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Sentenza 22 gennaio 2024
Sentenza 22 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/01/2024, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 7832/2023
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Specializzata in materia di cittadinanza, Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea
IL GIUDICE DR. GIORGIO JACHIA PRONUNCIA LA SEGUENTE
SENTENZA
NELLA CAUSA ISCRITTA AL N. 7832/2023, VERTENTE TRA LE SEGUENTI:
[...]
c.f. Parte_1
, nato il [...] a San Paolo SP in [...], C.F._1 residente in [...] Coolgariff Road - Beaumont, elettivamente domiciliato in Pescara, Via Giosuè Carducci n. 71, presso e nello studio dell'Avv. Mauro Talamonti che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
RICORRENTE
AVVERSO
Controparte_1 in persona del p.t., rappr. e difeso ex lege dall'Avvocatura CP_2
Distrettuale dello Stato di Salerno. RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO dell presso il Tribunale Ordinario di Salerno Organizzazione_1
- INTERVENTORE EX LEGE
AVENTE PER OGGETTO LA RICHIESTA DEL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA DA PARTE DI CITTADINI STRANIERI CON ANTENATI ITALIANI
E A TALE SCOPO ESPONE LE
RAGIONI DELLA DECISIONE 2
1 DEL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA PER IUS SANGUINIS
1.1 60 MILIONI DI DISCENDENTI
L'odierna richiesta di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana e quindi di mera attribuzione della sua titolarità formale è fondatamente proposta dai discendenti di un cittadino italiano emigrato in uno stato che attribuiva ed attribuisce la cittadinanza, ius soli, a chi vi nasce. Fondatamente perché nell'ordinamento politico-culturale e giuridico italiano, invece, l'attribuzione della cittadinanza non è (ancora) connessa, ad esempio, allo “ius cultura”- principio di diritto per cui gli stranieri minori acquisiscono la cittadinanza del paese in cui sono nati, vivono e frequentano le scuole con e come gli altri ragazzi – ma è ancora perlopiù legata – emendati gli incostituzionali riferimenti al sesso – all'idea ottocentesca del vincolo di sangue del marito-padre con tutti gli altri componenti della famiglia. Infatti nel sistema delineato dal Codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per discendenza si acquista a titolo originario, è uno "status", permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo. Pertanto la cittadinanza italiana oggi è trasmessa prevalentemente secondo il principio dello ius sanguinis da genitore a figlio (e non più soltanto da padre cittadino italiano a figlio come previsto dal codice civile del 1865). Soprattutto la cittadinanza italiana non si perde per aver ottenuto una cittadinanza straniera;
anzi nascono con doppia cittadinanza coloro che nascono all'estero in un paese che attribuisce la cittadinanza ius soli da un genitore con la cittadinanza italiana, anche non registrata all'anagrafe. La complessità sociale, economica e giuridica del fenomeno in cui si inscrive questo singolo ricorso rende opportuno il procedere per gradi e quindi il rappresentare in primo luogo che il numero incalcolabile di discendenti di italiani nel mondo – stimato tra i 60 e gli 80 milioni nella relazione alla proposta di legge N. 2269/2019 di modifica alla legge 5 febbraio 1992 n. 91, in materia di cittadinanza – porta l'Avvocatura dello Stato ad affermare che “il nostro ordinamento, nel procedimento di ricostruzione della cittadinanza per discendenza, è l'unico fra quelli europei che consente di risalire all'indietro, di generazione in generazione, senza porre alcun limite temporale all'individuazione del capostipite”. L'Avvocatura dello Stato, nelle memorie depositate in questi procedimenti, rammenta sempre che il numero di procedimenti amministrativi volti al riconoscimento del diritto di cittadinanza è tale da non consentirne la tempestiva evasione;
le parti ricorrenti, rappresentati questi ritardi, 3
chiedono (in supplenza) il riconoscimento avanti all'Autorità Giudiziaria della titolarità formale della cittadinanza italiana. Tale grave situazione ha indotto il nostro legislatore, però, a coniare soltanto una norma processuale, il comma 36 dell'art. 1 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 volta a modificare il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13. Pertanto, a partire dal 22 giugno 2022, queste cause non sono più trattate dal Tribunale di Roma ma sono esaminate distrettualmente dalle Sezioni Specializzate (in materia di cittadinanza, Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea). In questo contesto nell'agosto 2022 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr., Cass. Civ., S.U. n. 25317/2022 e n. 25318/2022) hanno, non a caso, qualificato come di particolare importanza tanto le questioni giuridiche inerenti alla perdita della cittadinanza da parte di cittadini italiani emigrati in Brasile e ivi sottoposti alla naturalizzazione di massa della fine del XIX secolo quanto quelle inerenti ai riflessi di tali eventi sulla linea di trasmissione dei discendenti. Si tratta, quindi, di un fenomeno epocale, destinato ad avere un rilevante impatto sull'assetto complessivo dei diritti dei cittadini italiani ed europei perché (cfr., Cass. civ. Sez. I Sent., 27/12/2021, n. 41686) trattandosi di attribuire lo status civitatis ad un numero rilevantissimo di individui che in forza del possesso dello status trovano la propria realizzazione tanto nei rapporti verticali tra il suo titolare con lo Stato quanto in quelli orizzontali con gli altri appartenenti alla società cui egli partecipa con lui titolari del medesimo stato.
1.2 DELL'ACCERTAMENTO DELLA CITTADINANZA IURE SANGUINIS
Dal fatto che nel sistema vigente la cittadinanza per discendenza si acquista a titolo originario, sia uno "status", permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo consegue che per il riconoscimento della cittadinanza occorre – con riserva dei successivi approfondimenti – da un lato la prova della discendenza dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino (l'avo emigrato) e dall'altro la prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza (mancata naturalizzazione straniera dell'avo dante causa prima della nascita del figlio, assenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte degli ulteriori discendenti prima della nascita della successiva generazione). In particolare (come ribadito da ultimo anche che nella relazione dell'Ufficio del Massimario di accompagnamento alle sentenze gemelle dell'agosto 2022 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, cfr., Cass. Civ., S.U. n. 25317/2022 e n. 25318/2022) da tale sistema legale consegue che incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova 4
dell'eventuale fattispecie interruttiva. Quindi nel sistema delineato dalla recente giurisprudenza di legittimità la bipolidia accidentale, la titolarità della doppia cittadinanza non rileva ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana perché la legislazione italiana qualifica l'ascendente cittadino italiano come trasmittente ed il discendente come ricevente lo status in ragione della filiazione sicché è giuridicamente irrilevante il luogo in cui avviene la nascita, potendo questa realizzarsi in Italia o all'estero.
