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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 28/11/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Forlì, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa LL TA,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2145/2024 R.G., promossa
DA
(p.i. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1
(c.f. ) Parte_2 C.F._1
(c.f. ) Parte_3 C.F._2
tutti rappresentati e difesi dall'avv. STEFANO SPINELLI pec Email_1
opponente
CONTRO
c.f.: ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona del l.r. pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Bucciarelli
Email_2
opposto
Conclusioni per gli opponenti:
Nel merito in via principale, annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace e/o improcedibile e/o nullo e/o inammissibile il decreto ingiuntivo del Tribunale di Forlì n°
722/2024 del 24.07.2024 (R.G. n° 1430/2024) oggetto della odierna opposizione e, comunque, accertare e dichiarare, con ogni migliore formula, che nulla sia dovuto, a qualsivoglia titolo e/o ragione, nelle rispettive qualità, dalla soc. in Parte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore e/o dal garante Sig. Parte_2
e/o dal garante Sig. alla soc. Parte_3 Parte_4
[...] /o a chiunque altro, in relazione ai titoli dedotti nel presente giudizio,
[...]
per i motivi tutti esposti nelle difese in atti, compresa l'eccepita invalidità, inefficacia, inopponibilità, inoperatività, nullità totale/parziale della fidejussione. In via
SUBORDINATA, accertare l'effettiva debenza, nell' “an” e nel “quantum”, nelle rispettive qualità, in capo alla debitrice principale soc. /o ai garanti Sig. Parte_1
e/o , nei confronti di Parte_2 Parte_3 [...]
e/o di chiunque altro in relazione ai titoli dedotti nel Controparte_1
presente giudizio), per le causali tutte di cui alla presente opposizione. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali maggiorati di rimborso forfettario, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Conclusioni per la società opposta: nel merito, rigettare l'opposizione avversaria siccome assolutamente infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, condannare parte opponente al pagamento di quella diversa somma (minore o maggiore) che sarà ritenuta di giustizia. E ciò con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del presente giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato il 25 settembre 2024, la soc. e hanno opposto il Parte_1 Parte_2 Parte_3
decreto n. 722/2024 del 24 luglio 2024, con il quale il Tribunale di Forlì aveva ingiunto il pagamento di € 1.620.136,54, oltre accessori e spese legali alla soc. e ai Parte_1
garanti il più limitato importo di € 278.004,84 oltre interessi maturati e maturandi, sebbene nei limiti della garanzia prestata, per i seguenti titoli: quanto ad € 1.342.131,70, per l'
“apertura di credito in conto corrente uso promiscuo euro e valute estere con garanzia ipotecaria”, fino alla concorrenza massima di euro 1.200.000,00, utilizzabile sul c/c n°
03.01.31796; quanto ad € 278.004,84 per il “finanziamento fondiario sotto forma di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria stipulato ai sensi degli artt.
38 e seguenti del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385” per l'importo di euro
2 300.000,00, utilizzabile sul c/c n° 03/01/32155, rapporti entrambi sorti con la
[...]
fusa per incorporazione nella Controparte_2
Controparte_3
la quale,in data 17 luglio 2015 avrebbe ceduto a
[...]
n ramo d'azienda Controparte_4
comprendente il solo credito relativo al c/c 03/01/31796, e che successivamente mediante contratto di cessione concluso in data 2 dicembre 2021. vrebbe acquistato CP_5
pro soluto e in blocco, ai sensi dell'art. 58 del T.U.B..
2 Parte opponente ha eccepito innanzi tutto:
-la nullità del D.I. opposto per carenza di mandato difensivo, conferito invero non già dal l.r. della società bensì dal procuratore della medesima, dott. CP_5 Controparte_6
privo di poteri di rappresentanza sostanziale in ordine al rapporto dedotto in atti;
[...]
-la carenza di legittimazione attiva in capo alla per non essere Controparte_1
titolare del credito azionato, non avendo invero fornito prova della sequenza di cessioni del credito per cui è causa, prova ai fini della quale del tutto inconducente doveva ritenersi infatti l'estratto GURI contenente la notizia della cessione, atteso che tale pubblicazione rileva soltanto quale notifica notificazione ai sensi dell'art. 1264 c.c.;
-l'aver controparte illegittimamente azionato monitoriamente anche il presunto credito di
€ 278.004,84, riconducibile al “finanziamento fondiario sotto forma di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria stipulato ai sensi degli artt. 38 e seguenti del
Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385” per l'importo di euro 300.000,00 utilizzabile sul c/c n° 03/01/32155, (all. 3 fasc. monitorio), asseritamente garantito da Pt_2
e , sebbene la stessa società procedente avesse
[...] Parte_3
specificato nel proprio ricorso (cfr. pag. 2 par. 7 d.i.) che “la
[...]
con atto del 17.07.2015 ha ceduto alla Controparte_7
un ramo Controparte_8
d'azienda comprendente il credito derivante dal contratto di cui al superiore par.1” di talché doveva essere tassativamente esclusa l'intervenuta cessione e la correlata titolarità in capo ad el rapporto di finanziamento fondiario sotto forma di apertura CP_9
di credito sul c/c n° 03/01/32155.
3 In via riconvenzionale, gli opponenti hanno eccepito la nullità della predetta fidejussione sia in quanto contenente clausole di in un modulo unilateralmente predisposto dalla banca in modo standard e sostanzialmente riproducenti le disposizioni di cui agli artt. 2,6 e 8 dello schema “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” predisposto dall'Associazione ANria ITna (ABI) nell'anno 2003, clausole tutte già dichiarate illegittime dalla AN d'IT in funzione di Autorità garante della concorrenza e del mercato in relazione al mercato bancario-finanziario, sia per violazione degli artt. 33 e ss. del Codice del Consumo, atteso che entrambi gli opponenti, rivestono la Pt_2
qualifica di consumatori.
Ancora, gli opponenti hanno eccepito la nullità della clausola della fideiussione di deroga all'art. 1957 c.c. e ciò tanto più che l'obbligazione della risaliva al Parte_1
dicembre 2005 e il contratto di finanziamento era scaduto il successivo 21 gennaio 2008.
In merito al quantum, inoltre, gli opponenti hanno lamentato che dalla scarna e lacunosa documentazione versata in atti in occasione del ricorso monitorio non era possibile ricavare quanto delle somme ingiunte sarebbe dovuto a titolo di capitale arretrato, quanto a titolo di rate impagate e quanto a titolo di interessi, tanto da potersi ritenere superato il c.d. “tasso soglia” e comunque hanno eccepito la nullità del tasso del finanziamento in quanto definito sulla base dell'Euribor, fissato attraverso un accordo manipolativo della concorrenza, quale quello di manipolazione dell' Euribor avvenuto tra il settembre 2005 ed il maggio 2008, così come accertato dalla Commissione Antistrust Europea con decisione del 04.12.2013.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avversa opposizione depositata il 16 dicembre 2024, si è costituita la soc.
[...]
concludendo come in epigrafe. Controparte_10
4. Assegnati i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. e concessa la provvisoria esecutorietà del D.I. opposto con provvedimento del 22 luglio 2025, la causa è stata rinviata all'udienza di decisione del 14 dicembre 2026, successivamente anticipata a quella ex art. 281 sexies c.p.c. del 18 novembre 2025, della quale è stata altresì disposta la trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
4 5. In applicazione del principio della ragione più liquida, deve innanzi tutto esaminarsi l'eccezione di difetto di legittimazione attiva per carenza di titolarità del credito in capo alla società per azioni opposta, che è fondata per le motivazioni di seguito esposte.
6. Come emerge dal compendio documentale in atti, la nuova
[...]
– creatasi a seguito della Controparte_11
fusione di con Controparte_2 [...]
nell'ottobre 2008 (all. n.4 alla memoria di Controparte_12
costituzione) - ha ceduto, nel luglio 2015, alla Controparte_8
tutte le attività e passività costituenti la propria azienda bancaria, ad
[...]
eccezione dei rapporti già deliberati a sofferenza (cfr. all. n. 5 alla memoria di costituzione).
Orbene, poiché tra i crediti in sofferenza a tutto il luglio 2015, non possono farsi rientrare quelli per cui è causa - per i quali le aperture di credito sono state revocate soltanto nel giugno 2023 - deve ritenersi che questi ultimi siano stato oggetto di cessione in favore della la quale, nel dicembre Controparte_8
2021, ha ceduto in blocco alla odierna opposta una serie di crediti, fra cui quelli per cui è causa, giusta comunicazione mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica ITna
n. 150 del 18 dicembre 2021, Parte Seconda (cfr. all. n. 6 della comparsa).
7. La con nota del CP_8 Controparte_8
19 novembre 2024 (doc. all. n. 7 alla comparsa di risposta) ha infine comunicato agli opponenti in epigrafe l'intervenuta cessione in favore della società per azioni opposta.
8. Giova allora ricordare che ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell' art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto (Cass. sent, n, 17944/2023) e, dunque, almeno di regola,
5 anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Una cosa, infatti, è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione
– un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima (così ex multis Cass. n.
22151/2019)
Pertanto, occorre tenere presente, da un lato, che la prova della cessione di un credito non
è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, dall'altro, che opera, certamente, in proposito, il principio di non contestazione. È necessario, tuttavia, sempre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 cit.
Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi del cit. art. 58, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così
Cass. n. 28790/2024).
Diverso è, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale
6 ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera notificazione della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
Ciò non esclude, tuttavia, che “tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione” (così Cass. n.
17944/2023 cit.)
