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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 01/12/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 285/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Rimini, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Dai Checchi Elisa Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 285/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Ingrid Ilardi (C.F. ), elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._2 in Santarcangelo di Romagna, Via Cesare Battisti n. 35, PEC: giusta Email_1 procura in atti;
-ricorrente contro
, nata a [...] il [...] (C.F. , rappresentata e difesa CP_1 C.F._3 dagli Avv.ti Salvatore Di Grazia (C.F. ) e Andrea Di Grazia (C.F.: CodiceFiscale_4
), elettivamente domiciliata presso il loro studio in Rimini, via Covignano 109, PEC: C.F._5
giusta procura in atti;
Email_2 Email_3
-resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 25.11.2025, qui da intendersi integralmente trascritto e richiamato
AVENTE AD OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio pagina 1 di 4 OSSERVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il ricorrente Sig. a modifica della sentenza di scioglimento del matrimonio Parte_1 pronunciata dal Tribunale di Rimini n. 1252/2017 pubblicata il 19.12.2017 nel procedimento avente R.G. n.
4200/2017, ha promosso il presente giudizio, con ricorso depositato in data 4.02.2025, chiedendo che il
Tribunale voglia disporre la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore
, alle conclusioni ivi formulate. Per_1
La resistente Sig.ra si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta CP_1 depositata il 24.04.2025, chiedendo in via preliminare la riunione ex art. 274 c.p.c del fascicolo iscritto con
R.G. 644/2025 con il presente procedimento e nel merito si è riportato alle conclusioni contenute nel ricorso introduttivo depositato nella procedura iscritta al n. R.G.644/2025.
Dal punto di vista procedimentale alla prima udienza di comparizione delle parti del 28.05.2025 il
Giudice Relatore, vista la domanda di riunione di parte resistente, ha disposto la trasmissione degli atti al
Presidente in ordine alla riunione dei procedimenti, l'acquisizione della documentazione relativa al procedimento R.G. 644/2025 e ha fissato per l'esame della relativa documentazione e per l'ascolto delle parti l'udienza del 10.06.2025, poi rinviata all'11.06.2025.
All'udienza dell'11.06.2025 il Giudice Relatore ha disposto la riunione dei procedimenti, fissato per l'ascolto del minore l'udienza dell'8.07.2025 e disposto la corresponsione da parte della Sig.ra al sig. CP_1
a titolo di mantenimento del minore, la somma mensile di euro 250,00 oltre il 50% delle spese Pt_1 straordinarie come da protocollo di Bologna con decorrenza a far data dal mese di maggio 2025.
L'udienza dell'8.07.2025 è stata poi differita al 9.07.2025 e in tale sede è stato sentito il minore
. Il Giudice Relatore ha poi disposto l'affido condiviso del minore con collocazione presso Per_1 Per_1 il padre, stabilendo un calendario di visite con la madre, confermato la corresponsione al Sig. per il Pt_1 mantenimento del figlio la somma mensile di euro 250,00, attualizzabile secondo indice Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo e disponendo la prosecuzione del percorso di sostegno psicologico e di supporto alla genitorialità.
Il Giudice Relatore ha inoltre fissato per l'esame del percorso l'udienza 25.11.2025.
All'udienza del 25.11.2025, le parti hanno rappresentato al Giudice il percorso effettuato, gli esiti raggiunti e l'andamento degli incontri e a seguito di interlocuzione con lo stesso hanno poi precisato congiuntamente le loro conclusioni.
Il Pubblico Ministero, intervento nel procedimento in data 25.02.2025, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva pagina 2 di 4 partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n. 10894/2005;
Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987,
è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”);
Il Collegio preso atto della volontà delle parti che hanno raggiunto un accordo sulle condizioni e sulla regolamentazione dei rapporti oggetto di causa, concordate dai genitori e dai predetti così come modificate e confermate in udienza considerato che non si ravvisano profili di contrarietà alla Legge ed all'Ordine
Pubblico. Rilevato che le condizioni concordate appaiono rispondenti agli interessi morali e materiali del figlio minore , e rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun Per_1 genitore, nonché esaustive di tutti i possibili profili, ivi compresa la ripartizione delle spese legali, in conformità alle condizioni come di seguito trascritte così provvede:
“-Affido condiviso del minore con collocazione presso il padre nell'immobile sito in Bellaria Via Belvedere n. Per_1
9/a;
-La madre, salvo diverso accordo tra le parti, potrà vedere e tenere con sé il mercoledì dalle ore 19:00 sino alle Per_1 ore 23:00 e alternativamente il sabato o la domenica dalle ore 10:30 fino alle ore 15:30; la sig.ra corrisponderà a CP_1 controparte la somma mensile di euro 300,00, attualizzabile secondo indice istat, per il mantenimento del figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo di Bologna;
-le parti si impegnano a proseguire il percorso di sostegno psicologico e di supporto alla genitorialità;
-le parti prestano il consenso alla prosecuzione del percorso psicoterapeutico del minore;
-spese di lite compensate”
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa promossa dal sig. nei Parte_1 confronti della sig.ra ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: CP_1
➢ Dispone la modifica della sentenza di scioglimento del matrimonio pronunciata del Tribunale di
Rimini n. 1252/2017 pubblicata il 19.12.2017 nel procedimento avente R.G. n. 4200/2017, alle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte ed omologate
➢ Compensa interamente le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 27 novembre 2025
Il Giudice Relatore
pagina 3 di 4 Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Rimini, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Dai Checchi Elisa Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 285/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Ingrid Ilardi (C.F. ), elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._2 in Santarcangelo di Romagna, Via Cesare Battisti n. 35, PEC: giusta Email_1 procura in atti;
-ricorrente contro
, nata a [...] il [...] (C.F. , rappresentata e difesa CP_1 C.F._3 dagli Avv.ti Salvatore Di Grazia (C.F. ) e Andrea Di Grazia (C.F.: CodiceFiscale_4
), elettivamente domiciliata presso il loro studio in Rimini, via Covignano 109, PEC: C.F._5
giusta procura in atti;
Email_2 Email_3
-resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 25.11.2025, qui da intendersi integralmente trascritto e richiamato
AVENTE AD OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio pagina 1 di 4 OSSERVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il ricorrente Sig. a modifica della sentenza di scioglimento del matrimonio Parte_1 pronunciata dal Tribunale di Rimini n. 1252/2017 pubblicata il 19.12.2017 nel procedimento avente R.G. n.
