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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/12/2025, n. 1814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1814 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. AT RA Presidente
1) Dott. Virginia Marletta Consigliere
2) Dott. GI AI Consigliere rel. est.
ha pronunciato
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 978 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2020
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
EN AC per procura a margine dell'atto di citazione in appello
Appellante
nella qualità di Impresa Designata dal Fondo di Controparte_1
Garanzia delle (p. iva , in persona del rappresentante pro Parte_2 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giambattista Grieco per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado Appellato
(c.f. ), (c.f. Controparte_2 CodiceFiscale_2 Controparte_3
) CodiceFiscale_3
Appellati contumaci
Conclusioni dell'appellante:
accogliere l'appello e riformare la sentenza del Tribunale di Palermo n. 4811/19 per i capi e i motivi indicati;
per l'effetto, condannare i convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale di euro
233.290,53;
con vittoria di spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio ai sensi dell'art. 91 c.p.c..
Conclusioni dell'appellato:
rigettare l'appello proposto da nei confronti del Fondo di Garanzia e per esso Parte_1
dell'Impresa designata;
con vittoria di spese, diritti e onorari anche di questo grado del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n 4811 del Parte_1
4.11.2019 che, accogliendone solo in parte la domanda di condanna di e Controparte_2
, rispettivamente proprietario e conducente dell'autovettura Ford Focus Controparte_3
targata CN223JK, e di nella qualità di Impresa Designata per la liquidazione Controparte_1
dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, essendo il veicolo non coperto
2 da assicurazione r.c.a., ha condannato i soli convenuti, in solido tra loro, al pagamento di €
83.602,14, oltre interessi, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguiti al sinistro stradale verificatosi in Palermo il giorno il giorno 17.11.2012 intorno alle ore 1.30 a.m. quando, mentre, alla guida del proprio ciclomotore Piaggio ZIP targato X38BHD
era intento a percorrere via Portello in direzione via Tasca Lanza, era stato investito da un'autovettura allontanatasi dopo i fatti e solo in seguito identificata.
Ha ritenuto il Tribunale che lo scarno quadro probatorio, non arricchitosi per effetto delle deposizioni dei testimoni, nessuno dei quali aveva assistito al sinistro, non consentiva di considerare superata la presunzione di pari responsabilità nella causazione dell'evento posta dal secondo comma dell'art. 2054 c.c., e ha quindi dimidiato il risarcimento liquidato all'infortunato.
Con la medesima sentenza il Tribunale, respinta la domanda di manleva formulata da CP_1
n.q. nei confronti del Comune di Palermo, terzo chiamato in causa, e dichiarata assorbita
[...]
la domanda che l'ente civico aveva rivolto nei confronti di alla quale aveva CP_4
ulteriormente ampliato il contraddittorio, ha invece accolto la domanda di regresso di nei confronti dei congiunti che ha dunque condannato a tenere indenne la CP_1 CP_2
compagnia di assicurazioni dagli effetti della statuizione. Infine, ha regolato le spese di lite in coerenza al canone della soccombenza.
Con un unico articolato motivo di impugnazione contesta l'appellante il ricorso al criterio presuntivo e residuale della pari responsabilità fissato all'art. 2054 co. 2 c.c., norma che assume
3 falsamente applicata al pari dell'art. 145 cod. strada, e si duole della violazione degli artt. 189
commi 1, 6, 7 e 193 cod. strada e della disapplicazione dell'art. 232 c.p.c.. Sostiene che plurimi e convergenti indicatori sorreggono l'attribuzione della responsabilità esclusiva del sinistro in capo ai congiunti : CP_2
- in primo luogo, lo spregiudicato comportamento di costoro, risoltisi, in violazione dell'art. 193 cod. strada, a porre in circolazione un'autovettura non coperta da garanzia assicurativa,
indefettibile antecedente causale del successivo sinistro;
- i punti di contatto tra i veicoli -concentrati sulla fiancata destra del motociclo e sulla parte anteriore dell'autovettura- e l'evoluzione del ciclomotore e del suo conducente dopo l'impatto
-schiantatisi contro una cabina Enel posta sulla sinistra della carreggiata-, accertati dai Vigili
Urbani intervenuti sui luoghi, attestanti che il ciclomotore aveva “già impegnato l'incrocio
quando veniva attinto dall'auto pirata” (pag. 19 dell'atto di appello) poiché “se il Parte_1
avesse, egli, investito il mezzo ci saremmo ritrovati il ciclomotore bloccato contro l'auto pirata
ed il sig. proiettato in volo in avanti e non lateralmente sul ciglio sinistro della Parte_1
strada” (pag. 20 dell'appello);
- la condotta della conducente -la quale, sommariamente verificate le condizioni dell'infortunato e credendolo morto, era risalita a bordo dell'autovettura e si era allontanata dai luoghi- non solo penalmente rilevante, ma denotante consapevolezza della propria responsabilità;
4 - infine, la mancata presentazione della medesima a rendere Controparte_3
interrogatorio formale, alla quale il Tribunale aveva omesso di assegnare il valore di ammissione dei fatti previsto dall'art. 232 comma I c.p.c..
