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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 06/03/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1867 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDIRIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nata in [...] il [...] (C.F. Parte_1
il patrocinio dell'Avv. DEL MAGNO DEBORA (C.F. C.F._1
) C.F._2
e ato a RIMINI ( ) con il Parte_2 C.F._3
RI AR ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 13/11/2024 con il quale e Parte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità Pt_2
genitoriale nei confronti dei loro figli e , nati entrambi a Pesaro (PU), rispettivamente in Per_1 Per_2
data 3.04.2012 e 7.05.2019, e per le relative questioni economiche;
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 4 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi dei minori:
1) Affidamento condiviso dei minori con collocazione stabile e prevalente presso la madre in CI
(RN) Viale Savona n. 7/A interno 2 (mansarda).
2) Assegnazione alla madre dell'abitazione di CI (RN) Viale Savona n. 7/A interno 2 (mansarda) con arredi ed oggetti ivi presenti.
Le utenze dell'abitazione di cui sopra, e più in generale gli oneri legati al suo godimento, sono a carico della SI che ha provveduto alla voltura delle utenze (Tari compresa) non appena Parte_1
firmato l'accordo.
IMU a carico della proprietà.
Il Signor ha lasciato la casa di cui sopra prelevando i propri effetti personali e accessori e ha Pt_2
provveduto al cambio della residenza presso la casa dei genitori.
3) Diritto di visita come segue:
-il padre farà visita ai figli presso l'abitazione di CI (RN) Via Savona n. 7/A interno 2 due giorni alla settimana, quando la madre lavora, dalle 18:30 circa alle 21:00; la sig.ra si impegnerà a Parte_1
inviargli i suoi turni la settimana precedente;
-il padre terrà con sé i figli a week end alternati, dal sabato alle ore 12:00 sino a domenica sera.
I genitori collaboreranno nella gestione dei minori, per consentire di mantenere le attività lavorative di entrambi. Tenuto conto che la SI (la quale è lavoratrice dipendente – commessa) ha una domenica libera al mese, al fine di limitare l'uso di baby sitter, i week end di permanenza dei bambini con i genitori si alterneranno garantendo che i minori stiano con la madre il fine settimana in cui la stessa ha la domenica libera.
I genitori decideranno di comune accordo, con almeno trenta giorni di anticipo, la gestione della vacanze di Natale e Pasqua nel rispetto della regola dell'alternanza ed avendo cura che i bambini trascorrano tempi pressoché paritari con ciascun genitore in detti periodi. Durante le vacanze estive, i minori trascorreranno con il padre almeno dieci giorni consecutivi.
4) La responsabilità genitoriale è in capo ad entrambi i genitori.
pagina 2 di 4 5) Il padre si impegna a versare alla madre, fino all'indipendenza economica dei figli, la somma di
Euro 450,00 a minore al mese (ovvero Euro 900,00 mensili in tutto) sul seguente IBAN
[...] a titolo di contributo al mantenimento dei figli, precisando che nel contributo suddetto sono ricompresi i costi per abbigliamento e cura della persona.
Detta somma verrà versata mediante bonifico, entro il giorno 15 di ogni mese, e sarà rivalutata sulla base delle variazioni al 100% degli indici ISTAT verificatosi nell'anno precedente.
Il padre pagherà altresì il 50% delle spese per baby sitter dalle ore 16:00 alle ore 18:30, dal lunedì al venerdì, quando la madre è al lavoro.
Quando i bambini stanno male i genitori collaboreranno nel rispetto dei rispettivi impegni lavorativi e/o incaricheranno baby sitter di comune accordo, con spesa da sostenersi al 50%.
I genitori provvederanno alle spese straordinarie, concordate e documentate, per i figli nella misura del
70% in capo al e del 30% in capo alla ivi compreso uno sport ciascuno e la retta Pt_2 Parte_1
scuola materna o la refezione scolastica, in ragione della sperequazione reddituale esistente fra i ricorrenti.
6) Le somme anticipate da uno dei due verranno rimborsate, a richiesta e esibizione della ricevuta/scontrino/fattura, entro 10 giorni dalla richiesta.
7) Le parti sono economicamente autosufficienti avendo entrambe occupazione lavorativa stabile.
8) il sig. accetta che l'assegno per il nucleo familiare sia trattenuto per intero dalla sig.ra Pt_2
Parte_1
9) La SI mantiene in uso l'autovettura SKODA FABIA tg. FS769NT e provvederà al Parte_1
passaggio di proprietà in suo favore di detta autovettura a data da concordarsi con il , Pt_2
provvederà altresì al passaggio a proprio nome dell'assicurazione. Dal mese di aprile 2024 compreso la
SI provvederà al pagamento delle rate del finanziamento dell'auto sino alla sua Parte_1
estinzione.
10) Il telefono cellulare IPHONE 13 PRO, intestato al , resterà in uso esclusivo alla SI Pt_2
che ha provveduto al passaggio di proprietà in suo favore ed al pagamento del Parte_1
finanziamento/abbonamento relativo da aprile 2024 compreso.
11) Le parti hanno provveduto di comune accordo alla chiusura del conto corrente cointestato presso
Credit Agricole.
12) I minori potranno espatriare solo ricorrendo il consenso scritto di entrambi i genitori. pagina 3 di 4 13) I genitori vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, impegnandosi alla reciproca reperibilità per le esigenze legate ai figli minori.
14) Spese legali compensate e rinuncia alla solidarietà professionale da parte dei difensori.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
a) dispone che e , nell'esercizio della responsabilità Parte_1 Parte_2
genitoriale nei confronti dei figli e , nati dall'unione il 3.04.2012 e 7.05.2019, si Per_1 Per_2
attengano alle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 6.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDIRIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nata in [...] il [...] (C.F. Parte_1
il patrocinio dell'Avv. DEL MAGNO DEBORA (C.F. C.F._1
) C.F._2
e ato a RIMINI ( ) con il Parte_2 C.F._3
RI AR ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 13/11/2024 con il quale e Parte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità Pt_2
genitoriale nei confronti dei loro figli e , nati entrambi a Pesaro (PU), rispettivamente in Per_1 Per_2
data 3.04.2012 e 7.05.2019, e per le relative questioni economiche;
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 4 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi dei minori:
1) Affidamento condiviso dei minori con collocazione stabile e prevalente presso la madre in CI
(RN) Viale Savona n. 7/A interno 2 (mansarda).
2) Assegnazione alla madre dell'abitazione di CI (RN) Viale Savona n. 7/A interno 2 (mansarda) con arredi ed oggetti ivi presenti.
Le utenze dell'abitazione di cui sopra, e più in generale gli oneri legati al suo godimento, sono a carico della SI che ha provveduto alla voltura delle utenze (Tari compresa) non appena Parte_1
firmato l'accordo.
IMU a carico della proprietà.
Il Signor ha lasciato la casa di cui sopra prelevando i propri effetti personali e accessori e ha Pt_2
provveduto al cambio della residenza presso la casa dei genitori.
3) Diritto di visita come segue:
-il padre farà visita ai figli presso l'abitazione di CI (RN) Via Savona n. 7/A interno 2 due giorni alla settimana, quando la madre lavora, dalle 18:30 circa alle 21:00; la sig.ra si impegnerà a Parte_1
inviargli i suoi turni la settimana precedente;
-il padre terrà con sé i figli a week end alternati, dal sabato alle ore 12:00 sino a domenica sera.
I genitori collaboreranno nella gestione dei minori, per consentire di mantenere le attività lavorative di entrambi. Tenuto conto che la SI (la quale è lavoratrice dipendente – commessa) ha una domenica libera al mese, al fine di limitare l'uso di baby sitter, i week end di permanenza dei bambini con i genitori si alterneranno garantendo che i minori stiano con la madre il fine settimana in cui la stessa ha la domenica libera.
I genitori decideranno di comune accordo, con almeno trenta giorni di anticipo, la gestione della vacanze di Natale e Pasqua nel rispetto della regola dell'alternanza ed avendo cura che i bambini trascorrano tempi pressoché paritari con ciascun genitore in detti periodi. Durante le vacanze estive, i minori trascorreranno con il padre almeno dieci giorni consecutivi.
4) La responsabilità genitoriale è in capo ad entrambi i genitori.
pagina 2 di 4 5) Il padre si impegna a versare alla madre, fino all'indipendenza economica dei figli, la somma di
Euro 450,00 a minore al mese (ovvero Euro 900,00 mensili in tutto) sul seguente IBAN
[...] a titolo di contributo al mantenimento dei figli, precisando che nel contributo suddetto sono ricompresi i costi per abbigliamento e cura della persona.
Detta somma verrà versata mediante bonifico, entro il giorno 15 di ogni mese, e sarà rivalutata sulla base delle variazioni al 100% degli indici ISTAT verificatosi nell'anno precedente.
Il padre pagherà altresì il 50% delle spese per baby sitter dalle ore 16:00 alle ore 18:30, dal lunedì al venerdì, quando la madre è al lavoro.
Quando i bambini stanno male i genitori collaboreranno nel rispetto dei rispettivi impegni lavorativi e/o incaricheranno baby sitter di comune accordo, con spesa da sostenersi al 50%.
I genitori provvederanno alle spese straordinarie, concordate e documentate, per i figli nella misura del
70% in capo al e del 30% in capo alla ivi compreso uno sport ciascuno e la retta Pt_2 Parte_1
scuola materna o la refezione scolastica, in ragione della sperequazione reddituale esistente fra i ricorrenti.
6) Le somme anticipate da uno dei due verranno rimborsate, a richiesta e esibizione della ricevuta/scontrino/fattura, entro 10 giorni dalla richiesta.
7) Le parti sono economicamente autosufficienti avendo entrambe occupazione lavorativa stabile.
8) il sig. accetta che l'assegno per il nucleo familiare sia trattenuto per intero dalla sig.ra Pt_2
Parte_1
9) La SI mantiene in uso l'autovettura SKODA FABIA tg. FS769NT e provvederà al Parte_1
passaggio di proprietà in suo favore di detta autovettura a data da concordarsi con il , Pt_2
provvederà altresì al passaggio a proprio nome dell'assicurazione. Dal mese di aprile 2024 compreso la
SI provvederà al pagamento delle rate del finanziamento dell'auto sino alla sua Parte_1
estinzione.
10) Il telefono cellulare IPHONE 13 PRO, intestato al , resterà in uso esclusivo alla SI Pt_2
che ha provveduto al passaggio di proprietà in suo favore ed al pagamento del Parte_1
finanziamento/abbonamento relativo da aprile 2024 compreso.
11) Le parti hanno provveduto di comune accordo alla chiusura del conto corrente cointestato presso
Credit Agricole.
12) I minori potranno espatriare solo ricorrendo il consenso scritto di entrambi i genitori. pagina 3 di 4 13) I genitori vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, impegnandosi alla reciproca reperibilità per le esigenze legate ai figli minori.
14) Spese legali compensate e rinuncia alla solidarietà professionale da parte dei difensori.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
a) dispone che e , nell'esercizio della responsabilità Parte_1 Parte_2
genitoriale nei confronti dei figli e , nati dall'unione il 3.04.2012 e 7.05.2019, si Per_1 Per_2
attengano alle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 6.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 4 di 4