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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 09/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G.2365/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. BARLETTA Parte_1 P.IVA_1
CLAUDIO
PARTE APPELLANTE
E
(c.f. ) con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Controparte_1
PARTE APPELLATA
Oggi 09/1/2025 ad ore 12.49 innanzi al giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Marco Callegari in sostituzione dell'avv. BARLETTA CLAUDIO per parte resistente l'avv. Controparte_1
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE APPELLANTE
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, eccezione e deduzione disattesa e rigettata, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso, così giudicare: riformare la sentenza di primo grado, in quanto inammissibili e infondati, i motivi formulati dalla sentenza n. 6/2024, resa e depositata dal Giudice di Pace di Voghera in data 16 maggio 2024, oggi oggetto di gravame, e tutte le statuizioni in essa contenute;
confermare per l'effetto il verbale n. VI00048228, Registro 2300036910, ADI VX23000000016841 del 12.06.2023; onerare, in ogni caso, l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
PARTE APPELLATA voglia il Tribunale di Pavia adìto, contrariis reiectis, per le ragioni già esposte agli atti del giudizio, sia di primo che di secondo grado, nonchè per quelle che, all'occorrenza, verranno meglio e/o ulteriormente addotte nel prosieguo: in via principale, premessi tutti gli accertamenti e le declaratorie, anche incidentali, del caso, - respingere, perché infondato in fatto ed in diritto, oltre che non dimostrato, l'appello principale proposto dalla Parte_1 avverso la sentenza n. 6/2024 del Giudice di Pace di Voghera, confermando detta
[...] sentenza, eccezion fatta che per la parte impugnata dall'Avv. con Controparte_1 l'appello incidentale di cui alle domande infra formulate;
in via incidentale, e premessi sempre tutti gli accertamenti e le declaratorie, anche incidentali, del caso, - riformare la sentenza n. 6/2024 del Giudice di Pace di Voghera, nella parte in cui dichiara compensate tra le parti le spese di lite del giudizio di primo grado, e, di conseguenza - dichiarare tenuta e condannare la , in persona del presidente pro tempore, a rifondere all'Avv. Parte_1 le spese di lite in questione, da liquidarsi auspicabilmente come segue: * Controparte_1 valore della lite: € 192,00 (compreso tra € 0,01 e € 1.100,00) * compensi medi (ex tabella n. 1 allegata al d.m. n. 147/2022) fase studio: € 68,00 fase introduttiva: € 68,00 fase istruttoria: € 68,00 fase decisionale: € 142,00 oltre al rimborso forfettario spese generali, a c.p.a. e ad i.v.a. nelle misure di legge * anticipazioni esenti contributo unificato: € 43,00 o, comunque, nei diversi importi, superiori od inferiori, ritenuti di giustizia, in via incidentale, sia pure condizionata, da valere nella non creduta ipotesi di accoglimento, per i motivi ivi evocati, dell'appello principale proposto dalla , e premessi come di consueto tutti gli Parte_1 accertamenti e le declaratorie, anche incidentali, del caso, - riformare la sentenza n. 6/2024 del Giudice di Pace di Voghera, nella parte motiva, nonchè in quella in cui dichiara compensate tra le parti le spese di lite del giudizio di primo grado, e, di conseguenza - sostituire alla parte motiva riformata quella derivante dall'accoglimento dei sopra riportati motivi proposti dall'Avv. con l'appello incidentale condizionato, e, in Controparte_1 ogni caso, - annullare e privare di qualunque efficacia l'impugnato “Verbale di accertamento di infrazione al decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 (codice della strada) Verbale Protocollo:
VI00048228, Registro 2300036910, ADI VX23000000016841”, elevato e notificato dalla
