CASS
Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/05/2026, n. 16909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16909 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4430/2020 R.G. proposto da: NZ AR, difeso da se stesso;
-ricorrente- contro CONDOMINIO VIA PETRARCA 7 - VIA LEOPARDI 1 LECCO, domici- liato in ROMA PIAZZA BENEDETTO CAIROLI 6, presso lo studio dell’avvocato UTTARO LORETA, difeso dagli avvocati BONACINA TO e LO DAVIDE;
-controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 2629/2019 depositata il 13/06/2019. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/2026 dal Consigliere EM PO. Udito il Sostituto P.G., FULVIO TRONCONE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione. Udito l’avv. AR NZ per se stesso. Civile Sent. Sez. 2 Num. 16909 Anno 2026 Presidente: SC MI Relatore: PO EM Data pubblicazione: 29/05/2026 2 di 6 Udita l’avv. LORETA UTTARO per il controricorrente. FATTI DI CAUSA L'avvocato CA TI, condomino del Condominio Petrarca, impugnava dinanzi al Tribunale di Lecco la deliberazione assembleare del 18/12/2014. I motivi di impugnazione concernevano: 1) la nullità del punto 4, relativo all'addebito all'attore di una somma (€ 505,11) per le spese di una causa (Elettra System), per carenza di potere dell'assemblea e violazione dell'art. 1132 c.c.; 2) la nullità del punto 1, sull'approvazione del consuntivo 2013/2014 delle spese di riscaldamento, per violazione dei criteri di riparto e mancato adeguamento tecnico degli impianti (termoregolazione e contabilizzazione); 3) l'illegittimità del punto 6, relativo alla manutenzione straordinaria del tetto (approvazione relazione tecnica e addebito quota lavori), per mancata informativa preventiva al condomino (mancato invio della relazione dell'Arch. Dell'Oro). Il Tribunale di Lecco, nel contraddittorio con il Condominio, dichiarava l'illegittimità della delibera in relazione alle spese per la causa Elettra System e in relazione alle spese per il riscaldamento;
rigettava le altre domande. Inoltre, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., ordinava la cancellazione di frasi ritenute sconvenienti e offensive contenute nella comparsa conclusionale dell'attore e condannava quest'ultimo a un risarcimento del danno (€ 3.000) in favore del Condominio. Compensava parzialmente le spese di lite. CA TI proponeva appello. La Corte di appello ha rigettato il gravame, confermando la sentenza di primo grado. Ricorre in cassazione CA TI con quattro motivi di ricorso, illustrati da memoria. Resiste il Condominio Petrarca con controricorso. Il Sostituto P.G. ha depositato conclusioni scritte. 3 di 6 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Con il primo motivo si denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1137, 1130, 1105 c.c., 112, 115, 116 c.p.c., 2697 c.c., 6 e 13 CEDU, 10, 11, 24, 111 e 117 Cost. La censura concerne la decisione sul Punto 6 della delibera (relazione Arch. Dell'Oro sul tetto). Si sostiene che la Corte territoriale abbia errato nel ritenere nuova la domanda di annullamento fondata sulla lesione del diritto all'informazione preventiva;
si contesta la valutazione delle prove documentali circa la data della perizia e la veridicità delle dichiarazioni dell'amministratore; si lamenta la violazione del diritto all'informazione preventiva del condomino quale presupposto per la partecipazione consapevole all'assemblea. Il primo motivo va rigettato. In realtà, la Corte di appello ha rigettato la domanda nel merito, senza che ciò costituisca violazione del diritto all'informazione preventiva. Ciascun condomino ha la facoltà di ottenere dall'amministratore l'esibizione dei documenti in qualsiasi tempo, purché l'esercizio di tale facoltà non risulti di ostacolo all'attività di amministrazione (Cass. n. 19210/2011). Nel caso di specie, il ricorrente aveva richiesto di prende visione della perizia il 16/12/2014 e l'amministratore aveva risposto di non esserne ancora in possesso perché i sopralluoghi erano ancora in corso. Infatti, il documento fu consegnato soltanto la mattina del 18/12/2014, come emerge dalla data apposta sulla perizia e dalla circostanza del secondo sopralluogo effettuato in quella stessa data. Lo stesso ricorrente, nella memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c., aveva dedotto che il sopralluogo dell'Arch. Dell'Oro era stato effettuato anche il giorno stesso dell'assemblea. Non può dunque ravvisarsi alcuna violazione del dovere informativo da parte dell'amministratore, che non poteva consegnare un documento