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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/01/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13463/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 13463/2024 promosso da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Alba Roberta che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: , nata a [...] il [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e , non Parte_1 Parte_2 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso congiuntamente depositato il 30/05/2024 e Parte_1 Pt_2
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis
[...] segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre-figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori in conformità, con Per_1 esercizio, anche separato, della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che la minore mantenga il collocamento prevalente e la residenza anagrafica presso la madre nell'attuale abitazione sita in Moncalieri, Via Benvenuto Cellini n. 2;
DÀ ATTO che il sig. dichiara di impegnarsi sin d'ora a trasferire la propria residenza Pt_1 anagrafica nell'abitazione sita in Torino, Corso Unione Sovietica n. 493 int. 24 entro e non oltre 3 mesi dal deposito del ricorso;
DISPONE che le decisioni di maggior rilievo nell'interesse della minore afferenti alla scelta Per_1 della residenza abituale, all'educazione, alla formazione scolastica, alla salute, allo sport, al tempo libero, alle spese mediche e alle cure di ogni genere, siano assunte di comune accordo da ambedue i genitori tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
DISPONE che, salvo ogni più ampio e diverso accordo tra le parti, nel rispetto dei desideri della figlia e degli impegni lavorativi di entrambi i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità:
- due giorni durante la settimana con pernottamento (giorni da concordare di volta in volta tra i genitori a seconda dei turni di lavoro del padre che svolge la propria attività lavorativa su 4 turni che variano ogni 3-4 giorni) ed almeno un fine settimana al mese dal sabato mattina alle ore 9:00 sino alla domenica sera dopo cena alle ore 21:00 quando riaccompagnerà la minore presso l'abitazione materna;
- resta inteso che, laddove il sig. dovesse riuscire ad avere un altro weekend libero (posto che Pt_1 spesso lavora anche nel fine settimana e durante le festività), potrà trascorrere con la figlia anche un secondo fine settimana nel corso del mese sempre con le modalità di cui al punto che precede;
- quando il sig. avrà con sé la minore nei giorni infrasettimanali andrà a prenderla all'uscita Pt_1 di scuola per poi riaccompagnarla, l'indomani mattina, dopo il pernottamento, a scuola o presso la residenza materna;
- in ogni caso, il padre potrà comunicare con la figlia, telefonicamente o con altri mezzi informatici, ivi compresi skype e video chiamate, anche quotidianamente.
- in merito alle festività annuali, nel rispetto del principio dell'alternanza, il sig. terrà con sé Pt_1 la figlia nelle festività comandate ad anni alterni. Pertanto, se nel 2024 la mamma trascorrerà con la la Vigilia di Natale e il giorno di Natale, a Santo Stefano quest'ultima starà con il padre e così Per_1 via per gli anni a venire. Tale principio si applicherà anche alle seguenti festività:
- Vigilia di Capodanno/giorno di Capodanno;
- Pasqua/Pasquetta;
- in merito alle vacanze estive il sig. potrà trascorrere con la figlia due settimane, anche Pt_1 Per_1 non consecutive, da individuarsi, previa intesa tra i genitori, entro il 31 maggio di ogni anno.