1.3 DEGLI ASPETTI NON CONTROVERSI
Per il vigente principio di sinteticità, soprattutto dopo le statuizioni rese dalle già citate sentenze gemelle delle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr., Cass. Civ., S.U. n. 25317/2022 e n. 25318/2022), occorre concentrarsi solo sugli aspetti più significativi e su quelli controversi.
1.4 DELLE DOMANDE
Tanto premesso agevole è il ricordare che parte ricorrente rappresenta di avere già titolarità sostanziale (status) della cittadinanza italiana in virtù della discendenza da un Avo nato in Italia in [...] ubicato nel circondario del Tribunale di Salerno e di necessitare dell'accertamento giudiziale della titolarità formale di tale stato per potere esercitare i diritti connessi alla cittadinanza italiana ed europea (ad esempio il diritto di voto) in quanto non risultante dai registri dello stato civile del comune italiano competente.
1.5 INESISTENZA DELLA PERDITA DELLO STATUS DEI DISCENDENTI DI FIGLIA CONIUGATA CON UNO STRANIERO
In particolare, non è controverso che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983, non si ponga più il tema della perdita dello status in capo ai discendenti diretti di una cittadina italiana, discendente a sua volta di un emigrato e coniugata con cittadino straniero.
1.6 DELLA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO
Parimenti non è controversa la necessaria partecipazione del P.M., destinatario a tale scopo di apposita comunicazione di cancelleria, ex art. 70 c.p.c. essendo causa inerente allo stato di cittadinanza.
1.7 DELLA COMPETENZA DI QUESTO TRIBUNALE
Incontroversa è la competenza della sezione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea di questo Tribunale in virtù della già richiamata recente novella legislativa, art. 1, comma 36, della Legge n. 206 del 2021.
1.8 DELLA LEGITTIMAZIONE DEL Controparte_1 5
Noto è poi l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale va riscontrata la legittimazione passiva del solo in quanto, ai sensi Controparte_1 dell'art. 16 comma 4, del D.P.R. n. 572/1993 (regolamento di esecuzione della Legge n. 91/92) unica amministrazione titolare del potere pubblicistico concernente l'accertamento e il riconoscimento della cittadinanza italiana. A tale scopo si richiama l'orientamento giurisprudenziale (cfr., Tribunale di Milano, Sez. I Civ., n. 12502/12 del 13.11.2012) secondo il quale “le funzioni statali in materia di tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, sono delegate al Sindaco in qualità̀ di Ufficiale di Governo ai sensi dell'art. 54. 3, D. Lgs. n. 267/2000 e che tale delega di funzioni comporta l'immediata riferibilità allo Stato italiano - e per esso al - degli atti concernenti la cittadinanza Controparte_1 italiana.
1.9 PROCEDIBILITÀ ANCHE IN COSTANZA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Noto è poi l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale va dichiarata l'ammissibilità e procedibilità, nonostante la non definizione del procedimento amministrativo avviato avanti alle Autorità Consolari, della domanda in quanto lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo.
1.10 DEGLI ACCERTAMENTI IN ORDINE AL PERMANERE DELLO STATUS
1.10.1
Si deve prendere atto, riguardando queste tematiche con l'ottica (innovativa) dell'assenza della titolarità formale della cittadinanza in capo ai ricorrenti ed ai loro ascendenti e con l'ottica della ricerca dell'eventuale perdita della cittadinanza in capo all'Avo, emigrato dall'Italia, che emergono una serie di considerazioni utili ed essenziali per definire questi procedimenti. La prima constatazione inerisce l'impossibilità a depositare una rinuncia formale alla cittadinanza da parte dell'Avo sia per le sue condizioni socioeconomiche (emergenti dai certificati in atti) sia perché privo della cittadinanza straniera;
infatti, parte ricorrente, depositando il certificato di non naturalizzazione, prova anche che l'Avo era quindi era privo della possibilità giuridica di rinunciare alla cittadinanza italiana, in quanto altrimenti sarebbe diventato apolide. La seconda constatazione inerisce l'impossibilità all'assunzione di incarichi di governo stranieri (strettamente intesi, cfr. Cass. Civ., S.U. 25317/22 e 25318/22) da parte dell'Avo in quanto il ricorrente ha provato che tale antenato non si è mai naturalizzato e che quindi, non avendo la cittadinanza estera, non aveva la possibilità giuridica di assumere incarichi governativi stranieri. 6
La terza constatazione riguarda l'impossibilità a depositare una rinuncia formale alla cittadinanza da parte dei discendenti dell'Avo, in quanto, non essendo stato depositato al consolato italiano il loro certificato di nascita, costoro erano del tutto privi della possibilità di accedere ai consolati quali cittadini italiani e quindi in radice non avevano la possibilità di formulare tale atto. In altre parole, per accettare la rinuncia alla cittadinanza il consolato avrebbe dovuto prima ricevere il certificato di nascita, il che non è avvenuto. La quarta constatazione attiene all'assoluta “inesistenza di incarichi di governo (strettamente intesi) incompatibili al permanere della doppia cittadinanza con richiesta di rinuncia del governo italiano all'incarico inadempiuta dal cittadino” perché (ontologicamente) gli ascendenti ed i ricorrenti non erano e non sono ancora cittadini italiani;
pertanto gli ascendenti ed i ricorrenti non possono proprio nel passato aver ricevuto la richiesta del governo italiano perché non formalmente cittadini italiani (ma soltanto in possesso dello status non ancora riconosciuto); pertanto (a ben vedere) sia la pubblica amministrazione che il giudice (in via di supplenza alla P.A.) non potrebbero rigettare l'odierna istanza di riconoscimento della cittadinanza formale sostituendosi all'autorità governativa ed alla sua discrezionale azione volta se del caso a formulare la richiesta di rinuncia ad un ipotetico incarico pubblico;
tale potestà potrà essere esercitata solo dopo il riconoscimento formale e non è quindi oggetto dell'odierno accertamento.
