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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/02/2025, n. 2501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2501 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
RGAC 47376 ANNO 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 47376 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 trattenuta in decisione alla udienza di decisione del 5
febbraio 2025 sulle conclusioni precisate come in atti alla udienza del 31 ottobre 2024, e vertente
TRA
(cf ) in persona del legale rappresentante pro tempre, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in MA, via della Giuliana n. 80 presso lo studio dell'avv.
Francesca Rinauro che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita sulla copia notificata dell'atto di citazione in appello notificato
APPELLANTE
E
(cf ) e (cf Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), elettivamente domiciliati in MA, via Antonio Pollaiolo n. 5 C.F._2
presso lo studio dell'avv. Dario Diotallevi che li rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello
APPELLATA
E
CP_3 TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
APPELLATA
E
Controparte_4
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale.
Conclusioni
Alla udienza del 5 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti alla udienza del 31 ottobre 2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato , proprietaria conducente del Parte_2
veicolo Fiat Punto targato DE248VY, in relazione all'incidente verificatosi il 17 settembre
2019, aveva citato in giudizio innanzi al Giudice di pace di MA la società
[...]
e rispettivamente Controparte_5 Controparte_6 CP_3
che garantiva il veicolo Fiat Doblò targato BY453XV di proprietà di CP_5 [...]
e condotta da chiedendo l'accertamento della CP_6 CP_3
responsabilità dei convenuta nella causazione dell'incidente e la condanna degli stessi, in solido, al risarcimento del danno subito.
A sostegno della domanda aveva dedotto che il giorno 17 settembre 2019, poco doopo le sei della mattina, mentre stava percorrendo via Casilina in direzione MA CA , giunta all'altezza del civico 1609 aveva tamponato lil veicolo Jeep Renegade targato FR338YH di proprietà di e condotta fa . Successivamente il suo Controparte_7 Persona_1
veicolo era stato tamponato dal veicolo FIAT Doblò dei convenuti e sospinta, di nuovo contro il veicolo che la precedeva.
RGAC 47376 ANNO 2023 Pag. 2 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Sul posto era intervenuta la Polizia Municipale che aveva redatto un rapporto sull'incidente in relazione al quale aveva contestato le valutazioni tratte dalle dichiarazioni rese in ordine al funzionamento dell'impianto frenante.
Nell'incidente aveva riportato lesioni ed aveva richiesto il risarcimento delle stesse altre al danno materiale limitato ad euro 2.000 pari al valore commerciale del veicolo immatricolato tredici anni prima dell'incidente.
La Assicurazione aveva liquidato l'importo di euro 500 a titolo di danni materiali edi conseguenza aveva introdotto il presente giudizio per ottenere l'integrale risarcimento del danno subito.
Si è costituita la società contestando le modalità di verificazione dell'incidente CP_5
ed in particolare il fatto che per effetto del tamponamento il veciolo della attrice fosse stata nuovamente sospinta contro il veicolo già in precedenza tamponato, avemndop il conducente di tale veicolo riferito di un solo tamponamento. Di conseguenza il secondo tamponamento era stato leggero mentre il primo era stato più violento e tale da far scoppiare, secondo quanto dichiarato dall'attrice l'airbag del proprio veicolo.
Ha contestato la misura del danno di cui era stato richiesto il risarcimento tenuto conto che la responsabilità doveva essere limitata al secondo tamponamento.
Di conseguenza l'offerta posta in essere teneva conto del valore commerciale del veicolo immatricolato da tredici anni al momento dell'incidente e della tenuità del secondo tamponamento.
Non si erano costituiti gli altri convenuti venendo dichiarati contumaci.
Nel corso del giudizio è stato raccolto l'interrogatorio formale della attrice ed è stata sentita come teste la proprietaria del veicolo Jeep Renegade tamponato dalla attrice malgrado la evidente incapacità della stessa ad essere sentita come teste per l'interesse della stessa al
RGAC 47376 ANNO 2023 Pag. 3 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
giudizio, e non indicata come presente nel veicolo al momento dell'incidente, la quale ha riferito quanto le aveva detto il figlio, conducente del veicolo stesso.
Espletata una consulenza tecnica medico legale sulla persona della attrice, la causa è stata decisa dal Giudice di pace di MA con sentenza n. 16244/2023 con la quale ha ritenuto che la responsabilità dell'incidente dovesse attribuirsi ai convenuti liquidando il danno materiale in euro 1.500 oltre ad euro 6.743 a titolo di danni connessi al danno billogico facendo applicazione erroneamente delle tabelle del tribunale di MA e non quelle di legge.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la società deducendo la erroneità CP_5
della attribuzione della responsabilità integrale dell'incidente ai convenuti in quanto si sarebbe verificato un tamponamento di veicoli fermi, non tenendo conto del fatto che era pacifico tra le parti che si fosse verificato un primo tamponamento tra il veicolo Doblò ed il veicolo della attrice e solo dopo un secondo tamponamento tra il veicolo dei convenuti e quello della attrice non operando una corretta valutazione delle prove acquisite nel procedimento. Ha contestato la quantificazione del danno materiale non avendo correttamente valutato il solo danno posteriore.
Inoltre in relazione al danno biologico ha contestato il fatto che il CTU non abbia indicato le lesioni riconducibili al solo secondo tamponamento ed ha contestato la utilizzazione delle tabelle del tribunale di MA al posto delle tabelle di legge.
Si è costituita la ribadendo che il suo veicolo era fermo al momento del secondo Pt_2
tamponamento e che per effetto di tale urto aveva di nuovo tamponato il veicolo che la precedeva. D'altra parete il fatto che il suo veicolo fosse fermo era stato riconosciuto anche dal conducente del veicolo Doblò.
Di conseguenza correttamente il giudice di primo grado aveva ritenuta sussistente la responsabilità esclusiva dei convenuti nella causazione di tutti i danni
RGAC 47376 ANNO 2023 Pag. 4 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Relativamente ai danni materiali il giudice aveva ritenuto che i danni riportati sulla parte posteriore eccedessero il valore commerciale dello stesso che ha valutato in euro 1.500
riconoscendo detta somma, mentre ha ritenuto che correttamente il giudice non avesse applicato le tabelle obbligatorie di legge per le lesioni di lieve entità avendo il CTU applicato i criteri ordinari.
Non si sono costituiti gli altri appellati venendo chiarati contumaci
La causa, quindi, acquisito il fascicolo di primo grado e, è stata trattenuta in decisione alla udienza del 5 FEBBRAIO 2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti alla udienza del 30 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudicante che l'attrice fin dall'atto di citazione ha dato atto di aver tamponato il veicolo che la precedeva, urto per effetto del quale era scoppiato l'air bag.
Ha poi indicato di essere stata di nuovo tamponata mentre era ferma e di essere stata sospinta conto il veicolo che la precedeva, urtandolo di nuovo.
Il conducente del veicolo Doblò ha riconosciuto di aver urtato il veicolo della attrice mentre era fermo, a nulla ha indicato in relazione ad un secondo urto contro il veicolò Jeep
Renegade, mentre il conducente del veicolo ha riferito di aver avvertito un CP_8
solo urto contro il veicolo.
Nulla è stato aggiunto nel corso del giudizio dal momento che è stata sentita come teste la proprietaria del veicolo urtato dalla attrice e, quindi, incapace di deporre, e comunque non presente all'incidente e che ha riferito solo informazioni che le sarebbero statae comunicate dal figlio che era il conducente del veicolo stesso.
Di conseguenza nulla ha aggiunto la istruttoria in ordine alle modalità di verificazione dell'incidente.
RGAC 47376 ANNO 2023 Pag. 5 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Nel caso di specie, poiché è pacifica la verificazione di due tamponamento mentre nessun elemento è emerso in relazione al fatto dedotto da parte attrice in ordina alla cicostanza che il suo veicolo dopo aver tamponato il veicolo che lo precedeva avrebbe urtato di nuovo detto veicolo dopo essere stato a sua volta tamponato.
Infatti da un lato il conducente del veicolo ha riferito di un solo CP_8
tamponamento e non di due mentre la Polizia Municipale nell'esaminare la posizione del veicolo della attrice rispetto alla Jeep ha mostrato che tra gli stessi vi era una distanza e quindi non vi era certezza che vi fosse stato un secondo tamponamento.