- ogni genitore quando avrà con sé la figlia informerà l'altro genitore dell'indirizzo della località in cui soggiornerà;
DISPONE che il sig. versi, entro il giorno 5 di ogni mese, alla sig.ra la somma di € Pt_1 Pt_2
300,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della minore, da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT;
il sig. disporrà il versamento mediante bonifico Pt_1 bancario alle coordinate intestate alla sig.ra aventi IBAN [...]; Pt_2
DISPONE che i genitori concorrano nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia dietro presentazione del documento comprovante la relativa spesa, Per_1 come da Protocollo di intesa tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Torino del 15.03.2016 (qui da intendersi integralmente richiamato);
DÀ ATTO che il sig. dichiara di riconoscere alla sig.ra il diritto a percepire l'assegno Pt_1 Pt_2 unico erogato dall'INPS per la minore a carico nella misura del 100% rinunciando, pertanto, al 50% che per Legge gli spetterebbe.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di impegnarsi a mantenersi vicendevolmente informati in ordine a tutte le questioni afferenti alla figlia e a mantenere una condotta decorosa volta ad assicurare un rapporto equilibrato e continuativo di con ognuno di loro e con i rispettivi rami parentali. Per_1
DÀ ATTO che le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei documenti di espatrio per la figlia.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 21.1.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 13463/2024 promosso da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Alba Roberta che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: , nata a [...] il [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e , non Parte_1 Parte_2 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso congiuntamente depositato il 30/05/2024 e Parte_1 Pt_2
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis
[...] segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre-figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori in conformità, con Per_1 esercizio, anche separato, della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che la minore mantenga il collocamento prevalente e la residenza anagrafica presso la madre nell'attuale abitazione sita in Moncalieri, Via Benvenuto Cellini n. 2;
DÀ ATTO che il sig. dichiara di impegnarsi sin d'ora a trasferire la propria residenza Pt_1 anagrafica nell'abitazione sita in Torino, Corso Unione Sovietica n. 493 int. 24 entro e non oltre 3 mesi dal deposito del ricorso;
DISPONE che le decisioni di maggior rilievo nell'interesse della minore afferenti alla scelta Per_1 della residenza abituale, all'educazione, alla formazione scolastica, alla salute, allo sport, al tempo libero, alle spese mediche e alle cure di ogni genere, siano assunte di comune accordo da ambedue i genitori tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
DISPONE che, salvo ogni più ampio e diverso accordo tra le parti, nel rispetto dei desideri della figlia e degli impegni lavorativi di entrambi i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità:
- due giorni durante la settimana con pernottamento (giorni da concordare di volta in volta tra i genitori a seconda dei turni di lavoro del padre che svolge la propria attività lavorativa su 4 turni che variano ogni 3-4 giorni) ed almeno un fine settimana al mese dal sabato mattina alle ore 9:00 sino alla domenica sera dopo cena alle ore 21:00 quando riaccompagnerà la minore presso l'abitazione materna;
- resta inteso che, laddove il sig. dovesse riuscire ad avere un altro weekend libero (posto che Pt_1 spesso lavora anche nel fine settimana e durante le festività), potrà trascorrere con la figlia anche un secondo fine settimana nel corso del mese sempre con le modalità di cui al punto che precede;
- quando il sig. avrà con sé la minore nei giorni infrasettimanali andrà a prenderla all'uscita Pt_1 di scuola per poi riaccompagnarla, l'indomani mattina, dopo il pernottamento, a scuola o presso la residenza materna;
- in ogni caso, il padre potrà comunicare con la figlia, telefonicamente o con altri mezzi informatici, ivi compresi skype e video chiamate, anche quotidianamente.
- in merito alle festività annuali, nel rispetto del principio dell'alternanza, il sig. terrà con sé Pt_1 la figlia nelle festività comandate ad anni alterni. Pertanto, se nel 2024 la mamma trascorrerà con la la Vigilia di Natale e il giorno di Natale, a Santo Stefano quest'ultima starà con il padre e così Per_1 via per gli anni a venire. Tale principio si applicherà anche alle seguenti festività:
- Vigilia di Capodanno/giorno di Capodanno;
- Pasqua/Pasquetta;
- in merito alle vacanze estive il sig. potrà trascorrere con la figlia due settimane, anche Pt_1 Per_1 non consecutive, da individuarsi, previa intesa tra i genitori, entro il 31 maggio di ogni anno.
- ogni genitore quando avrà con sé la figlia informerà l'altro genitore dell'indirizzo della località in cui soggiornerà;
DISPONE che il sig. versi, entro il giorno 5 di ogni mese, alla sig.ra la somma di € Pt_1 Pt_2
300,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della minore, da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT;
il sig. disporrà il versamento mediante bonifico Pt_1 bancario alle coordinate intestate alla sig.ra aventi IBAN [...]; Pt_2
DISPONE che i genitori concorrano nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia dietro presentazione del documento comprovante la relativa spesa, Per_1 come da Protocollo di intesa tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Torino del 15.03.2016 (qui da intendersi integralmente richiamato);
DÀ ATTO che il sig. dichiara di riconoscere alla sig.ra il diritto a percepire l'assegno Pt_1 Pt_2 unico erogato dall'INPS per la minore a carico nella misura del 100% rinunciando, pertanto, al 50% che per Legge gli spetterebbe.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di impegnarsi a mantenersi vicendevolmente informati in ordine a tutte le questioni afferenti alla figlia e a mantenere una condotta decorosa volta ad assicurare un rapporto equilibrato e continuativo di con ognuno di loro e con i rispettivi rami parentali. Per_1
DÀ ATTO che le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei documenti di espatrio per la figlia.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 21.1.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.