, in quanto illegittimo, e, quindi - dichiarare l'Avv. Parte_1 Controparte_1 non soggetto ad alcuna sanzione, sia pecuniaria, che accessoria, e, dunque - dichiarare tenuta e condannare la , in persona del presidente pro tempore, a rifondere Parte_1 all'Avv. le spese di lite del giudizio di primo grado, come supra Controparte_1 quantificate, o, comunque, nei diversi importi, superiori od inferiori, ritenuti di giustizia. e, infine - disporre l'archiviazione degli atti;
in via subordinata, nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento di tutte le domande che precedono e, dunque, esclusivamente per meri fini cautelativi, - dichiarare tenuto l'Avv. (anche ai sensi dell'art. 6, Controparte_1 comma 11, del d.l.vo n. 150/2011) a pagare il solo importo previsto quale sanzione amministrativa pecuniaria minima (c.d. minimo edittale) per la violazione contestatagli, rimettendo in termini il medesimo in modo da consentirgli di poter eseguire il pagamento tempestivamente, senza maggiorazione di interessi e/o aggravio di sanzioni, e, comunque - compensare integralmente le spese di lite del giudizio di primo grado. Con vittoria di compensi e di spese di lite del secondo grado del giudizio, da maggiorarsi del rimborso forfettario spese generali, di c.p.a. e di i.v.a. nelle misure di legge. E con ogni più ampia riserva nel merito ed istruttoria in esito alla prosecuzione del giudizio ed alle eventuali deduzioni e produzioni di controparte. Si offrono al momento in comunicazione, mediante deposito in cancelleria: - il fascicolo di parte ricorrente Avv. riferito al Controparte_1 giudizio di primo grado, svoltosi davanti al Giudice di Pace di Voghera con il n. 799/2023
R.G.; - la copia della sentenza n. 6/2024 del Giudice di Pace di Voghera, notificata (presso il domicilio eletto in primo grado) alla Provincia di - la copia dell'atto d'appello Pt_1 notificato dalla Provincia di - la copia della sentenza n. 1658/2023 del Tribunale di Pt_1 Pavia, con l'attestazione dell'avvenuto relativo passaggio in giudicato;
- la copia della sentenza n. 819/2024 del Tribunale di Pavia, con l'attestazione dell'avvenuto relativo passaggio in giudicato;
- la copia della ricevuta telematica attestante l'avvenuto pagamento del contributo unificato di € 64,50, - la nota spese del giudizio di secondo grado.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 437 c.p.c. dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 2365/2024 promossa da:
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. BARLETTA Parte_1 P.IVA_1
CLAUDIO
PARTE APPELLANTE
E
(c.f. ) con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Controparte_1
PARTE APPELLATA
AVVERSO la sentenza del Giudice di Pace di Voghera n.6/2024 del 16 maggio 2024
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è l'appello promosso dalla Parte_1
avverso la sentenza n. 6/2024 del Giudice di Pace di Voghera con la quale è stato accolto il ricorso di avverso il verbale N. VI00048228, Registro 2300036910, ADI Controparte_1
VX23000000016841 del 12/06/2023 elevato per violazione dell'art. 142 comma 8 rilevata in data 09/06/2023 in corrispondenza di S.P. 1 Bressana-Salice al km 5 +010 in dir. Voghera nel territorio di Castelletto di Branduzzo.
In particolare, si osserva che il ricorso di primo grado è stato accolto sulla base della mancata dimostrazione da parte della dell'avvenuta esecuzione della Parte_1 taratura periodica dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità. Il ricorrente in primo grado aveva allegato e provato che l'ultima taratura certificata risaliva al 4 febbraio 2022 mentre l'infrazione era stata accertata in data 12 giugno 2023.
1.1. Si è costituito in giudizio svolgendo appello incidentale della Controparte_1
sentenza qui impugnata nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite;
in via incidentale, ma condizionato all'accoglimento dell'appello principale, ha riproposto i motivi di contestazione già svolti in primo grado.
