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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE XIV -
riunito in camera di consiglio e così composto:
dott. FA LI Presidente
dott. Fabio Miccio Giudice rel.
dott. Claudio Tedeschi Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso presentato da con sede legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri, 1 Parte_1
dato atto che la società debitrice – malgrado la rituale notifica – non si è costituita nel giudizio;
ritenuto che:
a) risulta dimostrata la qualità di imprenditore commerciale della società debitrice;
b) quest'ultima non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 121 e 2, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 né tali requisiti risultano comunque dimostrati dalla documentazione acquisita;
rilevato che il credito della ricorrente risulta fondato su titoli giudiziali esecutivi, e segnatamente sul decreto ingiuntivo n. 17876/2013, emesso dal Tribunale di Roma e dichiarato esecutivo con decreto del 10/9/2013;
ritenuto, ai sensi degli artt. 2, lett. b, e 121 CCII, che la situazione di insolvenza della società sia desumibile dalle seguenti circostanze:
a) il mancato pagamento del credito della ricorrente, portato da decreto ingiuntivo non opposto, neppure a seguito della notifica del decreto ingiuntivo e, da ultimo, di sollecito di pagamento;
b) la rilevante entità del debito tributario scaduto (pari a € 130.178,44 come da informativa trasmessa dalla società concessionaria della riscossione dei tributi);
c) parziale infruttuosità della procedura esecutiva immobiliare rubricata al RGE 120/2013 avanti il Tribunale di Rieti (doc. 6) e totale infruttuosità della procedura esecutiva mobiliare rubricata al RGE 1832/2022 avanti il Tribunale di Lecce, da cui l'istante non ha ricevuto alcuna soddisfazione (doc. 7);
1 d) omesso deposito dei bilanci relativi agli anni 2022, 2023 e 2024 (l'ultimo bilancio disponibile è quello relativo all'anno 2011: cfr. visura camerale della società).
l'ammontare complessivo del solo debito tributario è già superiore ad euro trentamila;
P. Q. M.
visti gli artt. 2, co. 1, lett. b), 121, 27 co 2, 40, 41 e 49 del D. Lgs 12 gennaio 2019, n. 14
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale della (CF ), con sede in Roma, Controparte_1 P.IVA_1
VIA Costantino Corvisieri 54 c/o IO Masucci
NOMINA
giudice delegato per la procedura il dott. Fabio Miccio
NOMINA
Curatore dott. Marina Scandurra
ORDINA
alla debitrice di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;
STABILISCE
il giorno 2.2.2026 alle ore 11.10 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
GN
ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
2 DICHIARA
la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
AUTORIZZA
la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
MANDA
alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
Così deciso in Roma, 5 novembre 2025
Il presidente
FA LI
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