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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 24/10/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2770 / 2025 SEPARAZIONE PERSONALE SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Letizia CAJANI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2770/2025, promossa con ricorso depositato il 07/07/2025 da:
1) Parte_1 nato Varese il 23.02.1975 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
e
2) Parte_2 nata Catanzaro l'11.06.1979 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] entrambi con l'Avv. Rosario PANZARIELLO del Foro di Vallo della Lucania
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Cardano al Campo (VA), in data 23 giugno 2005
(anno 2005 atto n. 8 parte I) con i seguenti figli:
nato a [...] l'[...], maggiorenne, convivente ma Controparte_1 economicamente indipendente,
nato a [...] il [...], minorenne;
Persona_1 pagina1 di 4 nato a [...] il [...], minorenne;
Parte_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 07.07.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. Separazione.
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Responsabilità genitoriale.
e restano affidati in via condivisa a entrambi i genitori, che Per_1 Parte_3 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
3. Diritto di visita e intrattenimento del padre.
e resteranno collocati anagraficamente e in via preferenziale Per_1 Parte_3 presso la madre, Sig.ra la quale continuerà a permanere nell'abitazione Parte_2 attualmente condotta in Arcisate ovvero nella diversa che la stessa dovesse individuare successivamente. Il padre, Sig. avrà diritto di tenere con sé i figli ogni fine Parte_1 settimana, dal sabato alle ore 10:00 fino alla domenica alle ore 22:00, con pernottamento. Compatibilmente con eventuali anche futuri impegni lavorativi della madre e salvo diverso accordo tra le parti, i figli trascorreranno con il padre un periodo ininterrotto di 15 (quindici) giorni nel periodo estivo, dal 1° agosto al 15 agosto di ogni anno. Nelle vacanze natalizie, ad anni alterni, i minori trascorreranno con il padre il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre o, in alternativa, dal 31 dicembre al 6 gennaio, salvo diverso accordo tra i genitori e compatibilmente con i futuri ed eventuali impegni lavorativi della madre. Nelle vacanze pasquali, i minori trascorreranno con il padre, ad anni alterni, la giornata di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo (Lunedì in Albis). In occasione delle festività civili e religiose, quali ad esempio il compleanno dei minori, la festa del papà e altre ricorrenze, le modalità di permanenza saranno definite di comune accordo tra i genitori, tenuto conto degli impegni scolastici e personali dei minori e dei reciproci impegni lavorativi. Le parti si impegnano a collaborare tra loro per definire con congruo anticipo un calendario condiviso, mantenendo un atteggiamento flessibile e disponibile a eventuali modifiche, purché finalizzate a tutelare il benessere dei minori. Resta ferma la possibilità per il padre di vedere e tenere con sé i figli anche in altri giorni o per periodi ulteriori, previo accordo con la madre.
4. Assegnazione casa coniugale.
L'abitazione in locazione, sita in Arcisate (VA), Via Cavour nr. 65/B, è assegnata con tutti gli arredi alla Sig.ra nella sua qualità di genitore collocatario prevalente dei Pt_2 figli minori. pagina2 di 4 5. Ripartizione degli oneri di mantenimento di e Per_1 Parte_3
Il Sig. contribuirà al mantenimento di e di a) Parte_1 Per_1 Parte_3 versando alla Sig.ra nella sua qualità di genitore collocatario Parte_2 prevalente, in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo mensile di Euro 200,00 per ciascuno dei figli, e dunque per un totale di Euro 400,00, sino al raggiungimento dell'autonomia economica di ciascuno di essi, con decorrenza dal mese successivo al deposito del presente ricorso;
importo soggetto a rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT;
b) rimborsando alla madre, per il caso di anticipazione, il 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli, con riferimento a tutte le voci previste e regolate dal Protocollo del Tribunale di Varese in materia di spese straordinarie, compresa ogni futura sua versione o aggiornamento. Il rimborso avverrà previa comunicazione e trasmissione della relativa documentazione di spesa da parte della madre, nel rispetto dei termini e delle modalità indicati nel medesimo Protocollo, e secondo le distinzioni ivi previste tra spese che richiedono accordo preventivo e spese che non lo richiedono.