Insistite, quindi, per l'integrale accoglimento della domanda risarcitoria e per Parte_1
l'integrale ristoro delle spese processuali.
L'impugnazione, al cui accoglimento si è opposta la compagnia di assicurazioni, non è
meritevole di accoglimento.
Rammentato che, in tema di scontro tra veicoli, vige nel nostro ordinamento la presunzione di pari responsabilità dei conducenti coinvolti, superabile con la positiva dimostrazione della piana conformazione della condotta di guida alle regole prudenziali del codice della strada, così
che il ricorso al criterio sussidiario dell'eguale concorso di colpa di cui all'art. 2054 comma II
c.c., necessitato nell'ipotesi “in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in
modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento
dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro” (Cass. 31.3.2025 n. 8458, per menzionare solo una tra le più recenti) recede solo a fronte della dimostrazione dell'accertamento concreto della colpa esclusiva di uno dei conducenti (Cass. 24.1.2025 n.
1785), il materiale probatorio raccolto non sorregge la pretesa di riversare la responsabilità
esclusiva dell'evento in capo agli appellati.
5 Il Tribunale ha vagliato in modo analitico ed equilibrato quanto rappresentato dalle parti e il rapporto di incidente stradale redatto Polizia Municipale, ivi comprese le dichiarazioni dei testimoni escussi a S.I.T. e i rilievi planimetrici operati in loco.
Dal complesso di tali elementi è possibile trarre sicura conferma del verificarsi del sinistro nonché indicazioni riguardo alla conformazione dei luoghi, alle caratteristiche delle due strade
-la via Portello, percorsa dal ciclomotore Piaggio Zip favorita dal diritto di precedenza rispetto a tutte le traverse che la intersecano, ivi compresa la via Fondo Moceo dalla quale proveniva l'autovettura Ford Focus-, alla provenienza dei veicoli, alle condizioni di questi dopo l'urto, al moto inerziale successivo all'impatto, alla posizione finale di quiete, tuttavia insufficienti ai fini dell'attribuzione in concreto della responsabilità per l'evento.
Se neppure è contestato che l'autovettura proveniente dal Fondo Moceo si è immessa nella via
Portello con una manovra di svolta a sinistra in direzione di via Del Prete quando è avvenuta la collisione con ciclomotore, il quale transitava sulla via Portello con direzione da via Del
Prete verso via Tasca Lanza, deve tuttavia osservarsi che:
- alcun ausilio alla ricostruzione degli eventi promana dalle dichiarazioni di Testimone_1
e , nessuno dei quali ha direttamente assistito al sinistro Tes_2 Testimone_3
essendo stata attratta la loro attenzione dal rumore della collisione;
- non sono state rilevate tracce di frenatura attribuibili al sinistro che agevolino nella ricostruzione della velocità dei mezzi;
6 - se è vero che la segnaletica verticale di dare precedenza presente su via Fondo Moceo non era visibile in quanto, come accertato dal Vigili Urbani, era “ripiegata e rivolta verso la via
Portello”, ciò tuttavia non esonera da responsabilità la conducente dell'autovettura posto che non solo la conformazione dei luoghi, ricavabile dallo schizzo planimetrico, assegna a tale via natura secondaria rispetto alla via Portello, ma, in ogni caso, che il criterio informatore della circolazione secondo il codice della strada è la prudenza, massima quando occorre impegnare un'intersezione stradale e in condizioni di visibilità ridotta (il sinistro è avvenuto in orario notturno);
- costituisce per contro condotta negligente anche “l'aver riposto fiducia nel fatto che gli altri
utenti della strada si attengano alle prescrizioni del legislatore, poiché il conducente di un
veicolo non ha solo l'obbligo di attenersi puntualmente alle norme del codice della strada
rispetto al suo veicolo, ma deve anche osservare una condotta che tenga in debita
considerazione l'eventuale comportamento imprudente, negligente o imperito altrui, se
prevedibile secondo un giudizio ex ante e in concreto, basato su tutte le circostanze spazio-
temporali conosciute o conoscibili al momento dell'evento (Cass. civ., 21/11/2024, n.30089);
- per consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis Cass. civ. sez. III, 15/2/2018, n.
