CASS
Sentenza 26 settembre 2023
Sentenza 26 settembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/09/2023, n. 39128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39128 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BE AN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/11/2022 del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. Roberto Gagliardo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso o, comunque, per il rilievo della prescrizione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 39128 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 12/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24 novembre 2022, il Tribunale di Messina ha assolto, dichiarando il fatto non punibile in base al disposto dell'art. 131-bis cod. pen., BE AN in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 92 comma 1 n.1) d.lgs. 81/2008, per non avere, nella qualità di coordinatore in fase di esecuzione dei lavori relativi al cantiere "Cierre Costruzioni S.r.l.", provveduto nel termine stabilito al pagamento previsto dall'art. 21 comma 2 D.Igs. 758/94, pur avendo adempiuto alle prescrizioni impartite con verbale 339/18 del 19.06.2018 che ha fatto seguito alla riscontrata violazione di non aver verificato l'immediata messa in sicurezza del cantiere prima della prosecuzione dei lavori, in Messina in data 19 giugno 2018. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione BE AN, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 92 e 158 d.lgs 81/08, lamentando che il Tribunale aveva ritenuto sussistente il reato bensì solamente il mancato pagamento della sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 D.Igs.758/94, senza però considerare che il mancato pagamento della sanzione amministrativa non rileva ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 92 d.lgs 81/2008, ma unicamente ai fini dell'esclusione dell'eventuale estinzione del reato per oblazione. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale omesso di motivare in relazione al fatto contestato, sotto il profilo della qualificazione giuridica, della valutazione delle prove assunte in dibattimento, e delle doglianze presentate dalla difesa;
tale assenza di motivazione non poteva essere giustificata dall'applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen., posto che tale istituto postula l'accertamento della responsabilità penale dell'imputato. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve anzitutto rilevarsi che, per quanto emerge dagli atti, il reato contestato, consumatosi in data 19.06.2018, si è estinto per prescrizione in data 19.06.2023, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157, 160 e 161 cod. pen 2. Per procedere all'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., comma 1, peraltro, deve considerarsi l'insegnamento della consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte per cui può condurre alla dichiarazione di prescrizione, 2 anche d'ufficio ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen, solo il ricorso idoneo a instaurare un valido rapporto di impugnazione, vale a dire non affetto da inammissibilità (Sez. U n. 21 del 11 novembre 1994, dep.11 febbraio 1995, Cresci;
Sez. U n. 11493 del 3 novembre 1998, Verga;
Sez. U n. 23428 del 22 giugno 2005, Bracale;
Sez U n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.2016, Ricci). 3. Per quanto appena osservato in ordine alla maturazione della prescrizione, allora, deve darsi atto che il secondo motivo non è nianifestamentemdato, atteso che il Tribunale ha basato l'affermazione di responsabilità su argomentazioni carenti, senza valutare il materiale probatorio in atti, ma limitandosi a dare atto del mancato da parte dell'imputato del pagamento previsto dall'art. 21, comma 2, d.lgs 758/1994. 4. La non manifesta infondatezza della doglianza del ricorrente conduce, quindi, essendosi instaurato validamente il presente grado giurisdizionale, e non emergendo dal testo del provvedimento impugnato elementi che possano giustificare l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Cfr Sez.6, n.48461 del 28/11/2013,Rv.258169; Sez.6,n.27944 del 12/06/2008, Rv.240955), alla dichiarazione, ex art. 129 comma 1, cod. proc. pen., della estinzione del reato contestato per maturata prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Va osservato che la definizione del procedimento con una pronuncia di estinzione per prescrizione rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, in quanto mentre la dichiarazione di prescrizione estingue il reato, la declaratoria di non punibilità per la particolare tenuità del fatto lascia del tutto intatto il reato nella sua esistenza sia storica che giuridica (Sez.6, n. 11040 del 27/01/2016,Rv.266505 - 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 12/07/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. Roberto Gagliardo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso o, comunque, per il rilievo della prescrizione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 39128 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 12/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24 novembre 2022, il Tribunale di Messina ha assolto, dichiarando il fatto non punibile in base al disposto dell'art. 131-bis cod. pen., BE AN in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 92 comma 1 n.1) d.lgs. 81/2008, per non avere, nella qualità di coordinatore in fase di esecuzione dei lavori relativi al cantiere "Cierre Costruzioni S.r.l.", provveduto nel termine stabilito al pagamento previsto dall'art. 21 comma 2 D.Igs. 758/94, pur avendo adempiuto alle prescrizioni impartite con verbale 339/18 del 19.06.2018 che ha fatto seguito alla riscontrata violazione di non aver verificato l'immediata messa in sicurezza del cantiere prima della prosecuzione dei lavori, in Messina in data 19 giugno 2018. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione BE AN, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 92 e 158 d.lgs 81/08, lamentando che il Tribunale aveva ritenuto sussistente il reato bensì solamente il mancato pagamento della sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 D.Igs.758/94, senza però considerare che il mancato pagamento della sanzione amministrativa non rileva ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 92 d.lgs 81/2008, ma unicamente ai fini dell'esclusione dell'eventuale estinzione del reato per oblazione. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale omesso di motivare in relazione al fatto contestato, sotto il profilo della qualificazione giuridica, della valutazione delle prove assunte in dibattimento, e delle doglianze presentate dalla difesa;
tale assenza di motivazione non poteva essere giustificata dall'applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen., posto che tale istituto postula l'accertamento della responsabilità penale dell'imputato. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve anzitutto rilevarsi che, per quanto emerge dagli atti, il reato contestato, consumatosi in data 19.06.2018, si è estinto per prescrizione in data 19.06.2023, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157, 160 e 161 cod. pen 2. Per procedere all'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., comma 1, peraltro, deve considerarsi l'insegnamento della consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte per cui può condurre alla dichiarazione di prescrizione, 2 anche d'ufficio ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen, solo il ricorso idoneo a instaurare un valido rapporto di impugnazione, vale a dire non affetto da inammissibilità (Sez. U n. 21 del 11 novembre 1994, dep.11 febbraio 1995, Cresci;
Sez. U n. 11493 del 3 novembre 1998, Verga;
Sez. U n. 23428 del 22 giugno 2005, Bracale;
Sez U n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.2016, Ricci). 3. Per quanto appena osservato in ordine alla maturazione della prescrizione, allora, deve darsi atto che il secondo motivo non è nianifestamentemdato, atteso che il Tribunale ha basato l'affermazione di responsabilità su argomentazioni carenti, senza valutare il materiale probatorio in atti, ma limitandosi a dare atto del mancato da parte dell'imputato del pagamento previsto dall'art. 21, comma 2, d.lgs 758/1994. 4. La non manifesta infondatezza della doglianza del ricorrente conduce, quindi, essendosi instaurato validamente il presente grado giurisdizionale, e non emergendo dal testo del provvedimento impugnato elementi che possano giustificare l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Cfr Sez.6, n.48461 del 28/11/2013,Rv.258169; Sez.6,n.27944 del 12/06/2008, Rv.240955), alla dichiarazione, ex art. 129 comma 1, cod. proc. pen., della estinzione del reato contestato per maturata prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Va osservato che la definizione del procedimento con una pronuncia di estinzione per prescrizione rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, in quanto mentre la dichiarazione di prescrizione estingue il reato, la declaratoria di non punibilità per la particolare tenuità del fatto lascia del tutto intatto il reato nella sua esistenza sia storica che giuridica (Sez.6, n. 11040 del 27/01/2016,Rv.266505 - 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 12/07/2023