1.10.2
Queste serie di constatazioni trovano il loro antecedente logico nelle sentenze gemelle delle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr., Cass. Civ., S.U. n. 25317/2022 e n. 25318/2022) le quali (precisato che si tratta di un fenomeno coinvolgente un numero indeterminato di persone) cassano la decisione della corte d'appello di Roma di constatazione dell'avvenuta perdita della cittadinanza degli avi dei ricorrenti in forza di fattispecie estintive. In particolare, la Suprema Corte afferma che non si può inferire dalla "accettazione tacita" dell'avvenuto acquisto della cittadinanza brasiliana la "rinuncia tacita" a quella italiana perché la rinunzia alla propria nazionalità deriva solo da un fatto volontario.
Inoltre, la Suprema Corte qualifica come irrilevante il fatto che gli avi non siano rimasti del tutto alieni dal nuovo consesso sociale, senza incarichi pubblici, senza prestazione di servizio militare e, comunque, senza esercizio dei diritti politici. Ancora, la Suprema Corte qualifica come irrilevante il godimento da parte degli avi dei diritti civili e politici dello Stato brasiliano. 7
Infine, la Suprema Corte, richiamati i tratti dell'acquisito della cittadinanza iure sanguinis, rappresenta che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana dipende solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero. Da qui le constatazioni che: 1) la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario;
2) lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile;
3) esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
4) la prova è nella linea di trasmissione;
5) resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Va riletto poi il passaggio motivazionale della sentenza n. 25317/22 “XXI. - Dopodiché è vero che la manifestazione della volontà di acquisire la cittadinanza straniera …. poteva essere il portato di fatti idonei diversi da quello eminentemente dichiarativo proprio di una domanda formale;
ma a patto di dire che tali fatti dovevano essere integrati da condotte per l'appunto attive dell'interessato, univocamente finalizzate a perseguire l'effetto”. Omissis Si veda Cass. Sez. 1 n. 22271-16, per la quale l'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, a meno che l'interessato non vi rinunci con un atto consapevole e volontario…omissis…Insomma, il formante giurisprudenziale si è nel tempo consolidato recependo le antiche e sempre valide opinioni della dottrina specialistica del secolo scorso, secondo le quali la rinunzia alla cittadinanza - anche se associata all'accettazione di quella straniera - suppone la volontarietà del fatto posto a suo fondamento, sicché la cittadinanza mai può dirsi perduta dal cittadino ove a questi sia stata semplicemente impartita una cittadinanza straniera non a seguito di una sua domanda ma per concessione spontanea dello Stato straniero in base a una legge in esso vigente”.
1.11 L'INTERESSE DELLO STATO
L'amministrazione in alcune delle memorie rappresenta significativamente che non sussiste certamente da parte dello Stato un interesse ad excludendum la cittadinanza per coloro che ne hanno diritto, ma solo un interesse a che la cittadinanza sia riconosciuta solo agli aventi effettivamente titolo, che è interesse prima ancora che dello stato amministrazione della stessa collettività italica.
2 CASI DI ASSUNZIONE VOLONTARIA
Residua, invece, la tematica in ordine a quei casi nei quali non si riscontra soltanto la non volontaria assunzione per ius soli di una cittadinanza ma 8
anche la successiva volontaria o per ius soli assunzione di ulteriore cittadinanza. A tale scopo va rammentato che la legge n. 555/1912 sulla cittadinanza prevedeva che l'acquisto volontario di una cittadinanza straniera comportasse la perdita della cittadinanza italiana dell'interessato e dei suoi figli minorenni;
che invece la legge n.91/1992 ha introdotto all'art.11 un regime di pluripolidia, cioè la possibilità di avere più cittadinanze. Oggi la regola vigente è che il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero. Da qui discende l'onere per i ricorrenti in relazione ai quali emerge il possesso di una cittadinanza differente da quella del paese in cui era emigrato l'avo di allegare le ragioni della bipolidia e/o pluripolidia e di provare di non avere rinunciato alla cittadinanza italiana In particolare, in caso di volontaria naturalizzazione si tratta di verificare se sia interrotta la linea di trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis. Procedendo per complicazioni successive emerge in primo luogo che non può essere accolta la richiesta di accertamento della cittadinanza italiana del discendente o dei suoi figli se un antenato (successivo all'avo) si è volutamente naturalizzato in un'altra cittadinanza (differente da quella acquisita per ius soli nel paese di immigrazione dell'avo) prima della nascita di tale discendente. Va poi osservato che ontologicamente la richiesta di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, e cioè attraverso la linea di sangue, riguarda i discendenti di cittadini italiani nati in uno Stato che invece prevede la cittadinanza ius soli (cioè chi nasce in quello Stato ne è cittadino). Ci si chiede se possa riguardare anche chi volontariamente abbia acquistato volontariamente dopo la cittadinanza ricevuta ius soli una seconda cittadinanza ovvero se tale acquisito determini per lui o per i suoi discendenti un fatto interruttivo. Nessun dubbio che si tratti di un fatto interruttivo per il riconoscimento sui suoi eventuali figli nati dopo la naturalizzazione volontaria dei discendenti dell'avo. Quindi se la volontaria naturalizzazione è intervenuta dopo 1l 16 agosto 1992 (data di entrata in vigore della legge n.91/1992), l'acquisto volontario della cittadinanza di un Paese estero non comporta più la perdita automatica della cittadinanza italiana essendo a tal fine necessaria una dichiarazione di volontà. Invece se l'acquisto volontario della cittadinanza è intervenuto prima del 16 agosto 1992 il potenzialmente (per ius sanguinis) cittadino italiano 9
naturalizzandosi ha perso anche lui la cittadinanza italiana in quanto appunto si deve applicare a tale evento intervenuto prima del 1992 la legge allora vigente (anche se in seguito abrogata) laddove appunto all'art. 8, comma primo, disponeva che perdeva la cittadinanza chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera.
3 LA SPECIFICA VICENDA
3.1 DEL GIUDIZIO
Va ora dato atto della regolare instaurazione e conduzione di questo giudizio perché: la cancelleria ha avvisato il pubblico ministero della pendenza del giudizio;
parte attrice ha provato la regolare citazione del convenuto;
è stata poi espletata l'unica udienza a Controparte_3 trattazione scritta avanti a questo magistrato.
