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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 02/12/2025, n. 1982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1982 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3810/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3810/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(codice fiscale ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25.6.1974, residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Paolo Ardilio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
20.10.1968;
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del pubblico ministero in sede.
All'esito dell'udienza del 25.11.2025 la causa veniva posta in decisione dinanzi al Collegio per la decisione, senza i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c., depositato il 6.11.2024, , Parte_1 premettendo di avere contratto matrimonio con in data 6.2.2001 e che dalla Controparte_1 loro unione nasceva il figlio (il 18.6.2008), chiedeva pronunciarsi la Persona_1
1 separazione personale, all'uopo allegando la sopraggiunta fine dell'affectio coniugalis dovuta all'insofferenza e al disinteresse del marito rispetto alla vita coniugale.
In ordine alle ulteriori statuizioni, domandava: a) l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso di sé, nella sua abitazione;
b) la regolamentazione dettagliata dell'esercizio del diritto di visita paterno;
c) la previsione dell'obbligo in capo al resistente di corrispondere la somma di euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Radicatosi il contraddittorio, all'udienza del 25.11.2025 parte ricorrente, comparsa personalmente con l'assistenza del proprio difensore, dichiarava di abitare un immobile lei concesso in uso gratuito da un amico e che il figlio - prossimo alla maggiore età - aveva lasciato gli studi con l'intenzione di trovare occupazione lavorativa. Aggiungeva di non vedere il marito da circa 10 anni e che il minore non aveva alcun contatto con il padre.
Alla medesima udienza, il giudice relatore, ritenuta la causa sufficientemente istruita, la rimetteva dinanzi al Collegio per la decisione, senza i termini a ritroso di cui all'art. 473-bis.28
c.p.c..
2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , che non si è costituito in Controparte_1 giudizio nonostante il contraddittorio sia stato regolarmente instaurato nei suoi confronti.
3. Passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
La separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalla ricorrente e il comportamento tenuto dal coniuge resistente, rimasto contumace, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
4. Anche la domanda di affidamento condiviso del figlio minore è fondata e va accolta.
In punto di diritto, bisogna ricordare che a partire dalla Legge di riforma n. 154/2006, ed oggi secondo il disposto dell'art. 337-ter, comma 2, c.c., il giudice della crisi familiare è chiamato a valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, oppure stabilisce a quale di essi i figli debbano essere affidati, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore ed, altresì, fissando la misura ed il modo in cui ciascuno di essi deve contribuire alla loro cura, mantenimento, istruzione ed educazione.
In altre parole, l'affidamento condiviso costituisce il criterio preferenziale dell'affidamento dei minori nelle situazioni di crisi e di disgregazione della convivenza familiare e, non a caso, l'art. 337-quater c.c. specifica che solo nel caso in cui l'affidamento ad entrambi i genitori sia contrario all'interesse del minore è possibile scegliere di affidarlo a soltanto uno dei due.
L'interesse del minore, unitamente al suo diritto alla bigenitorialità, rappresenta il fulcro
2 dell'intera disciplina che regola il rapporto genitori-figli nei contesti di crisi familiare.
In quest'ottica il decidente è chiamato ad assolvere ad un delicato compito che consiste nel ponderare l'interesse del minore e il diritto alla bigenitorialità (non sempre coincidenti) al fine di individuare, nel caso concreto, quale sia il regime più idoneo.
Giova all'uopo osservare come, in giurisprudenza, i motivi ostativi all'affidamento condiviso sono stati individuati, di volta in volta, nelle violenze e maltrattamenti posti in essere sui figli ad opera di uno dei genitori, nello stato di detenzione di uno dei due genitori oppure in situazioni di tossicodipendenza, di alcolismo o di patologie psichiche di un genitore o, ancora, nella violazione, da parte di uno dei due genitori, dei tipici doveri nei confronti della prole tra cui, più frequentemente, il dovere di mantenimento.