Di conseguenza la responsabilità dei convenuti doveva essere riconosciuta solo in relazione al secondo tamponamento e non anche il primo in quanto la stessa parte attrice aveva sempre riconosciuto che il primo tamponamento si era verificato con modalità
distinte rispetto al secondo e non vi erano elementi per ritenere provato che si fosse verificato il secondo urto del veicolo Punto nei confronti del veicolo Jeep.
Tale affermazione comporta che i convenuti dovevano essere riconosciuti responsabili dei soli danni posteriori del veicolo Punto, danni, tuttavia che, come indicato dalla costatazione operata dalla Polizia Municipale sulla parte posteriore del veicolo Fiat Punto e sulla parte anteriore del veicolo Doblò, non erano lievi come sostenuto dalla Assicurazione appellante ma di una certa importanza, comunque tale da superare il valore materiale del veicolo valutato in euro 1.500.
Corretto appare il riconoscimento della somma di euro 1.500 dalla quale detrarre la somma di euro 500 già corrisposta a titolo di acconto.
Per quanto riguarda il danno biologico il consulente tecnico di ufficio ha operato la valutazione come se le stesse lesioni fossero state conseguenza di un unico sinistro.
In realtà tali lesioni appaiono la conseguenza dei due distinti urti, il primo dei quali sicuramente non lieve, come risulta dai danni presenti sulla parte anteriore del veicolo
RGAC 47376 ANNO 2023 Pag. 6 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Punto e sulla parte posteriore del veicolo Jepp, urto tale da determinare la apertura dell'airbag.
Se, quindi, le lesioni sono conseguenza dei due, urti separati e della stessa entità, non vi è
modo di determinare con certezza quali di esse siano addebitabili a ciascun urto,
considerato che la dinamica dei due urti in relazione alla sollecitazione collegata ai due urti
è sostanzialmente analoga salvo la distorsione della caviglia sinistra da ricollegare in via principale al tamponamento contro il veicolo Jeep in considerazione della pressione operata sul pedale al momento del contatto contro il veicolo Jeep nel primo e unico tamponamento.
Ritiene il giudicante che, correttamente il valore riconosciuto complessivamente ai danni permanenti conseguenti ai due tamponamento, deve essere limitato, per quanto riguarda il secondo tamponamento nella misura dell'1,5%.
Fondato è anche il motivo di appello fondato sulla tabella applicata, essendo evidente l'errore in cui è incorso il giudice di primo grado nell'aver applicato la tabella del Tribunale
di MA applicabile per espressa previsione ai soli casi ai quali non era applicabile la tabella di cui all'articolo 139 del codice delle assicurazioni, traducendosi in una violazione di legge, non essendovi discrezionalità per il giudice non applicare la tabella prevista dalla legge in presenza delle condizioni previste dalla legge.
Di conseguenza, utilizzando i valori in vigore al 30 maggio 2023, alla attrice doveva essere riconosciuto l'importo di euro 1.093,94, somma alla quale doveva essere aggiunto l'importo di euro 1.917,95 a titolo di incapacità biologica temporanea, determinata sulla base del valore di legge applicabile al momento della pronunzia della sentenza, oltre ad euro 440 a titolo di rimborso di spese mediche.
L'importò totale spettante all'attrice ammonta, quindi, ad euro 3.431,89.
RGAC 47376 ANNO 2023 Pag. 7 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Deve, pertanto, essere accolto l'appello ed in parziale riforma della sentenza 16244/2023
devono essere condannati la società e Controparte_5 Parte_3 CP_3
in solido al pagamento in favore di della somma di euro 4.431,89, a
[...] Parte_4
titolo di danno biologico , di incapacità biologica temporanea e di spese mediche, plttre euro 1.000 a titolo di danni materiali e confermata nel resto la impugnata sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P Q M
il Tribunale di MA in grado di appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e,
per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del giudice di pace di MA n. 16244/2023
condanna la società e , in solido al Controparte_5 Parte_3 CP_3
pagamento in favore di della somma di euro 4.431,89, a titolo di danno Parte_4
biologico, di incapacità biologica temporanea e di spese mediche, oltre euro 1.000 a titolo di danni materiali e conferma nel resto la impugnata sentenza.
