CASS
Sentenza 7 giugno 2023
Sentenza 7 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/06/2023, n. 24465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24465 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EGBON BRIGHT nato il [...] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE di APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. Penale Sent. Sez. 2 Num. 24465 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 05/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli emetteva una sentenza predibattimentale con la quale dichiarava l'estinzione il reato contestato al ric:orrente per decorso del termine di prescrizione. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, che denunciava violazione del diritto di difesa in quanto la mancata instaurazione del contraddittorio dibattimentale avrebbe impedito allo stesso la possibilità di ottenere un proscioglimento con formula piena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 1.1. E' pacifico che l'adozione della sentenza predibattimentale non sia consentita nel giudizio di appello, stante il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite secondo cui al Giudice di secondo grado non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina;
né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., poiché l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809). Le Sezioni unite avevano tuttavia statuito che, pur determinandosi una nullità assoluta e insanabile della sentenza, la causa estintiva del reato prevaleva su quest'ultima, dato che non era rilevabile l'interesse dell'imputato a dedurre la patologia processuale, dal momento che il giudice di appello, cui dovrebbero essere restituiti gli atti, non potrebbe fare altro che dichiarare nuovamente la prescrizione. 1.2. Orbene, rispetto alla questione è intervenuta la sentenza n. 111 del 2022 della Corte Costituzionale che, dopo aver analizzato il diritto vivente sedimentatosi a partire dalla decisione della Sezioni Unite di cui sopra, ha ritenuto l'interpretazione così validata fosse in contrasto con gli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost.: è stato, infatti, dichiarato incostituzionale l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. 2 1.3. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il giorno 5 aprile 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. Penale Sent. Sez. 2 Num. 24465 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 05/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli emetteva una sentenza predibattimentale con la quale dichiarava l'estinzione il reato contestato al ric:orrente per decorso del termine di prescrizione. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, che denunciava violazione del diritto di difesa in quanto la mancata instaurazione del contraddittorio dibattimentale avrebbe impedito allo stesso la possibilità di ottenere un proscioglimento con formula piena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 1.1. E' pacifico che l'adozione della sentenza predibattimentale non sia consentita nel giudizio di appello, stante il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite secondo cui al Giudice di secondo grado non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina;
né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., poiché l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809). Le Sezioni unite avevano tuttavia statuito che, pur determinandosi una nullità assoluta e insanabile della sentenza, la causa estintiva del reato prevaleva su quest'ultima, dato che non era rilevabile l'interesse dell'imputato a dedurre la patologia processuale, dal momento che il giudice di appello, cui dovrebbero essere restituiti gli atti, non potrebbe fare altro che dichiarare nuovamente la prescrizione. 1.2. Orbene, rispetto alla questione è intervenuta la sentenza n. 111 del 2022 della Corte Costituzionale che, dopo aver analizzato il diritto vivente sedimentatosi a partire dalla decisione della Sezioni Unite di cui sopra, ha ritenuto l'interpretazione così validata fosse in contrasto con gli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost.: è stato, infatti, dichiarato incostituzionale l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. 2 1.3. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il giorno 5 aprile 2023.