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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 17/03/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 463/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dr.ssa Monica Bellini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 463/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Celiento Dario Luigi Carlo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Busto
Arsizio, viale Duca D'Aosta n. 18 , giusta delega in atti;
attore contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
Celestino Sarha ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Arona, Corso
Liberazione n. 18, giusta delega in atti;
convenuta
Avente ad oggetto: risarcimento danno ex art. 2043 c.c.
Conclusioni di parte attrice: Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione sia di merito che istruttoria, previo ogni accertamento di rito e di merito utile ed opportuno: NEL MERITO: dichiarare tenute e condannare al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dal CP_1
Sig. da quantificarsi nell'importo complessivo di Euro 10.108,96 così come Pt_1 documentato in atti, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta equa e di giustizia.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede essere ammessi alla prova per interpello e testi - anche in controprova - sui capi versati in narrativa, quivi da aversi per integralmente riportati premesso il rituale “vero che”. pagina 1 di 9 1) Vero che la Sig.ra ed il Sig anno intrattenuto una relazione more uxorio CP_1 Pt_1 dal 2013 sino al dicembre 2018;
2) Vero che le parti hanno convissuto nel periodo indicato al capitolo 1 presso l'abitazione sita in LL ES (NO) Via Santo Stefano n. 18, di proprietà della
Sig. Parte_2
3) vero che nel dicembre 2018 la Sig.ra decideva di interrompere la relazione CP_1 sentimentale e di trasferirsi presso altra abitazione;
4) vero che nel mese di gennaio 2019 la Sig.ra comunicava alla Sig.ra CP_1 Parte_2
e alla di lei madre Sig.ra di essersi trasferita altrove e di aver portato con Parte_3 se i propri beni personali;
5) vero che in data 3.4.2019 la Sig.ra si presentava presso l'abitazione di CP_1
LL ES, via Santo Stefano 1 unitamente alla Sig.ra e ad altra Parte_2 persona rimasta sconosciuta e, dopo aver forzato la serratura di casa, provvedeva ad asportare e danneggiare i mobili e le attrezzature di proprietà del Sig. di cui alle Pt_1 allegate fotografie sub. doc. 8;
6) vero che la Sig.ra provvedeva, nelle medesime circostanze di tempo e di CP_1 luogo di cui al capitolo 5, a cambiare la serratura di casa impedendo al Sig. di Pt_1 farvi accesso;
7) vero che in data 03 Aprile 2019 il Sig. eniva avvisato dell'accaduto dalla Sig.ra Pt_1 con una telefonata alle ore 21.00 ed in particolare la stessa riferiva che, Parte_4 fra le ore 12 e le 20, l'appartamento de quo veniva aperto dopo la rottura di un vetro della finestra, dalla Sig.ra insieme alla proprietaria le quali si CP_1 Pt_2 introducevano in sua assenza nell'abitazione de qua, portando via tutto quanto ivi contenuto;
8) vero che, in data 3/4/2019, per poter accedere alla propria abitazione il Sig. Pt_1 era costretto a richiedere l'intervento dei Pompieri che gli consentivano di entrare i casa per tramite di una finestra e provvedeva al cambio della serratura;
9) vero che la resistente era giunta sul posto a bordo di autovettura Citroen C4 Cactus targata EZ955XZ di sua proprietà;
10) vero che la maggior parte degli oggetti venivano dalla Sig.ra e dalla Sig.ra CP_1 Pt_2 danneggiati e posti in due garages;
pagina 2 di 9 11) vero che all'atto del sopralluogo il i avvedeva, oltre che del danneggiamento Pt_1 degli oggetti di cui al doc. 8, anche della mancanza di Euro 2400,00 in contanti e ne riferiva la circostanza alla Sig.ra Parte_4
Conclusioni di parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara, contrariis reiectis,
IN VIA PRINCIPALE Accertare e dichiarare infondate in fatto e/o in diritto le domande ex adverso formulate per i motivi di cui in narrativa.
In ogni caso con vittoria delle spese di giudizio
IN VIA ISTRUTTORIA: dichiarando utilizzabili ai fini del decidere tutti i documenti prodotti dall'odierna esponente nel corso del giudizio, si richiede che, laddove il Giudice dovesse ravvisare di integrare l'istruttoria tramite nuovi testi o nuovi capitoli ex adverso dedotti e non ammessi, si insiste per l'ammissione prova contraria come già richiesta e dedotta in memoria ex art. 183, co. 6 n. 3 c.p.c.
Fatto e motivi della decisione
ha evocato in giudizio per sentirla condannare al Parte_1 CP_1 risarcimento dei danni patrimoniale e non dallo stesso subiti quantificati in euro 10.108.
