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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/07/2025, n. 4463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4463 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Nicola Saracino - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1877 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione mediante provvedimento ex art. 127 ter cpc del 14/05/2025, vertente
TRA
- ( ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Passi come da procura Parte_2 in atti;
APPELLANTE
E
- ( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
Straordinario rappresentata e difesa dall'avv. Gianpiero Mesco CP_3 come da procura in atti;
APPELLATA
E
- ( , in persona del legale rappresentante. CP_4 P.IVA_3 CP_5
quale procuratrice speciale di IHC 1908 SRL, rappresentata e difesa dagli
[...] avv.ti Giovanni Desideri e Paola Ranieri come da procura in atti;
APPELLATA
r.g. n. 1 OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Velletri n. 340 del
23/02/2021.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: (…) formula istanza di sospensione ex art.295 c.p.c. ovvero di mero differimento dell'udienza di p.c. (…) in subordine conclude come da atto di appello (“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, in parziale riforma della sentenza impugnata condannare la pagamento dell'importo di € Controparte_1
21.270,45 oltre interessi successivi ex art. 1284. IV co c.c., o della diversa somma ritenuta provata o di giustizia, ovvero in subordine condannare la CP_1
al pagamento degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02 e s.m. e i. maturati
[...] sulla sorte capitale di € 804,45 dalla scadenza della fattura n. 350/11 al saldo. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado da distrarsi in favore dell'Avv. Antonio Borraccino. In via istruttoria si chiede l'ammissione dell'istanza non ammesse in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente Con appello e nello specifico, si chiede ordinarsi alla (già ) e Parte_3 Pt_4 alla ex art. 210 cpc o/e ex art. 213 cpc della documentazione Controparte_6 attestante che i contratti ex art. 8 quinquies, comma 2, D. Lgs. n. 502/92 sono stati sottoscritti tra le parti solamente a decorrere dall'anno 2008”).
Per l'appellata: “CONCLUDE per il rigetto dell'appello principale e quindi perché venga dichiarata infondata in fatto ed in diritto ogni pretesa creditoria dell'appellante, come precisato in tutti gli scritti difensivi, anche del primo grado;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Per l'altra convenuta: “(…) aderiscono alla richiesta di sospensione/rinvio formulata dalla casa di cura, ovvero, in subordine, precisano le conclusioni riportandosi a quelle di cui alla comparsa di costituzione e risposta in appello” (conclusioni della comparsa di costituzione: “Affinché l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, Voglia, in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 ed in parziale riforma della sentenza impugnata, accertato e dichiarato che
[...] sulle somme corrisposte in ritardo dalla in favore di Controparte_1 [...] sono dovuti interessi di mora al tasso e con la decorrenza di cui al Parte_1
D. Lgs. n. 231/2002, condannare la , al pagamento, in favore di Controparte_1 quale procuratrice speciale di IHC 1908 S.r.l., cessionaria dei crediti CP_4 della - ovvero, in subordine, in favore di Parte_1 Parte_1 dell'importo di €. 21.270,45, oltre interessi ex art. 1224 comma 4 c.c.; In subordine, accertato e dichiarato che la ha provveduto a corrispondere in Controparte_1 ritardo la somma di €. 804,45 di cui alla fattura n.350/2011 e che su tale somma sono dovuti interessi di mora al tasso e con la decorrenza di cui al D. Lgs. n. 231/2002, condannare la al pagamento di siffatti interessi. Controparte_1
Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori. Con vittoria di spese e compensi professionali, di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore degli scriventi difensori, che si dichiarano antistatari”.
r.g. n. 2
FATTO E DIRITTO
L'appellante ha impugnato la sentenza del Tribunale di Parte_1
Contr Velletri n. 340/21, di accoglimento dell'opposizione dell' al decreto ingiuntivo di euro 22.074,90 e di condanna di quest'ultima alla minor somma di euro 804,50 in favore della cessionaria nella qualità di procuratrice speciale della IHC CP_4
1908 S.r.l.” (v. sentenza impugnata).
L'appellata ha resistito al gravame, cui ha invece aderito Controparte_1 la cessionaria intervenuta in primo grado.
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, quindi, è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge.
Tanto premesso -dato atto del deposito della comparsa conclusionale della sola sserva la Corte quanto segue. CP_1
1. Va respinta l'eccezione preliminare di inammissibilità del gravame, risolvendosi quest'ultimo nell'unico motivo, compiutamente illustrato, attinente alla doglianza di esclusione della debenza degli interessi moratori di cui al d.lgs.
