TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 3380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3380 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza del 18/02/2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.4045 /2024
Tra
avv.CHERUBINI ISIDORO , ) Parte_1
E
[...]
[...]
Controparte_1
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente in epigrafe, dipendente di fino a giugno 2023 ha esposto che a seguito Controparte_2 della riforma della previdenza complementare, il suo TFR è stato destinato tacitamente al Fondo
Nazionale pensione complementare per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico ( Fondo
) a partire dal 1° luglio 2007 e che l'azienda ha omesso di effettuare i versamenti dal 1° CP_1 gennaio 2012 al 31 maggio 2023, nonostante le trattenute in busta paga per un totale di € 19.947,19.
Tanto premesso ha chiesto di accertare l'inadempimento di e di condannarla a versare al CP_1
l'importo di € 19.947,19 (o la somma accertata in giudizio), oltre agli interessi Controparte_1 legali e alla rivalutazione monetaria, nonché al risarcimento del danno per il mancato incremento della quota previdenziale e per lite temeraria .
Sia che il sono rimasti contumaci. CP_1 Controparte_1
Il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso.
Vanno premessi brevi cenni sulla previdenza complementare, la quale è stata introdotta nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n. 252/2005, ed ha la funzione di integrare la previdenza obbligatoria consentendo al lavoratore di destinare tutta la quota di TFR mensilmente maturata a favore di determinati fondi di natura privatistica con la precipua finalità di ottenere un miglior tasso di sostituzione del rapporto retribuzione-pensione. L'adesione alla previdenza complementare è libera e volontaria (art. 1, comma 2, del D.Lgs. 252/05); il lavoratore, infatti, entro sei mesi dall'assunzione può decidere di destinare le quote di TFR maturande ad una forma pensionistica complementare, oppure di lasciare il TFR in azienda. L'adesione del lavoratore alla forma pensionistica complementare determina l'insorgenza, per il datore di lavoro, dell'obbligo contributivo a favore del medesimo fondo, secondo le previsioni della fonte collettiva applicabile (modalità e misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali come previsto dall'art art. 8, D.Lgs. n. 252/2005). L'ipotesi del mancato versamento di parte dei contributi previsti dalle fonti istitutive del fondo prescelto integra, allora, un inadempimento contrattuale del datore di lavoro che “dopo aver sottoscritto la domanda del lavoratore di adesione ad un Fondo di previdenza complementare ed aver effettuato le relative trattenute sulla retribuzione dovuta al lavoratore stesso, ometta di versare dette somme in favore del fondo” (Trib.Roma, sez. lavoro, sent. n. 10489/2016). Pertanto, a fronte della peculiare natura dei rapporti che, a decorrere dall'adesione, insorgono tra datore di lavoro, lavoratore e , il lavoratore è Controparte_3 obbligato ad agire iure proprio, ma in funzione di una condanna a favore di terzo, che è appunto il
Fondo di previdenza complementare, soggetto che per questo motivo deve essere parte del giudizio e, dunque, del contraddittorio. Al riguardo si richiama il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui l'interesse ad agire del lavoratore -peraltro intimamente connesso alla legittimazione ad agire- si sostanzia nel diritto soggettivo alla regolarita' della posizione assicurativa e/o contributiva in funzione previdenziale, poiché a seguito dell'adesione -da parte del prestatore di lavoro- alla previdenza complementare, le operazioni afferenti al versamento dei contributi a titolo di accantonamento del TFR vengono ricondotte, sotto il profilo soggettivo, al c.d. rapporto di natura previdenziale avente carattere triangolare ( per cui si rende necessaria ed indefettibile la presenza dei
Fondi di Previdenza Complementare). Deve pertanto riconoscersi la legittimazione in capo al prestatore di lavoro ex lege (d.lgs. 252/2005) ad agire per la tutela del diritto soggettivo all'integrità della posizione assicurativa previdenziale ed alla regolarità dell'accantonamento delle quote di tfr, onde soddisfare tutti i suoi interessi legati tanto alla previdenza complementare che all'accantonamento del TFR.
Nel caso in esame l'inadempimento datoriale è documentato dalle trattenute risultanti dalle buste paga e dall'estratto contributivo rilasciato dal fondo pensione (in atti).Tale condotta ha causato un danno patrimoniale concreto, non solo per l'importo non versato, ma anche per la mancata maturazione dei rendimenti che quelle somme avrebbero generato se investite tempestivamente. L'incremento di gestione documentato nella Nota Informativa ufficiale del Fondo , depositata presso la COVIP, CP_1 rappresenta un parametro oggettivo per quantificare la perdita subita dal lavoratore. Ne consegue che la società è tenuta non solo a corrispondere gli importi trattenuti, ma anche a reintegrare integralmente la posizione previdenziale del lavoratore, includendo gli incrementi patrimoniali che sarebbero maturati nel tempo.
La società convenuta deve pertanto essere condannata a versare al Fondo indicato la contribuzione nella misura risultante dai conteggi allegati al ricorso che appaiono corretti e conformi agli importi risultanti dalle buste-paga prodotte nonché gli importi derivanti dal mancato incremento percentuale dei rendimenti per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 maggio 2023 come documentato nella "Nota
Informativa" ufficiale depositata presso la COVIP.
Non può essere invece accolta la domanda di condanna della società al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art . 96 cpc. perché la stessa postula pur sempre la prova sia dell'"an" che del "quantum" o, almeno, la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa prova che nel caso in esame non è stata fornita.
Le spese seguono la soccombenza
Pqm
Dichiara l'inadempimento della convenuta nel versamento dei contributi del ricorrente CP_1 al Fondo Pensione Priamo.
Condanna a versare al Fondo l'importo di euro € 19.947,19 nonché gli importi CP_1 CP_1 derivanti dal mancato incremento percentuale dei rendimenti per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 maggio 2023 come documentato nella "Nota Informativa" ufficiale depositata presso la COVIP.
Condanna al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.000 oltre oneri CP_1 di legge con distrazione.
Il Giudice