6. Assegno di mantenimento per il coniuge.
Le parti dichiarano di non svolgere alcuna reciproca richiesta di assegno di mantenimento. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 23 giugno 2005, in Cardano al Campo (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cardano al Campo (VA) (anno 2005, atto n. 8, parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
pagina3 di 4 MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Letizia CAJANI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2770/2025, promossa con ricorso depositato il 07/07/2025 da:
1) Parte_1 nato Varese il 23.02.1975 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
e
2) Parte_2 nata Catanzaro l'11.06.1979 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] entrambi con l'Avv. Rosario PANZARIELLO del Foro di Vallo della Lucania
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Cardano al Campo (VA), in data 23 giugno 2005
(anno 2005 atto n. 8 parte I) con i seguenti figli:
nato a [...] l'[...], maggiorenne, convivente ma Controparte_1 economicamente indipendente,
nato a [...] il [...], minorenne;
Persona_1 pagina1 di 4 nato a [...] il [...], minorenne;
Parte_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 07.07.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. Separazione.
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Responsabilità genitoriale.
e restano affidati in via condivisa a entrambi i genitori, che Per_1 Parte_3 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
3. Diritto di visita e intrattenimento del padre.
e resteranno collocati anagraficamente e in via preferenziale Per_1 Parte_3 presso la madre, Sig.ra la quale continuerà a permanere nell'abitazione Parte_2 attualmente condotta in Arcisate ovvero nella diversa che la stessa dovesse individuare successivamente. Il padre, Sig. avrà diritto di tenere con sé i figli ogni fine Parte_1 settimana, dal sabato alle ore 10:00 fino alla domenica alle ore 22:00, con pernottamento. Compatibilmente con eventuali anche futuri impegni lavorativi della madre e salvo diverso accordo tra le parti, i figli trascorreranno con il padre un periodo ininterrotto di 15 (quindici) giorni nel periodo estivo, dal 1° agosto al 15 agosto di ogni anno. Nelle vacanze natalizie, ad anni alterni, i minori trascorreranno con il padre il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre o, in alternativa, dal 31 dicembre al 6 gennaio, salvo diverso accordo tra i genitori e compatibilmente con i futuri ed eventuali impegni lavorativi della madre. Nelle vacanze pasquali, i minori trascorreranno con il padre, ad anni alterni, la giornata di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo (Lunedì in Albis). In occasione delle festività civili e religiose, quali ad esempio il compleanno dei minori, la festa del papà e altre ricorrenze, le modalità di permanenza saranno definite di comune accordo tra i genitori, tenuto conto degli impegni scolastici e personali dei minori e dei reciproci impegni lavorativi. Le parti si impegnano a collaborare tra loro per definire con congruo anticipo un calendario condiviso, mantenendo un atteggiamento flessibile e disponibile a eventuali modifiche, purché finalizzate a tutelare il benessere dei minori. Resta ferma la possibilità per il padre di vedere e tenere con sé i figli anche in altri giorni o per periodi ulteriori, previo accordo con la madre.
4. Assegnazione casa coniugale.
L'abitazione in locazione, sita in Arcisate (VA), Via Cavour nr. 65/B, è assegnata con tutti gli arredi alla Sig.ra nella sua qualità di genitore collocatario prevalente dei Pt_2 figli minori. pagina2 di 4 5. Ripartizione degli oneri di mantenimento di e Per_1 Parte_3
Il Sig. contribuirà al mantenimento di e di a) Parte_1 Per_1 Parte_3 versando alla Sig.ra nella sua qualità di genitore collocatario Parte_2 prevalente, in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo mensile di Euro 200,00 per ciascuno dei figli, e dunque per un totale di Euro 400,00, sino al raggiungimento dell'autonomia economica di ciascuno di essi, con decorrenza dal mese successivo al deposito del presente ricorso;
importo soggetto a rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT;
b) rimborsando alla madre, per il caso di anticipazione, il 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli, con riferimento a tutte le voci previste e regolate dal Protocollo del Tribunale di Varese in materia di spese straordinarie, compresa ogni futura sua versione o aggiornamento. Il rimborso avverrà previa comunicazione e trasmissione della relativa documentazione di spesa da parte della madre, nel rispetto dei termini e delle modalità indicati nel medesimo Protocollo, e secondo le distinzioni ivi previste tra spese che richiedono accordo preventivo e spese che non lo richiedono.
6. Assegno di mantenimento per il coniuge.
Le parti dichiarano di non svolgere alcuna reciproca richiesta di assegno di mantenimento. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 23 giugno 2005, in Cardano al Campo (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cardano al Campo (VA) (anno 2005, atto n. 8, parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
pagina3 di 4 MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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