9. Orbene, nel caso di specie, mentre l'esistenza del primo contratto di fusione e dei due successivi contratti di cessione è stata comprovata dalla s.p.a. opposta attraverso il deposito dei relativi atti (cfr. rispettivamente all. n. 4, 5 e all. n. 7 del fasc. monitorio allegato al n. 6 della comparsa di costituzione), la prova della inclusione dei crediti per cui
è causa nelle suddette cessioni è stata offerta attraverso la produzione della nota della stessa , cedente, trasmessa al Controparte_8
debitore ceduto in data 19 novembre 2024 (all. n. 7).
E tuttavia tale comunicazione rileva nel presente giudizio quale dichiarazione del terzo - che non è stato neppure addotto quale testimone - e, pertanto, di per sé sola considerata, non è sufficiente a integrare piena prova della inclusione dei crediti per cui è causa nella cessione in parola, dovendo invero a tal fine trovare riscontro in altro elemento indiziario
(cfr. ex multis Cass. Ord. 23/10/2017, n. 24976).
A tal fine, non soggiunge l'avviso pubblicato sulla G.U.R.I. N. 150 del 18 dicembre 2021, ove è testualmente indicato che oggetto della cessione è un “portafoglio di rapporti giuridici comprensivi di crediti pecuniari e dei relativi contratti di locazione finanziaria
("Contratti di Leasing") comprensivi delle passività (ad esclusione delle passività escluse,
7 come di seguito definite) aventi ad oggetto beni mobili e beni immobili nei confronti di debitori classificati come “inadempienze probabili” o “in sofferenza” ai sensi delle applicabili disposizioni di vigilanza, comprensivi dei crediti pecuniari (i "Crediti") e dei relativi contratti (i "Rapporti RI e EN ED" e ciascuno, un "Rapporto Giuridico
e Bene O"), che alla data del 1 dicembre2021 o alla diversa data indicata, soddisfacevano i seguenti criteri (da applicarsi in via cumulativa): (i)la data di sottoscrizione dei relativi contratti di locazione finanziaria e' compresa tra il 26/03/2002
(incluso) e il 11/09/2018 2018(incluso); (ii) i relativi contratti di locazione finanziaria sono espressi esclusivamente in Euro, sono indicizzati esclusivamente all'Euro e non hanno alcuna connessione con valute straniere;
(iii) i relativi debitori erano residenti nella Repubblica ITna alla data di sottoscrizione del relativo contratto di locazione finanziaria;
(iv) i cui relativi utilizzatori siano stati classificati come "insofferenza" o come
"inadempienza probabile" nella Centrale dei Rischi di AN d'IT, fatta eccezione per
i Rapporti RI e EN ED che sono stati medio tempore estinti;
(v) i cui relativi
Contratti di Leasing sono regolati dalla legge italiana;
(vi) i cui relativi Contratti di
Leasing sono stati stipulati per il tramite di filiali o succursali, aventi sede sul territorio della Repubblica ITna;
(vii) i cui utilizzatori abbiano dichiarato nel relativo Contratto di Leasing di essere residenti o di avere sede legale in IT;
(viii) i cui relativi utilizzatori non sono banche;
e (ix) al cui debitore il Cedente abbia attribuito il codice identificativo
"288", (i) come comunicato per iscritto al relativo debitore con comunicazione inviata entro il 30 novembre 2021 a mezzo PEC o Raccomandata A.R. e, in ogni caso, (ii) come risultante da apposita lista, indicativa di tutti i relativi codici rapporto, scambiata tra il
Cedente e il Cessionario via PEC e consultabile a richiesta dei singoli debitori presso la sede legale di (sita in Via Lucrezia Romana 41/47, Roma) Controparte_13
ovvero la sede legale del Cessionario (sita in Via Santa Brigida 39, Napoli).
10. La s.p.a. opposta, sulla quale gravava il relativo onere, non ha provato né che alla data del 1° dicembre 2021 i debitori opponenti fossero stati classificati come
“inadempienze probabili” o “in sofferenza” nella Centrale dei Rischi di AN d'IT (in senso opposto anzi, induce a ritenere la nota di revoca di apertura di credito sopraggiunta soltanto nel giugno 2023); né che a tali debitori fosse stato assegnato il codice
8 identificativo 288 e che di tale assegnazione fosse stata data loro comunicazione scritta entro il precedente 30 novembre 2021, né infine che il rapporto debitorio in parola fosse incluso nella “apposita lista, indicativa di tutti i relativi codici rapporto, scambiata tra il
Cedente e il Cessionario via PEC” e consultabile dai singoli debitori.
11. Da tanto discende l'accoglimento della opposizione e, assorbiti gli ulteriori motivi, la revoca del D.I. reso dal Tribunale il 24 luglio 2024.
12. Le spese di lite, visto l'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come in parte dispositiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì, sezione civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, in accoglimento della opposizione spiegata dalla soc. da Parte_1
e da nei confronti della Parte_3 Parte_2 [...]
revoca il decreto ingiuntivo n. 722/2024, reso dal Controparte_1
Tribunale di Forlì il 24 luglio 2024.
Condanna la società opposta al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro
19.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Forlì, lì 28 novembre 2025
Il Giudice
LL TA
9