3696), in particolare, “l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei
conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il
comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato
7 o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo
l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente”;
- nel concreto, in considerazione dei frantumi della carrozzeria dei mezzi presenti sull'asfalto,
i Vigili Urbani hanno collocato il punto di contatto tra i veicoli nella porzione sinistra della carreggiata, avendo tuttavia lo scooter riportato “introflessioni ed abrasioni su fiancata destra”
e l'autovettura tracce di “urto diretto spigolo anteriore destro con introflessione del terzo
anteriore destro, paraurti anteriore lato destro abraso, faretto fendinebbia anteriore destr
mancante”; ciò all'evidenza implica che al momento dell'impatto il motociclo non si trovava accostato sul margine destro della carreggiata, come imposto dall'art. 143 cod. strada, ma spostato a sinistra.
Le incertezze riguardo alla velocità di marcia e le accertate violazioni delle regole prudenziali del codice della strada imputabili ai due conducenti confermano la correttezza del ricorso alla presunzione di pari responsabilità.
A diverse conclusioni non conduce l'approssimativa considerazione dell'appellante secondo cui la messa in circolazione del veicolo, quantunque non coperto dalla prescritta assicurazione contro il rischio di responsabilità civile, costituisce antecedente causale materiale del fatto. Il
rilievo non offre elementi di valutazione giuridica ulteriori rispetto a quelli di immediata evidenza storica: la presenza del veicolo non assicurato è, all'evidenza, ineludibile antecedente causale dell'incidente, ma il dato in alcun modo agevola nella ricostruzione della condotta della
8 conducente dell'autovettura e neppure ne attesta la responsabilità Controparte_3
esclusiva.
Alcuna rilevanza decisoria può attribuirsi al biasimo dell'appellante verso la condotta omissiva della conducente e dei trasportati -tra questi il proprietario- a bordo dell'autovettura, confinato sul piano morale ed eventualmente penale, ma neutro rispetto all'apprezzamento dell'efficacia causale delle condotte, l'unico rilevante nel presente giudizio.
Priva di fondamento appare, infine, la lamentata violazione dell'art. 232 c.p.c. per l'omessa valorizzazione della mancata presentazione di a rendere l'interrogatorio Controparte_3
formale con il quale intendeva farle confessare di essersi immessa “nella via Parte_1
Portello a velocità e con mossa repentina” così intercettando “la direttrice di marcia del
ciclomotore Zip Piaggio targato X38BHD … che percorreva a velocità moderata la via
Portello strada con diritto di precedenza rispetto a tutte le traverse che vi si immettono”,
nonché di essersi allontanata dai luoghi, tra l'altro, per il fatto di sentirsi “completamente
responsabile del sinistro avvenuto” (pag. 14 dell'atto di appello ove sono riportati i capitoli di interrogatorio formale dedotti dall'attore in memoria 183 VI comma n. 2 c.p.c.). La
disposizione codicistica, escluso l'effetto automatico di ficta confessio a essa ricollegato dal codice di rito abrogato (Cass. 15.12.2020 n. 28668), non prescrive al giudice di ritenere, in tale ipotesi, sempre e indefettibilmente ammessi i fatti contestati in interrogatorio formale,
conferendogli, piuttosto, la facoltà di valutare le circostanze unitamente, e alla luce, di ogni ulteriore elemento probatorio offerto dalle parti. “La disposizione dell'articolo 232 cod. proc.