2. Venendo al primo motivo di impugnazione si evidenzia che risulta documentato che la nel primo grado di giudizio si è costituita tardivamente. Parte_1
Come è noto, l'art. 7 del D.lgs. n. 150 del 2011 recante la disciplina dell'opposizione al verbale di accertamento delle infrazioni al codice della strada, rientra tra le controversie disciplinate dal rito lavoro con le integrazioni ivi stabilite. Il comma 7 della disposizione prevede che con il decreto di fissazione dell'udienza il giudice ordini all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di procedimento di opposizione al verbale di accertamento della violazione del codice della strada, il termine di cui all'art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 150 del 2011, per il deposito della documentazione strettamente connessa all'atto impugnato non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello previsto dall'art. 416 c.p.c., che si applica, per il richiamo operato dal comma 1 del medesimo art. 7, per gli altri documenti depositati dall'Amministrazione (cfr.
Cass. n. 16853 del 2016 e Cass. sez. 2, Ordinanza n. 32226 del 2022 in base alla quale “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, così come disciplinato dall'art. 6 del d.lgs.
n. 150/2011, infatti, la produzione di documenti da parte dell'Amministrazione convenuta è soggetta ad un doppio regime preclusivo: la copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione, può essere depositata senza limitazioni temporali (non avendo natura perentoria il termine contemplato dal comma 8 del medesimo articolo), mentre per il deposito degli altri documenti opera il terzo comma dell'art. 416 c.p.c., con la conseguenza che la produzione è preclusa oltre il decimo giorno precedente l'udienza di discussione;
Cass. n. 9545 del 2018; Sez. 2 - , Sentenza
n. 16772 del 13/06/2023).
Ne consegue che la documentazione prodotta dalla non attinente al Parte_1 rapporto, agli atti relativi all'accertamento, alla contestazione ed alla notificazione della sanzione non sono ammissibili in quanto prodotti tardivamente;
gli stessi documenti non possono nemmeno essere acquisiti nel giudizio di appello quali nuovi mezzi di prova in quanto da tale novero devono essere esclusi i documenti che non sono stati prodotti nel precedente grado di giudizio perché la parte è incorsa in una decadenza (cfr. Cass. Sez. L,
Sentenza n. 136 del 09/01/2003).
Peraltro, contenendo il comma 7 dell'art. 7 menzionato una deroga alla disciplina dei termini perentori di cui all'art. 416 cod. proc. civ., la relativa interpretazione deve avvenire in modo rigoroso senza lasciare spazio ad applicazioni estensive e/o analogica.
La documentazione attinente alla taratura dell'apparecchiatura di rilevamento delle infrazioni per eccesso di velocità non può essere contemplata tra quella strettamente attinente all'accertamento dell'infrazione, alla sua contestazione e notificazione.
Essa, infatti, attiene ad un fatto estraneo alla condotta accertata e sanzionata.
L'odierna parte appellante, per potersene avvalere avrebbe dovuto costituirsi in giudizio tempestivamente.
Come è noto, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 113 del 18 giugno 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del Codice della Strada, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
È documentato che l'ultima verifica di funzionamento è stata eseguita il 4 febbraio
2022 (cfr. doc. n. 4 fascicolo primo grado parte appellata).
La non ha prodotto le specifiche tecniche dell'apparecchio Parte_1
utilizzato nell'accertamento oggetto di causa.
Atteso il lasso di tempo intercorso tra l'ultima verifica di funzionamento documentata e l'accertamento dell'infrazione oggetto di causa (14 mesi circa) si ritiene che la Parte_1 non abbia dimostrato l'affidabilità dell'apparecchiatura contrariamente a quanto avrebbe dovuto fare attesa la specifica contestazione contenuta nel ricorso di primo grado su tale aspetto (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17574 del 18/06/2021 (Rv. 661477 - 01) secondo la quale “Ai fini della legittimità della sanzione irrogata per la violazione di cui all'art. 142, comma 8, c.d.s., a seguito della rilevazione della velocità operata con apparecchio autovelox, non è necessario che il verbale contenga l'indicazione del certificato di regolare taratura dell'apparecchiatura con la quale è stata misurata la velocità, poiché la mancata menzione degli estremi di tale certificato non pregiudica i diritti di difesa del sanzionato, che può limitarsi a contestare l'effettuazione delle verifiche di regolare funzionamento dell'impianto, spostando sull'amministrazione l'onere di depositare la certificazione di taratura).