4200/2017, ha promosso il presente giudizio, con ricorso depositato in data 4.02.2025, chiedendo che il
Tribunale voglia disporre la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore
, alle conclusioni ivi formulate. Per_1
La resistente Sig.ra si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta CP_1 depositata il 24.04.2025, chiedendo in via preliminare la riunione ex art. 274 c.p.c del fascicolo iscritto con
R.G. 644/2025 con il presente procedimento e nel merito si è riportato alle conclusioni contenute nel ricorso introduttivo depositato nella procedura iscritta al n. R.G.644/2025.
Dal punto di vista procedimentale alla prima udienza di comparizione delle parti del 28.05.2025 il
Giudice Relatore, vista la domanda di riunione di parte resistente, ha disposto la trasmissione degli atti al
Presidente in ordine alla riunione dei procedimenti, l'acquisizione della documentazione relativa al procedimento R.G. 644/2025 e ha fissato per l'esame della relativa documentazione e per l'ascolto delle parti l'udienza del 10.06.2025, poi rinviata all'11.06.2025.
All'udienza dell'11.06.2025 il Giudice Relatore ha disposto la riunione dei procedimenti, fissato per l'ascolto del minore l'udienza dell'8.07.2025 e disposto la corresponsione da parte della Sig.ra al sig. CP_1
a titolo di mantenimento del minore, la somma mensile di euro 250,00 oltre il 50% delle spese Pt_1 straordinarie come da protocollo di Bologna con decorrenza a far data dal mese di maggio 2025.
L'udienza dell'8.07.2025 è stata poi differita al 9.07.2025 e in tale sede è stato sentito il minore
. Il Giudice Relatore ha poi disposto l'affido condiviso del minore con collocazione presso Per_1 Per_1 il padre, stabilendo un calendario di visite con la madre, confermato la corresponsione al Sig. per il Pt_1 mantenimento del figlio la somma mensile di euro 250,00, attualizzabile secondo indice Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo e disponendo la prosecuzione del percorso di sostegno psicologico e di supporto alla genitorialità.
Il Giudice Relatore ha inoltre fissato per l'esame del percorso l'udienza 25.11.2025.
All'udienza del 25.11.2025, le parti hanno rappresentato al Giudice il percorso effettuato, gli esiti raggiunti e l'andamento degli incontri e a seguito di interlocuzione con lo stesso hanno poi precisato congiuntamente le loro conclusioni.
Il Pubblico Ministero, intervento nel procedimento in data 25.02.2025, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva pagina 2 di 4 partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n. 10894/2005;
Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987,
è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”);
Il Collegio preso atto della volontà delle parti che hanno raggiunto un accordo sulle condizioni e sulla regolamentazione dei rapporti oggetto di causa, concordate dai genitori e dai predetti così come modificate e confermate in udienza considerato che non si ravvisano profili di contrarietà alla Legge ed all'Ordine
Pubblico. Rilevato che le condizioni concordate appaiono rispondenti agli interessi morali e materiali del figlio minore , e rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun Per_1 genitore, nonché esaustive di tutti i possibili profili, ivi compresa la ripartizione delle spese legali, in conformità alle condizioni come di seguito trascritte così provvede:
“-Affido condiviso del minore con collocazione presso il padre nell'immobile sito in Bellaria Via Belvedere n. Per_1
9/a;
-La madre, salvo diverso accordo tra le parti, potrà vedere e tenere con sé il mercoledì dalle ore 19:00 sino alle Per_1 ore 23:00 e alternativamente il sabato o la domenica dalle ore 10:30 fino alle ore 15:30; la sig.ra corrisponderà a CP_1 controparte la somma mensile di euro 300,00, attualizzabile secondo indice istat, per il mantenimento del figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo di Bologna;
-le parti si impegnano a proseguire il percorso di sostegno psicologico e di supporto alla genitorialità;
-le parti prestano il consenso alla prosecuzione del percorso psicoterapeutico del minore;
-spese di lite compensate”
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa promossa dal sig. nei Parte_1 confronti della sig.ra ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: CP_1
➢ Dispone la modifica della sentenza di scioglimento del matrimonio pronunciata del Tribunale di
Rimini n. 1252/2017 pubblicata il 19.12.2017 nel procedimento avente R.G. n. 4200/2017, alle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte ed omologate
➢ Compensa interamente le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 27 novembre 2025
Il Giudice Relatore
pagina 3 di 4 Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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