9 civ. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto
ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come
ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, pero, nel contempo, di valutare
ogni altro elemento di prova” (Cass. 2/9/2022, n. 25935 richiamata da Cass. 18.9.2024 n.
25122). Ciò che la norma delinea è una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale nella ricorrenza, tuttavia, delle condizioni delineate, in termini generali, dagli artt. 2727 e 2729 c.c., di modo che “il giudice
può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio quando la parte non si presenti a
rispondere senza giustificato motivo, ma deve altresì valutare ogni altro elemento probatorio,
che non sia idoneo a fornire la prova del fatto contestato” (ex multis Cass. civ. 16/12/2024,
n.32846).
Nel contesto descritto, caratterizzato dall'assenza di sicuri riscontri probatori riguardo alle condotte di guida dei due conducenti, non ricorrono i presupposti per l'operatività del meccanismo presuntivo esplicitato dall'art. 232 c.p.c..
Conclusivamente, la sentenza di primo grado, che ha dimidiato le domande risarcitorie avanzate dall'attore, deve essere confermata.
In accordo al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, liquidate in favore della società appellata in misura prossima ai medi indicati dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 52.001 ed euro 260.000, in € 9.300,00, di cui € 2.900,0 per la fase di studio, € 1.900,00 per la fase introduttiva ed E 4.500,00 per la fase decisionale, oltre
10 c.p.a. e IVA come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, devono essere poste a carico dell'appellante.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, nella contumacia, qui dichiarata, di CP_2
e ,
[...] Controparte_3
rigetta l'appello proposto da con atto di citazione notificato il 6 luglio 20202 Parte_1
a , e nella qualità di Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
Impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 4811 del 30.12.2019, che conferma;
condanna l'appellante alla refusione in favore della società appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 9.300,00 come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della III Sezione Civile il 20 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
GI AI AT RA
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. AT RA Presidente
1) Dott. Virginia Marletta Consigliere
2) Dott. GI AI Consigliere rel. est.
ha pronunciato
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 978 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2020
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
EN AC per procura a margine dell'atto di citazione in appello
Appellante
nella qualità di Impresa Designata dal Fondo di Controparte_1
Garanzia delle (p. iva , in persona del rappresentante pro Parte_2 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giambattista Grieco per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado Appellato
(c.f. ), (c.f. Controparte_2 CodiceFiscale_2 Controparte_3
) CodiceFiscale_3
Appellati contumaci
Conclusioni dell'appellante:
accogliere l'appello e riformare la sentenza del Tribunale di Palermo n. 4811/19 per i capi e i motivi indicati;
per l'effetto, condannare i convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale di euro
233.290,53;
con vittoria di spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio ai sensi dell'art. 91 c.p.c..
Conclusioni dell'appellato:
rigettare l'appello proposto da nei confronti del Fondo di Garanzia e per esso Parte_1
dell'Impresa designata;
con vittoria di spese, diritti e onorari anche di questo grado del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n 4811 del Parte_1
4.11.2019 che, accogliendone solo in parte la domanda di condanna di e Controparte_2
, rispettivamente proprietario e conducente dell'autovettura Ford Focus Controparte_3
targata CN223JK, e di nella qualità di Impresa Designata per la liquidazione Controparte_1
dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, essendo il veicolo non coperto
2 da assicurazione r.c.a., ha condannato i soli convenuti, in solido tra loro, al pagamento di €
83.602,14, oltre interessi, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguiti al sinistro stradale verificatosi in Palermo il giorno il giorno 17.11.2012 intorno alle ore 1.30 a.m. quando, mentre, alla guida del proprio ciclomotore Piaggio ZIP targato X38BHD
era intento a percorrere via Portello in direzione via Tasca Lanza, era stato investito da un'autovettura allontanatasi dopo i fatti e solo in seguito identificata.