Pertanto, l'appello principale deve essere rigettato.
3. Parte appellata ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace nella parte in cui ha compensato le spese di lite.
Come è noto, l'art. 92 cod. proc. civ. al secondo comma prevede che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
Nel caso di specie, la questione posta alla base della decisione di primo grado non appare controversa né dal punto di vista processuale, né dal punto di vista sostanziale;
si deve, infatti, evidenziare che gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità appaiono uniformi in relazione alle conseguenze processuali che anche la pubblica amministrazione subisce in caso di costituzione tardiva in giudizio.
Dal punto di vista sostanziale, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale costituisce principio normativo oltre che oggetto di un orientamento giurisprudenziale stabile quello per il quale le apparecchiature di rilevamento della velocità devono essere oggetto di revisioni periodiche, le quali vanno dimostrate in giudizio.
Pertanto, non vi erano nel caso di specie ragioni per compensare le spese di lite.
3. In definitiva, la deve essere condannata al pagamento delle spese Parte_1
di lite per entrambi i gradi di giudizio, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore inferiore a 1.100 euro, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta l'appello principale avverso la sentenza del Giudice di Pace di Voghera n.6/2024 del
16 maggio 2024;
2. accoglie l'appello incidentale di avverso la medesima sentenza, Controparte_1
riformandola parzialmente nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite;
3. condanna la a rimborsare ad le spese di lite per Parte_1 Controparte_1
entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in € 107,50 per spese ed in € 793 per onorari, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a.. Pavia, 9 gennaio 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. BARLETTA Parte_1 P.IVA_1
CLAUDIO
PARTE APPELLANTE
E
(c.f. ) con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Controparte_1
PARTE APPELLATA
Oggi 09/1/2025 ad ore 12.49 innanzi al giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Marco Callegari in sostituzione dell'avv. BARLETTA CLAUDIO per parte resistente l'avv. Controparte_1
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE APPELLANTE
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, eccezione e deduzione disattesa e rigettata, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso, così giudicare: riformare la sentenza di primo grado, in quanto inammissibili e infondati, i motivi formulati dalla sentenza n. 6/2024, resa e depositata dal Giudice di Pace di Voghera in data 16 maggio 2024, oggi oggetto di gravame, e tutte le statuizioni in essa contenute;
confermare per l'effetto il verbale n. VI00048228, Registro 2300036910, ADI VX23000000016841 del 12.06.2023; onerare, in ogni caso, l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
PARTE APPELLATA voglia il Tribunale di Pavia adìto, contrariis reiectis, per le ragioni già esposte agli atti del giudizio, sia di primo che di secondo grado, nonchè per quelle che, all'occorrenza, verranno meglio e/o ulteriormente addotte nel prosieguo: in via principale, premessi tutti gli accertamenti e le declaratorie, anche incidentali, del caso, - respingere, perché infondato in fatto ed in diritto, oltre che non dimostrato, l'appello principale proposto dalla Parte_1 avverso la sentenza n. 6/2024 del Giudice di Pace di Voghera, confermando detta
[...] sentenza, eccezion fatta che per la parte impugnata dall'Avv. con Controparte_1 l'appello incidentale di cui alle domande infra formulate;
in via incidentale, e premessi sempre tutti gli accertamenti e le declaratorie, anche incidentali, del caso, - riformare la sentenza n. 6/2024 del Giudice di Pace di Voghera, nella parte in cui dichiara compensate tra le parti le spese di lite del giudizio di primo grado, e, di conseguenza - dichiarare tenuta e condannare la , in persona del presidente pro tempore, a rifondere all'Avv. Parte_1 le spese di lite in questione, da liquidarsi auspicabilmente come segue: * Controparte_1 valore della lite: € 192,00 (compreso tra € 0,01 e € 1.100,00) * compensi medi (ex tabella n. 1 allegata al d.m. n. 147/2022) fase studio: € 68,00 fase introduttiva: € 68,00 fase istruttoria: € 68,00 fase decisionale: € 142,00 