non ancora esistente. La questione era 4 di 6 stata inserita nell'ordine del giorno e la relazione fu letta e illustrata in assemblea ai presenti, i quali furono posti in condizione di deliberare consapevolmente. Il ricorrente, pur conoscendo l'ordine del giorno, scelse di non partecipare all'assemblea, precludendosi la possibilità di essere ivi informato del contenuto della perizia e di manifestare le proprie riserve. Il ricorrente, peraltro, non ha specificato quali obiezioni avrebbe opposto alla perizia e quali osservazioni avrebbe formulato in assemblea se avesse ricevuto in tempo il documento. Non per ultimo va rilevato che il documento non costituiva una valutazione completa dell'intervento da eseguire, tant'è che il Condominio aveva deliberato di dare mandato all'Arch. Dell'Oro di disporre ulteriori indagini esplorative. 2. - Con il secondo motivo si denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 1123, 1138 c.c., art. 26 co. 5 l. 10/1991, art. 9 co. 5 d.lgs. 102/2014 e artt. 1362 ss. c.c. La censura concerne il Punto 1 della delibera (spese riscaldamento). Si lamenta l'omessa pronuncia sulla specifica doglianza relativa all'illegittimità dei millesimi di riscaldamento (quota fissa 20%), distinti dai millesimi di proprietà, che sarebbero stati determinati senza base legale o contrattuale e senza relazione tecnica. Il secondo motivo è inammissibile. Al riguardo il ricorrente difetta di interesse. Nella parte concernente il riparto dei costi di riscaldamento, la delibera del 18/12/2014 è stata annullata dal Tribunale per omessa acquisizione della relazione termotecnica richiesta dalla normativa vigente. La statuizione è stata confermata dalla Corte di appello. L'annullamento comporta che il Condominio dovrà nuovamente sottoporre la questione all'assemblea, previa acquisizione della relazione termotecnica. In tale contesto, la doglianza relativa ai millesimi di riscaldamento utilizzati per la quota fissa risulta priva di attualità, giacché l'intero criterio di riparto è stato caducato. 5 di 6 L'affermazione della Corte territoriale secondo cui il giudice non può sostituirsi alla volontà dell'assemblea nell'individuazione dei criteri di ripartizione costituisce mero obiter dictum, inidoneo a incidere sul dispositivo di annullamento già pronunciato. 3. - Con il terzo motivo si denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 89 c.p.c. e 2043 c.c. Si contesta la conferma della condanna al risarcimento del danno per frasi sconvenienti. Si sostiene che le espressioni utilizzate costituivano critica legittima all'operato dell'amministratore e del difensore avversario, rientrante nel diritto di difesa. Il terzo motivo è privo di pregio. Premesso che l'art. 89 c.p.c. è disposizione che delinea un «sistema sanzionatorio endoprocessuale contro le difese "offensive" delle parti» (cfr Cass. n. 4733/2019), il prudente apprezzamento del giudice di merito sul carattere sconveniente od offensivo delle espressioni contenute nelle difese delle parti e sulla loro estraneità all'oggetto della lite, nonché l'emanazione o meno dell'ordine di cancellazione delle medesime a norma dell'art. 89 c.p.c. ha contenuto di puro merito, sicchè della relativa contestazione non può farsi questione dinanzi al giudice di legittimità (Cass. n. 38730/2021). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha valutato che le espressioni utilizzate nella comparsa conclusionale da parte appellante/ricorrente fossero dispregiative e non indispensabili ai fini difensivi, tanto più che si trattava di apprezzamenti rivolti anche alla persona dell'amministratore, soggetto estraneo al giudizio. Per tale ragione deve ritenersi che l’accertamento sia sorretto da motivazione adeguata, per cui non può essere sindacato in questa sede. 4. - Con il quarto motivo si denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. Si contesta la statuizione sulle spese di lite. 6 di 6 Il quarto motivo è accolto. La Corte di appello, nel rigettare il gravame, ha statuito sulle spese del grado di appello ma ha omesso di pronunciarsi sul quinto motivo di appello con cui l'appellante aveva censurato la compensazione parziale delle spese disposta dal Tribunale. Trattasi all’evidenza di un vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e come tale va accolto. 5. - La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta i restanti motivi;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Milano che, in diversa composizione, provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità Così deciso in Roma, il 05/02/2026, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile. L’Estensore La Presidente EM PO MI SC