Ha ritenuto il Tribunale che lo scarno quadro probatorio, non arricchitosi per effetto delle deposizioni dei testimoni, nessuno dei quali aveva assistito al sinistro, non consentiva di considerare superata la presunzione di pari responsabilità nella causazione dell'evento posta dal secondo comma dell'art. 2054 c.c., e ha quindi dimidiato il risarcimento liquidato all'infortunato.
Con la medesima sentenza il Tribunale, respinta la domanda di manleva formulata da CP_1
n.q. nei confronti del Comune di Palermo, terzo chiamato in causa, e dichiarata assorbita
[...]
la domanda che l'ente civico aveva rivolto nei confronti di alla quale aveva CP_4
ulteriormente ampliato il contraddittorio, ha invece accolto la domanda di regresso di nei confronti dei congiunti che ha dunque condannato a tenere indenne la CP_1 CP_2
compagnia di assicurazioni dagli effetti della statuizione. Infine, ha regolato le spese di lite in coerenza al canone della soccombenza.
Con un unico articolato motivo di impugnazione contesta l'appellante il ricorso al criterio presuntivo e residuale della pari responsabilità fissato all'art. 2054 co. 2 c.c., norma che assume
3 falsamente applicata al pari dell'art. 145 cod. strada, e si duole della violazione degli artt. 189
commi 1, 6, 7 e 193 cod. strada e della disapplicazione dell'art. 232 c.p.c.. Sostiene che plurimi e convergenti indicatori sorreggono l'attribuzione della responsabilità esclusiva del sinistro in capo ai congiunti : CP_2
- in primo luogo, lo spregiudicato comportamento di costoro, risoltisi, in violazione dell'art. 193 cod. strada, a porre in circolazione un'autovettura non coperta da garanzia assicurativa,
indefettibile antecedente causale del successivo sinistro;
- i punti di contatto tra i veicoli -concentrati sulla fiancata destra del motociclo e sulla parte anteriore dell'autovettura- e l'evoluzione del ciclomotore e del suo conducente dopo l'impatto
-schiantatisi contro una cabina Enel posta sulla sinistra della carreggiata-, accertati dai Vigili
Urbani intervenuti sui luoghi, attestanti che il ciclomotore aveva “già impegnato l'incrocio
quando veniva attinto dall'auto pirata” (pag. 19 dell'atto di appello) poiché “se il Parte_1
avesse, egli, investito il mezzo ci saremmo ritrovati il ciclomotore bloccato contro l'auto pirata
ed il sig. proiettato in volo in avanti e non lateralmente sul ciglio sinistro della Parte_1
strada” (pag. 20 dell'appello);
- la condotta della conducente -la quale, sommariamente verificate le condizioni dell'infortunato e credendolo morto, era risalita a bordo dell'autovettura e si era allontanata dai luoghi- non solo penalmente rilevante, ma denotante consapevolezza della propria responsabilità;
4 - infine, la mancata presentazione della medesima a rendere Controparte_3
interrogatorio formale, alla quale il Tribunale aveva omesso di assegnare il valore di ammissione dei fatti previsto dall'art. 232 comma I c.p.c..
Insistite, quindi, per l'integrale accoglimento della domanda risarcitoria e per Parte_1
l'integrale ristoro delle spese processuali.
L'impugnazione, al cui accoglimento si è opposta la compagnia di assicurazioni, non è
meritevole di accoglimento.
Rammentato che, in tema di scontro tra veicoli, vige nel nostro ordinamento la presunzione di pari responsabilità dei conducenti coinvolti, superabile con la positiva dimostrazione della piana conformazione della condotta di guida alle regole prudenziali del codice della strada, così
che il ricorso al criterio sussidiario dell'eguale concorso di colpa di cui all'art. 2054 comma II
c.c., necessitato nell'ipotesi “in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in
modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento
dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro” (Cass. 31.3.2025 n. 8458, per menzionare solo una tra le più recenti) recede solo a fronte della dimostrazione dell'accertamento concreto della colpa esclusiva di uno dei conducenti (Cass. 24.1.2025 n.
1785), il materiale probatorio raccolto non sorregge la pretesa di riversare la responsabilità
esclusiva dell'evento in capo agli appellati.