L'attore a sostegno della domanda deduceva (a) che nel dicembre 2019 i rapporti tra le parti in causa , dopo una convivenza durata dal 2013 a 2019, si inasprivano tanto da indurre la convenuta a interrompere la convivenza;
(b) di aver ricevuto, in data
03.09.2019 una telefonata da parte della vicina,. la quale lo avvisava Parte_4 del fatto che nel pomeriggio, fra le ore 12,00 e le 20,00, l'appartamento , ove le parti avevano convissuto more uxorio, veniva aperto dopo la rottura del vetro della finestra dalla convenuta insieme alla proprietaria le quali si erano introdotte portando via tutto quanto ivi contenuto;
(c) che .la maggior parte degli oggetti venivano danneggiati e posti in due garages, come accertato successivamente(d) che inoltre, da un primo sopralluogo risultava mancare anche una somma di denaro contante pari ad €. 2.400,00; (e) che veniva richiesto immediatamente l'intervento delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco, in quanto la serratura dell'appartamento era stata sostituita;
(f) di aver sporto querela presso la Legione Carabinieri – Stazione di Novara per i reati di furto in abitazione, violazione di domicilio e danneggiamento, integrata da successive denunce di ulteriori danni subiti (g) di aver subito, a seguito di tale incursione, danni ed in particolare: Furto di denaro contante pari a Euro 2.400,00; - Spese per sostituzione della serratura della porta blindata per Euro 366,00; - Spese per riparazione mobili e oggetti pari a Euro
pagina 3 di 9 335,99; - Lacerazione degli stivali del valore di Euro 150,00 ; - Distruzione della bici del valore di Euro 4.800,00;- Buoni pasto per spese di sostentamento in seguito alla sottrazione dei mobili della cucina, per un importo complessivo pari a Euro 924,00; -
Spese e contratto per installazione sistema di allarme videosorveglianza che ammontano a Euro 132,97.
Si costituiva in giudizio contestando in fatto e in diritto la proposta CP_1 domanda.
La convenuta evidenziava di aver ricevuto ,in data 22/04/2013, in comodato d'uso a tempo indeterminato immobile sito in LL ES – via Santo Stefano 18 – dalla signora , madre della signora , pervenuto in forza di Persona_1 Parte_2 successione ereditaria. Dalla data della sottoscrizione del contratto di comodato fino al dicembre 2018, la stessa conviveva, all'interno di detta unità immobiliare di cui era unica comodataria, con il signor con il quale all'epoca intratteneva una Parte_1 relazione sentimentale.
Al termine del 2018, tuttavia, a causa di insormontabili incompatibilità caratteriali, la signora decideva di interrompere la convivenza con il signor con l'accordo CP_1 Pt_1 intercorso che la stessa avrebbe continuato ad abitare nella casa di cui era comodataria e l'odierno attore si sarebbe invece dovuto adoperare al fine di reperire una nuova sistemazione abitativa.
In occasione delle festività natalizie, a cavallo tra l'anno 2018 e l'anno 2019, si trasferiva momentaneamente presso l'abitazione della sorella, al fine di consentire all'ex-compagno di effettuare il trasloco e lasciare definitivamente la casa sita in LL ES lasciando nell'appartamento pressochè tutti i propri effetti personali, i propri documenti ed il proprio gatto,
La stessa assumeva , inoltre, di essersi recata , nel corso della prima settimana di gennaio
2019, a fronte dell'inerzia del signor che non aveva ancora lasciato l'abitazione, Pt_1 presso l'abitazione per prelevare alcuni dei propri effetti personali di cui necessitava. In data 09.01.2019 effettuava un nuovo acceso e scopriva che l'attore aveva cambiato senza alcuna autorizzazione – né della comodataria nè della proprietaria dell'immobile - la serratura d'ingresso. Pertanto, impossibilitata ad accedere alla propria abitazione e avendo assoluta necessità di recuperare i propri effetti personali e il proprio animale d'affezione, richiedeva l'intervento dei Carabinieri di Oleggio, i quali autorizzavano la pagina 4 di 9 stessa all'ingresso anche alla presenza del signor vista la reazione spropositata Pt_1 del signor tuttavia, decideva di allontanarsi nuovamente. Pt_1
Da quel momento in poi il signor ritrattava l'impegno assunto affermando Pt_1 illegittimamente di voler rimanere all'interno dell'abitazione e di fatto occupandolo abusivamente sino al termine del contenzioso giudiziale intercorso tra le proprietarie dell'immobile, signore e da un lato e il signor all'altro, rubricato Pt_2 Pt_3 Pt_1 al n. 1690/2019 RG, nel quale veniva accertata in via definitiva l'occupazione sine titulo del signor e quest'ultimo condannato a rifondere alla proprietaria l'indennità di Pt_1 occupazione maturata da gennaio 2019 sino alla data del provvedimento.
La LI evidenziava, trascorsi ben quattro mesi da quando il signor era stato Pt_1 reiteratamente invitato a lasciare l'immobile, di essersi recata con l'amica nonché proprietaria all'interno dell'abitazione chiedendo l'ausilio di un fabbro Parte_2 che potesse aprire la porta della taverna e dell'abitazione le cui serrature erano state sostituite dal Infatti, nel frattempo, il si era fatto lecito di sostituire, Pt_1 Pt_1 non solo la serratura della porta d'ingresso, ma anche quella della taverna, il cui uso non era previsto neppure nel contratto di comodato dalla medesima sottoscritto.