Condanna a rimborsare alla società le spese Parte_4 Controparte_5
del presente grado di giudizio, spese che liquida in euro 2.832,50 di cui euro 2.500 per onorari delle fasi di giudizio, euro 382,50 a titolo di spese, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Così deciso in MA, in data 15 febbraio 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 47376 ANNO 2023 Pag. 8 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 47376 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 trattenuta in decisione alla udienza di decisione del 5
febbraio 2025 sulle conclusioni precisate come in atti alla udienza del 31 ottobre 2024, e vertente
TRA
(cf ) in persona del legale rappresentante pro tempre, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in MA, via della Giuliana n. 80 presso lo studio dell'avv.
Francesca Rinauro che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita sulla copia notificata dell'atto di citazione in appello notificato
APPELLANTE
E
(cf ) e (cf Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), elettivamente domiciliati in MA, via Antonio Pollaiolo n. 5 C.F._2
presso lo studio dell'avv. Dario Diotallevi che li rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello
APPELLATA
E
CP_3 TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
APPELLATA
E
Controparte_4
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale.
Conclusioni
Alla udienza del 5 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti alla udienza del 31 ottobre 2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato , proprietaria conducente del Parte_2
veicolo Fiat Punto targato DE248VY, in relazione all'incidente verificatosi il 17 settembre
2019, aveva citato in giudizio innanzi al Giudice di pace di MA la società
[...]
e rispettivamente Controparte_5 Controparte_6 CP_3
che garantiva il veicolo Fiat Doblò targato BY453XV di proprietà di CP_5 [...]
e condotta da chiedendo l'accertamento della CP_6 CP_3
responsabilità dei convenuta nella causazione dell'incidente e la condanna degli stessi, in solido, al risarcimento del danno subito.
A sostegno della domanda aveva dedotto che il giorno 17 settembre 2019, poco doopo le sei della mattina, mentre stava percorrendo via Casilina in direzione MA CA , giunta all'altezza del civico 1609 aveva tamponato lil veicolo Jeep Renegade targato FR338YH di proprietà di e condotta fa . Successivamente il suo Controparte_7 Persona_1
veicolo era stato tamponato dal veicolo FIAT Doblò dei convenuti e sospinta, di nuovo contro il veicolo che la precedeva.
RGAC 47376 ANNO 2023 Pag. 2 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Sul posto era intervenuta la Polizia Municipale che aveva redatto un rapporto sull'incidente in relazione al quale aveva contestato le valutazioni tratte dalle dichiarazioni rese in ordine al funzionamento dell'impianto frenante.
Nell'incidente aveva riportato lesioni ed aveva richiesto il risarcimento delle stesse altre al danno materiale limitato ad euro 2.000 pari al valore commerciale del veicolo immatricolato tredici anni prima dell'incidente.
La Assicurazione aveva liquidato l'importo di euro 500 a titolo di danni materiali edi conseguenza aveva introdotto il presente giudizio per ottenere l'integrale risarcimento del danno subito.
Si è costituita la società contestando le modalità di verificazione dell'incidente CP_5
ed in particolare il fatto che per effetto del tamponamento il veciolo della attrice fosse stata nuovamente sospinta contro il veicolo già in precedenza tamponato, avemndop il conducente di tale veicolo riferito di un solo tamponamento. Di conseguenza il secondo tamponamento era stato leggero mentre il primo era stato più violento e tale da far scoppiare, secondo quanto dichiarato dall'attrice l'airbag del proprio veicolo.
Ha contestato la misura del danno di cui era stato richiesto il risarcimento tenuto conto che la responsabilità doveva essere limitata al secondo tamponamento.
Di conseguenza l'offerta posta in essere teneva conto del valore commerciale del veicolo immatricolato da tredici anni al momento dell'incidente e della tenuità del secondo tamponamento.
Non si erano costituiti gli altri convenuti venendo dichiarati contumaci.
Nel corso del giudizio è stato raccolto l'interrogatorio formale della attrice ed è stata sentita come teste la proprietaria del veicolo Jeep Renegade tamponato dalla attrice malgrado la evidente incapacità della stessa ad essere sentita come teste per l'interesse della stessa al
RGAC 47376 ANNO 2023 Pag. 3 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
giudizio, e non indicata come presente nel veicolo al momento dell'incidente, la quale ha riferito quanto le aveva detto il figlio, conducente del veicolo stesso.
Espletata una consulenza tecnica medico legale sulla persona della attrice, la causa è stata decisa dal Giudice di pace di MA con sentenza n. 16244/2023 con la quale ha ritenuto che la responsabilità dell'incidente dovesse attribuirsi ai convenuti liquidando il danno materiale in euro 1.500 oltre ad euro 6.743 a titolo di danni connessi al danno billogico facendo applicazione erroneamente delle tabelle del tribunale di MA e non quelle di legge.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la società deducendo la erroneità CP_5
della attribuzione della responsabilità integrale dell'incidente ai convenuti in quanto si sarebbe verificato un tamponamento di veicoli fermi, non tenendo conto del fatto che era pacifico tra le parti che si fosse verificato un primo tamponamento tra il veicolo Doblò ed il veicolo della attrice e solo dopo un secondo tamponamento tra il veicolo dei convenuti e quello della attrice non operando una corretta valutazione delle prove acquisite nel procedimento. Ha contestato la quantificazione del danno materiale non avendo correttamente valutato il solo danno posteriore.
Inoltre in relazione al danno biologico ha contestato il fatto che il CTU non abbia indicato le lesioni riconducibili al solo secondo tamponamento ed ha contestato la utilizzazione delle tabelle del tribunale di MA al posto delle tabelle di legge.
Si è costituita la ribadendo che il suo veicolo era fermo al momento del secondo Pt_2
tamponamento e che per effetto di tale urto aveva di nuovo tamponato il veicolo che la precedeva. D'altra parete il fatto che il suo veicolo fosse fermo era stato riconosciuto anche dal conducente del veicolo Doblò.
Di conseguenza correttamente il giudice di primo grado aveva ritenuta sussistente la responsabilità esclusiva dei convenuti nella causazione di tutti i danni
RGAC 47376 ANNO 2023 Pag. 4 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Relativamente ai danni materiali il giudice aveva ritenuto che i danni riportati sulla parte posteriore eccedessero il valore commerciale dello stesso che ha valutato in euro 1.500
riconoscendo detta somma, mentre ha ritenuto che correttamente il giudice non avesse applicato le tabelle obbligatorie di legge per le lesioni di lieve entità avendo il CTU applicato i criteri ordinari.
Non si sono costituiti gli altri appellati venendo chiarati contumaci
La causa, quindi, acquisito il fascicolo di primo grado e, è stata trattenuta in decisione alla udienza del 5 FEBBRAIO 2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti alla udienza del 30 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudicante che l'attrice fin dall'atto di citazione ha dato atto di aver tamponato il veicolo che la precedeva, urto per effetto del quale era scoppiato l'air bag.
Ha poi indicato di essere stata di nuovo tamponata mentre era ferma e di essere stata sospinta conto il veicolo che la precedeva, urtandolo di nuovo.
Il conducente del veicolo Doblò ha riconosciuto di aver urtato il veicolo della attrice mentre era fermo, a nulla ha indicato in relazione ad un secondo urto contro il veicolò Jeep
Renegade, mentre il conducente del veicolo ha riferito di aver avvertito un CP_8
solo urto contro il veicolo.
Nulla è stato aggiunto nel corso del giudizio dal momento che è stata sentita come teste la proprietaria del veicolo urtato dalla attrice e, quindi, incapace di deporre, e comunque non presente all'incidente e che ha riferito solo informazioni che le sarebbero statae comunicate dal figlio che era il conducente del veicolo stesso.
Di conseguenza nulla ha aggiunto la istruttoria in ordine alle modalità di verificazione dell'incidente.
RGAC 47376 ANNO 2023 Pag. 5 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Nel caso di specie, poiché è pacifica la verificazione di due tamponamento mentre nessun elemento è emerso in relazione al fatto dedotto da parte attrice in ordina alla cicostanza che il suo veicolo dopo aver tamponato il veicolo che lo precedeva avrebbe urtato di nuovo detto veicolo dopo essere stato a sua volta tamponato.
Infatti da un lato il conducente del veicolo ha riferito di un solo CP_8
tamponamento e non di due mentre la Polizia Municipale nell'esaminare la posizione del veicolo della attrice rispetto alla Jeep ha mostrato che tra gli stessi vi era una distanza e quindi non vi era certezza che vi fosse stato un secondo tamponamento.
Di conseguenza la responsabilità dei convenuti doveva essere riconosciuta solo in relazione al secondo tamponamento e non anche il primo in quanto la stessa parte attrice aveva sempre riconosciuto che il primo tamponamento si era verificato con modalità
distinte rispetto al secondo e non vi erano elementi per ritenere provato che si fosse verificato il secondo urto del veicolo Punto nei confronti del veicolo Jeep.
