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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/12/2025, n. 4964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4964 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Quinta Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 11923/2023
Visti gli atti del processo;
lette le note depositate dalle parti per l'udienza a trattazione scritta del 10.11.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
Il G.O.P
Pone la causa in decisione.
Palermo lì 10.11.2025
Il G.O.P
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace, dott. Gabriele Leone della Sezione V Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al ruolo nr. 11923/2023 RGAC pendente
TRA
Sig. , C.F. , nato a [...], il [...], ivi residente nel Viale Parte_1 C.F._1
Michelangelo n. 2315, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Ribaudo, C.F. , C.F._2 unitamente e disgiuntamente all' Avv. Francesco Dentino, C.F. , ed elettivamente C.F._3 domiciliato presso lo studio legale Ribaudo, sito in Palermo, nella Via Mariano Stabile n. 241
1 Ricorrente opponente
CONTRO
, corrente in Roma, in Via Giuseppe Grezar Controparte_1
14 – 00142 - (CF / PI n. ), in persona del suo Procuratore Speciale, dott. P.IVA_1 CP_2 in qualita' di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio SICILIA con sede in Roma,
[...] alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, (codice fiscale/partita IVA n. ) rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Giancarlo Greco (C.F. C.F._4
Resistente-opposta
CONCLUSIONI: le parti costituite concludevano all'udienza del 10.11.2025 come da note di trattazione scritta
FATTO
Con atto di ricorso in opposizione ex art 615 cpc all'intimazione di pagamento nr.
29620239001893948/000, il sig. agiva contro . Parte_1 Controparte_1
La parte ricorrente rappresentava che veniva notificata l'intimazione di pagamento nr.
29620239001893948/00, con la quale era richiesto il pagamento della somma di euro 12.015,06 di cui alla sottesa cartella di pagamento nr. 29620140030644160000 presumibilmente notificata il
22.10.2014.
Il sig. dunque, motivava la propria opposizione deducendo la mancata notifica dell'atto Pt_1 prodromico e la prescrizione del credito.
Pertanto, la parte ricorrente chiedeva al Tribunale adito: Voglia l'On.le Tribunale Adito, previa sospensione anche inaudita altera parte degli effetti esecutivi dell'atto di intimazione di pagamento impugnato, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa: – Ritenere l'opposizione tempestiva, ammissibile, procedibile, fondata in fatto ed in diritto e per gli effetti accertare e dichiarare nulla e/o annullare l'intimazione di pagamento n.
296 2023 90018939 48/000 (relativa alla cartella di pagamento n. 29620140030644160000), emessa dall' per i motivi meglio esposti in narrativa, con ogni e qualsiasi statuizione di Controparte_1 legge. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
La resistente si costituiva, in data 20.11.2023, rilevando l'infondatezza dell'atto avverso.
2 Quindi, l' così concludeva il proprio atto introduttivo “Reietta ogni contraria Controparte_1 istanza, eccezione e difesa. - Rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto oltre che inammissibile e/o improcedibile. Condannare controparte alle spese del presente giudizio.
Con provvedimento del 09.10.2023, si fissava udienza al 07.03.2024.
Con decreto dell'08.03.2024, si fissava l'udienza del 16.10.2025 per discussione e decisione ex art
281 sexies cpc.
Cont Con provvedimento del 26.08.2025, la causa era assegnata allo scrivente che, in data
29.08.2025, fissava l'udienza al 10.11.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte ricorrente deve essere respinta per le ragioni che seguono.
Prima di ogni altra deduzione, appare opportuno specificare l'oggetto della presente pronuncia.
L'attuale giudizio si è instaurato a seguito del ricorso depositato il 29.09.2023 avverso l'atto di intimazione recante nr 29620239001893948/00.
Orbene, appare da condividere il principio secondo cui “ alla stregua del criterio generale di distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, valido anche quando venga opposta dinanzi al giudice ordinario una cartella di pagamento emessa dall'Agente per la riscossione per pretese diverse da quelle tributarie
(riservate, queste ultime, alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie), si avrà opposizione agli atti esecutivi quando si farà valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto (la cartella di pagamento) allo scopo di ottenere
l'annullamento dell'atto successivo (le intimazioni di pagamento), poiché si tratterà di vizio formale di quest'ultimo denunciabile ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ.; si avrà opposizione all'esecuzione quando la deduzione della mancanza di notificazione della cartella di pagamento è strumentale alla contestazione della pretesa esecutiva dell'ente impositore, della quale il destinatario assume di non essere previamente venuto a conoscenza proprio in conseguenza della mancata notificazione della cartella esattoriale (che cumula in sé, nel procedimento di riscossione coattiva, le funzioni, che nel procedimento esecutivo ordinario, sono riservate alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto)
(Cass. 10326/2014).