Dopo aver fatto accesso all'immobile le stesse provvedevano a spostare tutti gli effetti del all'interno del garage con l'ausilio di due amici, signori e Pt_1 Testimone_1
, come risultava dalle dichiarazioni raccolte in fase delle indagini nel Testimone_2 procedimento penale iscritto presso la Procura della Repubblica di Novara a seguito della denuncia sporta dal signor definito con provvedimento di archiviazione. Pt_1
Nella circostanza la e la non prelevavano, né danneggiavano nulla di CP_1 Pt_2 proprietà del signor provvedendo la convenuta medesima solo ed Pt_1 esclusivamente a recuperare i propri effetti e beni mobili, ancora rimasti all'interno dell'abitazione.
La convenuta evidenziava, inoltre, che di tali fatti era stata interessata anche la Procura della Repubblica poiché, in data 17.10.2019, aveva sporto denuncia-querela nei confronti del Pt_1
Pertanto la convenuta concludeva chiedendo la reiezione della domanda.
Orbene così ripercorsi i termini della questione la domanda si palesa infondata.
pagina 5 di 9 In primo deve rilevarsi che l'immobile in oggetto era stato concesso in comodato d'uso gratuito a tempo indeterminato da a odierna Persona_1 CP_1 convenuta, come da contratto prodotto sub doc, 1 da parte convenuta..
Risulta , inoltre , che con ordinanza 15.12.2020 il Tribunale di Novara decretava l'occupazione senza titolo del signor nell'appartamento sito in LL Pt_1
ES - Via Santo Stefano 18 – e lo condannava, per l'effetto, al rilascio del medesimo e al pagamento, a titolo d'indennità di occupazione sine titulo alla proprietà, della somma di € 8.050,00.
Ciò premesso, va evidenziato che, in esito all'istruttoria, è difettata la prova dell'asserito danneggiamento e furto di danaro , ossia che la convenuta abbia danneggiato i beni che erano all'interno dell'immobile de quo e che abbia sottratto denaro per euro 2.400.
Infatti la difesa di parte attrice, ancorché ammessa alla prova orale (per testi) dei fatti dedotti a sostegno della domanda, è stata dichiarata decaduta dalla prova per omessa intimazione dei testi per l'udienza fissata per la loro escussione, su rituale eccezione di controparte.
Viceversa risulta fondata la ricostruzione dei fatti esposta in comparsa di costituzione dalla difesa della sig.ra ; militano in suo favore: (a) le testimonianze rese nel presente CP_1 giudizio da e dichiarazioni congruenti con quelle già Testimone_2 Testimone_3 rese in sede di sommarie informazioni, e dalla teste Parte_2
Quest'ultima , infatti, riferiva “di essersi recata, unitamente a presso CP_1
l'abitazione di LL ES , via Santo Stefano ,n. 1 e che nell'occasione avevano spostato alcuni mobili in garage facendo attenzione di non rovinarli”. La stessa dichiarava “di non ricordare la data comunque per entrare in casa, visto che gli era stato impedito l'accesso, avevano dovuto rompere il vetro della finestra perchè la porta era blindata. Non sapeva se sua zia, avesse avvisato il sig, . Parte_4 Pt_1
Sinceramente quel giorno, che si erano recate presso l'abitazione, non l'aveva vista”. La precisava, inoltre, che “in quell'appartamento non vi erano soldi anche perché se Pt_2 ci fossero stati li avrebbero spostati nel garage con le altre cose”.
Tali dichiarazioni risultano essere congruenti con quelle rilasciate in sede di azione penale in cui peraltro la teste riconosce di aver cambiato la serratura ( “ le cambiai io perchè praticamente siamo andati a casa mia a cercare di… abbiamo preso le cose del signor e la Pt_1
pagina 6 di 9 abbiamo messe nel garage nella stessa casa, in modi che capisse che non era desiderato lì visto che.. In quel frangente le abbiamo cambiate”).
Il teste dichiarava “di essere arrivato al pomeriggio e quando arrivò ero Testimone_2 tutto riposto in garage senza che nulla fosse rotto;
lui era amico della sig.ra la Pt_2 sig.ra non la conosceva prima di quel giorno. Quando arrivò nella casa la e la CP_1 Pt_2 erano già là perché lui al mattino lavorava”. Lo stesso riferiva “di non essere a CP_1 conoscenza se in data 03 Aprile 2019 il Sig. veniva avvisato dell'accaduto dalla Pt_1
Sig.ra con una telefonata alle ore 21.00 in cui quest'ultima riferiva che, Parte_4 fra le ore 12 e le 20, l'appartamento de quo veniva aperto dopo la rottura di un vetro della finestra, dalla Sig.ra insieme alla proprietaria le quali si introducevano CP_1 Pt_2 in sua assenza nell'abitazione de qua, portando via tutto quanto ivi contenuto, in quanto non conosceva né il sig. né l'altra persona. Inoltre non era conoscenza se il sig. Pt_1 all'atto del sopralluogo si avvedeva del danneggiamento degli oggetti di cui al Pt_1 doc. 8 e della mancanza di euro 2.400 in quanto non era presente quando c'era il Pt_1 lui non l'aveva mai conosciuto”.