oltre al rimborso forfettario spese generali, a c.p.a. e ad i.v.a. nelle misure di legge * anticipazioni esenti contributo unificato: € 43,00 o, comunque, nei diversi importi, superiori od inferiori, ritenuti di giustizia, in via incidentale, sia pure condizionata, da valere nella non creduta ipotesi di accoglimento, per i motivi ivi evocati, dell'appello principale proposto dalla , e premessi come di consueto tutti gli Parte_1 accertamenti e le declaratorie, anche incidentali, del caso, - riformare la sentenza n. 6/2024 del Giudice di Pace di Voghera, nella parte motiva, nonchè in quella in cui dichiara compensate tra le parti le spese di lite del giudizio di primo grado, e, di conseguenza - sostituire alla parte motiva riformata quella derivante dall'accoglimento dei sopra riportati motivi proposti dall'Avv. con l'appello incidentale condizionato, e, in Controparte_1 ogni caso, - annullare e privare di qualunque efficacia l'impugnato “Verbale di accertamento di infrazione al decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 (codice della strada) Verbale Protocollo:
VI00048228, Registro 2300036910, ADI VX23000000016841”, elevato e notificato dalla
, in quanto illegittimo, e, quindi - dichiarare l'Avv. Parte_1 Controparte_1 non soggetto ad alcuna sanzione, sia pecuniaria, che accessoria, e, dunque - dichiarare tenuta e condannare la , in persona del presidente pro tempore, a rifondere Parte_1 all'Avv. le spese di lite del giudizio di primo grado, come supra Controparte_1 quantificate, o, comunque, nei diversi importi, superiori od inferiori, ritenuti di giustizia. e, infine - disporre l'archiviazione degli atti;
in via subordinata, nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento di tutte le domande che precedono e, dunque, esclusivamente per meri fini cautelativi, - dichiarare tenuto l'Avv. (anche ai sensi dell'art. 6, Controparte_1 comma 11, del d.l.vo n. 150/2011) a pagare il solo importo previsto quale sanzione amministrativa pecuniaria minima (c.d. minimo edittale) per la violazione contestatagli, rimettendo in termini il medesimo in modo da consentirgli di poter eseguire il pagamento tempestivamente, senza maggiorazione di interessi e/o aggravio di sanzioni, e, comunque - compensare integralmente le spese di lite del giudizio di primo grado. Con vittoria di compensi e di spese di lite del secondo grado del giudizio, da maggiorarsi del rimborso forfettario spese generali, di c.p.a. e di i.v.a. nelle misure di legge. E con ogni più ampia riserva nel merito ed istruttoria in esito alla prosecuzione del giudizio ed alle eventuali deduzioni e produzioni di controparte. Si offrono al momento in comunicazione, mediante deposito in cancelleria: - il fascicolo di parte ricorrente Avv. riferito al Controparte_1 giudizio di primo grado, svoltosi davanti al Giudice di Pace di Voghera con il n. 799/2023
R.G.; - la copia della sentenza n. 6/2024 del Giudice di Pace di Voghera, notificata (presso il domicilio eletto in primo grado) alla Provincia di - la copia dell'atto d'appello Pt_1 notificato dalla Provincia di - la copia della sentenza n. 1658/2023 del Tribunale di Pt_1 Pavia, con l'attestazione dell'avvenuto relativo passaggio in giudicato;
- la copia della sentenza n. 819/2024 del Tribunale di Pavia, con l'attestazione dell'avvenuto relativo passaggio in giudicato;
- la copia della ricevuta telematica attestante l'avvenuto pagamento del contributo unificato di € 64,50, - la nota spese del giudizio di secondo grado.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 437 c.p.c. dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 2365/2024 promossa da:
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. BARLETTA Parte_1 P.IVA_1
CLAUDIO
PARTE APPELLANTE
E
(c.f. ) con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Controparte_1
PARTE APPELLATA
AVVERSO la sentenza del Giudice di Pace di Voghera n.6/2024 del 16 maggio 2024
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è l'appello promosso dalla Parte_1
avverso la sentenza n. 6/2024 del Giudice di Pace di Voghera con la quale è stato accolto il ricorso di avverso il verbale N. VI00048228, Registro 2300036910, ADI Controparte_1
VX23000000016841 del 12/06/2023 elevato per violazione dell'art. 142 comma 8 rilevata in data 09/06/2023 in corrispondenza di S.P. 1 Bressana-Salice al km 5 +010 in dir. Voghera nel territorio di Castelletto di Branduzzo.