5 Il Tribunale ha vagliato in modo analitico ed equilibrato quanto rappresentato dalle parti e il rapporto di incidente stradale redatto Polizia Municipale, ivi comprese le dichiarazioni dei testimoni escussi a S.I.T. e i rilievi planimetrici operati in loco.
Dal complesso di tali elementi è possibile trarre sicura conferma del verificarsi del sinistro nonché indicazioni riguardo alla conformazione dei luoghi, alle caratteristiche delle due strade
-la via Portello, percorsa dal ciclomotore Piaggio Zip favorita dal diritto di precedenza rispetto a tutte le traverse che la intersecano, ivi compresa la via Fondo Moceo dalla quale proveniva l'autovettura Ford Focus-, alla provenienza dei veicoli, alle condizioni di questi dopo l'urto, al moto inerziale successivo all'impatto, alla posizione finale di quiete, tuttavia insufficienti ai fini dell'attribuzione in concreto della responsabilità per l'evento.
Se neppure è contestato che l'autovettura proveniente dal Fondo Moceo si è immessa nella via
Portello con una manovra di svolta a sinistra in direzione di via Del Prete quando è avvenuta la collisione con ciclomotore, il quale transitava sulla via Portello con direzione da via Del
Prete verso via Tasca Lanza, deve tuttavia osservarsi che:
- alcun ausilio alla ricostruzione degli eventi promana dalle dichiarazioni di Testimone_1
e , nessuno dei quali ha direttamente assistito al sinistro Tes_2 Testimone_3
essendo stata attratta la loro attenzione dal rumore della collisione;
- non sono state rilevate tracce di frenatura attribuibili al sinistro che agevolino nella ricostruzione della velocità dei mezzi;
6 - se è vero che la segnaletica verticale di dare precedenza presente su via Fondo Moceo non era visibile in quanto, come accertato dal Vigili Urbani, era “ripiegata e rivolta verso la via
Portello”, ciò tuttavia non esonera da responsabilità la conducente dell'autovettura posto che non solo la conformazione dei luoghi, ricavabile dallo schizzo planimetrico, assegna a tale via natura secondaria rispetto alla via Portello, ma, in ogni caso, che il criterio informatore della circolazione secondo il codice della strada è la prudenza, massima quando occorre impegnare un'intersezione stradale e in condizioni di visibilità ridotta (il sinistro è avvenuto in orario notturno);
- costituisce per contro condotta negligente anche “l'aver riposto fiducia nel fatto che gli altri
utenti della strada si attengano alle prescrizioni del legislatore, poiché il conducente di un
veicolo non ha solo l'obbligo di attenersi puntualmente alle norme del codice della strada
rispetto al suo veicolo, ma deve anche osservare una condotta che tenga in debita
considerazione l'eventuale comportamento imprudente, negligente o imperito altrui, se
prevedibile secondo un giudizio ex ante e in concreto, basato su tutte le circostanze spazio-
temporali conosciute o conoscibili al momento dell'evento (Cass. civ., 21/11/2024, n.30089);
- per consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis Cass. civ. sez. III, 15/2/2018, n.
3696), in particolare, “l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei
conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il
comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato
7 o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo
l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente”;
- nel concreto, in considerazione dei frantumi della carrozzeria dei mezzi presenti sull'asfalto,
i Vigili Urbani hanno collocato il punto di contatto tra i veicoli nella porzione sinistra della carreggiata, avendo tuttavia lo scooter riportato “introflessioni ed abrasioni su fiancata destra”
e l'autovettura tracce di “urto diretto spigolo anteriore destro con introflessione del terzo
anteriore destro, paraurti anteriore lato destro abraso, faretto fendinebbia anteriore destr
mancante”; ciò all'evidenza implica che al momento dell'impatto il motociclo non si trovava accostato sul margine destro della carreggiata, come imposto dall'art. 143 cod. strada, ma spostato a sinistra.
Le incertezze riguardo alla velocità di marcia e le accertate violazioni delle regole prudenziali del codice della strada imputabili ai due conducenti confermano la correttezza del ricorso alla presunzione di pari responsabilità.