-ricorrente- contro CONDOMINIO VIA PETRARCA 7 - VIA LEOPARDI 1 LECCO, domici- liato in ROMA PIAZZA BENEDETTO CAIROLI 6, presso lo studio dell’avvocato UTTARO LORETA, difeso dagli avvocati BONACINA TO e LO DAVIDE;
-controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 2629/2019 depositata il 13/06/2019. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/2026 dal Consigliere EM PO. Udito il Sostituto P.G., FULVIO TRONCONE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione. Udito l’avv. AR NZ per se stesso. Civile Sent. Sez. 2 Num. 16909 Anno 2026 Presidente: SC MI Relatore: PO EM Data pubblicazione: 29/05/2026 2 di 6 Udita l’avv. LORETA UTTARO per il controricorrente. FATTI DI CAUSA L'avvocato CA TI, condomino del Condominio Petrarca, impugnava dinanzi al Tribunale di Lecco la deliberazione assembleare del 18/12/2014. I motivi di impugnazione concernevano: 1) la nullità del punto 4, relativo all'addebito all'attore di una somma (€ 505,11) per le spese di una causa (Elettra System), per carenza di potere dell'assemblea e violazione dell'art. 1132 c.c.; 2) la nullità del punto 1, sull'approvazione del consuntivo 2013/2014 delle spese di riscaldamento, per violazione dei criteri di riparto e mancato adeguamento tecnico degli impianti (termoregolazione e contabilizzazione); 3) l'illegittimità del punto 6, relativo alla manutenzione straordinaria del tetto (approvazione relazione tecnica e addebito quota lavori), per mancata informativa preventiva al condomino (mancato invio della relazione dell'Arch. Dell'Oro). Il Tribunale di Lecco, nel contraddittorio con il Condominio, dichiarava l'illegittimità della delibera in relazione alle spese per la causa Elettra System e in relazione alle spese per il riscaldamento;
rigettava le altre domande. Inoltre, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., ordinava la cancellazione di frasi ritenute sconvenienti e offensive contenute nella comparsa conclusionale dell'attore e condannava quest'ultimo a un risarcimento del danno (€ 3.000) in favore del Condominio. Compensava parzialmente le spese di lite. CA TI proponeva appello. La Corte di appello ha rigettato il gravame, confermando la sentenza di primo grado. Ricorre in cassazione CA TI con quattro motivi di ricorso, illustrati da memoria. Resiste il Condominio Petrarca con controricorso. Il Sostituto P.G. ha depositato conclusioni scritte. 3 di 6 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Con il primo motivo si denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1137, 1130, 1105 c.c., 112, 115, 116 c.p.c., 2697 c.c., 6 e 13 CEDU, 10, 11, 24, 111 e 117 Cost. La censura concerne la decisione sul Punto 6 della delibera (relazione Arch. Dell'Oro sul tetto). Si sostiene che la Corte territoriale abbia errato nel ritenere nuova la domanda di annullamento fondata sulla lesione del diritto all'informazione preventiva;
si contesta la valutazione delle prove documentali circa la data della perizia e la veridicità delle dichiarazioni dell'amministratore; si lamenta la violazione del diritto all'informazione preventiva del condomino quale presupposto per la partecipazione consapevole all'assemblea. Il primo motivo va rigettato. In realtà, la Corte di appello ha rigettato la domanda nel merito, senza che ciò costituisca violazione del diritto all'informazione preventiva. Ciascun condomino ha la facoltà di ottenere dall'amministratore l'esibizione dei documenti in qualsiasi tempo, purché l'esercizio di tale facoltà non risulti di ostacolo all'attività di amministrazione (Cass. n. 19210/2011). Nel caso di specie, il ricorrente aveva richiesto di prende visione della perizia il 16/12/2014 e l'amministratore aveva risposto di non esserne ancora in possesso perché i sopralluoghi erano ancora in corso. Infatti, il documento fu consegnato soltanto la mattina del 18/12/2014, come emerge dalla data apposta sulla perizia e dalla circostanza del secondo sopralluogo effettuato in quella stessa data. Lo stesso ricorrente, nella memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c., aveva dedotto che il sopralluogo dell'Arch. Dell'Oro era stato effettuato anche il giorno stesso dell'assemblea. Non può dunque ravvisarsi alcuna violazione del dovere informativo da parte dell'amministratore, che non poteva consegnare un documento non ancora esistente. La questione era 4 di 6 stata inserita nell'ordine del giorno e la relazione fu letta e illustrata