Tale affermazione comporta che i convenuti dovevano essere riconosciuti responsabili dei soli danni posteriori del veicolo Punto, danni, tuttavia che, come indicato dalla costatazione operata dalla Polizia Municipale sulla parte posteriore del veicolo Fiat Punto e sulla parte anteriore del veicolo Doblò, non erano lievi come sostenuto dalla Assicurazione appellante ma di una certa importanza, comunque tale da superare il valore materiale del veicolo valutato in euro 1.500.
Corretto appare il riconoscimento della somma di euro 1.500 dalla quale detrarre la somma di euro 500 già corrisposta a titolo di acconto.
Per quanto riguarda il danno biologico il consulente tecnico di ufficio ha operato la valutazione come se le stesse lesioni fossero state conseguenza di un unico sinistro.
In realtà tali lesioni appaiono la conseguenza dei due distinti urti, il primo dei quali sicuramente non lieve, come risulta dai danni presenti sulla parte anteriore del veicolo
RGAC 47376 ANNO 2023 Pag. 6 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Punto e sulla parte posteriore del veicolo Jepp, urto tale da determinare la apertura dell'airbag.
Se, quindi, le lesioni sono conseguenza dei due, urti separati e della stessa entità, non vi è
modo di determinare con certezza quali di esse siano addebitabili a ciascun urto,
considerato che la dinamica dei due urti in relazione alla sollecitazione collegata ai due urti
è sostanzialmente analoga salvo la distorsione della caviglia sinistra da ricollegare in via principale al tamponamento contro il veicolo Jeep in considerazione della pressione operata sul pedale al momento del contatto contro il veicolo Jeep nel primo e unico tamponamento.
Ritiene il giudicante che, correttamente il valore riconosciuto complessivamente ai danni permanenti conseguenti ai due tamponamento, deve essere limitato, per quanto riguarda il secondo tamponamento nella misura dell'1,5%.
Fondato è anche il motivo di appello fondato sulla tabella applicata, essendo evidente l'errore in cui è incorso il giudice di primo grado nell'aver applicato la tabella del Tribunale
di MA applicabile per espressa previsione ai soli casi ai quali non era applicabile la tabella di cui all'articolo 139 del codice delle assicurazioni, traducendosi in una violazione di legge, non essendovi discrezionalità per il giudice non applicare la tabella prevista dalla legge in presenza delle condizioni previste dalla legge.
Di conseguenza, utilizzando i valori in vigore al 30 maggio 2023, alla attrice doveva essere riconosciuto l'importo di euro 1.093,94, somma alla quale doveva essere aggiunto l'importo di euro 1.917,95 a titolo di incapacità biologica temporanea, determinata sulla base del valore di legge applicabile al momento della pronunzia della sentenza, oltre ad euro 440 a titolo di rimborso di spese mediche.
L'importò totale spettante all'attrice ammonta, quindi, ad euro 3.431,89.
RGAC 47376 ANNO 2023 Pag. 7 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Deve, pertanto, essere accolto l'appello ed in parziale riforma della sentenza 16244/2023
devono essere condannati la società e Controparte_5 Parte_3 CP_3
in solido al pagamento in favore di della somma di euro 4.431,89, a
[...] Parte_4
titolo di danno biologico , di incapacità biologica temporanea e di spese mediche, plttre euro 1.000 a titolo di danni materiali e confermata nel resto la impugnata sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P Q M
il Tribunale di MA in grado di appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e,
per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del giudice di pace di MA n. 16244/2023
condanna la società e , in solido al Controparte_5 Parte_3 CP_3
pagamento in favore di della somma di euro 4.431,89, a titolo di danno Parte_4
biologico, di incapacità biologica temporanea e di spese mediche, oltre euro 1.000 a titolo di danni materiali e conferma nel resto la impugnata sentenza.
Condanna a rimborsare alla società le spese Parte_4 Controparte_5
del presente grado di giudizio, spese che liquida in euro 2.832,50 di cui euro 2.500 per onorari delle fasi di giudizio, euro 382,50 a titolo di spese, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Così deciso in MA, in data 15 febbraio 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 47376 ANNO 2023 Pag. 8 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale