pena di un anno e otto mesi di reclusione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 perché il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena di 6 mesi di arresto. Annulla, altresì, senza rinvio la medesima sentenza relativamente alla condanna alle spese processuali. Rigetta nel resto il ricorso e dichiara definitivo l'accertamento di responsabilità per il residuo reato nonché la relativa pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022