In particolare, si osserva che il ricorso di primo grado è stato accolto sulla base della mancata dimostrazione da parte della dell'avvenuta esecuzione della Parte_1 taratura periodica dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità. Il ricorrente in primo grado aveva allegato e provato che l'ultima taratura certificata risaliva al 4 febbraio 2022 mentre l'infrazione era stata accertata in data 12 giugno 2023.
1.1. Si è costituito in giudizio svolgendo appello incidentale della Controparte_1
sentenza qui impugnata nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite;
in via incidentale, ma condizionato all'accoglimento dell'appello principale, ha riproposto i motivi di contestazione già svolti in primo grado.
2. Venendo al primo motivo di impugnazione si evidenzia che risulta documentato che la nel primo grado di giudizio si è costituita tardivamente. Parte_1
Come è noto, l'art. 7 del D.lgs. n. 150 del 2011 recante la disciplina dell'opposizione al verbale di accertamento delle infrazioni al codice della strada, rientra tra le controversie disciplinate dal rito lavoro con le integrazioni ivi stabilite. Il comma 7 della disposizione prevede che con il decreto di fissazione dell'udienza il giudice ordini all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di procedimento di opposizione al verbale di accertamento della violazione del codice della strada, il termine di cui all'art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 150 del 2011, per il deposito della documentazione strettamente connessa all'atto impugnato non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello previsto dall'art. 416 c.p.c., che si applica, per il richiamo operato dal comma 1 del medesimo art. 7, per gli altri documenti depositati dall'Amministrazione (cfr.
Cass. n. 16853 del 2016 e Cass. sez. 2, Ordinanza n. 32226 del 2022 in base alla quale “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, così come disciplinato dall'art. 6 del d.lgs.
n. 150/2011, infatti, la produzione di documenti da parte dell'Amministrazione convenuta è soggetta ad un doppio regime preclusivo: la copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione, può essere depositata senza limitazioni temporali (non avendo natura perentoria il termine contemplato dal comma 8 del medesimo articolo), mentre per il deposito degli altri documenti opera il terzo comma dell'art. 416 c.p.c., con la conseguenza che la produzione è preclusa oltre il decimo giorno precedente l'udienza di discussione;
Cass. n. 9545 del 2018; Sez. 2 - , Sentenza
n. 16772 del 13/06/2023).
Ne consegue che la documentazione prodotta dalla non attinente al Parte_1 rapporto, agli atti relativi all'accertamento, alla contestazione ed alla notificazione della sanzione non sono ammissibili in quanto prodotti tardivamente;
gli stessi documenti non possono nemmeno essere acquisiti nel giudizio di appello quali nuovi mezzi di prova in quanto da tale novero devono essere esclusi i documenti che non sono stati prodotti nel precedente grado di giudizio perché la parte è incorsa in una decadenza (cfr. Cass. Sez. L,
Sentenza n. 136 del 09/01/2003).
