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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 18/11/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1321/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Martelli Presidente Dott. Antonio Mondini Giudice Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1321/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. ROSA Parte_1 C.F._1 DI VIRGILIO e dell'Avv. RINO MINICUCCI, elettivamente domiciliato presso lo studio della prima a Firenze, in Via Castelfidardo n. 16, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. CHIARA CP_1 C.F._2 BARSOCCHINI e dell'Avv. TOMMASO PETRI, elettivamente domiciliata presso lo studio della prima a Lucca in Piazza San Romano n. 14, come da procura in atti;
CONVENUTA con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 24.10.2025, da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ER OR ha promosso ricorso nei confronti dell'ex compagna CP_1 chiedendo la riduzione dell'importo di € 600,00 mensile, stabilito da questo Tribunale a suo carico a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore TO, nato il
10.10.2014 (proc. n. R.G. 2525/2020, doc. 3 allegato al ricorso), ad una somma compresa tra
€ 250,00 ed € 300,00, ovvero ad altra somma considerata di giustizia e proporzionata alla sua attuale condizione economica, come rappresentata nell'atto introduttivo.
si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda del ricorrente, CP_1 nonché, in via istruttoria, c.t.u. al fine di indagare le capacità genitoriali del padre e stabilire le modalità e i tempi di frequentazione tra quest'ultimo e il figlio.
All'udienza del 24.10.2025 le parti hanno dato atto di avere raggiunto il seguente accordo, del quale hanno chiesto il recepimento da parte del Tribunale:
“-La riduzione del contributo versato dal padre per il mantenimento ordinario del figlio da €
600,00, ad oggi rivalutati ad € 704,98, ad € 400,00, da corrispondere alla madre entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico sul conto corrente già noto alle parti, con rivalutazione annuale Istat (prima rivalutazione novembre 2026), restando ripartite al 50% le spese straordinarie, che le parti intendono disciplinare come da Protocollo siglato dal
Tribunale di Lucca il 07/10/2020;
-La convenuta continuerà a percepire in via esclusiva l'assegno unico per il figlio;
-Nessuna modifica del calendario delle frequentazioni;
-Le parti si impegnano ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità congiunto, individuando un professionista di comune fiducia entro il 30/11/2025 ed onerandosi del relativo costo in misura paritaria;
-Compensazione delle spese processuali”.
***
Ritiene il Collegio che debba essere recepito l'accordo raggiunto tra le parti, siccome rispondente agli interessi del figlio minore.
pagina 2 di 3 Con particolare riferimento alle statuizioni patrimoniali, avuto riguardo alle rispettive condizioni economiche delle parti, come risultanti dagli atti, la soluzione indicata dalle stesse appare congrua ed equa e viene pertanto recepita dal Collegio, come da parte dispositiva.
Al contempo, alla luce della conflittualità emersa dal contenuto degli scritti difensivi e della documentazione allegata, il Tribunale condivide la necessità che i genitori intraprendano un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità, affinché gli stessi possano implementare le loro capacità di comunicazione e collaborazione nel superiore interesse del figlio minore.
Le spese processuali, in ragione dell'accordo raggiunto, vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dispone in conformità all'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 24.10.2025;
- Invita le parti ad intraprendere un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità, per le finalità indicate in parte motiva;
- Compensa le spese processuali.
Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 17/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott.ssa Anna Martelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Martelli Presidente Dott. Antonio Mondini Giudice Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1321/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. ROSA Parte_1 C.F._1 DI VIRGILIO e dell'Avv. RINO MINICUCCI, elettivamente domiciliato presso lo studio della prima a Firenze, in Via Castelfidardo n. 16, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. CHIARA CP_1 C.F._2 BARSOCCHINI e dell'Avv. TOMMASO PETRI, elettivamente domiciliata presso lo studio della prima a Lucca in Piazza San Romano n. 14, come da procura in atti;
CONVENUTA con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 24.10.2025, da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ER OR ha promosso ricorso nei confronti dell'ex compagna CP_1 chiedendo la riduzione dell'importo di € 600,00 mensile, stabilito da questo Tribunale a suo carico a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore TO, nato il
10.10.2014 (proc. n. R.G. 2525/2020, doc. 3 allegato al ricorso), ad una somma compresa tra
€ 250,00 ed € 300,00, ovvero ad altra somma considerata di giustizia e proporzionata alla sua attuale condizione economica, come rappresentata nell'atto introduttivo.
si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda del ricorrente, CP_1 nonché, in via istruttoria, c.t.u. al fine di indagare le capacità genitoriali del padre e stabilire le modalità e i tempi di frequentazione tra quest'ultimo e il figlio.
All'udienza del 24.10.2025 le parti hanno dato atto di avere raggiunto il seguente accordo, del quale hanno chiesto il recepimento da parte del Tribunale:
“-La riduzione del contributo versato dal padre per il mantenimento ordinario del figlio da €
600,00, ad oggi rivalutati ad € 704,98, ad € 400,00, da corrispondere alla madre entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico sul conto corrente già noto alle parti, con rivalutazione annuale Istat (prima rivalutazione novembre 2026), restando ripartite al 50% le spese straordinarie, che le parti intendono disciplinare come da Protocollo siglato dal
Tribunale di Lucca il 07/10/2020;
-La convenuta continuerà a percepire in via esclusiva l'assegno unico per il figlio;
-Nessuna modifica del calendario delle frequentazioni;
-Le parti si impegnano ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità congiunto, individuando un professionista di comune fiducia entro il 30/11/2025 ed onerandosi del relativo costo in misura paritaria;
-Compensazione delle spese processuali”.
***
Ritiene il Collegio che debba essere recepito l'accordo raggiunto tra le parti, siccome rispondente agli interessi del figlio minore.
pagina 2 di 3 Con particolare riferimento alle statuizioni patrimoniali, avuto riguardo alle rispettive condizioni economiche delle parti, come risultanti dagli atti, la soluzione indicata dalle stesse appare congrua ed equa e viene pertanto recepita dal Collegio, come da parte dispositiva.
Al contempo, alla luce della conflittualità emersa dal contenuto degli scritti difensivi e della documentazione allegata, il Tribunale condivide la necessità che i genitori intraprendano un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità, affinché gli stessi possano implementare le loro capacità di comunicazione e collaborazione nel superiore interesse del figlio minore.
Le spese processuali, in ragione dell'accordo raggiunto, vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dispone in conformità all'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 24.10.2025;
- Invita le parti ad intraprendere un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità, per le finalità indicate in parte motiva;
- Compensa le spese processuali.
Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 17/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott.ssa Anna Martelli
pagina 3 di 3