Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 01/04/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 101/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione. 101/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Colico, Via Stallone n. 24, con il patrocinio dell'avv. MAININI ENZA
e
(C.F. ), nato in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente a [...] con il patrocinio dell'avv. BIANCHINI CRISTINA con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI chiedono che codesto Ill.mo Tribunale voglia omologare con sentenza gli accordi intervenuti tra i genitori della minore confermando quelli di cui all'atto introduttivo: Persona_1
1- Affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente nella casa che la madre conduce in locazione sita in Colico (LC), Via Stallone, n. 24. Il padre manterrà il diritto di frequentazione e di relazione con la figlia nei fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 9:00, sino alla domenica sera dopo cena, oltre ai giorni infrasettimanali e cioè dal martedì all'uscita della scuola sino al giovedì mattino quando la riaccompagnerà a Per_ scuola. Qualora manifestasse il desiderio di dormire a casa della madre nei periodi in cui frequenta il padre, quest'ultimo si impegna a riaccompagnarla dalla GN per la notte. Pt_1
2- Per quanto attiene le vacanze estive, entrambi i genitori potranno trascorrere con la figlia un periodo di non meno di due settimane, anche non consecutivo, con l'impegno di indicare l'uno all'altro (per l'anno 2025 sceglierà la madre) il relativo periodo entro il 31 maggio di ogni anno. Durante le vacanze natalizie i genitori potranno tenere con sé la figlia ad anni alterni per una settimana, rispettivamente dal 25 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Per Per_ l'anno 2024 ha trascorso il Natale con la madre. Durante le vacanze Pasquali, i genitori potranno tenere con sé la minore ad anni alterni per tre giorni consecutivi (comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo). Le frequentazioni fra padre e figlia si sospenderanno nei periodi in cui lo stesso, per motivi di lavoro, sarà
3- Il GN verserà alla GN , quale contributo ordinario per il mantenimento della Controparte_1 Parte_1 minore, la somma di €500,00 (cinquecento/00) mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 30 di ogni mese in cui è dovuto. Il GN si impegna altresì a CP_1 corrispondere, il giorno del deposito di questo ricorso, alla GN , gli arretrati di tale assegno a decorrere dal Pt_1 mese di dicembre del 2024, oltre ad un ulteriore importo forfetario pari ad €500,00.
Il GN si impegna altresì a pagare all'80% le spese straordinarie riguardanti la minore, secondo quanto
CP_1 previsto nel Protocollo in essere presso il Tribunale di Lecco, ad eccezione delle spese per la mensa della minore, che sosterrà interamente la GN . I ricorrenti concordano che la GN continuerà a percepire Pt_1 Parte_1 l'assegno unico relativo alla figlia in forma integrale ed il GN si impegna a sottoscrivere in tal senso
CP_1 l'eventuale documentazione che richiedesse l'INPS. Per_ 4- L'importo del contributo ordinario per il mantenimento della figlia ed il contributo alle spese straordinarie da parte del GN sono stati determinati sulla base delle capacità reddituali ed economiche di entrambi i
CP_1 ricorrenti (Docc. nn. 2 e 3) e delle esigenze della minore, di anni tre: il GN lavora come operaio a tempo
CP_1 pieno e percepisce uno stipendio netto mensile pari a circa €2.470,00 dal quale deve essere detratto l'importo mensile di
€530,00 per il mutuo che sta onorando;
la GN , invece, oggi lavora come impiegata part-time e percepisce Pt_1 uno stipendio netto mensile pari ad €1.200,00, oltre ad €150,00 per l'A.U., somme dalle quali deve essere detratto l'importo mensile di €650,00 quale canone per la locazione dell'appartamento in cui vive con la figlia.
Il GN si impegna a non richiedere alcuna variazione della predetta condizione di natura economica Controparte_1 (assegno ordinario e contributo spese straordinarie) per un anno a decorrere dal momento in cui la GN Parte_1 passerà dal lavoro part-time al lavoro full-time, con impegno di quest'ultima a comunicare tale passaggio all'ex compagno;
il GN avrà invece facoltà di chiedere una modifica dell'assegno o della ripartizione delle spese CP_1 straordinarie per la figlia una volta decorso il termine di un anno come sopra indicato ed all'ulteriore condizione che la GN percepisca uno stipendio netto superiore ad €1.500,00, circostanza, questa, che la stessa pure si impegna Pt_1 diligentemente a comunicargli. Indipendentemente dalla precedente previsione, viene precisato che il GN CP_1 potrà comunque sempre chiedere modifiche dell'assegno oggi previsto in €500,00 mensili o del contributo alle spese straordinarie (oggi previsto nell'80%) nella denegata ipotesi in cui il suo stipendio netto mensile, per qualsiasi motivo, dovesse ridursi, mentre la GN avrà la facoltà di richiedere una modifica sia delle modalità di frequentazione Pt_1 della minore con il padre, sia dell'assegno, decorsi otto mesi dalla pronuncia della sentenza che definirà questo procedimento nel caso in cui si modificassero le esigenze della bambina, sia di natura economica che con riferimento alle modalità di frequentazione con il padre.
5- I genitori si impegnano, ove occorra, al rilascio delle firme necessarie per ogni eventuale concessione e/o autorizzazione amministrativa e si prestano reciproco consenso per il rilascio dei documenti a favore dei minori validi per l'espatrio (carta di identità e passaporto).
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno intrattenuto una relazione more Parte_1 Controparte_1 uxorio dalla quale è nata la figlia in data 10/9/2021, oggi ancora minorenne. Per_1
Con ricorso ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 24/01/2025, le parti, dato atto della fine della loro relazione sentimentale, hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio in conformità alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo le parti fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha dato parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con l'interesse della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate tra le parti, come sopra riportate, e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Lecco, 28/03/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada