Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00120/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00096/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 96 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Fortunato Romeo e Maria Romeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Melito Porto Salvo, via del Fortino,43;
contro
U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria, Ministero dell'interno, Questura di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
- del decreto prefettizio di divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi n. -OMISSIS-/Area I bis -n.-OMISSIS-, emesso dalla Prefettura di Reggio Calabria –U.T.G. – in data -OMISSIS- e notificato all’interessato l’-OMISSIS-;
- del decreto del Questore di Reggio Calabria di revoca del porto di fucile ad uso caccia, emesso in data -OMISSIS- e notificato all’interessato il -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria, Ministero dell'Interno e Questura di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, co. 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2026 il dott. CO NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è insorto avverso il provvedimento con il quale il Prefetto della Provincia di Reggio Calabria ha disposto a suo carico il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esclusivi nonché avverso il provvedimento con il quale il Questore della Provincia di Reggio Calabria gli ha revocato la licenza di porto di fucile ad uso caccia.
1.1. A sostegno della domanda di annullamento, ha dedotto, “ Violazione e falsa applicazione delle norme di legge (art. 3 Cost. artt. 10, 11, 39, 40 e 43 T.U.L.P.S. nonché art. 7 e13 L. 241/90) – Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione – Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto ”.
2. L’amministrazione, ritualmente evocata in giudizio, si è costituita per resistere al ricorso.
3. All’udienza di merito straordinaria del 15 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Tanto premesso, il ricorso è fondato.
4.1. Il provvedimento del Prefetto si fonda sulla nota del Comando Gruppo Carabinieri Forestale di Reggio Calabria, ove è riferito che il ricorrente è stato “ deferito in stato di libertà all’A.G. competente, per la violazione dell’art.21 co.1 L “R” sanzionato dell’art.3 L “H” Legge 157/92, in quanto lo stesso esercitava l’attività venatoria mediante l’ausilio di mezzi vietati (richiamo acustico elettromagnetico) ”, ritenuto “ reato incidente negativamente sull’affidabilità del soggetto circa il buon uso delle armi ”.
Il successivo provvedimento emesso dal Questore, e pure qui impugnato, è conseguente a quello prefettizio, fondandosi sulle medesime ragioni.
4.2. Al riguardo, il Collegio intende dare continuità alla propria giurisprudenza in materia – segnatamente alla sentenza n. 19 dell’8.1.2024 (pure da ultimo ribadita con la sentenza n.306 del 28 aprile 2025), allo stato non superata dalla giurisprudenza di seconde cure – in considerazione della quale coglie nel segno l’assorbente censura secondo cui, a fronte della contestazione della fattispecie di reato di cui all’art. 30 comma 1 lett. h) L. n. 157/92, consistente nell’esercizio della caccia con l'ausilio di un segnale acustico elettromagnetico, vietato secondo quanto disposto dal precedente art. 21, comma 1, lettera r), l’amministrazione non avrebbe potuto, ai sensi degli artt. 10, 11 39 e 43 del T.U.L.P.S., disporre il divieto di detenzione di armi e munizioni, stante l’assenza di ulteriori e diverse condotte da cui poter logicamente e ragionevolmente desumere il pericolo di abuso delle armi da parte del ricorrente.
Posto che l'art. 10 del r.d. 18 giugno 1931 n. 773 prescrive che “ le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata ” e che a sua volta, l'art. 32, comma 1, lettera a) della L. 11 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), stabilisce che “ Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 30, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità amministrativa dispone: a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), d), ed i), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale ”, aggiungendo, al comma 2 che “ I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna”, è evidente che gli impugnati provvedimenti, che fanno riferimento solo ed esclusivamente a quest’episodio venatorio, senza alcun apprezzamento sulla personalità del ricorrente, risultano insufficientemente motivati e irragionevoli (in termini, Tar Calabria, Reggio Calabria, 28 aprile 2025, n.306).
5. Per tali ragioni, il ricorso è fondato e, come tale, deve essere accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati.
6. Le circostanze della controversia giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti gravati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA EN, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
CO NT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO NT | NA EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.