A sua volta il teste riferiva che “, quando lui era presente, non aveva Testimone_1 mai visto i danni riprodotti nella documentazione fotografica che gli veniva mostrata.
Era presente nel momento in cui avevano aperto la porta e se non ricordava male , visto che era passato un po' di tempo, la porta era stata aperta da un fabbro. Oltre a lui erano presenti , di cui non conosceva il cognome e un'altra persona che Persona_2 Tes_2 non conosceva. Ricordava che la porta era stata aperta da un fabbro, non ricordava rotture di vetri;
in ogni caso erano passati più di tre anni”.
Le dichiarazioni in precedenza riportate non risultano essere scalfite neppure dalla ricostruzione resa in sede penale dalla teste zia di la Parte_4 Parte_2 quale dichiarava espressamente di non aver alcun rapporto con la famiglia di sua nipote e presumeva la sussistenza di un contratto di locazione in relazione all'immobile de quo, circostanza la prima che fa desumere una certa conflittualità endofamiliare e la seconda che si scontra con il dato documentale in atti dal quale risulta l'esistenza di un contratto di comodato sottoscritto tra la odierna convenuta e , con inevitabile Persona_1 ripercussione sull 'attendibilità della stessa. In ogni caso le dichiarazioni rese non paiono determinanti giacchè la riferiva di essersi allontanata dalla propria abitazione Parte_4 dopo aver sentito “ dei colpi” riconducibili alla rottura di un vetro ( circostanza pagina 7 di 9 quest'ultima, peraltro riconosciuta anche dalla convenuta nel presente giudizio) e di esservi ritornata solo il giorno successivo quando ebbe modo di vedere i mobili accatastati “all'inverosimile”. Invero, nella deposizione resa dalla teste non rinviene alcun accenno ai paventati danneggiamenti né l'inciso” accatastati all'inverosimile”, peraltro generico e a connotazione valutativa, può equivalere a “danneggiati”.
Non appare, inoltre, degna di rielevo la deposizione resa, sempre in sede penale, dal teste il quale addirittura riferiva che la porta di entrata era siliconata ( circostanza Tes_4 neppure paventata nel presente giudizio) e che “ in garage era tutto buttato così” , senza meglio precisare, dichiarazione che non denota sicuramente i prospettati danneggiamenti semmai una ricollocazione disordinata .
Neppure l'interrogatorio formale della convenuta ha sortito l'esito sperato dal CP_2
,infatti, ha negato i prospetti danneggiamenti ai mobili riconoscendo solo di aver
[...] rotto il vetro della finestra per poter accedere all'immobile.
Né la documentazione fotografica versata in atti risulta essere di supporto atteso che le condizioni dei beni così come ivi riprodotte non risultano essere collocate temporalmente( in assenza di data certa) con conseguente mancanza di prova circa la riconducibilità dello status dei beni all'evento denunciato.
Pertanto ,all'esito del giudizio la domanda risulta sfornita di retroterra probatorio:
l'attore aveva l'onere (non soddisfatto) di provare i fatti costitutivi del credito risarcitorio vantato, ovverosia il fatto doloso o colposo , il danno patrimoniale sofferto e la sua riconducibilità al fatto ingiusto altrui (della consistente nel danneggiamento dei beni CP_1 mobili e nella sottrazione di denaro.
Un ultimo appunto deve effettuarsi in relazione al lamentato danno per la sostituzione della serratura anch' esso sfornito di idoneo retroterra probatorio. Infatti anche qualora si ritenesse dimostrata la sostituzione della serratura ad opera dell'odierna convenuta ( sul punto si richiama la testimonianza resa dalla in sede penale, la quale Pt_1 dichiarava “ ho cambiato io la serratura”) in ogni caso tale danno non risulta provato nel quantum: la fattura versata in atti , peraltro illeggibile, non costituirebbe idonea prova in mancanza di riconducibilità dell'asserito intervento alla sostituzione avvenuta in data
03.04.2019.
Quindi, in termini conclusivi la domanda proposta deve essere rigettata.
Non potrà trovare accoglimento la domanda ex art. 96 c.p.c. in assenza dei presupposti.
pagina 8 di 9 In ordine alle istanze istruttorie si richiama l'ordinanza resa in data 10.11.2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'effettiva attività svolta in base ai parametri medi di cui al DM
55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
Rigetta la domanda proposta dall'attore;
Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Parte_1 complessivi euro 5.077,00 oltre rimb. Forfet., cpa e Iva di legge.
Novara, 14 marzo 2025
Il Giudice Onorario
(dr.ssa Monica Bellini)
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dr.ssa Monica Bellini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 463/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Celiento Dario Luigi Carlo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Busto
Arsizio, viale Duca D'Aosta n. 18 , giusta delega in atti;
attore contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
Celestino Sarha ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Arona, Corso
Liberazione n. 18, giusta delega in atti;
convenuta
Avente ad oggetto: risarcimento danno ex art. 2043 c.c.
Conclusioni di parte attrice: Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione sia di merito che istruttoria, previo ogni accertamento di rito e di merito utile ed opportuno: NEL MERITO: dichiarare tenute e condannare al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dal CP_1
Sig. da quantificarsi nell'importo complessivo di Euro 10.108,96 così come Pt_1 documentato in atti, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta equa e di giustizia.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede essere ammessi alla prova per interpello e testi - anche in controprova - sui capi versati in narrativa, quivi da aversi per integralmente riportati premesso il rituale “vero che”. pagina 1 di 9 1) Vero che la Sig.ra ed il Sig anno intrattenuto una relazione more uxorio CP_1 Pt_1 dal 2013 sino al dicembre 2018;
2) Vero che le parti hanno convissuto nel periodo indicato al capitolo 1 presso l'abitazione sita in LL ES (NO) Via Santo Stefano n. 18, di proprietà della
Sig. Parte_2
3) vero che nel dicembre 2018 la Sig.ra decideva di interrompere la relazione CP_1 sentimentale e di trasferirsi presso altra abitazione;
4) vero che nel mese di gennaio 2019 la Sig.ra comunicava alla Sig.ra CP_1 Parte_2
e alla di lei madre Sig.ra di essersi trasferita altrove e di aver portato con Parte_3 se i propri beni personali;
5) vero che in data 3.4.2019 la Sig.ra si presentava presso l'abitazione di CP_1
LL ES, via Santo Stefano 1 unitamente alla Sig.ra e ad altra Parte_2 persona rimasta sconosciuta e, dopo aver forzato la serratura di casa, provvedeva ad asportare e danneggiare i mobili e le attrezzature di proprietà del Sig. di cui alle Pt_1 allegate fotografie sub. doc. 8;
6) vero che la Sig.ra provvedeva, nelle medesime circostanze di tempo e di CP_1 luogo di cui al capitolo 5, a cambiare la serratura di casa impedendo al Sig. di Pt_1 farvi accesso;
7) vero che in data 03 Aprile 2019 il Sig. eniva avvisato dell'accaduto dalla Sig.ra Pt_1 con una telefonata alle ore 21.00 ed in particolare la stessa riferiva che, Parte_4 fra le ore 12 e le 20, l'appartamento de quo veniva aperto dopo la rottura di un vetro della finestra, dalla Sig.ra insieme alla proprietaria le quali si CP_1 Pt_2 introducevano in sua assenza nell'abitazione de qua, portando via tutto quanto ivi contenuto;
8) vero che, in data 3/4/2019, per poter accedere alla propria abitazione il Sig. Pt_1 era costretto a richiedere l'intervento dei Pompieri che gli consentivano di entrare i casa per tramite di una finestra e provvedeva al cambio della serratura;
9) vero che la resistente era giunta sul posto a bordo di autovettura Citroen C4 Cactus targata EZ955XZ di sua proprietà;
10) vero che la maggior parte degli oggetti venivano dalla Sig.ra e dalla Sig.ra CP_1 Pt_2 danneggiati e posti in due garages;
pagina 2 di 9 11) vero che all'atto del sopralluogo il i avvedeva, oltre che del danneggiamento Pt_1 degli oggetti di cui al doc. 8, anche della mancanza di Euro 2400,00 in contanti e ne riferiva la circostanza alla Sig.ra Parte_4
Conclusioni di parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara, contrariis reiectis,
IN VIA PRINCIPALE Accertare e dichiarare infondate in fatto e/o in diritto le domande ex adverso formulate per i motivi di cui in narrativa.
In ogni caso con vittoria delle spese di giudizio
IN VIA ISTRUTTORIA: dichiarando utilizzabili ai fini del decidere tutti i documenti prodotti dall'odierna esponente nel corso del giudizio, si richiede che, laddove il Giudice dovesse ravvisare di integrare l'istruttoria tramite nuovi testi o nuovi capitoli ex adverso dedotti e non ammessi, si insiste per l'ammissione prova contraria come già richiesta e dedotta in memoria ex art. 183, co. 6 n. 3 c.p.c.
Fatto e motivi della decisione
ha evocato in giudizio per sentirla condannare al Parte_1 CP_1 risarcimento dei danni patrimoniale e non dallo stesso subiti quantificati in euro 10.108.
L'attore a sostegno della domanda deduceva (a) che nel dicembre 2019 i rapporti tra le parti in causa , dopo una convivenza durata dal 2013 a 2019, si inasprivano tanto da indurre la convenuta a interrompere la convivenza;
(b) di aver ricevuto, in data
03.09.2019 una telefonata da parte della vicina,. la quale lo avvisava Parte_4 del fatto che nel pomeriggio, fra le ore 12,00 e le 20,00, l'appartamento , ove le parti avevano convissuto more uxorio, veniva aperto dopo la rottura del vetro della finestra dalla convenuta insieme alla proprietaria le quali si erano introdotte portando via tutto quanto ivi contenuto;
(c) che .la maggior parte degli oggetti venivano danneggiati e posti in due garages, come accertato successivamente(d) che inoltre, da un primo sopralluogo risultava mancare anche una somma di denaro contante pari ad €. 2.400,00; (e) che veniva richiesto immediatamente l'intervento delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco, in quanto la serratura dell'appartamento era stata sostituita;
(f) di aver sporto querela presso la Legione Carabinieri – Stazione di Novara per i reati di furto in abitazione, violazione di domicilio e danneggiamento, integrata da successive denunce di ulteriori danni subiti (g) di aver subito, a seguito di tale incursione, danni ed in particolare: Furto di denaro contante pari a Euro 2.400,00; - Spese per sostituzione della serratura della porta blindata per Euro 366,00; - Spese per riparazione mobili e oggetti pari a Euro
pagina 3 di 9 335,99; - Lacerazione degli stivali del valore di Euro 150,00 ; - Distruzione della bici del valore di Euro 4.800,00;- Buoni pasto per spese di sostentamento in seguito alla sottrazione dei mobili della cucina, per un importo complessivo pari a Euro 924,00; -
Spese e contratto per installazione sistema di allarme videosorveglianza che ammontano a Euro 132,97.
Si costituiva in giudizio contestando in fatto e in diritto la proposta CP_1 domanda.
La convenuta evidenziava di aver ricevuto ,in data 22/04/2013, in comodato d'uso a tempo indeterminato immobile sito in LL ES – via Santo Stefano 18 – dalla signora , madre della signora , pervenuto in forza di Persona_1 Parte_2 successione ereditaria. Dalla data della sottoscrizione del contratto di comodato fino al dicembre 2018, la stessa conviveva, all'interno di detta unità immobiliare di cui era unica comodataria, con il signor con il quale all'epoca intratteneva una Parte_1 relazione sentimentale.
Al termine del 2018, tuttavia, a causa di insormontabili incompatibilità caratteriali, la signora decideva di interrompere la convivenza con il signor con l'accordo CP_1 Pt_1 intercorso che la stessa avrebbe continuato ad abitare nella casa di cui era comodataria e l'odierno attore si sarebbe invece dovuto adoperare al fine di reperire una nuova sistemazione abitativa.
In occasione delle festività natalizie, a cavallo tra l'anno 2018 e l'anno 2019, si trasferiva momentaneamente presso l'abitazione della sorella, al fine di consentire all'ex-compagno di effettuare il trasloco e lasciare definitivamente la casa sita in LL ES lasciando nell'appartamento pressochè tutti i propri effetti personali, i propri documenti ed il proprio gatto,
La stessa assumeva , inoltre, di essersi recata , nel corso della prima settimana di gennaio
2019, a fronte dell'inerzia del signor che non aveva ancora lasciato l'abitazione, Pt_1 presso l'abitazione per prelevare alcuni dei propri effetti personali di cui necessitava. In data 09.01.2019 effettuava un nuovo acceso e scopriva che l'attore aveva cambiato senza alcuna autorizzazione – né della comodataria nè della proprietaria dell'immobile - la serratura d'ingresso. Pertanto, impossibilitata ad accedere alla propria abitazione e avendo assoluta necessità di recuperare i propri effetti personali e il proprio animale d'affezione, richiedeva l'intervento dei Carabinieri di Oleggio, i quali autorizzavano la pagina 4 di 9 stessa all'ingresso anche alla presenza del signor vista la reazione spropositata Pt_1 del signor tuttavia, decideva di allontanarsi nuovamente. Pt_1
Da quel momento in poi il signor ritrattava l'impegno assunto affermando Pt_1 illegittimamente di voler rimanere all'interno dell'abitazione e di fatto occupandolo abusivamente sino al termine del contenzioso giudiziale intercorso tra le proprietarie dell'immobile, signore e da un lato e il signor all'altro, rubricato Pt_2 Pt_3 Pt_1 al n. 1690/2019 RG, nel quale veniva accertata in via definitiva l'occupazione sine titulo del signor e quest'ultimo condannato a rifondere alla proprietaria l'indennità di Pt_1 occupazione maturata da gennaio 2019 sino alla data del provvedimento.
La LI evidenziava, trascorsi ben quattro mesi da quando il signor era stato Pt_1 reiteratamente invitato a lasciare l'immobile, di essersi recata con l'amica nonché proprietaria all'interno dell'abitazione chiedendo l'ausilio di un fabbro Parte_2 che potesse aprire la porta della taverna e dell'abitazione le cui serrature erano state sostituite dal Infatti, nel frattempo, il si era fatto lecito di sostituire, Pt_1 Pt_1 non solo la serratura della porta d'ingresso, ma anche quella della taverna, il cui uso non era previsto neppure nel contratto di comodato dalla medesima sottoscritto.
Dopo aver fatto accesso all'immobile le stesse provvedevano a spostare tutti gli effetti del all'interno del garage con l'ausilio di due amici, signori e Pt_1 Testimone_1
, come risultava dalle dichiarazioni raccolte in fase delle indagini nel Testimone_2 procedimento penale iscritto presso la Procura della Repubblica di Novara a seguito della denuncia sporta dal signor definito con provvedimento di archiviazione. Pt_1
Nella circostanza la e la non prelevavano, né danneggiavano nulla di CP_1 Pt_2 proprietà del signor provvedendo la convenuta medesima solo ed Pt_1 esclusivamente a recuperare i propri effetti e beni mobili, ancora rimasti all'interno dell'abitazione.
La convenuta evidenziava, inoltre, che di tali fatti era stata interessata anche la Procura della Repubblica poiché, in data 17.10.2019, aveva sporto denuncia-querela nei confronti del Pt_1
Pertanto la convenuta concludeva chiedendo la reiezione della domanda.
Orbene così ripercorsi i termini della questione la domanda si palesa infondata.
pagina 5 di 9 In primo deve rilevarsi che l'immobile in oggetto era stato concesso in comodato d'uso gratuito a tempo indeterminato da a odierna Persona_1 CP_1 convenuta, come da contratto prodotto sub doc, 1 da parte convenuta..
Risulta , inoltre , che con ordinanza 15.12.2020 il Tribunale di Novara decretava l'occupazione senza titolo del signor nell'appartamento sito in LL Pt_1
ES - Via Santo Stefano 18 – e lo condannava, per l'effetto, al rilascio del medesimo e al pagamento, a titolo d'indennità di occupazione sine titulo alla proprietà, della somma di € 8.050,00.
Ciò premesso, va evidenziato che, in esito all'istruttoria, è difettata la prova dell'asserito danneggiamento e furto di danaro , ossia che la convenuta abbia danneggiato i beni che erano all'interno dell'immobile de quo e che abbia sottratto denaro per euro 2.400.
Infatti la difesa di parte attrice, ancorché ammessa alla prova orale (per testi) dei fatti dedotti a sostegno della domanda, è stata dichiarata decaduta dalla prova per omessa intimazione dei testi per l'udienza fissata per la loro escussione, su rituale eccezione di controparte.
Viceversa risulta fondata la ricostruzione dei fatti esposta in comparsa di costituzione dalla difesa della sig.ra ; militano in suo favore: (a) le testimonianze rese nel presente CP_1 giudizio da e dichiarazioni congruenti con quelle già Testimone_2 Testimone_3 rese in sede di sommarie informazioni, e dalla teste Parte_2
Quest'ultima , infatti, riferiva “di essersi recata, unitamente a presso CP_1
l'abitazione di LL ES , via Santo Stefano ,n. 1 e che nell'occasione avevano spostato alcuni mobili in garage facendo attenzione di non rovinarli”. La stessa dichiarava “di non ricordare la data comunque per entrare in casa, visto che gli era stato impedito l'accesso, avevano dovuto rompere il vetro della finestra perchè la porta era blindata. Non sapeva se sua zia, avesse avvisato il sig, . Parte_4 Pt_1
Sinceramente quel giorno, che si erano recate presso l'abitazione, non l'aveva vista”. La precisava, inoltre, che “in quell'appartamento non vi erano soldi anche perché se Pt_2 ci fossero stati li avrebbero spostati nel garage con le altre cose”.
Tali dichiarazioni risultano essere congruenti con quelle rilasciate in sede di azione penale in cui peraltro la teste riconosce di aver cambiato la serratura ( “ le cambiai io perchè praticamente siamo andati a casa mia a cercare di… abbiamo preso le cose del signor e la Pt_1
pagina 6 di 9 abbiamo messe nel garage nella stessa casa, in modi che capisse che non era desiderato lì visto che.. In quel frangente le abbiamo cambiate”).
Il teste dichiarava “di essere arrivato al pomeriggio e quando arrivò ero Testimone_2 tutto riposto in garage senza che nulla fosse rotto;
lui era amico della sig.ra la Pt_2 sig.ra non la conosceva prima di quel giorno. Quando arrivò nella casa la e la CP_1 Pt_2 erano già là perché lui al mattino lavorava”. Lo stesso riferiva “di non essere a CP_1 conoscenza se in data 03 Aprile 2019 il Sig. veniva avvisato dell'accaduto dalla Pt_1
Sig.ra con una telefonata alle ore 21.00 in cui quest'ultima riferiva che, Parte_4 fra le ore 12 e le 20, l'appartamento de quo veniva aperto dopo la rottura di un vetro della finestra, dalla Sig.ra insieme alla proprietaria le quali si introducevano CP_1 Pt_2 in sua assenza nell'abitazione de qua, portando via tutto quanto ivi contenuto, in quanto non conosceva né il sig. né l'altra persona. Inoltre non era conoscenza se il sig. Pt_1 all'atto del sopralluogo si avvedeva del danneggiamento degli oggetti di cui al Pt_1 doc. 8 e della mancanza di euro 2.400 in quanto non era presente quando c'era il Pt_1 lui non l'aveva mai conosciuto”.
A sua volta il teste riferiva che “, quando lui era presente, non aveva Testimone_1 mai visto i danni riprodotti nella documentazione fotografica che gli veniva mostrata.
Era presente nel momento in cui avevano aperto la porta e se non ricordava male , visto che era passato un po' di tempo, la porta era stata aperta da un fabbro. Oltre a lui erano presenti , di cui non conosceva il cognome e un'altra persona che Persona_2 Tes_2 non conosceva. Ricordava che la porta era stata aperta da un fabbro, non ricordava rotture di vetri;
in ogni caso erano passati più di tre anni”.
Le dichiarazioni in precedenza riportate non risultano essere scalfite neppure dalla ricostruzione resa in sede penale dalla teste zia di la Parte_4 Parte_2 quale dichiarava espressamente di non aver alcun rapporto con la famiglia di sua nipote e presumeva la sussistenza di un contratto di locazione in relazione all'immobile de quo, circostanza la prima che fa desumere una certa conflittualità endofamiliare e la seconda che si scontra con il dato documentale in atti dal quale risulta l'esistenza di un contratto di comodato sottoscritto tra la odierna convenuta e , con inevitabile Persona_1 ripercussione sull 'attendibilità della stessa. In ogni caso le dichiarazioni rese non paiono determinanti giacchè la riferiva di essersi allontanata dalla propria abitazione Parte_4 dopo aver sentito “ dei colpi” riconducibili alla rottura di un vetro ( circostanza pagina 7 di 9 quest'ultima, peraltro riconosciuta anche dalla convenuta nel presente giudizio) e di esservi ritornata solo il giorno successivo quando ebbe modo di vedere i mobili accatastati “all'inverosimile”. Invero, nella deposizione resa dalla teste non rinviene alcun accenno ai paventati danneggiamenti né l'inciso” accatastati all'inverosimile”, peraltro generico e a connotazione valutativa, può equivalere a “danneggiati”.
Non appare, inoltre, degna di rielevo la deposizione resa, sempre in sede penale, dal teste il quale addirittura riferiva che la porta di entrata era siliconata ( circostanza Tes_4 neppure paventata nel presente giudizio) e che “ in garage era tutto buttato così” , senza meglio precisare, dichiarazione che non denota sicuramente i prospettati danneggiamenti semmai una ricollocazione disordinata .
Neppure l'interrogatorio formale della convenuta ha sortito l'esito sperato dal CP_2
,infatti, ha negato i prospetti danneggiamenti ai mobili riconoscendo solo di aver
[...] rotto il vetro della finestra per poter accedere all'immobile.
Né la documentazione fotografica versata in atti risulta essere di supporto atteso che le condizioni dei beni così come ivi riprodotte non risultano essere collocate temporalmente( in assenza di data certa) con conseguente mancanza di prova circa la riconducibilità dello status dei beni all'evento denunciato.
Pertanto ,all'esito del giudizio la domanda risulta sfornita di retroterra probatorio:
l'attore aveva l'onere (non soddisfatto) di provare i fatti costitutivi del credito risarcitorio vantato, ovverosia il fatto doloso o colposo , il danno patrimoniale sofferto e la sua riconducibilità al fatto ingiusto altrui (della consistente nel danneggiamento dei beni CP_1 mobili e nella sottrazione di denaro.
Un ultimo appunto deve effettuarsi in relazione al lamentato danno per la sostituzione della serratura anch' esso sfornito di idoneo retroterra probatorio. Infatti anche qualora si ritenesse dimostrata la sostituzione della serratura ad opera dell'odierna convenuta ( sul punto si richiama la testimonianza resa dalla in sede penale, la quale Pt_1 dichiarava “ ho cambiato io la serratura”) in ogni caso tale danno non risulta provato nel quantum: la fattura versata in atti , peraltro illeggibile, non costituirebbe idonea prova in mancanza di riconducibilità dell'asserito intervento alla sostituzione avvenuta in data
03.04.2019.
Quindi, in termini conclusivi la domanda proposta deve essere rigettata.
Non potrà trovare accoglimento la domanda ex art. 96 c.p.c. in assenza dei presupposti.
pagina 8 di 9 In ordine alle istanze istruttorie si richiama l'ordinanza resa in data 10.11.2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'effettiva attività svolta in base ai parametri medi di cui al DM
55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
Rigetta la domanda proposta dall'attore;
Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Parte_1 complessivi euro 5.077,00 oltre rimb. Forfet., cpa e Iva di legge.
Novara, 14 marzo 2025
Il Giudice Onorario
(dr.ssa Monica Bellini)
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