A diverse conclusioni non conduce l'approssimativa considerazione dell'appellante secondo cui la messa in circolazione del veicolo, quantunque non coperto dalla prescritta assicurazione contro il rischio di responsabilità civile, costituisce antecedente causale materiale del fatto. Il
rilievo non offre elementi di valutazione giuridica ulteriori rispetto a quelli di immediata evidenza storica: la presenza del veicolo non assicurato è, all'evidenza, ineludibile antecedente causale dell'incidente, ma il dato in alcun modo agevola nella ricostruzione della condotta della
8 conducente dell'autovettura e neppure ne attesta la responsabilità Controparte_3
esclusiva.
Alcuna rilevanza decisoria può attribuirsi al biasimo dell'appellante verso la condotta omissiva della conducente e dei trasportati -tra questi il proprietario- a bordo dell'autovettura, confinato sul piano morale ed eventualmente penale, ma neutro rispetto all'apprezzamento dell'efficacia causale delle condotte, l'unico rilevante nel presente giudizio.
Priva di fondamento appare, infine, la lamentata violazione dell'art. 232 c.p.c. per l'omessa valorizzazione della mancata presentazione di a rendere l'interrogatorio Controparte_3
formale con il quale intendeva farle confessare di essersi immessa “nella via Parte_1
Portello a velocità e con mossa repentina” così intercettando “la direttrice di marcia del
ciclomotore Zip Piaggio targato X38BHD … che percorreva a velocità moderata la via
Portello strada con diritto di precedenza rispetto a tutte le traverse che vi si immettono”,
nonché di essersi allontanata dai luoghi, tra l'altro, per il fatto di sentirsi “completamente
responsabile del sinistro avvenuto” (pag. 14 dell'atto di appello ove sono riportati i capitoli di interrogatorio formale dedotti dall'attore in memoria 183 VI comma n. 2 c.p.c.). La
disposizione codicistica, escluso l'effetto automatico di ficta confessio a essa ricollegato dal codice di rito abrogato (Cass. 15.12.2020 n. 28668), non prescrive al giudice di ritenere, in tale ipotesi, sempre e indefettibilmente ammessi i fatti contestati in interrogatorio formale,
conferendogli, piuttosto, la facoltà di valutare le circostanze unitamente, e alla luce, di ogni ulteriore elemento probatorio offerto dalle parti. “La disposizione dell'articolo 232 cod. proc.
9 civ. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto
ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come
ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, pero, nel contempo, di valutare
ogni altro elemento di prova” (Cass. 2/9/2022, n. 25935 richiamata da Cass. 18.9.2024 n.
25122). Ciò che la norma delinea è una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale nella ricorrenza, tuttavia, delle condizioni delineate, in termini generali, dagli artt. 2727 e 2729 c.c., di modo che “il giudice
può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio quando la parte non si presenti a
rispondere senza giustificato motivo, ma deve altresì valutare ogni altro elemento probatorio,
che non sia idoneo a fornire la prova del fatto contestato” (ex multis Cass. civ. 16/12/2024,
n.32846).
Nel contesto descritto, caratterizzato dall'assenza di sicuri riscontri probatori riguardo alle condotte di guida dei due conducenti, non ricorrono i presupposti per l'operatività del meccanismo presuntivo esplicitato dall'art. 232 c.p.c..
Conclusivamente, la sentenza di primo grado, che ha dimidiato le domande risarcitorie avanzate dall'attore, deve essere confermata.
In accordo al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, liquidate in favore della società appellata in misura prossima ai medi indicati dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 52.001 ed euro 260.000, in € 9.300,00, di cui € 2.900,0 per la fase di studio, € 1.900,00 per la fase introduttiva ed E 4.500,00 per la fase decisionale, oltre
10 c.p.a. e IVA come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, devono essere poste a carico dell'appellante.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, nella contumacia, qui dichiarata, di CP_2
e ,
[...] Controparte_3
rigetta l'appello proposto da con atto di citazione notificato il 6 luglio 20202 Parte_1
a , e nella qualità di Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
Impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 4811 del 30.12.2019, che conferma;
condanna l'appellante alla refusione in favore della società appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 9.300,00 come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della III Sezione Civile il 20 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
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