TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 120
TAR
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione di legge e eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la censura, evidenziando che i provvedimenti impugnati si basano esclusivamente sull'episodio venatorio, senza un'adeguata valutazione della personalità del ricorrente e senza che l'episodio di reato (caccia con richiamo acustico elettromagnetico) sia di per sé sufficiente a giustificare il divieto e la revoca ai sensi degli artt. 10 T.U.L.P.S. e 32 L. 157/92, soprattutto in assenza di recidiva o di ulteriori condotte pericolose.

  • Accolto
    Conseguenzialità del provvedimento del Questore a quello del Prefetto

    Il Tribunale, accogliendo il ricorso avverso il decreto prefettizio, ha conseguentemente annullato anche il decreto del Questore, basato sulle medesime ragioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 120
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
    Numero : 120
    Data del deposito : 23 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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