3.2 DELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL Controparte_3
Il convenuto si è costituito in giudizio chiedendo: l'accertamento CP_1 della regolarità della procura;
la verifica della completezza della documentazione;
la verifica dell'assenza di eventuali cause ostative e concludendo che la pubblica amministrazione non ha un interesse ad opporsi al riconoscimento della cittadinanza per coloro che ne hanno diritto, ma solo un interesse a che la cittadinanza sia riconosciuta solo agli aventi effettivamente titolo.
3.3 DELLE PROCURE ALLE LITI
Anche la tematica, eccepita dal resistente, della procura alle liti si risolve o nella verifica della produzione in giudizio di quelle sottoscritte dalle parti all'estero, con firma autenticata presso l'ufficio notarile del luogo in cui è stata apposta la firma e in conformità alle leggi vigenti in tale paese (successivamente apostillata e tradotta) e quindi valide ed efficaci ovvero nella verifica del deposito di quella vergata in Italia nello studio del difensore e da lui autenticata. In questo caso si riscontra il deposito del primo tipo di procura.
3.4 BIPOLIDIA ACCIDENTALE
Risulta provata la bipolidia accidentale dei richiedenti atteso che si tratta di cittadini stranieri discendenti di un avo emigrato in un paese che attribuiva ed attribuisce la cittadinanza secondo lo ius soli. Tutti costoro provano di risiedere in tale stato straniero il che dimostra che non emerge la problematica della volontaria acquisizione di una terza cittadinanza.
3.5 FATTO ACQUISITIVO E LA LINEA DI TRASMISSIONE 10
Il ricorrente rappresenta che la cittadinanza italiana è trasmessa iure sanguinis e che tale status è sorto in capo ad esso per il solo fatto della nascita, prova la propria titolarità sostanziale della cittadinanza italiana attraverso documenti che dimostrano il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione. Il fatto costitutivo consiste, da un lato, nella discendenza da Persona_1 nato in [...] in data [...], nel Comune di Baronissi (SA), ubicato nel circondario del Tribunale di Salerno (cfr., certificato di nascita dell'Avo, doc. 1) e, dall'altro, nella prova della non naturalizzazione di Persona_1 prima della nascita del primo dei discendenti compiuta mediante il deposito del certificato negativo di naturalizzazione (doc.2).
Parimenti è provata con documenti la seguente linea di trasmissione, così come ricostruita nell'albero genealogico allegato al ricorso: 11 12
3.6 DELLA PERDITA DELLA CITTADINANZA E DEGLI INCARICHI DI GOVERNO
Richiamate le considerazioni svolte nel primo capitolo, si deve constatare che in questo caso è provato da parte ricorrente che l'Avo - cittadino 13
italiano emigrato all'estero da cui è provata la discendenza - non si è naturalizzato e che quindi non poteva neppure rinunciare alla cittadinanza ed assumere incarichi di governo in senso stretto. Parimenti, richiamate le considerazioni svolte nel primo capitolo, dai documenti in atti emerge che i discendenti – cittadini solo stranieri per non avere mai depositato i certificati di nascita nei consolati competenti – non possono avere depositato formali dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana. Infine, in ordine al tema (posto dalle citate sentenze gemelle delle S.U.) della “perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un
“impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del cod. civ. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della legge n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato.” si deve rilevare non solo l'assenza di una concreta e specifica eccezione di parte ricorrente ma anche e soprattutto che dai documenti depositati (ed in particolare dal certificato di nascita del primo discendente) non emergono indizi dell'assunzione di tali incarichi (doc.5). 14 15 16
Infatti, non è chi non veda che la presente vicenda scaturisce dall'inerzia dei ricorrenti (perdurante dalla nascita del primo discendete dell'avo emigrato fino alla domanda in sede amministrativa o giurisdizionale) dapprima consistente nel non avere depositato la copia dei certificati di nascita presso il competente consolato e poi nel non chiedere il riconoscimento formale del proprio perdurante status. Del resto, come emerge proprio dal concreto accertamento qui compiuto e come autorevolmente è stato rappresentato in autorevoli contributi scientifici, l'Autorità Giudiziaria in questi procedimenti per constatare la non interruzione della linea dinastica tra ogni richiedente il riconoscimento ed il dante causa analizza situazioni giuridiche attinenti a varie generazioni, constata la totale assenza di qualsivoglia forma di esercizio sia dei diritti che dei doveri connessi allo status di cittadinanza.” Più specificatamente non si condivide la tesi autorevolmente espressa da altre sezioni specializzate secondo la quale le spese seguono la soccombenza e come tali vanno poste a carico del convenuto CP_1 attesa la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge o, comunque in tempi ragionevoli e certi. Non potrebbe condurre alla compensazione delle spese di lite la considerazione dei ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un diritto che le spetta. Infatti, se è vero che la giurisdizione in materia di cittadinanza non ha natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa;
che il processo di cognizione presuppone, ontologicamente, una lite, una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto;
che emerge comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.) è vero anche che la ragione del ritardato accertamento è determinato dalla non trasmissione dei certificati di nascita dei discendenti sulla quale si innesta oggi il ritardo della p.a, nell'evasione delle istanze. Tutto ciò comporta l'impossibilità di individuare lo stato (e per esso la pubblica amministrazione coinvolta) come parte soccombente in quanto i ricorrenti (nel loro complesso) omettendo persino di adempiere al loro onere di comunicare alle autorità consolari i propri atti di nascita hanno dato corso alla lite.
DISPOSITIVO
Il Tribunale, in persona del Magistrato Dott. Giorgio Jachia, definitivamente pronunciando: 17
P.Q.M.
così provvede:
(1) accoglie la domanda;
(2) per l'effetto, dichiara cittadino italiano:
- c.f. , Parte_1 C.F._1 nato il [...] a San Paolo SP in [...]; (3) per l'effetto ordina al e, per esso, all'ufficiale Controparte_1 dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
(4) dichiara le spese di lite integralmente compensate;
(5) manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Decisa in Salerno il 16.01.24
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità egli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Il Giudice Giorgio Jachia
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 CONCLUSIONI
Dall'analisi dei documenti depositati non emergono le problematiche connesse all'acquisizione volontaria da parte delle successive generazioni di ulteriori cittadinanze.
4.1 ACCERTAMENTO
Risulta pertanto provato che l'avo italiano non abbia mai perso la cittadinanza italiana, che l'abbia trasmessa ai suoi discendenti e che non vi siano elementi interruttivi.
5 DELLE SPESE
5.1 SPESE
Sussistono gravi ragioni per disporre la compensazione delle spese tra le parti.