Peraltro, contenendo il comma 7 dell'art. 7 menzionato una deroga alla disciplina dei termini perentori di cui all'art. 416 cod. proc. civ., la relativa interpretazione deve avvenire in modo rigoroso senza lasciare spazio ad applicazioni estensive e/o analogica.
La documentazione attinente alla taratura dell'apparecchiatura di rilevamento delle infrazioni per eccesso di velocità non può essere contemplata tra quella strettamente attinente all'accertamento dell'infrazione, alla sua contestazione e notificazione.
Essa, infatti, attiene ad un fatto estraneo alla condotta accertata e sanzionata.
L'odierna parte appellante, per potersene avvalere avrebbe dovuto costituirsi in giudizio tempestivamente.
Come è noto, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 113 del 18 giugno 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del Codice della Strada, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
È documentato che l'ultima verifica di funzionamento è stata eseguita il 4 febbraio
2022 (cfr. doc. n. 4 fascicolo primo grado parte appellata).
La non ha prodotto le specifiche tecniche dell'apparecchio Parte_1
utilizzato nell'accertamento oggetto di causa.
Atteso il lasso di tempo intercorso tra l'ultima verifica di funzionamento documentata e l'accertamento dell'infrazione oggetto di causa (14 mesi circa) si ritiene che la Parte_1 non abbia dimostrato l'affidabilità dell'apparecchiatura contrariamente a quanto avrebbe dovuto fare attesa la specifica contestazione contenuta nel ricorso di primo grado su tale aspetto (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17574 del 18/06/2021 (Rv. 661477 - 01) secondo la quale “Ai fini della legittimità della sanzione irrogata per la violazione di cui all'art. 142, comma 8, c.d.s., a seguito della rilevazione della velocità operata con apparecchio autovelox, non è necessario che il verbale contenga l'indicazione del certificato di regolare taratura dell'apparecchiatura con la quale è stata misurata la velocità, poiché la mancata menzione degli estremi di tale certificato non pregiudica i diritti di difesa del sanzionato, che può limitarsi a contestare l'effettuazione delle verifiche di regolare funzionamento dell'impianto, spostando sull'amministrazione l'onere di depositare la certificazione di taratura).
Pertanto, l'appello principale deve essere rigettato.
3. Parte appellata ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace nella parte in cui ha compensato le spese di lite.
Come è noto, l'art. 92 cod. proc. civ. al secondo comma prevede che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
Nel caso di specie, la questione posta alla base della decisione di primo grado non appare controversa né dal punto di vista processuale, né dal punto di vista sostanziale;
si deve, infatti, evidenziare che gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità appaiono uniformi in relazione alle conseguenze processuali che anche la pubblica amministrazione subisce in caso di costituzione tardiva in giudizio.
Dal punto di vista sostanziale, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale costituisce principio normativo oltre che oggetto di un orientamento giurisprudenziale stabile quello per il quale le apparecchiature di rilevamento della velocità devono essere oggetto di revisioni periodiche, le quali vanno dimostrate in giudizio.
Pertanto, non vi erano nel caso di specie ragioni per compensare le spese di lite.
3. In definitiva, la deve essere condannata al pagamento delle spese Parte_1
di lite per entrambi i gradi di giudizio, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore inferiore a 1.100 euro, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta l'appello principale avverso la sentenza del Giudice di Pace di Voghera n.6/2024 del
16 maggio 2024;
2. accoglie l'appello incidentale di avverso la medesima sentenza, Controparte_1
riformandola parzialmente nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite;
3. condanna la a rimborsare ad le spese di lite per Parte_1 Controparte_1
entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in € 107,50 per spese ed in € 793 per onorari, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a.. Pavia, 9 gennaio 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina