Cass. pen., sez. I, sentenza 25/01/2006, n. 7369
CASS
Sentenza 25 gennaio 2006

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Massime1

In tema di violenza sessuale (art. 609 bis cod. pen.), la condotta sanzionata comprende qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, pur se fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo del reato, ovvero in un coinvolgimento della sfera fisica di quest'ultimo, ponga in pericolo la libera autodeterminazione della persona offesa nella sfera sessuale. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto giuridicamente corretto l'inquadramento nella fattispecie di molestie, sanzionata a norma dell'art. 660 anziché in quella di cui all'art. 609 bis cod. pen., della condotta posta in essere dall'imputato, consistita nel "toccamento dei glutei" di una donna contro la volontà di quest'ultima).

Commentario1

  • 1Violenza sessuale, molestia sessuale, differenza, comportamento materialeAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 15 ottobre 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 25/01/2006, n. 7369
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7369
Data del deposito : 25 gennaio 2006

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