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Specializzata in materia di cittadinanza, Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea
IL GIUDICE DR. GIORGIO JACHIA PRONUNCIA LA SEGUENTE
SENTENZA
NELLA CAUSA ISCRITTA AL N. 7832/2023, VERTENTE TRA LE SEGUENTI:
[...]
c.f. Parte_1
, nato il [...] a San Paolo SP in [...], C.F._1 residente in [...] Coolgariff Road - Beaumont, elettivamente domiciliato in Pescara, Via Giosuè Carducci n. 71, presso e nello studio dell'Avv. Mauro Talamonti che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
RICORRENTE
AVVERSO
Controparte_1 in persona del p.t., rappr. e difeso ex lege dall'Avvocatura CP_2
Distrettuale dello Stato di Salerno. RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO dell presso il Tribunale Ordinario di Salerno Organizzazione_1
- INTERVENTORE EX LEGE
AVENTE PER OGGETTO LA RICHIESTA DEL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA DA PARTE DI CITTADINI STRANIERI CON ANTENATI ITALIANI
E A TALE SCOPO ESPONE LE
RAGIONI DELLA DECISIONE 2
1 DEL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA PER IUS SANGUINIS
1.1 60 MILIONI DI DISCENDENTI
L'odierna richiesta di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana e quindi di mera attribuzione della sua titolarità formale è fondatamente proposta dai discendenti di un cittadino italiano emigrato in uno stato che attribuiva ed attribuisce la cittadinanza, ius soli, a chi vi nasce. Fondatamente perché nell'ordinamento politico-culturale e giuridico italiano, invece, l'attribuzione della cittadinanza non è (ancora) connessa, ad esempio, allo “ius cultura”- principio di diritto per cui gli stranieri minori acquisiscono la cittadinanza del paese in cui sono nati, vivono e frequentano le scuole con e come gli altri ragazzi – ma è ancora perlopiù legata – emendati gli incostituzionali riferimenti al sesso – all'idea ottocentesca del vincolo di sangue del marito-padre con tutti gli altri componenti della famiglia. Infatti nel sistema delineato dal Codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per discendenza si acquista a titolo originario, è uno "status", permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo. Pertanto la cittadinanza italiana oggi è trasmessa prevalentemente secondo il principio dello ius sanguinis da genitore a figlio (e non più soltanto da padre cittadino italiano a figlio come previsto dal codice civile del 1865). Soprattutto la cittadinanza italiana non si perde per aver ottenuto una cittadinanza straniera;
anzi nascono con doppia cittadinanza coloro che nascono all'estero in un paese che attribuisce la cittadinanza ius soli da un genitore con la cittadinanza italiana, anche non registrata all'anagrafe. La complessità sociale, economica e giuridica del fenomeno in cui si inscrive questo singolo ricorso rende opportuno il procedere per gradi e quindi il rappresentare in primo luogo che il numero incalcolabile di discendenti di italiani nel mondo – stimato tra i 60 e gli 80 milioni nella relazione alla proposta di legge N. 2269/2019 di modifica alla legge 5 febbraio 1992 n. 91, in materia di cittadinanza – porta l'Avvocatura dello Stato ad affermare che “il nostro ordinamento, nel procedimento di ricostruzione della cittadinanza per discendenza, è l'unico fra quelli europei che consente di risalire all'indietro, di generazione in generazione, senza porre alcun limite temporale all'individuazione del capostipite”. L'Avvocatura dello Stato, nelle memorie depositate in questi procedimenti, rammenta sempre che il numero di procedimenti amministrativi volti al riconoscimento del diritto di cittadinanza è tale da non consentirne la tempestiva evasione;
le parti ricorrenti, rappresentati questi ritardi, 3
chiedono (in supplenza) il riconoscimento avanti all'Autorità Giudiziaria della titolarità formale della cittadinanza italiana. Tale grave situazione ha indotto il nostro legislatore, però, a coniare soltanto una norma processuale, il comma 36 dell'art. 1 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 volta a modificare il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13. Pertanto, a partire dal 22 giugno 2022, queste cause non sono più trattate dal Tribunale di Roma ma sono esaminate distrettualmente dalle Sezioni Specializzate (in materia di cittadinanza, Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea). In questo contesto nell'agosto 2022 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr., Cass. Civ., S.U. n. 25317/2022 e n. 25318/2022) hanno, non a caso, qualificato come di particolare importanza tanto le questioni giuridiche inerenti alla perdita della cittadinanza da parte di cittadini italiani emigrati in Brasile e ivi sottoposti alla naturalizzazione di massa della fine del XIX secolo quanto quelle inerenti ai riflessi di tali eventi sulla linea di trasmissione dei discendenti. Si tratta, quindi, di un fenomeno epocale, destinato ad avere un rilevante impatto sull'assetto complessivo dei diritti dei cittadini italiani ed europei perché (cfr., Cass. civ. Sez. I Sent., 27/12/2021, n. 41686) trattandosi di attribuire lo status civitatis ad un numero rilevantissimo di individui che in forza del possesso dello status trovano la propria realizzazione tanto nei rapporti verticali tra il suo titolare con lo Stato quanto in quelli orizzontali con gli altri appartenenti alla società cui egli partecipa con lui titolari del medesimo stato.
1.2 DELL'ACCERTAMENTO DELLA CITTADINANZA IURE SANGUINIS
Dal fatto che nel sistema vigente la cittadinanza per discendenza si acquista a titolo originario, sia uno "status", permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo consegue che per il riconoscimento della cittadinanza occorre – con riserva dei successivi approfondimenti – da un lato la prova della discendenza dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino (l'avo emigrato) e dall'altro la prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza (mancata naturalizzazione straniera dell'avo dante causa prima della nascita del figlio, assenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte degli ulteriori discendenti prima della nascita della successiva generazione). In particolare (come ribadito da ultimo anche che nella relazione dell'Ufficio del Massimario di accompagnamento alle sentenze gemelle dell'agosto 2022 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, cfr., Cass. Civ., S.U. n. 25317/2022 e n. 25318/2022) da tale sistema legale consegue che incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova 4
dell'eventuale fattispecie interruttiva. Quindi nel sistema delineato dalla recente giurisprudenza di legittimità la bipolidia accidentale, la titolarità della doppia cittadinanza non rileva ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana perché la legislazione italiana qualifica l'ascendente cittadino italiano come trasmittente ed il discendente come ricevente lo status in ragione della filiazione sicché è giuridicamente irrilevante il luogo in cui avviene la nascita, potendo questa realizzarsi in Italia o all'estero.