in assemblea ai presenti, i quali furono posti in condizione di deliberare consapevolmente. Il ricorrente, pur conoscendo l'ordine del giorno, scelse di non partecipare all'assemblea, precludendosi la possibilità di essere ivi informato del contenuto della perizia e di manifestare le proprie riserve. Il ricorrente, peraltro, non ha specificato quali obiezioni avrebbe opposto alla perizia e quali osservazioni avrebbe formulato in assemblea se avesse ricevuto in tempo il documento. Non per ultimo va rilevato che il documento non costituiva una valutazione completa dell'intervento da eseguire, tant'è che il Condominio aveva deliberato di dare mandato all'Arch. Dell'Oro di disporre ulteriori indagini esplorative. 2. - Con il secondo motivo si denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 1123, 1138 c.c., art. 26 co. 5 l. 10/1991, art. 9 co. 5 d.lgs. 102/2014 e artt. 1362 ss. c.c. La censura concerne il Punto 1 della delibera (spese riscaldamento). Si lamenta l'omessa pronuncia sulla specifica doglianza relativa all'illegittimità dei millesimi di riscaldamento (quota fissa 20%), distinti dai millesimi di proprietà, che sarebbero stati determinati senza base legale o contrattuale e senza relazione tecnica. Il secondo motivo è inammissibile. Al riguardo il ricorrente difetta di interesse. Nella parte concernente il riparto dei costi di riscaldamento, la delibera del 18/12/2014 è stata annullata dal Tribunale per omessa acquisizione della relazione termotecnica richiesta dalla normativa vigente. La statuizione è stata confermata dalla Corte di appello. L'annullamento comporta che il Condominio dovrà nuovamente sottoporre la questione all'assemblea, previa acquisizione della relazione termotecnica. In tale contesto, la doglianza relativa ai millesimi di riscaldamento utilizzati per la quota fissa risulta priva di attualità, giacché l'intero criterio di riparto è stato caducato. 5 di 6 L'affermazione della Corte territoriale secondo cui il giudice non può sostituirsi alla volontà dell'assemblea nell'individuazione dei criteri di ripartizione costituisce mero obiter dictum, inidoneo a incidere sul dispositivo di annullamento già pronunciato. 3. - Con il terzo motivo si denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 89 c.p.c. e 2043 c.c. Si contesta la conferma della condanna al risarcimento del danno per frasi sconvenienti. Si sostiene che le espressioni utilizzate costituivano critica legittima all'operato dell'amministratore e del difensore avversario, rientrante nel diritto di difesa. Il terzo motivo è privo di pregio. Premesso che l'art. 89 c.p.c. è disposizione che delinea un «sistema sanzionatorio endoprocessuale contro le difese "offensive" delle parti» (cfr Cass. n. 4733/2019), il prudente apprezzamento del giudice di merito sul carattere sconveniente od offensivo delle espressioni contenute nelle difese delle parti e sulla loro estraneità all'oggetto della lite, nonché l'emanazione o meno dell'ordine di cancellazione delle medesime a norma dell'art. 89 c.p.c. ha contenuto di puro merito, sicchè della relativa contestazione non può farsi questione dinanzi al giudice di legittimità (Cass. n. 38730/2021). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha valutato che le espressioni utilizzate nella comparsa conclusionale da parte appellante/ricorrente fossero dispregiative e non indispensabili ai fini difensivi, tanto più che si trattava di apprezzamenti rivolti anche alla persona dell'amministratore, soggetto estraneo al giudizio. Per tale ragione deve ritenersi che l’accertamento sia sorretto da motivazione adeguata, per cui non può essere sindacato in questa sede. 4. - Con il quarto motivo si denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. Si contesta la statuizione sulle spese di lite. 6 di 6 Il quarto motivo è accolto. La Corte di appello, nel rigettare il gravame, ha statuito sulle spese del grado di appello ma ha omesso di pronunciarsi sul quinto motivo di appello con cui l'appellante aveva censurato la compensazione parziale delle spese disposta dal Tribunale. Trattasi all’evidenza di un vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e come tale va accolto. 5. - La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta i restanti motivi;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Milano che, in diversa composizione, provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità Così deciso in Roma, il 05/02/2026, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile. L’Estensore La Presidente EM PO MI SC