231/2002. Contr 2a. Come evidenziato nella sentenza impugnata, l' deduceva che “delle otto fatture di cui alla pretesa monitoria una sola di questa (per € 804,45) era relativa al pagamento di prestazioni sanitarie rese nel mese di dicembre del 2011 alla sig.ra ; le altre 7 erano invece state emesse per il Persona_1 pagamento di interessi di mora ex D.Lgs n. 231/2002 (per il residuo importo di €
21.270,459)”; accogliendo l'opposizione, il giudice di primo grado ha ritenuto che
“l'opposta non ha fornito la prova di aver stipulato con l' i Controparte_1 contratti di cui al secondo comma dell'art.
8-quinquies del D.Lgs. n. 502/92 relativi alle prestazioni indicate nelle fatture azionate in via monitoria (di competenza degli anni 2005-2006 e del dicembre 2011 ed effettuate in regime di hospice), essendosi limitata a produrre gli accordi contrattuali intercorsi con la per gli Parte_5 anni, 2008, 2009, 2010 e 2011 e ad allegare, per gli anni precedenti, che è fatto notorio che la ha provveduto con enorme ritardo alla sottoscrizione Parte_6
r.g. n. 3 degli accordi contrattuali con le strutture sanitarie. Più precisamente detti accordi sono stati sottoscritti solamente a decorrere dall'anno 2008. Ed a tale proposito, ha chiesto ordinarsi alla , ex art. 210 cpc o ex art. 213 cpc, l'esibizione Parte_7 della documentazione attestante proprio che i contratti ex art. 8 quinquies, comma
2, D. Lgs. n. 502/92 sono stati sottoscritti tra le parti solamente a decorrere dall'anno 2008, quindi, nello specifico, per periodi successivi a quelli di pertinenza delle prestazioni erogate e fatturate, riconoscendo, quindi, l'assenza di una posizione contrattuale formalizzata per gli anni precedenti. Contrariamente a quanto allegato dall'opposta nel ricorso monitorio, dunque, deve concludersi che nel caso di specie, non essendovi prova della stipula dei contratti che disciplinano le prestazioni sanitarie (tra le quali quelle oggetto di causa) rese negli anni 2005-2006 ed essendo stato depositato, per il 2011, soltanto il contratto stipulato tra l'opposta
e la , azienda diversa da quella ingiunta, non possono riconoscersi gli Parte_7 interessi con la decorrenza ed il tasso previsti dagli artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 231/2002”
(v. sentenza impugnata).
L'appellante ritiene erronea la statuizione secondo cui l'assenza (di prova) dei contratti sottoscritti ex art. 8 quinquies d.lgs. 502/1992 esclude la debenza degli interessi moratori che sono oggetto di domanda: per contro, “il rapporto contrattuale in essere tra il Soggetto privato accreditato con il prevede il sorgere del CP_7 diritto creditorio in capo alla Struttura (ovvero ospedale, istituto etc.) solo a seguito della prestazione sanitaria erogata in favore dei singoli utenti, con i quali pertanto vengono a realizzarsi di volta in volta, e al momento stesso della prestazione, singoli rapporti contrattuali. Detti rapporti rappresentano, in una alle relative tariffe applicabili, annualmente determinate dall'Ente Regionale, ovvero, in difetto, dal
Nomenclatore Nazionale, la fonte stessa dell'obbligazione posta a carico della Contr
ovvero della di competenza, tenute a garantire ex lege siffatto CP_6 servizio accollandosi, per conto dell'utente, i relativi costi” (v. atto di appello).
Tale lagnanza non può trovare accoglimento, avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che “le prestazioni sanitarie erogate da strutture private accreditate in favore dei fruitori del SSN hanno natura di transazione commerciale
r.g. n. 4 ex art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 231 del 2002, sicché sono dovuti gli interessi moratori nella misura prevista di cui all'art. 5 del medesimo d.lgs.” ma pur sempre
“a condizione che sia rispettato il c.d. regime delle tre A (autorizzazione, accreditamento, accordo), poiché è necessario che il rapporto tra struttura accreditata ed ente pubblico sia formalizzato con un contratto scritto, collegato alla concessione e regolante l'accreditamento stesso” (Cass. 29472/2024, conforme a
S.U. 35092/2023).
Ai fini del pagamento degli interessi, dunque, non è sufficiente l'accreditamento, né rileva in sé l'erogazione della prestazione sanitaria, restando necessario il contratto scritto “per disciplinare, a livello privatistico, il rapporto tra le parti, anche sotto il profilo del riconoscimento degli interessi comunitari” (v.
Cass. cit.).
Per altro verso, risulta inconferente la generica lagnanza -sebbene evocata nel gravame- di inadempienza “dell'Amministrazione regionale” nella sottoscrizione dell'“accordo contrattuale”: l'oggetto del giudizio (non riguarda eventuali profili risarcitori ma) è limitato al pagamento degli interessi di cui al d.lgs. 231/2002 e, a tal fine, è sufficiente constatare l'assenza dell'accordo scritto;
appare inoltre defatigatoria l'istanza di “sospensione ex art. 295 c.p.c.” che, a dispetto della risalenza dell'iscrizione e della trattazione della causa, è stata avanzata soltanto all'udienza di precisazione delle conclusioni, sul presupposto, mai prima documentato, della richiesta di sottoscrizione dell'accordo per le annualità anteriori al 2008 (avanzata dopo l'esito del giudizio di primo grado) e dell'impugnazione al
TAR del relativo diniego della . Parte_6
2b. Sotto altro profilo, l'appellante si duole del mancato riconoscimento degli interessi “sulla fattura n. 350 del 31.12.2011 relativa alle prestazioni erogate nell'anno 2011”, nonostante sia stato documentato, in relazione a tale annualità, il contratto ex art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/92; è infatti inconferente, secondo la creditrice, la circostanza secondo cui tale accordo sia stato “stipulato tra l'opposta e la , azienda diversa da quella ingiunta” (v. sentenza impugnata), Parte_7
Cont poiché in base al d.lgs. n. 502/92 “gli accordi vengono sottoscritti con la nel cui r.g. n. 5 ambito è ubicata la struttura sanitaria”; pertanto, “la gestendo la Parte_1 struttura sita in Rocca di Papa (RM) non poteva che concludere l'accordo contrattuale con la Asl di competenza, ossia la , già Tanto è Parte_3 Pt_4 vero ciò che i suddetti contratti disciplinano anche le prestazioni erogate a pazienti residenti fuori regione e dunque sono opponibili ed efficaci anche nei confronti dell' ” (v. appello). Controparte_1
Tale doglianza appare fondata, risultando omessa, sul punto, ogni difesa dell'appellata; d'altro canto, la riconosciuta debenza del corrispettivo della prestazione non può che significare l'assenza di contestazione sull'opponibilità dell'accordo: il “contratto scritto, collegato alla concessione e regolante l'accreditamento stesso” (v. Cass. cit.) costituisce il presupposto per l'attribuzione degli accessori e quindi necessariamente, a monte, della sorte capitale.
Per quanto premesso, in limitato accoglimento dell'appello, la pronuncia va riformata nella parte in cui è attribuita la “somma di euro 804,45, oltre agli interessi legali, ex art. 1284 c.c., dalla domanda al soddisfo” anziché, come richiesto, gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02 sulla sorte capitale di euro 804,45 dalla scadenza della fattura n. 350/11 sino al saldo.
Secondo quanto risulta dal conteggio in atti (privo di contestazione), tale importo, alla data del 30/6/2016, è pari ad euro 1.067,93.
Si provvede pertanto come da dispositivo;
le spese, liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, possono essere parzialmente compensate, secondo il medesimo criterio enunciato nella sentenza di primo grado (non impugnata sul punto).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, ogni altra conclusione disattesa, così provvede: Parte_1
- in riforma parziale della sentenza del Tribunale di Velletri n. 340/2021, condanna al pagamento, in favore della cessionaria Controparte_1 intervenuta, della somma di euro 1.067,93 oltre agli ulteriori interessi ex d.lgs. n. 231/02 sulla sorte capitale di euro 804,45 sino al saldo;
r.g. n.
6 - compensa parzialmente le spese e, per l'effetto, condanna e Parte_1 quale procuratrice di IHC 1908 SRL, in solido tra loro, alla refusione CP_4 in favore di della quota dei 2/3, che liquida in euro Controparte_1
2.000,00 per compensi oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 11/7/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
r.g. n. 7