Altre pronunce giurisprudenziali hanno optato, con orientamenti non sempre univoci, per l'affido esclusivo in circostanze quali la distanza tra le residenze dei genitori, la volontà di entrambi di disporre l'affidamento esclusivo del figlio, le difficoltà, anche relazionali, nel rapporto tra uno dei genitori e il minore – dettate spesso da ragioni oggettive estranee alla volontà di entrambi – oppure, ancora, il rifiuto del figlio nei confronti di uno dei due genitori e il forte attaccamento, invece, nei confronti dell'altro.
In ogni caso, sottolinea la giurisprudenza di legittimità, “la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr., tra le tante, Cass. n. 27/2017).
Tanto premesso, osserva il Tribunale che nel caso di specie non sono emersi profili di inidoneità genitoriale, non avendo la ricorrente neppure allegato ragioni di pregiudizio per il figlio minorenne.
Deve, pertanto, essere disposto l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, nella sua abitazione, fermo il diritto di visita del padre da esercitarsi secondo liberi accordi tra le parti, compatibilmente con la volontà del ragazzo, tra l'altro prossimo al compimento dei 18 anni.
5. Per quel che riguarda la misura del mantenimento chiesto dalla ricorrente per il figlio, posto il dovere di ogni genitore di contribuire economicamente al soddisfacimento delle esigenze ordinarie e straordinarie dei figli in proporzione alle proprie risorse, in assenza di notizie relative alla condizione reddituale di , il Collegio ritiene equo porre in capo a Controparte_1 quest'ultimo l'obbligo di corrispondere a , entro giorno 5 di ogni mese, la Parte_1 somma di euro 180,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, per la cui individuazione si richiama il Protocollo sottoscritto tra Tribunale di Siracusa e Consiglio dell'Ordine degli
3 Avvocati di Siracusa, pubblicato il 30.1.2020.
6. In ragione dell'esito del giudizio e della mancata opposizione di parte resistente, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3810/2024 R.G.: pronuncia la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1 dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
regolamenta l'esercizio del diritto di visita paterno come in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di versare – entro giorno 5 di ogni mese – la somma Controparte_1 di euro 180,00 in favore di , a titolo di contributo per il mantenimento del Parte_1 figlio minore, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Pachino per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Siracusa, l'1.12.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3810/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(codice fiscale ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25.6.1974, residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Paolo Ardilio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
20.10.1968;
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del pubblico ministero in sede.
All'esito dell'udienza del 25.11.2025 la causa veniva posta in decisione dinanzi al Collegio per la decisione, senza i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c., depositato il 6.11.2024, , Parte_1 premettendo di avere contratto matrimonio con in data 6.2.2001 e che dalla Controparte_1 loro unione nasceva il figlio (il 18.6.2008), chiedeva pronunciarsi la Persona_1
1 separazione personale, all'uopo allegando la sopraggiunta fine dell'affectio coniugalis dovuta all'insofferenza e al disinteresse del marito rispetto alla vita coniugale.
In ordine alle ulteriori statuizioni, domandava: a) l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso di sé, nella sua abitazione;
b) la regolamentazione dettagliata dell'esercizio del diritto di visita paterno;
c) la previsione dell'obbligo in capo al resistente di corrispondere la somma di euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Radicatosi il contraddittorio, all'udienza del 25.11.2025 parte ricorrente, comparsa personalmente con l'assistenza del proprio difensore, dichiarava di abitare un immobile lei concesso in uso gratuito da un amico e che il figlio - prossimo alla maggiore età - aveva lasciato gli studi con l'intenzione di trovare occupazione lavorativa. Aggiungeva di non vedere il marito da circa 10 anni e che il minore non aveva alcun contatto con il padre.
Alla medesima udienza, il giudice relatore, ritenuta la causa sufficientemente istruita, la rimetteva dinanzi al Collegio per la decisione, senza i termini a ritroso di cui all'art. 473-bis.28
c.p.c..
2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , che non si è costituito in Controparte_1 giudizio nonostante il contraddittorio sia stato regolarmente instaurato nei suoi confronti.
3. Passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
La separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalla ricorrente e il comportamento tenuto dal coniuge resistente, rimasto contumace, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
4. Anche la domanda di affidamento condiviso del figlio minore è fondata e va accolta.
In punto di diritto, bisogna ricordare che a partire dalla Legge di riforma n. 154/2006, ed oggi secondo il disposto dell'art. 337-ter, comma 2, c.c., il giudice della crisi familiare è chiamato a valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, oppure stabilisce a quale di essi i figli debbano essere affidati, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore ed, altresì, fissando la misura ed il modo in cui ciascuno di essi deve contribuire alla loro cura, mantenimento, istruzione ed educazione.
In altre parole, l'affidamento condiviso costituisce il criterio preferenziale dell'affidamento dei minori nelle situazioni di crisi e di disgregazione della convivenza familiare e, non a caso, l'art. 337-quater c.c. specifica che solo nel caso in cui l'affidamento ad entrambi i genitori sia contrario all'interesse del minore è possibile scegliere di affidarlo a soltanto uno dei due.
L'interesse del minore, unitamente al suo diritto alla bigenitorialità, rappresenta il fulcro
2 dell'intera disciplina che regola il rapporto genitori-figli nei contesti di crisi familiare.
In quest'ottica il decidente è chiamato ad assolvere ad un delicato compito che consiste nel ponderare l'interesse del minore e il diritto alla bigenitorialità (non sempre coincidenti) al fine di individuare, nel caso concreto, quale sia il regime più idoneo.
Giova all'uopo osservare come, in giurisprudenza, i motivi ostativi all'affidamento condiviso sono stati individuati, di volta in volta, nelle violenze e maltrattamenti posti in essere sui figli ad opera di uno dei genitori, nello stato di detenzione di uno dei due genitori oppure in situazioni di tossicodipendenza, di alcolismo o di patologie psichiche di un genitore o, ancora, nella violazione, da parte di uno dei due genitori, dei tipici doveri nei confronti della prole tra cui, più frequentemente, il dovere di mantenimento.
Altre pronunce giurisprudenziali hanno optato, con orientamenti non sempre univoci, per l'affido esclusivo in circostanze quali la distanza tra le residenze dei genitori, la volontà di entrambi di disporre l'affidamento esclusivo del figlio, le difficoltà, anche relazionali, nel rapporto tra uno dei genitori e il minore – dettate spesso da ragioni oggettive estranee alla volontà di entrambi – oppure, ancora, il rifiuto del figlio nei confronti di uno dei due genitori e il forte attaccamento, invece, nei confronti dell'altro.
In ogni caso, sottolinea la giurisprudenza di legittimità, “la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr., tra le tante, Cass. n. 27/2017).
Tanto premesso, osserva il Tribunale che nel caso di specie non sono emersi profili di inidoneità genitoriale, non avendo la ricorrente neppure allegato ragioni di pregiudizio per il figlio minorenne.
Deve, pertanto, essere disposto l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, nella sua abitazione, fermo il diritto di visita del padre da esercitarsi secondo liberi accordi tra le parti, compatibilmente con la volontà del ragazzo, tra l'altro prossimo al compimento dei 18 anni.
5. Per quel che riguarda la misura del mantenimento chiesto dalla ricorrente per il figlio, posto il dovere di ogni genitore di contribuire economicamente al soddisfacimento delle esigenze ordinarie e straordinarie dei figli in proporzione alle proprie risorse, in assenza di notizie relative alla condizione reddituale di , il Collegio ritiene equo porre in capo a Controparte_1 quest'ultimo l'obbligo di corrispondere a , entro giorno 5 di ogni mese, la Parte_1 somma di euro 180,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, per la cui individuazione si richiama il Protocollo sottoscritto tra Tribunale di Siracusa e Consiglio dell'Ordine degli
3 Avvocati di Siracusa, pubblicato il 30.1.2020.
6. In ragione dell'esito del giudizio e della mancata opposizione di parte resistente, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3810/2024 R.G.: pronuncia la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1 dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
regolamenta l'esercizio del diritto di visita paterno come in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di versare – entro giorno 5 di ogni mese – la somma Controparte_1 di euro 180,00 in favore di , a titolo di contributo per il mantenimento del Parte_1 figlio minore, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Pachino per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Siracusa, l'1.12.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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