Ne consegue che la doglianza relativa alla mancata notificazione dell'atto prodromico, ossia della cartella di pagamento nr. 29620140030644160000, essendo equiparato ad un vizio denunciabile ex art 617 cpc, andava proposta con un'azione giudiziaria da incardinarsi entro 20 giorni dalla notifica dell'atto di intimazione stesso.
3 Orbene, poiché il ricorso è stato depositato in data 29.09.2023, la parte ricorrente avrebbe dovuto provare la tempestività dell'opposizione.
Mancando la prova della tempestività del ricorso, sebbene vi sia stata una specifica contestazione al riguardo da parte della resistente nella propria comparsa di costituzione, ne consegue che deve ritenersi violato il termine previsto dall'art. 617 cpc.
Pertanto, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile poiché tardivamente proposta e quindi deve ritenersi superflua l'analisi dei motivi di doglianza.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in euro 3397,00 e determinate, secondo i valori medi di cui al dm 55/2014, in base allo scaglione di valore compreso tra euro 5201 ed euro 26000
(in considerazione del petitum) e così specificate: euro 919 per la fase studio, euro 777 per la fase introduttiva ed euro 1701 per la fase decisionale, oltre IVA, cpa, da corrispondersi in favore dell' Controparte_1
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza e definitivamente pronunciando
1. Dichiara inammissibile e conseguentemente rigetta l'opposizione proposta dal sig. Pt_1
[...]
2. Conferma l'intimazione di pagamento nr. 29620239001893948/000.
3. Condanna il sig. al pagamento delle spese di lite in favore dell Parte_1 [...]
liquidandole in euro 3397,00 oltre accessori di legge. Controparte_1
Palermo lì 9.12.2025
Il G.O.P dott. Gabriele Leone
4
Sezione Quinta Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 11923/2023
Visti gli atti del processo;
lette le note depositate dalle parti per l'udienza a trattazione scritta del 10.11.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
Il G.O.P
Pone la causa in decisione.
Palermo lì 10.11.2025
Il G.O.P
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace, dott. Gabriele Leone della Sezione V Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al ruolo nr. 11923/2023 RGAC pendente
TRA
Sig. , C.F. , nato a [...], il [...], ivi residente nel Viale Parte_1 C.F._1
Michelangelo n. 2315, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Ribaudo, C.F. , C.F._2 unitamente e disgiuntamente all' Avv. Francesco Dentino, C.F. , ed elettivamente C.F._3 domiciliato presso lo studio legale Ribaudo, sito in Palermo, nella Via Mariano Stabile n. 241
1 Ricorrente opponente
CONTRO
, corrente in Roma, in Via Giuseppe Grezar Controparte_1
14 – 00142 - (CF / PI n. ), in persona del suo Procuratore Speciale, dott. P.IVA_1 CP_2 in qualita' di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio SICILIA con sede in Roma,
[...] alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, (codice fiscale/partita IVA n. ) rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Giancarlo Greco (C.F. C.F._4
Resistente-opposta
CONCLUSIONI: le parti costituite concludevano all'udienza del 10.11.2025 come da note di trattazione scritta
FATTO
Con atto di ricorso in opposizione ex art 615 cpc all'intimazione di pagamento nr.
29620239001893948/000, il sig. agiva contro . Parte_1 Controparte_1
La parte ricorrente rappresentava che veniva notificata l'intimazione di pagamento nr.
29620239001893948/00, con la quale era richiesto il pagamento della somma di euro 12.015,06 di cui alla sottesa cartella di pagamento nr. 29620140030644160000 presumibilmente notificata il
22.10.2014.
Il sig. dunque, motivava la propria opposizione deducendo la mancata notifica dell'atto Pt_1 prodromico e la prescrizione del credito.