1.3 DEGLI ASPETTI NON CONTROVERSI
Per il vigente principio di sinteticità, soprattutto dopo le statuizioni rese dalle già citate sentenze gemelle delle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr., Cass. Civ., S.U. n. 25317/2022 e n. 25318/2022), occorre concentrarsi solo sugli aspetti più significativi e su quelli controversi.
1.4 DELLE DOMANDE
Tanto premesso agevole è il ricordare che parte ricorrente rappresenta di avere già titolarità sostanziale (status) della cittadinanza italiana in virtù della discendenza da un Avo nato in Italia in [...] ubicato nel circondario del Tribunale di Salerno e di necessitare dell'accertamento giudiziale della titolarità formale di tale stato per potere esercitare i diritti connessi alla cittadinanza italiana ed europea (ad esempio il diritto di voto) in quanto non risultante dai registri dello stato civile del comune italiano competente.
1.5 INESISTENZA DELLA PERDITA DELLO STATUS DEI DISCENDENTI DI FIGLIA CONIUGATA CON UNO STRANIERO
In particolare, non è controverso che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983, non si ponga più il tema della perdita dello status in capo ai discendenti diretti di una cittadina italiana, discendente a sua volta di un emigrato e coniugata con cittadino straniero.
1.6 DELLA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO
Parimenti non è controversa la necessaria partecipazione del P.M., destinatario a tale scopo di apposita comunicazione di cancelleria, ex art. 70 c.p.c. essendo causa inerente allo stato di cittadinanza.
1.7 DELLA COMPETENZA DI QUESTO TRIBUNALE
Incontroversa è la competenza della sezione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea di questo Tribunale in virtù della già richiamata recente novella legislativa, art. 1, comma 36, della Legge n. 206 del 2021.
1.8 DELLA LEGITTIMAZIONE DEL Controparte_1 5
Noto è poi l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale va riscontrata la legittimazione passiva del solo in quanto, ai sensi Controparte_1 dell'art. 16 comma 4, del D.P.R. n. 572/1993 (regolamento di esecuzione della Legge n. 91/92) unica amministrazione titolare del potere pubblicistico concernente l'accertamento e il riconoscimento della cittadinanza italiana. A tale scopo si richiama l'orientamento giurisprudenziale (cfr., Tribunale di Milano, Sez. I Civ., n. 12502/12 del 13.11.2012) secondo il quale “le funzioni statali in materia di tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, sono delegate al Sindaco in qualità̀ di Ufficiale di Governo ai sensi dell'art. 54. 3, D. Lgs. n. 267/2000 e che tale delega di funzioni comporta l'immediata riferibilità allo Stato italiano - e per esso al - degli atti concernenti la cittadinanza Controparte_1 italiana.
1.9 PROCEDIBILITÀ ANCHE IN COSTANZA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Noto è poi l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale va dichiarata l'ammissibilità e procedibilità, nonostante la non definizione del procedimento amministrativo avviato avanti alle Autorità Consolari, della domanda in quanto lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo.
1.10 DEGLI ACCERTAMENTI IN ORDINE AL PERMANERE DELLO STATUS
1.10.1
Si deve prendere atto, riguardando queste tematiche con l'ottica (innovativa) dell'assenza della titolarità formale della cittadinanza in capo ai ricorrenti ed ai loro ascendenti e con l'ottica della ricerca dell'eventuale perdita della cittadinanza in capo all'Avo, emigrato dall'Italia, che emergono una serie di considerazioni utili ed essenziali per definire questi procedimenti. La prima constatazione inerisce l'impossibilità a depositare una rinuncia formale alla cittadinanza da parte dell'Avo sia per le sue condizioni socioeconomiche (emergenti dai certificati in atti) sia perché privo della cittadinanza straniera;
infatti, parte ricorrente, depositando il certificato di non naturalizzazione, prova anche che l'Avo era quindi era privo della possibilità giuridica di rinunciare alla cittadinanza italiana, in quanto altrimenti sarebbe diventato apolide. La seconda constatazione inerisce l'impossibilità all'assunzione di incarichi di governo stranieri (strettamente intesi, cfr. Cass. Civ., S.U. 25317/22 e 25318/22) da parte dell'Avo in quanto il ricorrente ha provato che tale antenato non si è mai naturalizzato e che quindi, non avendo la cittadinanza estera, non aveva la possibilità giuridica di assumere incarichi governativi stranieri. 6
La terza constatazione riguarda l'impossibilità a depositare una rinuncia formale alla cittadinanza da parte dei discendenti dell'Avo, in quanto, non essendo stato depositato al consolato italiano il loro certificato di nascita, costoro erano del tutto privi della possibilità di accedere ai consolati quali cittadini italiani e quindi in radice non avevano la possibilità di formulare tale atto. In altre parole, per accettare la rinuncia alla cittadinanza il consolato avrebbe dovuto prima ricevere il certificato di nascita, il che non è avvenuto. La quarta constatazione attiene all'assoluta “inesistenza di incarichi di governo (strettamente intesi) incompatibili al permanere della doppia cittadinanza con richiesta di rinuncia del governo italiano all'incarico inadempiuta dal cittadino” perché (ontologicamente) gli ascendenti ed i ricorrenti non erano e non sono ancora cittadini italiani;
pertanto gli ascendenti ed i ricorrenti non possono proprio nel passato aver ricevuto la richiesta del governo italiano perché non formalmente cittadini italiani (ma soltanto in possesso dello status non ancora riconosciuto); pertanto (a ben vedere) sia la pubblica amministrazione che il giudice (in via di supplenza alla P.A.) non potrebbero rigettare l'odierna istanza di riconoscimento della cittadinanza formale sostituendosi all'autorità governativa ed alla sua discrezionale azione volta se del caso a formulare la richiesta di rinuncia ad un ipotetico incarico pubblico;
tale potestà potrà essere esercitata solo dopo il riconoscimento formale e non è quindi oggetto dell'odierno accertamento.
1.10.2
Queste serie di constatazioni trovano il loro antecedente logico nelle sentenze gemelle delle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr., Cass. Civ., S.U. n. 25317/2022 e n. 25318/2022) le quali (precisato che si tratta di un fenomeno coinvolgente un numero indeterminato di persone) cassano la decisione della corte d'appello di Roma di constatazione dell'avvenuta perdita della cittadinanza degli avi dei ricorrenti in forza di fattispecie estintive. In particolare, la Suprema Corte afferma che non si può inferire dalla "accettazione tacita" dell'avvenuto acquisto della cittadinanza brasiliana la "rinuncia tacita" a quella italiana perché la rinunzia alla propria nazionalità deriva solo da un fatto volontario.
Inoltre, la Suprema Corte qualifica come irrilevante il fatto che gli avi non siano rimasti del tutto alieni dal nuovo consesso sociale, senza incarichi pubblici, senza prestazione di servizio militare e, comunque, senza esercizio dei diritti politici. Ancora, la Suprema Corte qualifica come irrilevante il godimento da parte degli avi dei diritti civili e politici dello Stato brasiliano. 7
Infine, la Suprema Corte, richiamati i tratti dell'acquisito della cittadinanza iure sanguinis, rappresenta che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana dipende solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero. Da qui le constatazioni che: 1) la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario;
2) lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile;
3) esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
4) la prova è nella linea di trasmissione;
5) resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Va riletto poi il passaggio motivazionale della sentenza n. 25317/22 “XXI. - Dopodiché è vero che la manifestazione della volontà di acquisire la cittadinanza straniera …. poteva essere il portato di fatti idonei diversi da quello eminentemente dichiarativo proprio di una domanda formale;
ma a patto di dire che tali fatti dovevano essere integrati da condotte per l'appunto attive dell'interessato, univocamente finalizzate a perseguire l'effetto”. Omissis Si veda Cass. Sez. 1 n. 22271-16, per la quale l'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, a meno che l'interessato non vi rinunci con un atto consapevole e volontario…omissis…Insomma, il formante giurisprudenziale si è nel tempo consolidato recependo le antiche e sempre valide opinioni della dottrina specialistica del secolo scorso, secondo le quali la rinunzia alla cittadinanza - anche se associata all'accettazione di quella straniera - suppone la volontarietà del fatto posto a suo fondamento, sicché la cittadinanza mai può dirsi perduta dal cittadino ove a questi sia stata semplicemente impartita una cittadinanza straniera non a seguito di una sua domanda ma per concessione spontanea dello Stato straniero in base a una legge in esso vigente”.
1.11 L'INTERESSE DELLO STATO
L'amministrazione in alcune delle memorie rappresenta significativamente che non sussiste certamente da parte dello Stato un interesse ad excludendum la cittadinanza per coloro che ne hanno diritto, ma solo un interesse a che la cittadinanza sia riconosciuta solo agli aventi effettivamente titolo, che è interesse prima ancora che dello stato amministrazione della stessa collettività italica.
2 CASI DI ASSUNZIONE VOLONTARIA
Residua, invece, la tematica in ordine a quei casi nei quali non si riscontra soltanto la non volontaria assunzione per ius soli di una cittadinanza ma 8
anche la successiva volontaria o per ius soli assunzione di ulteriore cittadinanza. A tale scopo va rammentato che la legge n. 555/1912 sulla cittadinanza prevedeva che l'acquisto volontario di una cittadinanza straniera comportasse la perdita della cittadinanza italiana dell'interessato e dei suoi figli minorenni;
che invece la legge n.91/1992 ha introdotto all'art.11 un regime di pluripolidia, cioè la possibilità di avere più cittadinanze. Oggi la regola vigente è che il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero. Da qui discende l'onere per i ricorrenti in relazione ai quali emerge il possesso di una cittadinanza differente da quella del paese in cui era emigrato l'avo di allegare le ragioni della bipolidia e/o pluripolidia e di provare di non avere rinunciato alla cittadinanza italiana In particolare, in caso di volontaria naturalizzazione si tratta di verificare se sia interrotta la linea di trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis. Procedendo per complicazioni successive emerge in primo luogo che non può essere accolta la richiesta di accertamento della cittadinanza italiana del discendente o dei suoi figli se un antenato (successivo all'avo) si è volutamente naturalizzato in un'altra cittadinanza (differente da quella acquisita per ius soli nel paese di immigrazione dell'avo) prima della nascita di tale discendente. Va poi osservato che ontologicamente la richiesta di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, e cioè attraverso la linea di sangue, riguarda i discendenti di cittadini italiani nati in uno Stato che invece prevede la cittadinanza ius soli (cioè chi nasce in quello Stato ne è cittadino). Ci si chiede se possa riguardare anche chi volontariamente abbia acquistato volontariamente dopo la cittadinanza ricevuta ius soli una seconda cittadinanza ovvero se tale acquisito determini per lui o per i suoi discendenti un fatto interruttivo. Nessun dubbio che si tratti di un fatto interruttivo per il riconoscimento sui suoi eventuali figli nati dopo la naturalizzazione volontaria dei discendenti dell'avo. Quindi se la volontaria naturalizzazione è intervenuta dopo 1l 16 agosto 1992 (data di entrata in vigore della legge n.91/1992), l'acquisto volontario della cittadinanza di un Paese estero non comporta più la perdita automatica della cittadinanza italiana essendo a tal fine necessaria una dichiarazione di volontà. Invece se l'acquisto volontario della cittadinanza è intervenuto prima del 16 agosto 1992 il potenzialmente (per ius sanguinis) cittadino italiano 9
naturalizzandosi ha perso anche lui la cittadinanza italiana in quanto appunto si deve applicare a tale evento intervenuto prima del 1992 la legge allora vigente (anche se in seguito abrogata) laddove appunto all'art. 8, comma primo, disponeva che perdeva la cittadinanza chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera.
3 LA SPECIFICA VICENDA
3.1 DEL GIUDIZIO
Va ora dato atto della regolare instaurazione e conduzione di questo giudizio perché: la cancelleria ha avvisato il pubblico ministero della pendenza del giudizio;
parte attrice ha provato la regolare citazione del convenuto;
è stata poi espletata l'unica udienza a Controparte_3 trattazione scritta avanti a questo magistrato.