Pertanto, la parte ricorrente chiedeva al Tribunale adito: Voglia l'On.le Tribunale Adito, previa sospensione anche inaudita altera parte degli effetti esecutivi dell'atto di intimazione di pagamento impugnato, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa: – Ritenere l'opposizione tempestiva, ammissibile, procedibile, fondata in fatto ed in diritto e per gli effetti accertare e dichiarare nulla e/o annullare l'intimazione di pagamento n.
296 2023 90018939 48/000 (relativa alla cartella di pagamento n. 29620140030644160000), emessa dall' per i motivi meglio esposti in narrativa, con ogni e qualsiasi statuizione di Controparte_1 legge. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
La resistente si costituiva, in data 20.11.2023, rilevando l'infondatezza dell'atto avverso.
2 Quindi, l' così concludeva il proprio atto introduttivo “Reietta ogni contraria Controparte_1 istanza, eccezione e difesa. - Rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto oltre che inammissibile e/o improcedibile. Condannare controparte alle spese del presente giudizio.
Con provvedimento del 09.10.2023, si fissava udienza al 07.03.2024.
Con decreto dell'08.03.2024, si fissava l'udienza del 16.10.2025 per discussione e decisione ex art
281 sexies cpc.
Cont Con provvedimento del 26.08.2025, la causa era assegnata allo scrivente che, in data
29.08.2025, fissava l'udienza al 10.11.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte ricorrente deve essere respinta per le ragioni che seguono.
Prima di ogni altra deduzione, appare opportuno specificare l'oggetto della presente pronuncia.
L'attuale giudizio si è instaurato a seguito del ricorso depositato il 29.09.2023 avverso l'atto di intimazione recante nr 29620239001893948/00.
Orbene, appare da condividere il principio secondo cui “ alla stregua del criterio generale di distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, valido anche quando venga opposta dinanzi al giudice ordinario una cartella di pagamento emessa dall'Agente per la riscossione per pretese diverse da quelle tributarie
(riservate, queste ultime, alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie), si avrà opposizione agli atti esecutivi quando si farà valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto (la cartella di pagamento) allo scopo di ottenere
l'annullamento dell'atto successivo (le intimazioni di pagamento), poiché si tratterà di vizio formale di quest'ultimo denunciabile ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ.; si avrà opposizione all'esecuzione quando la deduzione della mancanza di notificazione della cartella di pagamento è strumentale alla contestazione della pretesa esecutiva dell'ente impositore, della quale il destinatario assume di non essere previamente venuto a conoscenza proprio in conseguenza della mancata notificazione della cartella esattoriale (che cumula in sé, nel procedimento di riscossione coattiva, le funzioni, che nel procedimento esecutivo ordinario, sono riservate alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto)
(Cass. 10326/2014).
Ne consegue che la doglianza relativa alla mancata notificazione dell'atto prodromico, ossia della cartella di pagamento nr. 29620140030644160000, essendo equiparato ad un vizio denunciabile ex art 617 cpc, andava proposta con un'azione giudiziaria da incardinarsi entro 20 giorni dalla notifica dell'atto di intimazione stesso.
3 Orbene, poiché il ricorso è stato depositato in data 29.09.2023, la parte ricorrente avrebbe dovuto provare la tempestività dell'opposizione.
Mancando la prova della tempestività del ricorso, sebbene vi sia stata una specifica contestazione al riguardo da parte della resistente nella propria comparsa di costituzione, ne consegue che deve ritenersi violato il termine previsto dall'art. 617 cpc.
Pertanto, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile poiché tardivamente proposta e quindi deve ritenersi superflua l'analisi dei motivi di doglianza.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in euro 3397,00 e determinate, secondo i valori medi di cui al dm 55/2014, in base allo scaglione di valore compreso tra euro 5201 ed euro 26000
(in considerazione del petitum) e così specificate: euro 919 per la fase studio, euro 777 per la fase introduttiva ed euro 1701 per la fase decisionale, oltre IVA, cpa, da corrispondersi in favore dell' Controparte_1
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza e definitivamente pronunciando
1. Dichiara inammissibile e conseguentemente rigetta l'opposizione proposta dal sig. Pt_1
[...]
2. Conferma l'intimazione di pagamento nr. 29620239001893948/000.
3. Condanna il sig. al pagamento delle spese di lite in favore dell Parte_1 [...]
liquidandole in euro 3397,00 oltre accessori di legge. Controparte_1
Palermo lì 9.12.2025
Il G.O.P dott. Gabriele Leone
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