3.2 DELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL Controparte_3
Il convenuto si è costituito in giudizio chiedendo: l'accertamento CP_1 della regolarità della procura;
la verifica della completezza della documentazione;
la verifica dell'assenza di eventuali cause ostative e concludendo che la pubblica amministrazione non ha un interesse ad opporsi al riconoscimento della cittadinanza per coloro che ne hanno diritto, ma solo un interesse a che la cittadinanza sia riconosciuta solo agli aventi effettivamente titolo.
3.3 DELLE PROCURE ALLE LITI
Anche la tematica, eccepita dal resistente, della procura alle liti si risolve o nella verifica della produzione in giudizio di quelle sottoscritte dalle parti all'estero, con firma autenticata presso l'ufficio notarile del luogo in cui è stata apposta la firma e in conformità alle leggi vigenti in tale paese (successivamente apostillata e tradotta) e quindi valide ed efficaci ovvero nella verifica del deposito di quella vergata in Italia nello studio del difensore e da lui autenticata. In questo caso si riscontra il deposito del primo tipo di procura.
3.4 BIPOLIDIA ACCIDENTALE
Risulta provata la bipolidia accidentale dei richiedenti atteso che si tratta di cittadini stranieri discendenti di un avo emigrato in un paese che attribuiva ed attribuisce la cittadinanza secondo lo ius soli. Tutti costoro provano di risiedere in tale stato straniero il che dimostra che non emerge la problematica della volontaria acquisizione di una terza cittadinanza.
3.5 FATTO ACQUISITIVO E LA LINEA DI TRASMISSIONE 10
Il ricorrente rappresenta che la cittadinanza italiana è trasmessa iure sanguinis e che tale status è sorto in capo ad esso per il solo fatto della nascita, prova la propria titolarità sostanziale della cittadinanza italiana attraverso documenti che dimostrano il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione. Il fatto costitutivo consiste, da un lato, nella discendenza da Persona_1 nato in [...] in data [...], nel Comune di Baronissi (SA), ubicato nel circondario del Tribunale di Salerno (cfr., certificato di nascita dell'Avo, doc. 1) e, dall'altro, nella prova della non naturalizzazione di Persona_1 prima della nascita del primo dei discendenti compiuta mediante il deposito del certificato negativo di naturalizzazione (doc.2).
Parimenti è provata con documenti la seguente linea di trasmissione, così come ricostruita nell'albero genealogico allegato al ricorso: 11 12
3.6 DELLA PERDITA DELLA CITTADINANZA E DEGLI INCARICHI DI GOVERNO
Richiamate le considerazioni svolte nel primo capitolo, si deve constatare che in questo caso è provato da parte ricorrente che l'Avo - cittadino 13
italiano emigrato all'estero da cui è provata la discendenza - non si è naturalizzato e che quindi non poteva neppure rinunciare alla cittadinanza ed assumere incarichi di governo in senso stretto. Parimenti, richiamate le considerazioni svolte nel primo capitolo, dai documenti in atti emerge che i discendenti – cittadini solo stranieri per non avere mai depositato i certificati di nascita nei consolati competenti – non possono avere depositato formali dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana. Infine, in ordine al tema (posto dalle citate sentenze gemelle delle S.U.) della “perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un
“impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del cod. civ. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della legge n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato.” si deve rilevare non solo l'assenza di una concreta e specifica eccezione di parte ricorrente ma anche e soprattutto che dai documenti depositati (ed in particolare dal certificato di nascita del primo discendente) non emergono indizi dell'assunzione di tali incarichi (doc.5). 14 15 16
Infatti, non è chi non veda che la presente vicenda scaturisce dall'inerzia dei ricorrenti (perdurante dalla nascita del primo discendete dell'avo emigrato fino alla domanda in sede amministrativa o giurisdizionale) dapprima consistente nel non avere depositato la copia dei certificati di nascita presso il competente consolato e poi nel non chiedere il riconoscimento formale del proprio perdurante status. Del resto, come emerge proprio dal concreto accertamento qui compiuto e come autorevolmente è stato rappresentato in autorevoli contributi scientifici, l'Autorità Giudiziaria in questi procedimenti per constatare la non interruzione della linea dinastica tra ogni richiedente il riconoscimento ed il dante causa analizza situazioni giuridiche attinenti a varie generazioni, constata la totale assenza di qualsivoglia forma di esercizio sia dei diritti che dei doveri connessi allo status di cittadinanza.” Più specificatamente non si condivide la tesi autorevolmente espressa da altre sezioni specializzate secondo la quale le spese seguono la soccombenza e come tali vanno poste a carico del convenuto CP_1 attesa la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge o, comunque in tempi ragionevoli e certi. Non potrebbe condurre alla compensazione delle spese di lite la considerazione dei ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un diritto che le spetta. Infatti, se è vero che la giurisdizione in materia di cittadinanza non ha natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa;
che il processo di cognizione presuppone, ontologicamente, una lite, una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto;
che emerge comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.) è vero anche che la ragione del ritardato accertamento è determinato dalla non trasmissione dei certificati di nascita dei discendenti sulla quale si innesta oggi il ritardo della p.a, nell'evasione delle istanze. Tutto ciò comporta l'impossibilità di individuare lo stato (e per esso la pubblica amministrazione coinvolta) come parte soccombente in quanto i ricorrenti (nel loro complesso) omettendo persino di adempiere al loro onere di comunicare alle autorità consolari i propri atti di nascita hanno dato corso alla lite.
DISPOSITIVO
Il Tribunale, in persona del Magistrato Dott. Giorgio Jachia, definitivamente pronunciando: 17
P.Q.M.
così provvede:
(1) accoglie la domanda;
(2) per l'effetto, dichiara cittadino italiano:
- c.f. , Parte_1 C.F._1 nato il [...] a San Paolo SP in [...]; (3) per l'effetto ordina al e, per esso, all'ufficiale Controparte_1 dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
(4) dichiara le spese di lite integralmente compensate;
(5) manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Decisa in Salerno il 16.01.24
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità egli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Il Giudice Giorgio Jachia
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 CONCLUSIONI
Dall'analisi dei documenti depositati non emergono le problematiche connesse all'acquisizione volontaria da parte delle successive generazioni di ulteriori cittadinanze.
4.1 ACCERTAMENTO
Risulta pertanto provato che l'avo italiano non abbia mai perso la cittadinanza italiana, che l'abbia trasmessa ai suoi discendenti e che non vi siano elementi interruttivi.
5 DELLE SPESE
5.1 SPESE
Sussistono gravi ragioni per disporre la compensazione delle spese tra le parti.